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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 229/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Iveta Parte_1 C.F._1
Marinangeli;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Tani;
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 21/1/2025, i SI.ri e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento figlio minore (3/4/2014), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle seguenti Per_1
condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente e residenza presso la madre, nella casa di proprietà del SI. sita in Controparte_1
Casciana Terme-lari (PI) Loc. Perignano, Via Giovanni XXIII bn.17; il figlio attualmente Per_1 frequenta il quinto anno della scuola primaria “Mariti” in Crespina –Lorenzana (PI) loc. Cenaia, dal lunedi al venerdi con orario 8,30-16,30, durante il tempo libero, invece, si dedica all'attività extrascolastica di danza Hip Hop (il mercoledì ed il venerdì pomeriggio) presso il centro Artemide in Crespina Lorenzana (PI) Loc. Lavoria;
2)Il padre, almeno fino a quando non avrà reperito un alloggio, rimarrà ad abitare nella casa familiare assieme alla SI.ra ed al figlio, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, data Parte_1 in cui il SI. lascerà l'abitazione familiare;
Le utenze della casa familiare saranno a carico CP_1
della SI.ra la quale si impegna ad effettuare la voltura delle relative utenze entro e non Parte_1
oltre il 31.12.2024;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori si impegneranno a far rispettare al figlio tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il padre, stante la situazione lavorativa che lo vede impegnato nell'attività di ristorazione e bar tutti i giorni potrà stare con il figlio l'intera giornata di domenica, e due giorni infrasettimanali - indicativamente il martedì ed il giovedì- dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, in cui il padre accompagnerà il figlio a scuola;
nei giorni infrasettimanali, il padre si impegna a far rispettare tutti gli impegni scolastici, extra scolastici e ludici del bambino e qualora sia impossibilitato sarà aiutato nell'accudimento di dalla zia e dalla nonna paterna. Qualora la madre avesse Per_1
necessità di recarsi in Repubblica Ceca dai di lei parenti, per urgenze e/o particolari bisogni, il figlio, per continuare la frequentazione scolastica, rimarrà a casa con il padre che sarà supportato dai suoi familiari. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. Si specifica, in particolare, che se trascorrerà interamente le vacanze Per_1
natalizie con la madre in Repubblica Ceca, assieme alla famiglia materna, il giorno di Pasqua e
Pasquetta li trascorrerà assieme al padre, ed i restanti giorni delle vacanze pasquali secondo il calendario ordinario. Durante il periodo estivo, il figlio potrà trascorrere assieme alla madre un mese in Repubblica Ceca presso la casa dei nonni materni ed il padre, qualora vi siano necessità ed urgenze particolari potrà recarsi a fargli visita.
La SI.ra dovrà comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto Parte_1
per recarsi in Repubblica Ceca. Si specifica, in particolare, che quando il minore farà rientro in
Italia dalle vacanze trascorse con la madre, il SI. al fine di mantenere un rapporto CP_1
equilibrato e costante con il figlio, dovrà trascorrere un periodo di vacanza con lo stesso non inferiore ai quindici giorni e non superiore ai 30 giorni nelle località turistiche prescelte dallo stesso
e che dovranno essere comunicate alla madre entro e non il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo il minore trascorrerà il tempo con il padre e con la madre in base al calendario ordinario.
In detti periodi, qualora il genitore condurrà il figlio minorenne fuori città o fuori dalla nazione per trascorrere le ferie, dovrà comunicare -come precisato- i luoghi di vacanza, nonché il recapito telefonico per consentire all'altro genitore di comunicare con il figlio. La comunicazione di ciascun genitore con il figlio dovrà essere garantita ogni giorno;
5) Il SI. verserà alla SI.ra , tramite accredito in C/C sul seguente IBAN: CP_1 Parte_1
[...] il contributo al mantenimento del figlio nella misura Per_1
mensile di euro 300,00=(trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
L'assegno unico, sarà percepito dalla SI.ra ; Parte_1
5) Le spese straordinarie nell'interesse di sono poste a carico di entrambi i genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno. A questo fine, si precisa che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle seguenti voci di spesa:
a) per quanto riguarda le spese mediche, le prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, e le spese dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le parti concordano che vi rientrano anche i farmaci da banco e i parafarmaci;
b) per quanto riguarda le spese di istruzione, le spese per le rette scolastiche, tasse scolastiche
(compresa assicurazione), spese per iscrizione all'università, spese per l'acquisto di libri scolastici
e del corredo scolastico di inizio anno, quelle per la mensa scolastica, per servizio scuolabus, gite scolastiche. Debbano ritenersi spese straordinarie, per le quali è necessario il preventivo consenso del genitore obbligato, anche quelle relative alle gite di istruzione e didattiche non giornaliere, ai viaggi all'estero, ai corsi di lingua, alle ripetizioni, al pre-scuola e al dopo-scuola, ai campi solari;
il preventivo consenso dell'altro genitore potrà essere espresso anche tramite messaggi WhatsApp;
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, lo svago, le attività ludico-ricreative in genere, trattasi di spesa che verrà sostenuta al 50% ivi compreso l'abbigliamento e l'occorrente necessario per
l'attività sportiva;
6) Le parti danno atto che il SI. ha provveduto a trasferire l'auto di sua proprietà Tg CP_1
FD260YK, necessaria anche per gli spostamenti del figlio, alla SI.ra , la quale si è Parte_1
accollata le relative spese per ilo passaggio di proprietà;
7) Il SI e la SI.ra , si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza CP_1 Parte_1
e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio”.
2. All'udienza del 5/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Il ricorso congiunto dei SI.ri e deve essere accolto, in quanto le condizioni ivi CP_2 CP_1
indicate regolamentano in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono contrastanti con l'ordine pubblico e rispondono adeguatamente all'interesse prevalente del figlio minore, assicurando un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e garantendo il contributo al mantenimento da parte di entrambi in proporzione alle loro sostanze.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre , nella casa di proprietà di Parte_1 CP_1
sita in Casciana Terme-lari (PI) Loc. Perignano, Via Giovanni XXIII bn.17;
[...]
- dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori si impegneranno a far rispettare al figlio tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- prende atto che:
▪ almeno fino a quando non avrà reperito un alloggio, rimarrà ad Controparte_1
abitare nella casa familiare assieme a e al figlio, comunque Parte_1 non oltre il 31/12/2024, data in cui lascerà l'abitazione familiare;
Controparte_1 ▪ le utenze della casa familiare saranno a carico di , la quale si Parte_1
impegna ad effettuare la voltura delle relative utenze entro e non oltre il 31/12/2024;
- dispone che:
▪ MANETTI MANUELE, stante la situazione lavorativa che lo vede impegnato nell'attività di ristorazione e bar tutti i giorni, potrà stare con il figlio l'intera giornata di domenica, e due giorni infrasettimanali - indicativamente il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, in cui il padre accompagnerà il figlio a scuola;
nei giorni infrasettimanali, si impegna a far rispettare tutti gli impegni scolastici, extra scolastici Controparte_1
e ludici del bambino e qualora sia impossibilitato sarà aiutato nell'accudimento di Per_1
dalla zia e dalla nonna paterna. Qualora la madre avesse necessità di recarsi in Repubblica
Ceca dai di lei parenti, per urgenze e/o particolari bisogni, il figlio, per continuare la frequentazione scolastica, rimarrà a casa con il padre che sarà supportato dai suoi familiari;
▪ le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. Si specifica, in particolare, che se trascorrerà interamente le vacanze Per_1
natalizie con la madre in Repubblica Ceca, assieme alla famiglia materna, il giorno di Pasqua
e Pasquetta li trascorrerà assieme al padre, ed i restanti giorni delle vacanze pasquali secondo il calendario ordinario;
▪ durante il periodo estivo, il figlio potrà trascorrere assieme alla madre un mese in Repubblica
Ceca presso la casa dei nonni materni ed il padre, qualora vi siano necessità ed urgenze particolari potrà recarsi a fargli visita. dovrà comunicare al Parte_1
padre entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto per recarsi in Repubblica Ceca. Si specifica, in particolare, che quando il minore farà rientro in Italia dalle vacanze trascorse con la madre, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e costante con Controparte_1
il figlio, dovrà trascorrere un periodo di vacanza con lo stesso non inferiore ai quindici giorni e non superiore ai 30 giorni nelle località turistiche prescelte dallo stesso e che dovranno essere comunicate alla madre entro e non il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo il minore trascorrerà il tempo con il padre e con la madre in base al calendario ordinario. In detti periodi, qualora il genitore condurrà il figlio minorenne fuori città o fuori dalla nazione per trascorrere le ferie, dovrà comunicare -come precisato- i luoghi di vacanza, nonché il recapito telefonico per consentire all'altro genitore di comunicare con il figlio. La comunicazione di ciascun genitore con il figlio dovrà essere garantita ogni giorno;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , Controparte_1 Parte_1
tramite accredito in C/C sul seguente IBAN: [...], un assegno di mantenimento a favore del figlio nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da;
Parte_1
- pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. A questo fine, si precisa che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle seguenti voci di spesa:
▪ per quanto riguarda le spese mediche, le prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, e le spese dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le parti concordano che vi rientrano anche i farmaci da banco e i parafarmaci;
▪ per quanto riguarda le spese di istruzione, le spese per le rette scolastiche, tasse scolastiche
(compresa assicurazione), spese per iscrizione all'università, spese per l'acquisto di libri scolastici e del corredo scolastico di inizio anno, quelle per la mensa scolastica, per servizio scuolabus, gite scolastiche. Debbano ritenersi spese straordinarie, per le quali è necessario il preventivo consenso del genitore obbligato, anche quelle relative alle gite di istruzione e didattiche non giornaliere, ai viaggi all'estero, ai corsi di lingua, alle ripetizioni, al pre-scuola e al dopo-scuola, ai campi solari;
il preventivo consenso dell'altro genitore potrà essere espresso anche tramite messaggi WhatsApp;
▪ per quanto riguarda le spese per lo sport, lo svago, le attività ludico-ricreative in genere, trattasi di spesa che verrà sostenuta al 50% ivi compreso l'abbigliamento e l'occorrente necessario per l'attività sportiva;
- prende atto che:
▪ ha provveduto a trasferire l'auto di sua proprietà Tg FD260YK, Controparte_1
necessaria anche per gli spostamenti del figlio, a , la quale si è Parte_1
accollata le relative spese per ilo passaggio di proprietà;
▪ e , si impegnano a comunicare Controparte_1 Parte_1
eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 24/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 229/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Iveta Parte_1 C.F._1
Marinangeli;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Tani;
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 21/1/2025, i SI.ri e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento figlio minore (3/4/2014), nato dalla loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle seguenti Per_1
condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente e residenza presso la madre, nella casa di proprietà del SI. sita in Controparte_1
Casciana Terme-lari (PI) Loc. Perignano, Via Giovanni XXIII bn.17; il figlio attualmente Per_1 frequenta il quinto anno della scuola primaria “Mariti” in Crespina –Lorenzana (PI) loc. Cenaia, dal lunedi al venerdi con orario 8,30-16,30, durante il tempo libero, invece, si dedica all'attività extrascolastica di danza Hip Hop (il mercoledì ed il venerdì pomeriggio) presso il centro Artemide in Crespina Lorenzana (PI) Loc. Lavoria;
2)Il padre, almeno fino a quando non avrà reperito un alloggio, rimarrà ad abitare nella casa familiare assieme alla SI.ra ed al figlio, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, data Parte_1 in cui il SI. lascerà l'abitazione familiare;
Le utenze della casa familiare saranno a carico CP_1
della SI.ra la quale si impegna ad effettuare la voltura delle relative utenze entro e non Parte_1
oltre il 31.12.2024;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori si impegneranno a far rispettare al figlio tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il padre, stante la situazione lavorativa che lo vede impegnato nell'attività di ristorazione e bar tutti i giorni potrà stare con il figlio l'intera giornata di domenica, e due giorni infrasettimanali - indicativamente il martedì ed il giovedì- dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, in cui il padre accompagnerà il figlio a scuola;
nei giorni infrasettimanali, il padre si impegna a far rispettare tutti gli impegni scolastici, extra scolastici e ludici del bambino e qualora sia impossibilitato sarà aiutato nell'accudimento di dalla zia e dalla nonna paterna. Qualora la madre avesse Per_1
necessità di recarsi in Repubblica Ceca dai di lei parenti, per urgenze e/o particolari bisogni, il figlio, per continuare la frequentazione scolastica, rimarrà a casa con il padre che sarà supportato dai suoi familiari. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. Si specifica, in particolare, che se trascorrerà interamente le vacanze Per_1
natalizie con la madre in Repubblica Ceca, assieme alla famiglia materna, il giorno di Pasqua e
Pasquetta li trascorrerà assieme al padre, ed i restanti giorni delle vacanze pasquali secondo il calendario ordinario. Durante il periodo estivo, il figlio potrà trascorrere assieme alla madre un mese in Repubblica Ceca presso la casa dei nonni materni ed il padre, qualora vi siano necessità ed urgenze particolari potrà recarsi a fargli visita.
La SI.ra dovrà comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto Parte_1
per recarsi in Repubblica Ceca. Si specifica, in particolare, che quando il minore farà rientro in
Italia dalle vacanze trascorse con la madre, il SI. al fine di mantenere un rapporto CP_1
equilibrato e costante con il figlio, dovrà trascorrere un periodo di vacanza con lo stesso non inferiore ai quindici giorni e non superiore ai 30 giorni nelle località turistiche prescelte dallo stesso
e che dovranno essere comunicate alla madre entro e non il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo il minore trascorrerà il tempo con il padre e con la madre in base al calendario ordinario.
In detti periodi, qualora il genitore condurrà il figlio minorenne fuori città o fuori dalla nazione per trascorrere le ferie, dovrà comunicare -come precisato- i luoghi di vacanza, nonché il recapito telefonico per consentire all'altro genitore di comunicare con il figlio. La comunicazione di ciascun genitore con il figlio dovrà essere garantita ogni giorno;
5) Il SI. verserà alla SI.ra , tramite accredito in C/C sul seguente IBAN: CP_1 Parte_1
[...] il contributo al mantenimento del figlio nella misura Per_1
mensile di euro 300,00=(trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
L'assegno unico, sarà percepito dalla SI.ra ; Parte_1
5) Le spese straordinarie nell'interesse di sono poste a carico di entrambi i genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno. A questo fine, si precisa che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle seguenti voci di spesa:
a) per quanto riguarda le spese mediche, le prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, e le spese dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le parti concordano che vi rientrano anche i farmaci da banco e i parafarmaci;
b) per quanto riguarda le spese di istruzione, le spese per le rette scolastiche, tasse scolastiche
(compresa assicurazione), spese per iscrizione all'università, spese per l'acquisto di libri scolastici
e del corredo scolastico di inizio anno, quelle per la mensa scolastica, per servizio scuolabus, gite scolastiche. Debbano ritenersi spese straordinarie, per le quali è necessario il preventivo consenso del genitore obbligato, anche quelle relative alle gite di istruzione e didattiche non giornaliere, ai viaggi all'estero, ai corsi di lingua, alle ripetizioni, al pre-scuola e al dopo-scuola, ai campi solari;
il preventivo consenso dell'altro genitore potrà essere espresso anche tramite messaggi WhatsApp;
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, lo svago, le attività ludico-ricreative in genere, trattasi di spesa che verrà sostenuta al 50% ivi compreso l'abbigliamento e l'occorrente necessario per
l'attività sportiva;
6) Le parti danno atto che il SI. ha provveduto a trasferire l'auto di sua proprietà Tg CP_1
FD260YK, necessaria anche per gli spostamenti del figlio, alla SI.ra , la quale si è Parte_1
accollata le relative spese per ilo passaggio di proprietà;
7) Il SI e la SI.ra , si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza CP_1 Parte_1
e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio”.
2. All'udienza del 5/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Il ricorso congiunto dei SI.ri e deve essere accolto, in quanto le condizioni ivi CP_2 CP_1
indicate regolamentano in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appaiono contrastanti con l'ordine pubblico e rispondono adeguatamente all'interesse prevalente del figlio minore, assicurando un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e garantendo il contributo al mantenimento da parte di entrambi in proporzione alle loro sostanze.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre , nella casa di proprietà di Parte_1 CP_1
sita in Casciana Terme-lari (PI) Loc. Perignano, Via Giovanni XXIII bn.17;
[...]
- dispone che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori si impegneranno a far rispettare al figlio tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- prende atto che:
▪ almeno fino a quando non avrà reperito un alloggio, rimarrà ad Controparte_1
abitare nella casa familiare assieme a e al figlio, comunque Parte_1 non oltre il 31/12/2024, data in cui lascerà l'abitazione familiare;
Controparte_1 ▪ le utenze della casa familiare saranno a carico di , la quale si Parte_1
impegna ad effettuare la voltura delle relative utenze entro e non oltre il 31/12/2024;
- dispone che:
▪ MANETTI MANUELE, stante la situazione lavorativa che lo vede impegnato nell'attività di ristorazione e bar tutti i giorni, potrà stare con il figlio l'intera giornata di domenica, e due giorni infrasettimanali - indicativamente il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, in cui il padre accompagnerà il figlio a scuola;
nei giorni infrasettimanali, si impegna a far rispettare tutti gli impegni scolastici, extra scolastici Controparte_1
e ludici del bambino e qualora sia impossibilitato sarà aiutato nell'accudimento di Per_1
dalla zia e dalla nonna paterna. Qualora la madre avesse necessità di recarsi in Repubblica
Ceca dai di lei parenti, per urgenze e/o particolari bisogni, il figlio, per continuare la frequentazione scolastica, rimarrà a casa con il padre che sarà supportato dai suoi familiari;
▪ le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. Si specifica, in particolare, che se trascorrerà interamente le vacanze Per_1
natalizie con la madre in Repubblica Ceca, assieme alla famiglia materna, il giorno di Pasqua
e Pasquetta li trascorrerà assieme al padre, ed i restanti giorni delle vacanze pasquali secondo il calendario ordinario;
▪ durante il periodo estivo, il figlio potrà trascorrere assieme alla madre un mese in Repubblica
Ceca presso la casa dei nonni materni ed il padre, qualora vi siano necessità ed urgenze particolari potrà recarsi a fargli visita. dovrà comunicare al Parte_1
padre entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto per recarsi in Repubblica Ceca. Si specifica, in particolare, che quando il minore farà rientro in Italia dalle vacanze trascorse con la madre, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e costante con Controparte_1
il figlio, dovrà trascorrere un periodo di vacanza con lo stesso non inferiore ai quindici giorni e non superiore ai 30 giorni nelle località turistiche prescelte dallo stesso e che dovranno essere comunicate alla madre entro e non il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo il minore trascorrerà il tempo con il padre e con la madre in base al calendario ordinario. In detti periodi, qualora il genitore condurrà il figlio minorenne fuori città o fuori dalla nazione per trascorrere le ferie, dovrà comunicare -come precisato- i luoghi di vacanza, nonché il recapito telefonico per consentire all'altro genitore di comunicare con il figlio. La comunicazione di ciascun genitore con il figlio dovrà essere garantita ogni giorno;
- pone a carico di l'obbligo di versare a , Controparte_1 Parte_1
tramite accredito in C/C sul seguente IBAN: [...], un assegno di mantenimento a favore del figlio nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da;
Parte_1
- pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. A questo fine, si precisa che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle seguenti voci di spesa:
▪ per quanto riguarda le spese mediche, le prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, e le spese dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le parti concordano che vi rientrano anche i farmaci da banco e i parafarmaci;
▪ per quanto riguarda le spese di istruzione, le spese per le rette scolastiche, tasse scolastiche
(compresa assicurazione), spese per iscrizione all'università, spese per l'acquisto di libri scolastici e del corredo scolastico di inizio anno, quelle per la mensa scolastica, per servizio scuolabus, gite scolastiche. Debbano ritenersi spese straordinarie, per le quali è necessario il preventivo consenso del genitore obbligato, anche quelle relative alle gite di istruzione e didattiche non giornaliere, ai viaggi all'estero, ai corsi di lingua, alle ripetizioni, al pre-scuola e al dopo-scuola, ai campi solari;
il preventivo consenso dell'altro genitore potrà essere espresso anche tramite messaggi WhatsApp;
▪ per quanto riguarda le spese per lo sport, lo svago, le attività ludico-ricreative in genere, trattasi di spesa che verrà sostenuta al 50% ivi compreso l'abbigliamento e l'occorrente necessario per l'attività sportiva;
- prende atto che:
▪ ha provveduto a trasferire l'auto di sua proprietà Tg FD260YK, Controparte_1
necessaria anche per gli spostamenti del figlio, a , la quale si è Parte_1
accollata le relative spese per ilo passaggio di proprietà;
▪ e , si impegnano a comunicare Controparte_1 Parte_1
eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 24/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina