Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6709/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 6709/2024
R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Rossana Adele Surico,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere madre dei minori Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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(08.05.2009) e (30.01.2013) nati fuori dal Parte_2 matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che, dopo la cessazione della convivenza, dal mese di ottobre 2023 il padre si disinteressa dei minori, non si attiva per frequentarli e non provvede in alcun modo alla loro contribuzione.
Ha dichiarato di svolgere lavori precari e di essere aiutata dai parenti. Mentre il convenuto svolge attività di intonachista.
Ha concluso domandando: l'affidamento super esclusivo dei minori;
un contributo al loro mantenimento pari ad € 350,00 cadauno oltre 50% per spese straordinarie;
l'AUU al 100%. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 14.06.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Non risultano depositate ulteriori difese.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 27.01.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio per la decisione ritenendola matura senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
I.5.- Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
II.- I provvedimenti riguardanti i figli minori
[...]
(08.05.2009) e (30.01.2013) Persona_1 Parte_2 devono essere adottati nei termini che seguono.
II.1.- In parziale accoglimento della richiesta materna, i minori devono essere affidati in via esclusiva alla genitrice.
Le deduzioni della ricorrente in ordine all'assoluto disinteresse paterno successivo alla cessazione della convivenza devono ritenersi verosimili e trovano riscontro nelle produzioni documentali delle conversazioni telefoniche e nel comportamento processuale del resistente.
Il totale disinteresse sia economico che personale determina pregiudizio all'interesse dei minori e giustifica l'affidamento esclusivo alla madre;
fermo restando, tuttavia, che le decisioni di maggiore interesse continueranno ad essere adottate da entrambi i genitori poiché il padre continua pur sempre ad essere presente nella vita dei figli.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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II.2.- I minori resteranno collocati presso la madre.
II.3.- Quanto agli incontri tra padre e figli, ove il genitore vorrà riprendere ad incontrarli potrà farlo nei seguenti termini: a) il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:30; b) il Sabato, a settimane alterne, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e la
Domenica, a settimane viceversa alterne, dalle ore dalle ore
10:00 alle ore 17:00; c) ad anni alterni, una volta il 25 dicembre e l'anno successivo il 1° gennaio dalle 10:00 alle
19:00 e così anche per ogni festività del papà; d) ad anni alterni, una volta il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 19:00.
In ogni caso di disaccordo tra i genitori ovvero in ipotesi di resistenze da parte della prole, il padre potrà rivolgersi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario graduale di incontri in spazio neutro.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad € 200,00 mensili cadauno.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze dei minori, parametrabili a quelle ordinarie di bambini di quell'età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre svolge attività lavorative precarie per lo più non regolarizzate sebbene abbia conseguito un diploma di scuola superiore e abbia maturato capacità lavorativa specifica come segretaria, addetta alle vendite e badante. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi in atti risultano importi minimi mai superiori ad €
6.000,00.
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Quanto al padre, egli è lavoratore a cottimo come intonachista e i suoi redditi non sono certi. La dichiarazione materna secondo cui percepirebbe anche 3-4 mila euro mensili appare poco verosimile anche alla luce del tenore delle conversazioni prodotte che denotano una assenza di disponibilità economiche rilevanti.
Pertanto, alla luce delle presumibili capacità reddituali dei genitori, la misura di € 200,00 per figlio appare del tutto congrua anche alla luce di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
II.4.2.- Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice affidataria esclusiva.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 6709/2024 introdotto con ricorso del
14.06.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che i minori (08.05.2009) e Persona_1
(30.01.2013) sono affidati in via esclusiva Parte_2 alla madre presso cui restano collocati;
Parte_1
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figli si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
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3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare CP_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
400,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascuno), con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
4) DISPONE che le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi CP_1 di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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