Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lollo, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
Buccarelli 49/C presso lo Studio legale del Prof. Angelo Falzea e giusta CP_1
procura in atti;
- APPELLANTE –
E
1
tempore, elettivamente domiciliata c/o Avvocatura Regionale via Demetrio Tripepi 92,
Reggio di Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Gullo Domenico, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
NONCHE'
, (c.f.: , CP_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
(c.f.: , (c.f.: CodiceFiscale_2 Controparte_5 C.F._3
), (c.f.: ),
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4 Pt_3
(c.f.: ), (c.f.:
[...] CodiceFiscale_5 Parte_4 [...]
), (c.f.: ), C.F._6 Parte_5 CodiceFiscale_7
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_6 CodiceFiscale_8 Parte_7
) elettivamente domiciliati presso avv. Paola Lemma via CodiceFiscale_9
Galileo Galilei n. 20, Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avv. Febbraio Francesco, per procura in atti
- APPELLATI -
OGGETTO: risarcimento danni;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n.
1123/2018, pronunciata in data 18.11.2018, pubblicata in data 19.11.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31.1.2006, , CP_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_5 Parte_6 Parte_7
Tribunale di Reggio Calabria, l' ” e CP_6 Parte_8 Parte_1
2 la nonché la stessa Controparte_2 Controparte_7
, costituente mera articolazione interna del
[...]
medesimo Ente, esponendo: - che, nell'anno 2002/2003, essi attori avevano partecipato al corso di formazione per 'tecnico esperto in qualità, sicurezza e impianto ambientale” assegnato all'ente di formazione ” con Decreto del Dirigente Generale Parte_1
del Dipartimento n° 12 “Formazione Professionale e Politiche del Lavoro” del 18 gennaio 2002 n. 540in attuazione del “POR 2000/2006, annualità 2000/2001, CP_2
Asse III “Risorse Umane” ; - che, il predetto corso prevedeva, a favore degli allievi- corsisti, talune misure di sostegno, quali l'erogazione di una borsa di studio di € 929,62, la consegna di materiale didattico, il rimborso delle spese di trasporto, nonché
l'effettuazione di prove finali per il rilascio di titoli di merito, oltre all'esame finale per la qualifica professionale valida ai sensi dell'art. 14 della L. 845/78 (Legge quadro in materia di formazione professionale); - che essi attori, a seguito di una selezione, erano stati ammessi al corso di formazione, partecipando regolarmente alle lezioni;
- che, ciononostante, a tre anni dall'inizio del corso, non avevano beneficiato di quanto previsto nel bando, pur avendo superato i relativi esami;
- che non avevano sostenuto l'esame per la certificazione dei crediti formativi e per la qualifica professionale a cura dell'Università danese di Roskilde, come previsto nel bando;
- che avevano invitato l'Ente ad adempiere ai propri obblighi, ma erano stati invitati a rivolgere le proprie pretese nei confronti della in quanto il corso era stato espletato a seguito di convenzione con l'Ente CP_2
pubblico; - che la a sua volta interpellata, non aveva fornito risposta nel merito;
CP_2
- che l'inadempimento dei convenuti aveva comportato danni a titolo contrattuale ed aquiliano, in quanto gli attori avevano visto sfumare diverse possibilità di lavoro (perdita di chance) e non avevano ottenuto l'erogazione della borsa di studio e delle spese di viaggio. Concludevano chiedendo di : “Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, l'inadempimento contrattuale dei convenuti, o in ragione di chi di dovere tra i due, attesi
i motivi siccome sopra esposti e denunciati in fatto ed in diritto;
- Conseguentemente ritenere, dire e
dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto degli attori alla Borsa di studio, al rimborso delle
3 spese di trasporto, attesi i motivi siccome sopra esposti e denunciati in fatto ed in diritto; - Per l'effetto,
condannare, con qualsiasi statuizione, i convenuti in solido, in persona dei rispettivi legali rappr.ti
p.t, o in ragione di chi di dovere, al pagamento della somma di € 8.366,58 a titolo di borsa di studio
(€ 929,62 per 9) e l 'ulteriore somma di €4500,00per spese viaggi (€ 500,00per 9), oltre al
risarcimento derivante ex contractu da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. attesi i motivi
esposti in atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all 'effettivo
soddisfo; - Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto degli attori al rilascio
degli attestati di Qualità, VIA (valutazione impatto ambientale), Sicurezza, Trinity, ECDL, Stage
Aziendale (Bilancio di Competenze sul Lavoro), Inglese giusto bando allegato in atti;
-
Conseguentemente, ordinare, con qualsiasi statuizione, ex art. 2930 c.c. ai convenuti in solido, in
persona dei rispettivi legali rappr.ti p.t., o in ragione di chi di dovere, di rilasciare gli attestati per
cui gli attori durante il percorso formativo hanno superato i relativi esami;
- In subordine, accertare
dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, l 'illiceità del comportamento dei convenuti, o in ragione
di chi di dovere tra i due, e, per l'effetto ritenere, dire e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento
danni a titolo di perdita di chance attesi i motivi esposti in fatto ed in diritto e, precisamente la perdita
dei crediti formativi da inserire nei curricula nonché gli effetti di cui all'art. 14 della L. 845/78; -
Conseguentemente condannare, con qualsiasi statuizione, i convenuti in solido, in persona dei
rispettivi legali rappr.ti p.t, o in ragione di chi di dovere, al pagamento della somma di € 4.500,00
(500,00 per 9), a titolo di perdita di chance, o nella maggiore o minore somma da valutarsi,
comunque, in via equitativa ex art. 1226 c.c. attesi i motivi esposti in atto, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e
competenze del presente giudizio e successive occorrende ex art. 93 c.p.c. ”.
Si costituiva in giudizio la eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, in quanto le pretese dei ricorrenti attenevano all'inadempimento di obblighi contrattuali assunti dall'Ente La Mimosa;
chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la “Società Cooperativa a r.l. La Mimosa '90”, rappresentando che gli attori avevano accettato di partecipare al corso, subordinando i
4 loro diritti all'effettiva erogazione dei contributi da parte della Regione, in quanto la
Cooperativa costituiva un mero tramite con l'Ente Regionale;
eccepiva, inoltre, che non sussisteva l'invocata perdita di chance e che la risoluzione della convenzione da parte della era da ritenersi inefficace ed illegittima. Chiedeva, pertanto, di autorizzare CP_2
la chiamata in garanzia della al fine di essere tenuta indenne dalle Controparte_2
eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite e, nel merito, di rigettare le domande proposte da parte attrice ovvero, in subordine, di ridurre le somme richieste in pagamento;
in via riconvenzionale, chiedeva accogliersi la relativa domanda e condannare la a dare attuazione alla Convenzione intervenuta con la Controparte_2
Cooperativa, completando il corso di formazione e corrispondendo le somme dovute;
condannare la al risarcimento dei danni;
con vittoria di spese e compensi di lite. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima, in sede di udienza di CP_2
trattazione e con le successive note ex art. 180 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità della chiamata in garanzia, in quanto proposta da un convenuto nei confronti di un altro e contenente richieste esulanti dal titolo dedotto in giudizio;
eccepiva, inoltre,
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
Completata l'istruttoria mediante prova testimoniale all'udienza del 19.7.2017, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1789/2017, pronunciata in data 3.12.2017 e pubblicata in data
4.12.2017, il Tribunale adito, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima non Controparte_2
sussistendo alcun rapporto di tipo contrattuale tra gli attori e detto ente tenuto all'erogazione del finanziamento solo in favore della rigettava Parte_1
la richiesta di responsabilità della medesima in quanto generica e priva di prova. CP_2
Accoglieva, invece, la domanda attorea nei confronti della Cooperativa ” Parte_1
atteso l'inadempimento contrattuale di cui quest'ultima si era resa responsabile;
di
5 contro, rigettava l'eccezione di risoluzione contrattuale avanzata dalla stessa cooperativa atteso che la clausola invocata faceva generico riferimento ad una fattispecie di risoluzione contrattuale operante “per qualsiasi ragione di cessazione e sospensione dell'attività formativa” sicché la convenuta avrebbe dovuto dare prova dell'impossibilità di adempiere per causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Conseguentemente, dichiarava il diritto degli attori di vedersi riconosciuta, da parte della convenuta Soc. ”, la borsa di studio per una somma di € 929,62, Pt_8 Parte_1
come da previsione del bando di gara, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla messa in mora. Rigettava la domanda di risarcimento dei danni dagli stessi attori asseritamente subiti per perdita di chance in quanto generici e non provati nonché la richiesta degli attestati di superamento del corso, in quanto essi non potevano essere emessi autonomamente dall'Ente di Formazione, spettando la relativa competenza alla concorrendo i presupposti di legge ed avendo la provveduto a CP_2 CP_2
revocare la convenzione in forza alla nota del MIUR del 15.3.2004 con la quale si escludeva il rilascio dei crediti in caso di corsi gestiti da Università straniere (quali l'Università danese di Roskilde, partner de ). Il Tribunale adito rigettava Parte_1
altresì la domanda di garanzia rivolta dalla convenuta nei confronti della Parte_1
ritenuta responsabile della mancata erogazione del finanziamento Controparte_2
posto che l'ente di formazione aveva dato luogo alla svolgimento dei relativi corsi avvalendosi della collaborazione dell'Università danese di Roskilde contrariamente alla nota del MIUR del 15.3.2004 che aveva chiarito che l'Università anzidetta non poteva partecipare all'istituzione dei detti corsi, né rilasciare i crediti;
il mancato rispetto dell'anzidetta condizione legittimava l'esercizio in autotutela della revoca della convenzione di erogazione dei finanziamenti all'ente di formazione da parte della sulla cui legittimità il G.O. declinava la giurisdizione invero riservata al Controparte_2
G.A.
Avverso la predetta statuizione la ” interponeva Parte_9
appello ritualmente notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante censurava la
6 sentenza impugnata eccependo : “1.= Errata qualificazione della nota prot. n. 6989 del
27.04.2004 della -travisamento dei fatti -Violazione e/o falsa applicazione degli Controparte_2
artt. 1453 ss. del codice civile, e delle norme sul riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo di cui agli artt. 7 cod. proc. amm. 24, 103 e 113 Cost.” adducendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la risoluzione della convenzione da parte della era da considerarsi come atto di natura autoritativa, Controparte_2
ovverosia come atto amministrativo assunto in autotutela da parte della con la CP_2
conseguente impossibilità di sindacare la risoluzione operata siccome rientrante nella giurisdizione del G.A. mentre nel caso di specie si versava in una ipotesi di inadempimento contrattuale, come tale rientrante nella giurisdizione del G.O. e su tale presupposto il giudice adito avrebbe dovuto entrare nel merito dell'infondatezza della risoluzione per inadempimento esercitata dalla che esige una pronuncia CP_2
costitutiva del giudice in mancanza della quale la convenzione era da ritenersi ancora in vigore e pertanto da porre a fondamento delle domande azionate nei confronti della
“ 2.= Omesso esame della domanda di condanna in garanzia della Controparte_2 CP_2
proposta in primo grado- violazione dell'art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia – Responsabilità
esclusiva della per l'inadempimento contrattuale nei confronti degli attori in primo Controparte_2
grado” asserendo che il bando di gara approvato dalla non escludeva in alcun CP_2
modo le Università straniere dall'essere soggetti partecipanti ai progetti formativi di cui al bando medesimo e che la era al corrente della partecipazione della Università CP_2
danese di talché l'incompatibilità sopravvenuta del suddetto Ateneo comportava quanto meno una ipotesi di responsabilità ex art. 1338 c.c. per violazione dei canoni di buona fede e legittimo affidamento del privato, pertanto, il mancato conseguimento della qualifica e la mancata percezione delle misure di sostegno indicate nel bando erano conseguenza del comportamento illegittimo posto in essere dalla Controparte_2
rispetto al quale la cooperativa doveva essere manlevata;
“3.= Omesso esame Parte_1
della domanda riconvenzionale nei confronti della proposta in primo grado - Controparte_2
violazione dell'art. 112 cpc -Omessa pronuncia” in ordine alla quale l'appellante riproponeva
7 la richiesta di condanna all'adempimento contrattuale della e pertanto Controparte_2
la condanna di quest'ultima a completare il progetto di formazione con l'espletamento degli esami finali ed a corrispondere tutte le somme oggetto del suddetto contratto/convenzione oltre al risarcimento del danno all'immagine arrecato.
Concludeva chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
1.= Accogliere il presente appello per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, riformare la
sentenza n. 1789/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in data 3
dicembre 2017, in persona del giudice unico dott. Claudio Treglia, con conseguente accoglimento
della chiamata in garanzia proposta dalla società accertando e Parte_10
dichiarando che la è tenuta a garantire e manlevare la Società cooperativa “La Controparte_2
Mimosa 90” per tutte le somme che la stessa società è stata condannata a pagare in favore degli
attori in primo grado e, conseguentemente, condannare la suddetta a corrispondere le CP_2
somme di cui sopra direttamente agli attori in primo grado o, in via di rivalsa alla stessa cooperativa
. Parte_10
2.= Accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e, conseguentemente,
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a dare Controparte_2
esecuzione e adempimento alla convenzione stipulata con la Parte_1
completando il corso di formazione, con l'espletamento degli esami, oltre a corrispondere le somme
dovute in adempimento della suddetta convenzione oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3.= Condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla Società Controparte_2 [...]
90, in conseguenza dei comportamenti della suddetta Regione, da liquidarsi in via equitativa, Pt_1
oltre svalutazione ed interessi”.
Con comparsa di risposta del 5.4.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_2
rilevando la correttezza della sentenza di prime cure. In primo luogo evidenziava che il provvedimento di risoluzione della convenzione era stato emesso dopo aver accertato la mancanza dei requisiti richiesti dal bando di gara per l'affidamento dell'attività di formazione, con precipuo riferimento alla partecipazione della Università straniera, e
8 pertanto correttamente il citato provvedimento era stato qualificato dal giudice come atto di ritiro in autotutela della P.A. con la conseguente carenza di giurisdizione del G.O. rispetto al sindacato di legittimità dell'atto amministrativo. Insisteva nella infondatezza della domanda di garanzia riproposta dall'appellante nonché di quella riconvenzionale riportandosi ai motivi già esposti nel giudizio di prime cure. Eccepiva, infine, la genericità nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria ed il rinvio all'equità per la determinazione del danno;
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 6.3.2019 si costituivano in giudizio , CP_3 [...]
, , , , , CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e contestando la fondatezza Parte_5 Parte_6 Parte_7
del gravame di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la risoluzione della convenzione invocata dalla come atto di natura autoritativa, ovverosia Controparte_2
come atto amministrativo assunto in autotutela da parte della , con la CP_2
conseguente impossibilità di sindacare la risoluzione operata siccome riservata nella giurisdizione del G.A. mentre nel caso di specie si versava in una ipotesi di inadempimento contrattuale, come tale rientrante nella giurisdizione del G.O., e su tale presupposto il giudice adito avrebbe dovuto entrare nel merito dell'infondatezza della risoluzione per inadempimento esercitata dalla che esige una pronuncia CP_2
9 costitutiva del giudice in mancanza della quale la convenzione è da ritenersi ancora in vigore e pertanto da porre a fondamento delle domande di manleva e riconvenzionale azionate nei confronti della . Controparte_2
Il mezzo coglie parzialmente nel segno.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione, "La convenzione tra una ed un soggetto di diritto privato, con la quale questo si obbliga ad organizzare e gestire corsi CP_2
di formazione professionale, è di natura privata - pur se con connotazioni pubblicistiche per il rapporto di servizio che si instaura tra il privato gestore e l'ente pubblico ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti - e perciò non configura una concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034". Ne deriva che "Nella controversia per l'erogazione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione, come quelle per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale da parte della Regione, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse;
di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione."(Cassazione civile , Sez. Un., 23 febbraio 2001 , n. 66)
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, è d'uopo premettere che:
- con deliberazione della Giunta della n. 273 del 27.3.2001 Controparte_2
veniva approvato il programma di interventi di “Istruzione e Formazione della figura di
Tecnico Superiore” (IFTS);
- con decreto dirigenziale n. 3282 del 9.4.2001 la Controparte_7
approvava l'avviso pubblico per l'affidamento delle 23 attività formative
[...]
previste nel piano regionale per l'IFTS relativo all'annualità 2000/2001 che sarebbe stato finanziato con sovvenzioni, in parte erogati direttamente dal MIUR, in parte erogati dalla
Regione;
10 - all'esito del suddetto avviso pubblico venivano individuati i soggetti aggiudicatari, tra i quali risultava anche la società appellante;
- più in particolare, la '90” era stata dichiarata Parte_1
aggiudicataria del bando di “tecnico esperto in qualità, sicurezza e impianto ambientale” in attuazione del “POR Calabria 2000/2006, annualità 2000/2001, Asse III “Risorse
Umane” con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n° 12 “Formazione
Professionale e Politiche del Lavoro” del 18 gennaio 2002 n. 540;
- su tale presupposto la stipulava la convenzione n. rep. 196 del Controparte_2
16.4.2002;
- espletati i corsi di formazione la Cooperativa '90” richiedeva alla Parte_1
l'erogazione dei contributi che, tuttavia, non venivano corrisposti;
Controparte_2
- accadeva infatti che a seguito della nota del 15.3.2004 emessa dal MIUR la con sua nota prot. 6889 del 27.4.2004, dichiarava l'ente di formazione Controparte_2
inadempiente degli obblighi contrattuali in quanto nell'espletamento dei corsi di formazione si era avvalsa di una Università straniera, e precisamente dell'Università danese di Roskilde;
- requisito fondamentale affinché un progetto IFTS potesse essere ammesso al cofinanziamento pubblico era infatti il coinvolgimento di altri soggetti partners fra i quali una Università che avrebbe garantito il rilascio dei crediti formativi nei termini previsti dal Decreto MIUR 509/99, uniformemente a quanto previsto dalla convenzione
Stato/Regione del 2.3.2000;
- non potendo l'Università di Roskilde rilasciare crediti impiegabili per i suddetti percorsi formativi non poteva essere soggetto di accordi con le Regioni relativamente all'istituzione e all'attuazione di IFTS;
- sulla scorta del parere chiarificatore del MIUR la Regione emetteva la nota protocollo in contestazione con la quale invocava la risoluzione della convenzione bloccando l'erogazione delle somme non ancora corrisposte e richiedendo in ripetizione quelle già erogate.
11 Sulla base di tali premesse appare di tutta evidenza che la mancata erogazione delle sovvenzioni pubbliche da parte della non è tanto dipesa dalla inosservanza CP_2
degli obblighi assunti con la convenzione quanto, piuttosto, da un provvedimento con il quale l'atto di iniziale di aggiudicazione è stato successivamente annullato, per la ritenuta carenza di un requisito dapprima ritenuto sussistente sulla base di una interpretazione della normativa in materia.
Sebbene, pertanto, tra la e la “90, sia stata Controparte_2 Parte_9
firmata una convenzione implicante un vincolo iure privatorum tra le parti, sono da ritenere ascritte alla giurisdizione ordinaria solo le controversie in cui si faccia questione di vizi funzionali del rapporto (inadempimento delle condizioni del disciplinare di concessione del contributo), mentre appartengono, al giudice amministrativo tutte quelle controversie in cui si faccia questione di vizi genetici del rapporto (autotutela decisoria) che attengono alla fase preliminare - antecedente e prodromica al contratto - per lo più afferenti alla ritenuta carenza di requisiti di ammissione o di presupposti e condizioni di accesso al finanziamento siccome inerenti alla formazione della volontà di contrarre da parte dell'amministrazione ed alla scelta del contraente privato in base alle regole cd. dell'evidenza pubblica in cui le relative posizioni giuridiche, involgendo valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione non rette da principii di automatismo, degradano a mero interesse legittimo;
posizione di interesse legittimo che persiste anche nella fase successiva alla concessione del contributo nel caso in cui l'ente concedente disponga l'annullamento del finanziamento per accertata mancanza, ab origine, dei necessari requisiti da parte del beneficiario o per contrasto originario con l'interesse pubblico.
Alla luce dei superiori principi appare corretta la decisione del giudice di prime cure di qualificare l'atto di risoluzione di cui alla nota prot. 6989/2004 della CP_2
come atto di ritiro della precedente aggiudicazione del sovvenzionamento
[...]
concesso alla Cooperativa appellante siccome emesso nell'esercizio di un potere di autotutela incidente sulla legittimità della scelta dell'aggiudicatario a seguito dei
12 chiarimenti della normativa in materia forniti dal MIUR (con nota del 15.2.2004).
La legittimità del suddetto provvedimento di secondo grado è insindacabile da questa Corte d'Appello siccome riservata alla giurisdizione del g.a. con la conseguenza non vi è luogo a postulare in ordine alla predicata esclusione delle Università straniere come parteners dei progetti formativi di cui al bando di gara.
Il sopravvenuto annullamento in autotutela comporta la conseguente nullità del contratto – recte convenzione n. rep. 196 del 16.4.2002 – destinato a subire gli effetti del vizio che inficia il provvedimento cui è inscindibilmente collegato posto che la Pubblica amministrazione era tenuta a manifestare la sua volontà nei termini in cui era vincolata
(sub specie dei criteri scelta del contraente) secondo il bando approvato con decreto dirigenziale n. 3882 del 9.4.2001 che, ancorché non prodotto da nessuna delle parti in causa, è stato sottoposto ad una interpretazione amministrativa non sindacabile in questa sede e di cui questa Corte non può che prendere atto.
La nullità contrattuale per assenza del requisito dell'accordo delle parti (cfr. Corte
Cass. 11782 del 2.05.2024) fa venir meno la possibilità di richiedere l'adempimento delle prestazioni poste a carico della così come invocate dall'appellante (cfr. pag. 17 CP_2
del gravame: “La dunque, deve essere condannata ad adempiere al contratto/convenzione CP_2
stipulato con la e, per l'effetto, a completare il progetto di formazione con l'espletamento Pt_1
degli esami finali ed a corrispondere tutte le somme oggetto del suddetto contratto/convenzione”) nonché la relativa domanda di manleva che troverebbe titolo nel contratto caducato.
Invece, quanto alla richiesta di condanna “diretta” della nei confronti CP_2
degli attori in primo grado la stessa appare infondata posto che il citato ente pubblico non ha assunto alcun obbligo giuridico con costoro i quali hanno avuto come parte contrattuale solo la mediante la sottoscrizione del modulo di Parte_1
iscrizione; sarebbe stata, poi, la cooperativa ad occuparsi dell'erogazione della borsa di studio e del rimborso spese ai corsisti previo accreditamento delle somme da parte della su un apposito conto corrente intestato all'ente di formazione (cfr. convenzione CP_2
allegata) senza alcuna erogazione diretta a favore degli attori da parte della CP_2
13 medesima.
Va, inoltre, scrutinata la domanda di accertamento della responsabilità della avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 1338 c.c. da ritenersi Controparte_2
applicabile anche nella fattispecie contrattuali concluse iure privatorum dalla pubblica amministrazione.
La tutela dell'affidamento previsto da detta norma è manifestazione del principio di correttezza e buona fede di cui al precedente art. 1337 c.c. e ne costituisce una specificazione.
Invero, il carattere doveroso dell'attività amministrativa consistente nell'evitare l'indebita erogazione di risorse pubbliche (ovvero, ove le stesse siano state già erogate, nel loro recupero), non esclude, a priori, che l'esercizio dei poteri pubblicistici della P.A. non possa comportare la violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Tuttavia, a differenza di tale articolo, la tutela offerta dall'art. 1338 c.c. non ha ad oggetto l'affidamento di una delle parti sulla conclusione di un contratto bensì
l'affidamento della parte sulla “validità” del contratto, per cui il danno risarcibile è solo quello riconducibile al fatto di aver confidato sulla validità del contratto e richiede pertanto anche la mancanza di colpa della parte che lo invoca nel confidare nella validità suddetta (cfr. Corte Cass. n. 12629/2006).
La domanda risarcitoria di chi deduca la lesione dell'affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non essendo chiesto, in giudizio, l'accertamento sulla legittimità dell'aggiudicazione non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato in danno del soggetto leso ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere delle spese, nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara (cfr.
Cass. SS. UU. 10.01.2022 n. 1391).
Ciò posto, occorre verificare se la società appellante, al fine di ottenere la tutela,
14 versava in una ipotesi di affidamento incolpevole sulla validità della convenzione stipulata a seguito dell'aggiudicazione, successivamente caducata in forza dell'atto di ritiro in autotutela impropriamente denominato risoluzione contrattuale.
Ebbene, nel caso di specie, la società appellante ha versato in atti il "formulario della presentazione dei progetti" in cui ha indicato l'Università danese di Roskilde come partner della Cooperativa medesima nel corso di formazione IFTS palesando sin da subito la scelta dell'Università straniera quale soggetto che avrebbe rilasciato i crediti formativi.
L'appellante ha pertanto conformato il proprio comportamento agli obblighi di trasparenza ed informazione quali corollari del principio della buona fede contrattuale.
Di contro, la riguardo alla partecipazione della menzionata Controparte_2
Università, deduceva che « …veniva rilevata la non ammissibilità della stessa quale soggetto
universitario compreso nel partenariato attuatore dei progetti IFTS, in quanto non in grado di
rilasciare i crediti formativi previsti in base al punto 7 del “Documento Tecnico di programmazione dei percorsi IFTS per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema” posto a base del bando».
La tuttavia, non ha avuto cura di depositare in sede di giudizio il citato CP_2
“Documento tecnico di programmazione” posto a base del bando di gara (né il bando di gara stesso) al fine di poter verificare se e che tipo di informazione poteva trarsi del suddetto disciplinare tecnico del corso di formazione in esame.
Non è stato neppure versato in atti il Decreto dirigenziale n. 3282 del 9.4.2001 con il quale la , aveva approvato Controparte_7
l'avviso pubblico per l'affidamento delle 23 attività formative previste del Piano
Regionale per l'IFTS relativo all'annualità 2000/2001 richiamato nella stessa nota del
Dipartimento 10 della Pubblica Istruzione del 27.4.2004 n. 6989 con la quale è stata poi comunicata la “risoluzione” della convenzione sottoscritta dalle parti.
Dalla legge quadro n. 845/1978 sulla formazione professionale nulla si rileva in merito al divieto di partecipazione delle Università straniere ai corsi di formazione professionali indetti dalle Regioni.
15 Nulla si trae, neppure, dall'art. 17 della L. 24.6.1997 (altresì menzionata dalla nella propria comparsa di costituzione) afferente al riordino della Controparte_2
formazione professionale che indica i “ ... principi e criteri generali nel rispetto dei quali sono
adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo
di riforma della disciplina in materia”, né, del pari, dall'art. 69 L. n. 144/1999 laddove viene specificato che “… Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università,, scuole medie
superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati
anche in forma consortile”.
Anche il DM n. 509/1999 - erroneamente indicato dalla Regione come L.
509/1999 - nulla dispone al riguardo contenendo, invero, il “Regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei” in attuazione della L. 127/1999.
Va, invero, rilevato che è lo stesso intervento chiarificatore del MIUR richiesto dalla che palesa l'insussistenza di una facile ed immediata intelligenza Controparte_2
della normativa in materia e ciò pone l'appellante in una posizione di errore scusabile rispetto alla portata del precetto normativo - ritenuto solo ex post violato - capace di ingenerare un ragionevole convincimento sulla valida conclusione del contratto (e sul vantaggio conseguito) che, viceversa, sarebbe stata esclusa nel caso in cui il provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica fosse stato affetto da illegittimità evidente (ovvero da illegittimità agevolmente rilevabile)
La buona fede non colposa dell'appellante espone la al Controparte_2
risarcimento dei danni richiesti dall'appellante.
Infatti, anche P.A., nell'applicare le norme sull'evidenza pubblica, è soggetta al rispetto delle regole di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. la cui violazione giustifica il risarcimento per lesione dell'affidamento maturato dall'aggiudicataria sulla conclusione del contratto, in forza del provvedimento definitivo di aggiudicazione.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa in commento (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021 nn. 19 e 20), evidenzia la differenza sostanziale tra le regole di
16 legittimità amministrativa e quelle di correttezza dell'operato della P.A., dal momento che “operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro
concernente invece la responsabilità dell'amministrazione e i connessi obblighi di protezione in
favore della controparte”.
In altre parole, può senz'altro accadere che l'Amministrazione agisca legittimamente, ma violando canoni di correttezza e buona fede, risultando così responsabile ai sensi dell'art. 1337 c.c.; da un unico esercizio del potere pubblicistico possono derivare infatti conseguenze autonome: legittimità del provvedimento e illiceità del comportamento posto che “la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici è una responsabilità da comportamento illecito, che
spesso non si traduce in comportamenti illegittimi ma, per molti versi, presuppone la legittimità dei
provvedimenti che scandiscono la parabola procedurale”.
Sarà dunque prospettabile la responsabilità precontrattuale se l'annullamento legittimo dell'aggiudicazione interviene dopo la stipula del contratto.
La tutela risarcitoria, in questi casi, non interviene a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole illegittimo (e cioè,
l'interesse positivo alla partecipazione alla gara, all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto) ma a ristorare l'interesse negativo, tipico della responsabilità precontrattuale secondo quanto previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., consistente esemplificativamente nel tempo e nel danaro persi nella gara, le eventuali occasioni alternative mancate.
In ispecie, l'interesse negativo che merita di essere ristorato coincide con l'esborso di danaro cui la cooperativa appellante è stata condannata a pagare in favore degli attori in primo grado - pari ad € 929,62 ciascuno - per un totale di € 8.366,58 oltre interessi al tasso legale dal 15.2.2005 fino al soddisfo non essendovi prova di altri pregiudizi patrimoniali subiti, né di perdita di chances.
Va, infine, scrutinata la domanda di risarcimento del danno all'immagine per “il generale discredito ingiustamente e pubblicamente risentito dalla Cooperativa ”. Parte_1
La domanda è infondata essendo del tutto sfornita di prova.
17 Il danno alla reputazione ed all'immagine di persone giuridiche è un danno- conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca.
Invero, l'onere della prova per danno all'immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all'immagine professionale di una persona fisica, il che vuol dire che, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in conseguenza subito ed il nesso di causalità.
Sulla scorta di quanto precede, l'onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all'immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito posto in essere.
Nel caso di specie l'appellante ha meramente allegato il pregiudizio per essere
“conosciuta per la serietà e professionalità dei corsi e dei servizi offerti al pubblico” senza offrire tuttavia alcuna prova al riguardo.
L'appello va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla domanda di responsabilità precontrattuale azionata nei confronti della mentre Controparte_2
viene rigettato per il resto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della controversia e della unicità del giudizio vanno così regolamentate:
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Controparte_2
dell'appellante per il giudizio di primo grado in € 2.540,00 (oltre spese generali
15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (avuto riguardo al decisum piuttosto che al domandato) così di seguito specificati: € 460,00 fase studio;
€ 389,00 fase introduttiva;
€ 840,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisionale;
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Controparte_2
18 dell'appellante per il giudizio di secondo grado, secondo i criteri anzidetti, in €
2.906,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge) così di seguito specificate: € 567,00 fase studio;
€ 461,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione; € 956,00 fase decisionale;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
che liquida in € 2.906,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa Parte_7
come per legge); dispone che le spese di lite liquidate siano distratte in favore del procuratore degli appellati che ne ha fatto richiesta;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 38/2019 Rg. A.C. proposto da ” contro Parte_11
e nei confronti di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e così dispone: Parte_6 Parte_7
1) Accoglie parzialmente l'appello;
2) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore della '90 Controparte_2 Parte_9
della somma di € 8.366,58 oltre interessi legali dal 15.2.2005 sino al soddisfo a titolo di responsabilità precontrattuale;
condanna altresì la Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore della '90 Parte_9
che liquida per il primo grado del giudizio in € 2.540,00 (oltre accessori di legge);
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'appellante che liquida per il giudizio di secondo grado in € 2.940,00 (oltre accessori di legge);
19 4) Condanna la '90 al pagamento in favore degli Parte_9
appellati , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e delle spese di lite che liquida per il giudizio Parte_6 Parte_7
di secondo grado in € 2.940,00 (oltre accessori di legge) disponendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario degli appellati che ne ha fatto richiesta;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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