Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 362/2025 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 69983/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione, depositato in data 1° luglio 2025.
AD ISTANZA DI
C. A. (C.F. OMISSIS) nata a [...] ed ivi residente OMISSIS M. S. (C.F. OMISSIS) nata a [...] e residente a [...]
n.q. di eredi di M. C. nato a [...] e deceduto OMISSIS rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso dall’avv.
AO CO di EL (C.F. [...]; PEC:
raoulscottoditella@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall’avv. Silvia OR (C.F. [...]; PEC:
avvsilviacordova@legalmail.it), elettivamente domiciliati nello studio dei suddetti legali in Palermo nella Piazza Virgilio n. 4.
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G.
TO (C.F. [...]- PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco Gramuglia (C.F. [...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco LA (C.F. [...]; PEC.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Visti gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025, l’avv. Domenico EO per parte ricorrente e l’avv. Tiziana G. TO per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe quali eredi del de cuius M. C., deceduto in data OMISSIS e già titolare di pensione n. OMISSIS, adivano questa Corte pagamento dei ratei della tredicesima mensilità maturati sulla pensione del de cuius.
Gli stessi rappresentavano che in data 11/01/2024 presentavano domanda alla competente sede INPS onde ottenere il pagamento dei ratei della tredicesima mensilità maturati al momento del decesso.
Parte ricorrente argomentava che la cd “tredicesima mensilità” è una mensilità che viene erogata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati nel mese di dicembre di ogni anno e con il termine rateo ereditario si definiscono tutte le competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all’atto del decesso.
La stessa aggiungeva che il decesso del titolare di un trattamento previdenziale a carico dell’INPS nel corso dell'anno fa sorgere il diritto al rateo della tredicesima mensilità che sarebbe stato riscosso nel mese di dicembre in favore degli eredi del de cuius che normalmente viene liquidato d’ufficio al coniuge superstite. Nel caso in cui il beneficiario sia persona diversa dal coniuge superstite oppure oltre al coniuge ci siano altri titolari del trattamento, il rateo stesso si ottiene a domanda, così come fatto dalle ricorrenti.
Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti al rateo della tredicesima mensilità dell’anno 2023 relativo al trattamento pensionistico n OMISSIS;
- condannare, di conseguenza, l’INPS al pagamento del suddetto rateo oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare l’INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
II. Con decreto del 7 luglio 2025 veniva fissata l’udienza di discussione del 13 novembre 2025.
III. In data 2 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’INPS prospettando l’infondatezza del ricorso per quanto segue.
Gli odierni ricorrenti avevano prodotto due domande: la numero OMISSIS dell’11/01/2024 a nome di M.S. (figlio del dante causa) e la numero OMISSIS del 22/07/2024 a nome di C. A. (moglie del dante causa).
L’Istituto rappresentava che il pagamento del rateo è stato regolarmente effettuato con lotto di pagamento n. 21 del 16/09/2024 anteriormente alla notifica del ricorso aggiungendo che la domanda n. domus OMISSIS dell’11/01/2024 non era stata esitata in quanto, nel frattempo, era stata duplicata e favorevolmente esitata la seconda.
L’INPS deduceva che il pagamento era stato regolarmente disposto e ricevuto dalla sig.ra C. come da allegato flusso di pagamento, prima della notifica del ricorso, che quindi era totalmente privo di interesse ad agire al momento della sua proposizione. La seconda domanda, quella di luglio 2024, è stata accolta in data 16/09/2024 e risulta, pertanto, definita.
L’Amministrazione resistente, inoltre, evidenziava che -sebbene gli eredi avessero richiesto il pagamento nei confronti di entrambi al 50%- l’Istituto aveva provveduto ad emettere il rateo spettante esclusivamente nei confronti della moglie vedova del dante causa ai sensi dell’art. 201 del dPR 1092/1973 secondo cui “In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli” per cui nulla spettava al figlio.
L’Istituto concludeva deducendo di avere operato secondo legge con la liquidazione dell’intero importo al coniuge e chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
IV. All’udienza del 13 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti chiedeva un rinvio per verificare il pagamento mentre l’INPS si opponeva al rinvio chiedendo la decisione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il diritto dei ricorrenti C. A. e M. S. quali eredi, rispettivamente nella qualità di moglie e di figlio, del de cuius M. C. deceduto in data OMISSIS, già titolare di pensione a carico della gestione previdenziale ex CPDEL, dei ratei pensionistici della tredicesima mensilità maturati dal 1° gennaio 2022 all’11.11.2022, data del suo decesso, diversamente da come scritto nel ricorso dove prima si fa riferimento ai ratei maturati nel periodo da gennaio a giugno 2020 e poi a quelli maturati nel 2023.
2. Ciò posto, questo Giudice osserva che l’INPS nella memoria di costituzione ha dato prova che i ratei della pensione del de cuius M. C.
maturati e non riscossi alla data del suo decesso sono stati liquidati con lotto di lavorazione n. 21 del 16.09.2024 e sono stati pagati sulla rata del mese di dicembre 2024 in favore della sig.ra C.A. (cfr. all.
“OMISSIS” della memoria INPS) per un importo netto di euro 1.695,01 (importo lordo di euro 2.201,30). Tale liquidazione è avvenuta a seguito della presentazione della domanda amministrativa n. OMISSIS del 22.07.2024 da parte della ricorrente C.
A. che è stata successiva a quella presentata dal solo ricorrente M. S.
con n. OMISSIS del 11.01.2024 prodotta in allegato al ricorso introduttivo dell’odierno giudizio.
Inoltre, l’INPS ha dedotto correttamente che la liquidazione dei ratei pensionistici maturati e non riscossi dal de cuius, in presenza del coniuge superstite come nel caso di specie, spettano solo a quest’ultimo in quanto i figli subentrano quali beneficiari solo in sua assenza per come previsto dall’art. 201 del dPR 1092/1973 rubricato
“Pagamento dei ratei insoluti”.
Ne consegue che l’Istituto previdenziale, all’esito della suddetta domanda amministrativa del 22.07.2024 ha tempestivamente liquidato nel mese di settembre 2024 e pagato nel mese di dicembre 2024 quanto oggetto di causa e tale liquidazione effettuata prima del deposito del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio (1° luglio 2025)
è avvenuta correttamente in favore della sola ricorrente C. A. in quanto esistendo la stessa al figlio del de cuius M. C. non spetta il bene richiesto ai sensi dell’evocato dell’art. 201 del dPR 1092/1973.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei ricorrenti e in favore di INPS come da dispositivo.
Nulla per le spese di giustizia
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore di INPS che sono liquidate complessivamente in euro 200,00 (duecento);
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Gaspare AP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,11 dicembre 2025 Pubblicata il 15 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)