Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/10/2023, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 05919/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05149/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5149 del 2021, proposto da
Associazione Culturale “Borbonica Sotterranea”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Gagliardi, Fabrizio Vittoria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Napoli, via Andrea d’Isernia, n. 16;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la segreteria dell’avvocatura comunale in Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della Disposizione Dirigenziale dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli n. 29 del 12.10.2021 con la quale è stato fissato “ il canone di locazione per l'utilizzo delle cavità … omissis … costituenti il c.d. Tunnel borbonico ”;
2) ove occorra, della relazione di stima prodotta dall'Area Manutenzione e datata 8.9.2021;
3) in subordine, ove occorra e solo in parte qua , della Disposizione Dirigenziale dell'Area Patrimonio - Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale n. 016 del 7.5.2021, punto 4 del dispositivo;
4) della nota del PG_2021_ 773832 del 26.10.2021 a firma congiunta dei Dirigenti del Servizio Demanio e Patrimonio e del Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale di rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione;
5) di tutti gli atti ad esse connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’associazione Culturale “Borbonica Sotterranea” impugna gli atti in epigrafe specificati, relativi ai canoni per l'utilizzo delle cavità costituenti il c.d. Tunnel borbonico.
La ricorrente, dopo aver argomentato sulla ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
1.1. - Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio il 6.12.2021 ed ha depositato memoria in data 13.12.2021.
Con ordinanza n. 2187 del 17 dicembre 2021 è stata accolta l’istanza cautelare.
Le parti hanno successivamente depositato documenti, tra cui anche le sentenze del Consiglio di Stato n. 8331 del 27.09.2022 e n. 8839 del 17.10.2022, e memorie – rispettivamente, in data primo settembre 2023, il Comune di Napoli e, in data 11 settembre 2023, la ricorrente -, con cui hanno argomentato sulle conseguenze delle pronunce del Consiglio di Stato, anche con riferimento all’interesse alla prosecuzione del giudizio.
1.2. - In vista della pubblica udienza del 4 ottobre 2023, entrambe le parti hanno prodotto memorie dalle quali risulta il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio (in data 1° settembre 2023, per il Comune di Napoli; in data 11 settembre 2023, per la parte ricorrente), ad eccezione della parte riferita alla statuizione delle spese, in relazione alla quale parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune che, a sua volta, ha replicato escludendo ogni forma di responsabilità dell’amministrazione. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – In NE IS , con riferimento alla giurisdizione, deve essere richiamata la condivisa giurisprudenza, evocata anche da parte ricorrente, ai sensi della quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui i giudizi sulle concessioni di beni pubblici coinvolgano profili di interesse pubblico e nella determinazione del canone di concessione “ si controverta sull’an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell’autorità concedente” (Cons. Stato, sez. V, sent. 8100 del 17.12.2020; n. 1034 del 13 febbraio 2019).
3. - Va rilevato poi, ai fini di una più compiuta comprensione del caso in esame, che la controversia oggetto del presente giudizio si inserisce nell’ambito di una vicenda caratterizzata dalla presenza di altri contenziosi, alcuni dei quali definiti da questo Tribunale e, successivamente seguiti da altri svoltisi in appello dinanzi al Consiglio di Stato.
3.1. - L’associazione ricorrente, come riferito anche nell’atto introduttivo del giudizio, con atto rep. n. 119 del 17 dicembre 2009, otteneva dall’Agenzia del Demanio la concessione, fino al 31 dicembre 2005, di alcune cavità presenti nel sottosuolo della città di Napoli, utilizzate come rifugi antiaerei durante la seconda guerra mondiale ed appartenenti al demanio militare.
Con decreto prot. n. 15177 del 26 novembre 2015, l’Agenzia, in attuazione della disciplina di cui al d. lgs. n.85/2010 (attuativa del c.d. federalismo demaniale), trasferiva al Comune di Napoli “ la piena e assoluta proprietà del complesso caveario degli ex ricoveri antiaerei della città di Napoli ”, ivi comprese le cavità oggetto di concessione. In particolare, l’art. 2 del decreto prevedeva l’immediata immissione del Comune nel possesso giuridico e la “ successione in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti”.
Con ricorso proposto dinanzi a questo del T.A.R., notificato in data 20 ottobre 2020, l’Associazione impugnava il silenzio serbato dal Comune sull’istanza, formulata il 7 aprile 2020, con la quale aveva, per un verso, sollecitato l’annullamento, in autotutela, delle richieste di pagamento delle somme a titolo di “ indennità di occupazione ”, formalizzate dall’Amministrazione per il periodo successivo alla scadenza della concessione e, per altro verso, reiterato la richiesta di rinnovo e/o proroga della stessa ovvero, in subordine, di rilascio di un nuovo titolo.
3.2. - Con sentenza n. 830 del 9 febbraio 2021, questo T.A.R. dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda relativa alla contestata indennità di occupazione ed accoglieva, per contro, il ricorso avverso il silenzio, dichiarando, per l’effetto, l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza con atto espresso e motivato e designando il Prefetto di Napoli, per l’eventualità di perdurante inerzia, quale organo commissariale sostitutivo.
3.3. - Con successiva sentenza n. 1977 del 24 marzo 2021, il T.A.R., in accoglimento di un ricorso proposto dall’Associazione Culturale “Napoli Sotterranea”, ha disposto l’annullamento del provvedimento di trasferimento al Comune di Napoli, in applicazione dell’art. 56 bis del d.l. 21.6.2013, n. 69, conv. in L. 9.8.2013, n. 98, di altre cavità ricomprese nel complesso caveario degli ex ricoveri antiaerei della città.
La ridetta pronuncia rileva in modo particolare avendo chiarito che il trasferimento dei beni avrebbe dovuto rispettare il procedimento previsto dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. 85/2010, il quale postulava la previa stipulazione di “ specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.
3.4. - La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8331 del 27 settembre 2022.
Conseguentemente, allo stato, “sussiste il difetto di titolarità dei beni in questione e la conseguente carenza di legittimazione dispositiva del Comune di Napoli ” (Cons. Stato, sez. V, sent. 8839 del 17.10.2022 che ha dichiarato improcedibile l’appello avverso la suindicata sentenza di questo T.A.R. n. 830/2021). Il Consiglio di Stato ha, altresì, chiarito (sent. n. 8839/2022, cit.) che “ Ne discende – stante la pregiudiziale necessità di procedere ex novo al trasferimento, previa emendata e rituale riedizione dell’iter procedurale, dei beni pubblici in controversia – che il Comune non ha alcun interesse alla contestazione della statuizione appellata, destinata in ogni caso a restare priva di effetti, insieme alla misura conformativa adottata dal commissario ad acta designato, in ragione della insussistenza di un attuale obbligo di provvedere”.
4. – Quanto chiarito sulla titolarità dei beni caveari è applicabile anche al caso in esame, e conseguentemente, come richiesto anche dalle parti, va preso atto della sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accertata insussistenza della titolarità dei beni in esame da parte del Comune che, dunque, non può avanzare alcuna pretesa riferita alle cavità in questione nei confronti della Associazione ricorrente.
5. - Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. - Il Collegio ravvisa i presupposti per la integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione dello sviluppo complessivo della vicenda oggetto di diverse pronunce, in particolare, di quelle relative alla titolarità dei beni in questione che hanno contribuito a chiarire il quadro di riferimento entro cui orientare l’azione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Valeria Ianniello, Presidente FF
Viviana Lenzi, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Valeria Ianniello |
IL SEGRETARIO