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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 2723/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vinciguerra Vincenzo, in forza di procura in atti, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Antonini, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n. 2873/2021 del
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 25.10.2021 e non notificata con la è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall' odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesione subiti in seguito al sinistro verificatosi il
15.09.2008 alle ore 12.00 circa in Volla (NA) alla via Filichito, allorquando l'istante mentre si accingeva a completare l'attraversamento pedonale sulle apposite strisce, veniva investito dal veicolo Renault Kangoo tg.BA276XJ di proprietà del sig. CP_2
.
[...]
Deduceva l'appellante che, nei giorni successivi al sinistro, con l'aggravarsi delle condizioni fisiche, veniva trasportato presso il nosocomio C.T.O. di Napoli, dove i sanitari gli diagnosticavano “lesione menisco-legamentosa”.
Nello specifico l'appellante, con l'unico motivo di gravame formulato, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio che, ove correttamente valutato, avrebbe indotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda.
Si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando il gravame, Controparte_1
insistendo per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Occorre ricordare che nel presente giudizio l'appellato , a fronte della Controparte_2
notifica della riassunzione dell'atto di appello, non si è costituito e pertanto se ne dichiara la contumacia.
Preliminarmente si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace,
avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea.
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, rilevano una serie di incongruenze che portano ad escludere che l'appellante abbia fornito una prova rassicurante dei fatti posti a base dell'originaria domanda.
Manca totalmente il nesso eziologico tra il sinistro verificatosi e i danni riportati e dimostrati dall'appellante con la produzione della documentazione medica. Infatti, dal primo certificato esibito, redatto dal dott. , Persona_1
proveniente da un medico privato e privo di asseverazione di giuramento, eseguito il giorno successivo al sinistro, non risulta alcun riferimento ad un incidente della strada.
Soltanto dal referto ospedaliero recante data successiva 03.10.2008 (ben 18 giorni dopo l'incidente) la diagnosi è di lesione menisco-legamentosa.
Pertanto, considerato il lasso di tempo intercorso, non può considerarsi provato il nesso eziologico tra il sinistro e l'accesso nella struttura ospedaliera, poiché potrebbero essere intervenute ulteriori e differenti cause nella provocazione del danno.
Sul luogo del sinistro, inoltre, non è sopraggiunta alcuna autorità che potesse riportare in un documento firmato da pubblico ufficiale lo svolgimento dei fatti.
La domanda attrice non è, quindi, supportata da idonea prova a sostegno della stessa tale da poter fondare il convincimento del giudice all'accoglimento; né alcuna prova dichiarativa avrebbe potuto superare detta incongruenza documentale relativa al nesso eziologico;
pertanto, sussistendo espressa contestazione da parte della convenuta in ordine alla verificazione del fatto storico ed in mancanza di ulteriori riscontri probatori,
non può che concludersi per il rigetto della domanda attorea, non avendo parte attrice fornito la prova – su di lei incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697
c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa, ed, in particolare, in ordine alla effettiva veridicità del sinistro denunciato.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra. Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello.
La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità
di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
2723/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 2873/2021
del Giudice di Pace di Sant'Anastasia;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura