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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4938 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato;
Appellante
E
(C.F. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (c.f. ), in proprio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 nonché in qualità di eredi di , Persona_1 difesi dall'Avv. Ferrini Alessandro;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11242/2021 emessa dal Tribunale di
Roma;
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1.Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1 quale il Tribunale, dopo aver accertato la responsabilità del per la Parte_1 patologia (“Cirrosi epatica HCV”) da cui era rimasto affetto il sig. Persona_2
(nato a [...] la Catola il 13.12.1935 e deceduto a Roma il 05.08.2005), a
[...] seguito di trasfusione di sangue infetto avvenuta durante il ricovero dal 11.03.1988 al
06.05.1988 ed accertato altresì il nesso causale tra la patologia contratta a seguito della trasfusione ed il successivo decesso in data 05.08.2005, lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore dei congiunti così liquidato:
- euro 82.000,00 da corrispondersi complessivamente alle parti attrici, da cui detrarre le somme già giuridicamente liquidate e/o corrisposte a titolo di indennizzo ex legge
n.210\1992;
- euro 264.000,00 a ed euro 264.000,00 ad;
Persona_1 Controparte_3
- euro 113.000,00 a e 113.000,00 a;
Controparte_2 Controparte_1
- somme tutte da addizionarsi con il calcolo interessi e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. La causa va definita parzialmente nei termini che seguono.
Con il primo motivo il si duole della erroneità del rigetto dell'eccezione di Parte_1 prescrizione per il tardivo deposito delle diffide interruttive esponendo che nella citazione introduttiva gli attori facevano riferimento ad alcune diffide interruttive della prescrizione, ma omettevano di produrle in giudizio e che solamente in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente, effettuavano il deposito.
La doglianza è infondata.
Come si desume dall'esame della parte cartacea del fascicolo di parte di primo grado, tutte le diffide erano state prodotte all'atto della costituzione in giudizio, come da indice dei documenti vistato dal cancelliere.
Esse erano state poi riprodotte telematicamente in sede di precisazione delle conclusioni.
r.g. n. 2 Con il secondo motivo il deduce: “ Omesso esame dell'eccezione di Parte_1 scomputo delle somme erogate a titolo di assegno una tantum ex lege n. 210/1992 dal risarcimento dei danni a titolo iure proprio. Violazione dei principi in materia di compensatio lucri cum damno: violazione dell'art. 2043 c.c., nonché degli artt. 1223 e
2056 c.c. in tema di determinazione del quantum dovuto per risarcimento dei danni.
Violazione dell'art. 2700 c.c.. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”
Ha dedotto l'appellante “ Sul punto la sentenza, mentre ha correttamente esaminato
l'eccezione ed ha disposto lo scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 da quelle riconosciute a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis, ha illogicamente omesso qualsiasi esame dell'eccezione di scomputo, con riferimento all'assegno una tantum..”
La decisione su tale motivo necessita di un supplemento di istruttoria.
La Corte di Cassazione con la sentenza 16808/2023 ha affermato: “ Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni, subiti Parte_1 dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n.
210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la
"compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva
- ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).
La causa va pertanto rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, fissando termine al per precisare l'ammontare di tutte le provvidenze disposte in favore degli Parte_1 appellati.
PQM
La Corte, non definitivamente pronunziando, così provvede:
-Rigetta l'eccezione di prescrizione.
r.g. n.
3 -Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 9.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4