Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°9830 2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 08/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale “BPCO”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1
legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la sintomatologia è silente, così come l'obiettività. A ciò si aggiunga che è emerso che la spirometriaa cui si è sottoposto il ricorrente è nella norma e dalla Tac sono emerse esclusivamente alterazioni compatibili con esiti di processi infettivo-infiammatori non correlabili con l'attività lavorativa svolta
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Stante l'assoluta assenza della malattia polmonare la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 17.03.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)