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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/11/2024, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 325 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro nato a [...] il [...], CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) disporre che alcuna somma sarà dovuta dal sig. alla sig.ra né a titolo di assegno CP_1 Pt_1
divorzile né a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
2) con integrale compensazione delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/01/2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
in data 23/10/1976 con e che dall'unione coniugale sono nati i figli CP_1 Per_1
(15/09/1977) e (15/01/1987); che con sentenza n. 1697/93 del 21/10/1993, depositata il Per_2
13/11/1993, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
affidando i figli (all'epoca minorenni) alla madre, e ponendo in capo al convenuto l'assegno di lire
700.000 per il mantenimento della moglie e dei figli;
che l' on ha mai versato l'assegno di CP_1
mantenimento, e i figli sono ormai autosufficienti ed essa ricorrente è in grado di provvedere autonomamente a sé stessa;
tanto premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno.
Il convenuto è rimasto contumace.
Sentita la ricorrente, il Giudice ha, in via temporanea e urgente, disposto la revoca dell'assegno in capo al convenuto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di revoca dell'assegno in capo al convenuto deve essere definitivamente accolta.
La ricorrente ha infatti allegato di svolgere l'attività lavorativa di colf e di essere autosufficiente, e che i figli ormai adulti e maturi, sono entrambi economicamente indipendenti. Per_1
Sono dunque cessati i presupposti di legge per l'imposizione in capo a di un CP_1
obbligo di mantenimento dei figli e della ex coniuge.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. Revoca l'obbligo in capo a i versare in favore di CP_1 Parte_1
la somma di euro 360,00 (Lire 700,00), a titolo di assegno divorzile e di mantenimento dei figli, disposto con sentenza n. 1697/93 del Tribunale di Cagliari.
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 29/10/2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti