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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 959/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 959/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio concordatario il 23.7.2016, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 2016 Parte II, Serie A n. 35 – unione dalla quale sono nati i figli AE, nato a [...] il [...], e , nata a [...] CP_2
l'8.10.2018, chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale n. 57/2024 del 31.12.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in data 2.1.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9.7.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
Infine, con ordinanza resa in data 1.10.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione, udienza celebrata in modalità cartolare in data 23.10.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi, per come già ritenuto dall'intestato Tribunale in sede di separazione.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di omologare le condizioni della cessazione degli effetti civili proposte dalle odierne parti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico
Ministero
Stante la mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
24.7.1990, in data 23.7.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n.
35 Parte II Serie A dell'anno 2016;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
PI EA TO IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 959/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATARO FRANCESCO GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio concordatario il 23.7.2016, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 2016 Parte II, Serie A n. 35 – unione dalla quale sono nati i figli AE, nato a [...] il [...], e , nata a [...] CP_2
l'8.10.2018, chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale n. 57/2024 del 31.12.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in data 2.1.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9.7.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
Infine, con ordinanza resa in data 1.10.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione, udienza celebrata in modalità cartolare in data 23.10.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi, per come già ritenuto dall'intestato Tribunale in sede di separazione.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di omologare le condizioni della cessazione degli effetti civili proposte dalle odierne parti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico
Ministero
Stante la mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
24.7.1990, in data 23.7.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n.
35 Parte II Serie A dell'anno 2016;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
PI EA TO IO
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