Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 100
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Decorrenza dei termini per la cessazione degli effetti civili

    Sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione, udienza celebrata in modalità cartolare in data 23.10.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

  • Accolto
    Omologazione delle condizioni concordate

    Il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l’affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi, per come già ritenuto dall'intestato Tribunale in sede di separazione. Il Collegio ritiene di omologare le condizioni della cessazione degli effetti civili proposte dalle odierne parti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 100
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 100
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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