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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 3192/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del 14.11.2025, tra
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Polo giusta Parte_1 procura in atti, opponente contro
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. Stefano Spedicato, in virtù mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. ing. 602/2024 (R.G. n. 1935/2024) Svolgimento del processo. La materia del contendere verte intorno all' eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente in ordine al pagamento della fattura n. 5/24 del 27.02.24, emessa per l'esecuzione di lavori presso “il Cantiere “Asilo Nido” Via Mozart in Nardò (Le)”, che la società medesima aveva affidato alla opposta con il contratto del 02.10.2023. L'opponente ha dedotto l'esistenza di una clausola contrattuale in forza della quale si era legittimamente rifiutata di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione di pagamento del corrispettivo in considerazione della mancata prova della regolarità contributiva dei propri dipendenti. Parte opposta ha ribattuto che il contratto in questione non prevedeva alcuna condizione sospensiva del pagamento e che l'opponente non aveva mai chiesto alla convenuta la produzione dei certificati attestanti la regolarità contributiva (che, in ogni caso,
“avendone interesse poteva/doveva essa stessa richiedere direttamente agli uffici competenti”) ed ha prodotto la nota del 15.2.2024, con la quale l' opponente aveva riconosciuto il credito della in € 10.135,68, invitandola, al fine di procedere al saldo, ad emettere la Controparte_1 fattura, senza fare alcun riferimento alla regolarità contributiva. La causa è stata istruita documentalmente. Con l'ordinanza del 23.11.2024 è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all' udienza del 14.11.2025 per la rimessione in decisione, autorizzando le parti al deposito delle note di cui all' art. 189 c.p.c. nn. 1, 2 e 3 nel termine massimo consentito. Con le note di precisazione delle conclusioni, parte opposta ha dato atto che “a seguito di esecuzione forzata la società corrispondeva alla convenuta opposta le somme Parte_1 dovute in forza del decreto ingiuntivo N. 602/2024 dell'1.4.2024 oltre spese e compensi della fase esecutiva”. Motivi della decisione. Deve preliminarmente prendersi atto dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta, sia per quanto attiene alla sorte capitale che alle spese, come da dichiarazione dell'opposta innanzi richiamata. In questa situazione si è verificata la definizione dell'intera controversia e la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n.18255 del 10.9.2004; Cass., 3 civ., sentenza n. 23749 del 14.11.2011), da intendere quale sopravvenuto disinteresse delle parti a una pronuncia di merito relativa alle fondatezza o meno delle domande (cfr. Cass., L. sentenza n. 8478 del 28.5.2003; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 4127 del 22.3.2002; Cass., Sez. L, sentenza n. 8478 del 28.5.2003; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 23289 del 8.11.2007; Cass., Sez. L, sentenza n. 16886 del 17.8.2015). La giurisprudenza di legittimità enunciato il principio secondo cui: “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.[…]” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 4714 del 3.3.2006, Rv. 590244-01; conf. Sez. L, sentenze n. 9332 del 10.7.2001, n. 3122 del 3.3.3003 e n. 7185 del 25.3.2010; Cass., Sez. 3 civ., sentenza 12887 del 4.6.2009; Cass., Sez. L, sentenza n. 7185 del 25.3.2010; Cass., Sez.
6-5 civ., ordinanza 4167 del 19.2.2020). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 13085 del 22.5.2008, ivi, Rv. 603457-01; conf. Cass., Sez. L, sentenza n. 21432 del 17.10.2011). Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la pronuncia relativa alle spese processuali va resa secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale. Come osservato con l'ordinanza del 23.11.2024, parte opponente, nella fase stragiudiziale, non aveva avanzato richieste di esibizione del DU (documento che non ha nemmeno richiesto successivamente con la nota del 15.02.2024); parte opposta, dal canto suo, ha prodotto in giudizio i DU relativi ai periodi oggetto del contratto. Ragion per cui l'opposizione è da ritenersi infondata e di tanto deve prendersi atto ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e vengono poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. ing. 602/2024 (R.G. n. 1935/2024);
3. condanna in persona del legale rapp. p.t., alla refusione delle spese di lite che Parte_1 liquida, in applicazione del DM 55/2014, in Euro 2.540,00, oltre r.f.s.g., IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell' avv. Stefano Spedicato. Lecce, 14.11.2025 Il Giudice Onorario
avv. Cosimo CALVI