Sentenza 7 dicembre 1982
Massime • 2
Per stabilire quali siano i destinatari dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che prevede la reintegra nel posto di lavoro del prestatore di lavoro illegittimamente licenziato, occorre avere riguardo all'art. 35 della stessa legge, che ne delimita il campo di applicazione alle imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino più di quindici dipendenti, ovvero, indipendentemente da tali articolazioni, occupino, nello stesso comune, più di quindici dipendenti, senza che sia necessario pertanto che il loro numero complessivo sia superiore a trentacinque, così come invece previsto dall'art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604. ( Conf 1459/80, mass n 405003).*
Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il "comporto", ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, la questione diretta a stabilire, al fine della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ.. ( Conf 2072/80, mass n 405725).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/1982, n. 6681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6681 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1982 |
Testo completo
Per stabilire quali siano i destinatari dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che prevede la reintegra nel posto di lavoro del prestatore di lavoro illegittimamente licenziato, occorre avere riguardo all'art. 35 della stessa legge, che ne delimita il campo di applicazione alle imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino più di quindici dipendenti, ovvero, indipendentemente da tali articolazioni, occupino, nello stesso comune, più di quindici dipendenti, senza che sia necessario pertanto che il loro numero complessivo sia superiore a trentacinque, così come invece previsto dall'art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604. ( Conf 1459/80, mass n 405003).*