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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. , elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata a Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. ER EL, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante contro
(p.i. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1
la gestione del F.G.V.S. per la Regione Sardegna, con sede a Mogliano Ve- neto ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso l'avv. Pier Paola Pili che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
pagina 1 di 14 contro
(c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
(c.f. ),
[...] C.F._3
appellati-contumaci
e nei confronti di
(c.f. ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
(c.f. ), (c.f. , C.F._5 CP_6 C.F._6
e (c.f. ), CP_7 C.F._7
appellati-contumaci
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia la Corte di Appello di Cagliari, Parte_1
contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti de- dotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1687/2022 nella causa iscritta al RG n. 2547/2019 resa dal Tri- bunale Ordinario di Cagliari Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Valenti- na Frongia pubblicata in data 28/06/2022 non notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'interesse di in prime cure che qui Parte_1
devono intendersi trascritte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per Controparte_1
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2- In via principale ed in accoglimento del presente gravame: accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in favore del-
pagina 2 di 14 la signora in misura pari ad euro 168.250,00 ovvero nella mi- Parte_1
sura diversa accertata e quantificata dall'adita Corte d'Appello, in ogni caso non inferiore alla sopradetta somma, ovvero non inferiore ad euro 120.000,00 ovvero a quella che risultasse dovuta sulla base dei criteri delle Tabelle del
Tribunale di Milano del 28 giugno 2022, con detrazione della somma liquidata in virtù dell'appellata pronuncia, pari ad euro 120.000,00.
3- In ogni caso rigettare ogni avversa istanza, ivi incluse le istanze istrutto- rie.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizi da liquidarsi con distrazione.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'Appello, disattesa Controparte_1
ogni altra deduzione, eccezione e conclusione:
In Via Principale
1) Rigettare l'appello promosso dalla Signora avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1867/2022, pubblicata il 28.06.2022, in quanto palesemente infondato sia in fatto che in diritto.
2) Per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
3) Con vittoria di spese ed onorari.
In Via Subordinata
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierno gravame, detrarre dalla somma che verrà liquidata e ritenuta di giustizia l'importo di euro
123.500,39, da rivalutarsi come per legge, già corrisposto alla Signora
[...]
dall'Odierna Impresa Designata. Parte_1
pagina 3 di 14 2) con compensazione di spese e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , , e convennero in CP_4 Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7
giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la (in qualità di Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada per la Regione Sardegna) nonché (proprietario) e Controparte_8
(conducente) del motociclo Honda Pantheon tg. Controparte_2
BV22921, al fine di accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro stradale occorso in data 5 gennaio 2014 e ottenere la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonia- li subiti iure proprio dagli attori, in qualità di congiunti di Persona_1
deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate (al netto della provvisionale riconosciuta a , e dalla sentenza di accer- CP_4 Parte_1 Controparte_5
tamento della responsabilità penale).
La resistette, contestando -tra l'altro- la quantificazione dei Controparte_1
danni richiesti dagli attori.
Con sentenza n. 1687, pubblicata il 28 giugno 2022, il Tribunale accertò
l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_2
e, per l'effetto, condannò la , nella qualità indicata, al risarci- Controparte_1
mento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale in favore degli attori.
La liquidazione avvenne dichiaratamente secondo i criteri delle tabelle del
Tribunale di Milano (edizione 2021), tenuto conto dell'età della vittima, del grado di parentela, della convivenza e della qualità del rapporto affettivo tra la pagina 4 di 14 vittima e i superstiti, nella seguente misura:
- al coniuge euro 230.000,00; Controparte_4
- al figlio euro 185.000,00, in ragione della comprovata assi- CP_5
dua frequentazione e del forte legame affettivo con la madre;
- alla figlia euro 120.000,00, in ragione della mancata alle- Parte_1
gazione e prova di un particolare rapporto con la madre;
- ai nipoti e euro 90.000,00 ciascuno, in ragione del rap- CP_6 CP_7
porto di affetto con la nonna.
Il Tribunale richiamò l'insegnamento per cui il valore tabellare rappresenta un valore medio, non un minimo garantito, sicché il giudice ha la possibilità di discostarsene con adeguata motivazione.
*
2. Con un unico motivo, ha impugnato la sentenza, al fine Parte_1
di ottenerne la riforma nella parte relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale.
L'appellante ha lamentato che la liquidazione a proprio favore fosse stata ef- fettuata in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalle Tabelle applicate, in assenza di un'adeguata e puntuale motivazione e in violazione dei criteri equi- tativi e tabellari.
La ha contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui non Pt_1
sarebbe stato allegato né provato un particolare rapporto affettivo con la madre deceduta e ha evidenziato come tale motivazione fosse contraddittoria e insuf- ficiente, poiché:
• il giudice aveva già riconosciuto ai due figli della defunta, in sede di pagina 5 di 14 provvisionale, un importo pari a circa il 30% del valore base tabellare, ritenendolo congruo;
• la distanza geografica derivante dal fatto che ella risiede a Torino non può essere assunta come indice di minore affezione o di assenza di un legame significativo;
• la sentenza impugnata non aveva esplicitato i criteri seguiti per disco- starsi dal minimo tabellare né aveva giustificato in modo adeguato tale deroga, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legit- timità;
• la stessa pronuncia aveva riconosciuto la profondità del legame familia- re tra la defunta e i suoi congiunti, rendendo ancor più ingiustificata la riduzione dell'importo spettante alla figlia.
L'appellante ha, pertanto, chiesto la riforma parziale della sentenza, con ri- determinazione del risarcimento in favore della sig.ra in misura non in- Pt_1
feriore a euro 168.250,00, ovvero secondo i criteri aggiornati delle Tabelle Mi- lanesi del 2022, tenendo conto anche della specificità del rapporto madre-figlia, pur in assenza di convivenza.
*
Rimasti contumaci i e i congiunti dell'appellante, ha CP_2 Controparte_1
resistito, opponendo che:
- le tabelle milanesi del 2021, applicate su richiesta degli attori, pre- vedevano un sistema a forbice e non un valore minimo inderogabile, nell'ambito del quale il valore base di euro 168.250,00 rappresentava una media statistica, non una somma minima da liquidare;
pagina 6 di 14 - la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non può ridursi a un automatismo matematico, ma deve fondarsi su elementi specifici e individualizzanti, come l'intensità del legame affettivo, la convivenza, la frequenza dei contatti e la qualità della relazione;
- nel caso di specie, l'istruttoria aveva evidenziato un legame affettivo profondo solo tra la vittima e altri congiunti (il figlio e i nipoti), CP_5
mentre nessuna prova era stata fornita dalla circa la qualità del Pt_1
proprio rapporto con la madre, sicché non era stata la distanza geografi- ca tra madre e figlia a indurre il Tribunale a non riconoscere un risarci- mento maggiore;
- il giudice aveva dunque legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, discostandosi dal valore medio tabellare e motivando pun- tualmente la propria decisione, in linea con la giurisprudenza di legitti- mità (Cass. 11689/2022; Cass. 10335/2023).
* * *
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Pur avendo formalmente richiamato le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il primo giudice ha omesso di fornire una motivazione adeguata e coerente in or- dine alla determinazione dell'importo riconosciuto all'odierna appellante.
In particolare, il Tribunale ha liquidato in favore della la somma di Pt_1
euro 120.000,00, discostandosi dal valore base tabellare di euro 168.250,00, senza esplicitare le ragioni che avrebbero giustificato tale scelta.
La determinazione dell'importo risarcitorio, significativamente inferiore al pagina 7 di 14 valore medio tabellare, non è stata accompagnata da un'adeguata enunciazione dei criteri adottati né da una valutazione coerente delle circostanze del caso concreto, con conseguente violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
La motivazione addotta –ossia la mancata allegazione e prova del partico- lare rapporto con la madre – si rivela non solo generica, ma anche giuridica- mente non corretta.
Le tabelle vigenti (2021) al momento della decisione del primo giudice pre- vedevano un sistema a forbice, all'interno del quale il valore base rappresenta- va un parametro medio di riferimento, suscettibile di personalizzazione in au- mento o in diminuzione solo in presenza di elementi specifici e debitamente motivati.
Il giudice che intenda riconoscere un danno fuori dal range previsto dalla tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa ha un onere di moti- vazione, atteo che il valore medio della tabella deve ritenersi equo, e cioè quel- lo in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ri- durne l'entità (così, Cass., 7 giugno 2011, n. 12408).
Il riconoscimento del valore base non può ritenersi subordinato alla dimo- strazione di un particolare rapporto affettivo, poiché tale valore medio è già calibrato sulla base di una relazione parentale ordinaria, non necessariamente connotata da eccezionalità.
Ne consegue che, in assenza di elementi che giustifichino una riduzione ri-
pagina 8 di 14 spetto al valore medio, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere alla Pt_1
l'importo base previsto dalle Tabelle, ovvero euro 168.250,00.
L'onere probatorio in capo all'attore, in tal caso, non può estendersi sino a richiedere la dimostrazione di un legame affettivo particolare, bensì deve rite- nersi assolto con la sola prova del rapporto di parentela e della perdita subita, salvo che la controparte alleghi e dimostri l'esistenza di circostanze eccezionali
(quali dissapori, anaffettività, assenza di rapporti) idonee a giustificare una de- roga in peius.
Nel caso di specie, non risulta che il giudice abbia accertato né motivato l'esistenza di tali circostanze, limitandosi a rilevare la mancata prova di un rapporto particolare, senza tuttavia spiegare perché tale elemento fosse neces- sario per accedere alla soglia minima del risarcimento.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che, in tema di danno non patrimo- niale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio a forbice, che prevede un importo variabile tra un minimo ed un mas- simo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né
l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscilla- zione della tabella (ord. 8 settembre 2022, n. 26440).
*
4. Appurata la fondatezza dell'atto di appello, occorre provvedere alla liqui- dazione del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle in vigore al mo-
pagina 9 di 14 mento della decisione (e non di quelle applicabili alla data del fatto).
L'utilizzo di tabelle non aggiornate comporterebbe una non corretta applica- zione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., con conseguente violazione del principio di parità di trattamento tra i danneggiati (Cass., 13 dicembre
2016, n. 25485.
Nel caso di specie, tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la defi- nizione del presente giudizio d'appello, sono intervenute le tabelle 2024 elabo- rate anche esse dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Mila- no, che hanno aggiornato il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Tenuto conto dei parametri applicabili al caso concreto — in particolare l'età della vittima primaria (78 anni), l'età della danneggiata (57 anni),
l'assenza di convivenza, la presenza di altri congiunti e la qualità del rapporto affettivo — e applicando il sistema a punti previsto dalle tabelle vigenti, si ri- tiene equo liquidare in favore della odierna appellante la somma di euro
222.297,00 corrispondente al valore medio previsto per il rapporto genitore- figlio, in assenza di elementi che giustifichino una variazione in riduzione o in aumento.
Tale importo deve essere devalutato in euro 182.810,03 alla data del sinistro
(5 gennaio 2014).
Su tale importo bisogna calcolare il danno da ritardo secondo i criteri indica- ti nella pronuncia di primo grado (pag. 15), maturati sino al momento del pa- gamento degli acconti e, successivamente, sulla differenza tra il capitale, via via residuo, e gli acconti, in applicazione di risalente insegnamento di legittimi-
pagina 10 di 14 tà (da ultimo, ord. 18 febbraio 2025, n. 4257).
Come rilevato dal giudice in primo grado, non è stata indicata dalle parti la data del versamento della provvisionale, pertanto, ai fini del calcolo del danno da ritardo, verrà considerata la data del 30 giugno 2021, posto che l'ordinanza con la quale è stato disposto il pagamento della provvisionale da parte della
è stata emessa in data 17 giugno 2021. Controparte_1
Nessuna delle parti, poi, ha indicato la data del pagamento dell'importo re- siduo indicato in sentenza, sicché può ritenersi, presuntivamente, che lo stesso sia avvenuto il 15 luglio 2022 a fronte della pubblicazione della sentenza in da- ta 28 giugno 2022.
Conseguentemente, gli interessi compensativi (nella misura degli interessi legali riconosciuta dal primo giudice) sul capitale (devalutato) alla data dell'illecito (euro 182.810,03 al 5 gennaio 2014) sino al pagamento in data 30 giugno 2021 della provvisionale (devalutata anche essa alla stessa data) (euro
57.915,06) ammontano a euro 5.414,89.
Gli interessi ulteriori devono essere calcolati sul capitale residuo alla data del primo acconto, determinato sottraendo da euro 189.391,19 (ossia l'importo capitale devalutato alla data del pagamento dell'acconto) l'importo di euro
60.000,00 (non devalutato perché considerato alla data del pagamento).
Sul capitale residuo di euro 129.391,19, gli interessi compensativi dal gior- no successivo alla data del pagamento della provvisionale sino alla data del pa- gamento (15 luglio 2022) in forza della pronuncia di primo grado ammontano a euro 943,25.
Il credito residuo ulteriore è pari alla differenza tra l'importo di euro pagina 11 di 14 139.483,70 (ossia l'importo capitale di euro 129.391,19 al 30 giugno 2021, ri- valutato al 15 luglio 2022) e l'importo di (ulteriori) euro 60.000,00 pagati dalla in forza della sentenza;
su questo devono essere calcolati gli in- Controparte_1
teressi sino all'odierna pronuncia, ammontanti a euro 7.997,36.
La somma complessiva che spetta a è, in definitiva, pari a Parte_1
pari a:
- euro 222.297,00 per capitale liquidato ai valori attuali;
- euro 14.355,50 (5.414,89 + 943,25 + 7.997,36) per interessi com- pensativi.
Di questo importo complessivo di euro 236.652,50, la ha già Controparte_1
corrisposto euro 120.000,00 (non v'è prova del pagamento del maggior impor- to di euro 123.500,39) sicché deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo di euro 116.652,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza.
5. L'accoglimento dell'appello comporta automaticamente, per effetto della riforma della decisione di primo grado quanto al merito in senso ampio (cioè, alle questioni di merito in senso stretto e ad eventuali questioni di rito), il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul merito (Cass., ord. 2025, n. 8 luglio,
n.18672)
I compensi devono essere liquidati ai valori medi per le prime tre fasi e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente giudizio.
Per il primo grado spetta alla anche la quota parte di un quinto delle Pt_1
pagina 12 di 14 spese vive anticipate (contributo unificato di euro 514,00).
Atteso che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soc- combente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma doman- data con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'ap- pellante, se il gravame è accolto (Cass., ord. 17 maggio 2025, n. 13145), i compensi di entrambi i gradi di giudizio devono essere calcolati sull'unitario scaglione di euro 52.001-260.000,00.
Deve essere, infine, disposta la distrazione delle spese a favore dell'avv.
ER EL che si è dichiarata antistataria.
Non deve provvedersi alla regolamentazione delle spese nei rapporti tra l'appellante e gli altri convenuti contumaci, evocati in giudizio unicamente per ragioni di integrazione del contraddittorio, senza che nei loro confronti siano state formulate domande, sicché non è ravvisabile una soccombenza in senso tecnico in capo all'appellante e agli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e deduzione:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 42/2023 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2) accerta in complessivi euro 236.652,50 il danno non patrimoniale patito dall'appellante;
pagina 13 di 14 3) condanna la nella indicata qualità, al pagamen- Controparte_1
to dell'ulteriore importo di euro 116.652,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza;
4) condanna la alla rifusione in favore Controparte_1
dell'appellata delle spese processuali, che liquida in:
i. euro 11.977,00 per compensi ed euro 103,60 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
ii. euro 9.991,00 per compensi ed euro 777,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
5) dispone la distrazione delle spese del presente grado di giudizio a fa- vore dell'avv. ER EL, antistataria.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. , elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata a Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. ER EL, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante contro
(p.i. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1
la gestione del F.G.V.S. per la Regione Sardegna, con sede a Mogliano Ve- neto ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso l'avv. Pier Paola Pili che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
pagina 1 di 14 contro
(c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
(c.f. ),
[...] C.F._3
appellati-contumaci
e nei confronti di
(c.f. ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
(c.f. ), (c.f. , C.F._5 CP_6 C.F._6
e (c.f. ), CP_7 C.F._7
appellati-contumaci
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia la Corte di Appello di Cagliari, Parte_1
contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti de- dotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1687/2022 nella causa iscritta al RG n. 2547/2019 resa dal Tri- bunale Ordinario di Cagliari Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Valenti- na Frongia pubblicata in data 28/06/2022 non notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'interesse di in prime cure che qui Parte_1
devono intendersi trascritte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per Controparte_1
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2- In via principale ed in accoglimento del presente gravame: accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in favore del-
pagina 2 di 14 la signora in misura pari ad euro 168.250,00 ovvero nella mi- Parte_1
sura diversa accertata e quantificata dall'adita Corte d'Appello, in ogni caso non inferiore alla sopradetta somma, ovvero non inferiore ad euro 120.000,00 ovvero a quella che risultasse dovuta sulla base dei criteri delle Tabelle del
Tribunale di Milano del 28 giugno 2022, con detrazione della somma liquidata in virtù dell'appellata pronuncia, pari ad euro 120.000,00.
3- In ogni caso rigettare ogni avversa istanza, ivi incluse le istanze istrutto- rie.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizi da liquidarsi con distrazione.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'Appello, disattesa Controparte_1
ogni altra deduzione, eccezione e conclusione:
In Via Principale
1) Rigettare l'appello promosso dalla Signora avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1867/2022, pubblicata il 28.06.2022, in quanto palesemente infondato sia in fatto che in diritto.
2) Per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
3) Con vittoria di spese ed onorari.
In Via Subordinata
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierno gravame, detrarre dalla somma che verrà liquidata e ritenuta di giustizia l'importo di euro
123.500,39, da rivalutarsi come per legge, già corrisposto alla Signora
[...]
dall'Odierna Impresa Designata. Parte_1
pagina 3 di 14 2) con compensazione di spese e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , , e convennero in CP_4 Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7
giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la (in qualità di Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada per la Regione Sardegna) nonché (proprietario) e Controparte_8
(conducente) del motociclo Honda Pantheon tg. Controparte_2
BV22921, al fine di accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro stradale occorso in data 5 gennaio 2014 e ottenere la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonia- li subiti iure proprio dagli attori, in qualità di congiunti di Persona_1
deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate (al netto della provvisionale riconosciuta a , e dalla sentenza di accer- CP_4 Parte_1 Controparte_5
tamento della responsabilità penale).
La resistette, contestando -tra l'altro- la quantificazione dei Controparte_1
danni richiesti dagli attori.
Con sentenza n. 1687, pubblicata il 28 giugno 2022, il Tribunale accertò
l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_2
e, per l'effetto, condannò la , nella qualità indicata, al risarci- Controparte_1
mento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale in favore degli attori.
La liquidazione avvenne dichiaratamente secondo i criteri delle tabelle del
Tribunale di Milano (edizione 2021), tenuto conto dell'età della vittima, del grado di parentela, della convivenza e della qualità del rapporto affettivo tra la pagina 4 di 14 vittima e i superstiti, nella seguente misura:
- al coniuge euro 230.000,00; Controparte_4
- al figlio euro 185.000,00, in ragione della comprovata assi- CP_5
dua frequentazione e del forte legame affettivo con la madre;
- alla figlia euro 120.000,00, in ragione della mancata alle- Parte_1
gazione e prova di un particolare rapporto con la madre;
- ai nipoti e euro 90.000,00 ciascuno, in ragione del rap- CP_6 CP_7
porto di affetto con la nonna.
Il Tribunale richiamò l'insegnamento per cui il valore tabellare rappresenta un valore medio, non un minimo garantito, sicché il giudice ha la possibilità di discostarsene con adeguata motivazione.
*
2. Con un unico motivo, ha impugnato la sentenza, al fine Parte_1
di ottenerne la riforma nella parte relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale.
L'appellante ha lamentato che la liquidazione a proprio favore fosse stata ef- fettuata in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalle Tabelle applicate, in assenza di un'adeguata e puntuale motivazione e in violazione dei criteri equi- tativi e tabellari.
La ha contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui non Pt_1
sarebbe stato allegato né provato un particolare rapporto affettivo con la madre deceduta e ha evidenziato come tale motivazione fosse contraddittoria e insuf- ficiente, poiché:
• il giudice aveva già riconosciuto ai due figli della defunta, in sede di pagina 5 di 14 provvisionale, un importo pari a circa il 30% del valore base tabellare, ritenendolo congruo;
• la distanza geografica derivante dal fatto che ella risiede a Torino non può essere assunta come indice di minore affezione o di assenza di un legame significativo;
• la sentenza impugnata non aveva esplicitato i criteri seguiti per disco- starsi dal minimo tabellare né aveva giustificato in modo adeguato tale deroga, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legit- timità;
• la stessa pronuncia aveva riconosciuto la profondità del legame familia- re tra la defunta e i suoi congiunti, rendendo ancor più ingiustificata la riduzione dell'importo spettante alla figlia.
L'appellante ha, pertanto, chiesto la riforma parziale della sentenza, con ri- determinazione del risarcimento in favore della sig.ra in misura non in- Pt_1
feriore a euro 168.250,00, ovvero secondo i criteri aggiornati delle Tabelle Mi- lanesi del 2022, tenendo conto anche della specificità del rapporto madre-figlia, pur in assenza di convivenza.
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Rimasti contumaci i e i congiunti dell'appellante, ha CP_2 Controparte_1
resistito, opponendo che:
- le tabelle milanesi del 2021, applicate su richiesta degli attori, pre- vedevano un sistema a forbice e non un valore minimo inderogabile, nell'ambito del quale il valore base di euro 168.250,00 rappresentava una media statistica, non una somma minima da liquidare;
pagina 6 di 14 - la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non può ridursi a un automatismo matematico, ma deve fondarsi su elementi specifici e individualizzanti, come l'intensità del legame affettivo, la convivenza, la frequenza dei contatti e la qualità della relazione;
- nel caso di specie, l'istruttoria aveva evidenziato un legame affettivo profondo solo tra la vittima e altri congiunti (il figlio e i nipoti), CP_5
mentre nessuna prova era stata fornita dalla circa la qualità del Pt_1
proprio rapporto con la madre, sicché non era stata la distanza geografi- ca tra madre e figlia a indurre il Tribunale a non riconoscere un risarci- mento maggiore;
- il giudice aveva dunque legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, discostandosi dal valore medio tabellare e motivando pun- tualmente la propria decisione, in linea con la giurisprudenza di legitti- mità (Cass. 11689/2022; Cass. 10335/2023).
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3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Pur avendo formalmente richiamato le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il primo giudice ha omesso di fornire una motivazione adeguata e coerente in or- dine alla determinazione dell'importo riconosciuto all'odierna appellante.
In particolare, il Tribunale ha liquidato in favore della la somma di Pt_1
euro 120.000,00, discostandosi dal valore base tabellare di euro 168.250,00, senza esplicitare le ragioni che avrebbero giustificato tale scelta.
La determinazione dell'importo risarcitorio, significativamente inferiore al pagina 7 di 14 valore medio tabellare, non è stata accompagnata da un'adeguata enunciazione dei criteri adottati né da una valutazione coerente delle circostanze del caso concreto, con conseguente violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
La motivazione addotta –ossia la mancata allegazione e prova del partico- lare rapporto con la madre – si rivela non solo generica, ma anche giuridica- mente non corretta.
Le tabelle vigenti (2021) al momento della decisione del primo giudice pre- vedevano un sistema a forbice, all'interno del quale il valore base rappresenta- va un parametro medio di riferimento, suscettibile di personalizzazione in au- mento o in diminuzione solo in presenza di elementi specifici e debitamente motivati.
Il giudice che intenda riconoscere un danno fuori dal range previsto dalla tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa ha un onere di moti- vazione, atteo che il valore medio della tabella deve ritenersi equo, e cioè quel- lo in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ri- durne l'entità (così, Cass., 7 giugno 2011, n. 12408).
Il riconoscimento del valore base non può ritenersi subordinato alla dimo- strazione di un particolare rapporto affettivo, poiché tale valore medio è già calibrato sulla base di una relazione parentale ordinaria, non necessariamente connotata da eccezionalità.
Ne consegue che, in assenza di elementi che giustifichino una riduzione ri-
pagina 8 di 14 spetto al valore medio, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere alla Pt_1
l'importo base previsto dalle Tabelle, ovvero euro 168.250,00.
L'onere probatorio in capo all'attore, in tal caso, non può estendersi sino a richiedere la dimostrazione di un legame affettivo particolare, bensì deve rite- nersi assolto con la sola prova del rapporto di parentela e della perdita subita, salvo che la controparte alleghi e dimostri l'esistenza di circostanze eccezionali
(quali dissapori, anaffettività, assenza di rapporti) idonee a giustificare una de- roga in peius.
Nel caso di specie, non risulta che il giudice abbia accertato né motivato l'esistenza di tali circostanze, limitandosi a rilevare la mancata prova di un rapporto particolare, senza tuttavia spiegare perché tale elemento fosse neces- sario per accedere alla soglia minima del risarcimento.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che, in tema di danno non patrimo- niale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio a forbice, che prevede un importo variabile tra un minimo ed un mas- simo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né
l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscilla- zione della tabella (ord. 8 settembre 2022, n. 26440).
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4. Appurata la fondatezza dell'atto di appello, occorre provvedere alla liqui- dazione del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle in vigore al mo-
pagina 9 di 14 mento della decisione (e non di quelle applicabili alla data del fatto).
L'utilizzo di tabelle non aggiornate comporterebbe una non corretta applica- zione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., con conseguente violazione del principio di parità di trattamento tra i danneggiati (Cass., 13 dicembre
2016, n. 25485.
Nel caso di specie, tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la defi- nizione del presente giudizio d'appello, sono intervenute le tabelle 2024 elabo- rate anche esse dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Mila- no, che hanno aggiornato il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Tenuto conto dei parametri applicabili al caso concreto — in particolare l'età della vittima primaria (78 anni), l'età della danneggiata (57 anni),
l'assenza di convivenza, la presenza di altri congiunti e la qualità del rapporto affettivo — e applicando il sistema a punti previsto dalle tabelle vigenti, si ri- tiene equo liquidare in favore della odierna appellante la somma di euro
222.297,00 corrispondente al valore medio previsto per il rapporto genitore- figlio, in assenza di elementi che giustifichino una variazione in riduzione o in aumento.
Tale importo deve essere devalutato in euro 182.810,03 alla data del sinistro
(5 gennaio 2014).
Su tale importo bisogna calcolare il danno da ritardo secondo i criteri indica- ti nella pronuncia di primo grado (pag. 15), maturati sino al momento del pa- gamento degli acconti e, successivamente, sulla differenza tra il capitale, via via residuo, e gli acconti, in applicazione di risalente insegnamento di legittimi-
pagina 10 di 14 tà (da ultimo, ord. 18 febbraio 2025, n. 4257).
Come rilevato dal giudice in primo grado, non è stata indicata dalle parti la data del versamento della provvisionale, pertanto, ai fini del calcolo del danno da ritardo, verrà considerata la data del 30 giugno 2021, posto che l'ordinanza con la quale è stato disposto il pagamento della provvisionale da parte della
è stata emessa in data 17 giugno 2021. Controparte_1
Nessuna delle parti, poi, ha indicato la data del pagamento dell'importo re- siduo indicato in sentenza, sicché può ritenersi, presuntivamente, che lo stesso sia avvenuto il 15 luglio 2022 a fronte della pubblicazione della sentenza in da- ta 28 giugno 2022.
Conseguentemente, gli interessi compensativi (nella misura degli interessi legali riconosciuta dal primo giudice) sul capitale (devalutato) alla data dell'illecito (euro 182.810,03 al 5 gennaio 2014) sino al pagamento in data 30 giugno 2021 della provvisionale (devalutata anche essa alla stessa data) (euro
57.915,06) ammontano a euro 5.414,89.
Gli interessi ulteriori devono essere calcolati sul capitale residuo alla data del primo acconto, determinato sottraendo da euro 189.391,19 (ossia l'importo capitale devalutato alla data del pagamento dell'acconto) l'importo di euro
60.000,00 (non devalutato perché considerato alla data del pagamento).
Sul capitale residuo di euro 129.391,19, gli interessi compensativi dal gior- no successivo alla data del pagamento della provvisionale sino alla data del pa- gamento (15 luglio 2022) in forza della pronuncia di primo grado ammontano a euro 943,25.
Il credito residuo ulteriore è pari alla differenza tra l'importo di euro pagina 11 di 14 139.483,70 (ossia l'importo capitale di euro 129.391,19 al 30 giugno 2021, ri- valutato al 15 luglio 2022) e l'importo di (ulteriori) euro 60.000,00 pagati dalla in forza della sentenza;
su questo devono essere calcolati gli in- Controparte_1
teressi sino all'odierna pronuncia, ammontanti a euro 7.997,36.
La somma complessiva che spetta a è, in definitiva, pari a Parte_1
pari a:
- euro 222.297,00 per capitale liquidato ai valori attuali;
- euro 14.355,50 (5.414,89 + 943,25 + 7.997,36) per interessi com- pensativi.
Di questo importo complessivo di euro 236.652,50, la ha già Controparte_1
corrisposto euro 120.000,00 (non v'è prova del pagamento del maggior impor- to di euro 123.500,39) sicché deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo di euro 116.652,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza.
5. L'accoglimento dell'appello comporta automaticamente, per effetto della riforma della decisione di primo grado quanto al merito in senso ampio (cioè, alle questioni di merito in senso stretto e ad eventuali questioni di rito), il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul merito (Cass., ord. 2025, n. 8 luglio,
n.18672)
I compensi devono essere liquidati ai valori medi per le prime tre fasi e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione del presente giudizio.
Per il primo grado spetta alla anche la quota parte di un quinto delle Pt_1
pagina 12 di 14 spese vive anticipate (contributo unificato di euro 514,00).
Atteso che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soc- combente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma doman- data con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'ap- pellante, se il gravame è accolto (Cass., ord. 17 maggio 2025, n. 13145), i compensi di entrambi i gradi di giudizio devono essere calcolati sull'unitario scaglione di euro 52.001-260.000,00.
Deve essere, infine, disposta la distrazione delle spese a favore dell'avv.
ER EL che si è dichiarata antistataria.
Non deve provvedersi alla regolamentazione delle spese nei rapporti tra l'appellante e gli altri convenuti contumaci, evocati in giudizio unicamente per ragioni di integrazione del contraddittorio, senza che nei loro confronti siano state formulate domande, sicché non è ravvisabile una soccombenza in senso tecnico in capo all'appellante e agli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e deduzione:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 42/2023 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2) accerta in complessivi euro 236.652,50 il danno non patrimoniale patito dall'appellante;
pagina 13 di 14 3) condanna la nella indicata qualità, al pagamen- Controparte_1
to dell'ulteriore importo di euro 116.652,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza;
4) condanna la alla rifusione in favore Controparte_1
dell'appellata delle spese processuali, che liquida in:
i. euro 11.977,00 per compensi ed euro 103,60 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
ii. euro 9.991,00 per compensi ed euro 777,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
5) dispone la distrazione delle spese del presente grado di giudizio a fa- vore dell'avv. ER EL, antistataria.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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