Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 149/2020
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 12:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1
Avv. CALCIOLI FILIPPO AVV. Giulietti sost.
Appellato/i
Cont
Pt_2
Avv. LOCASCIULLI GUIDO avv. Braga sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 149 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(GIÀ Parte_3 [...]
) fusa per incorporazione per atto Notaio Parte_4
Avv. del 30 giugno 2016, Repertorio n. 8201 – Raccolta n. 5231, in persona Controparte_2 dell'Amministratore Unico, Dott. , con sede in Via Eschilo n. 191 (Codice CP_3 Pt_2
Fiscale – Partita I.V.A. , ed elettivamente domiciliata in Via Muzio P.IVA_1 P.IVA_2
Clementi n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Calcioli (C.F.: - P.E.C.: C.F._1
), che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in Email_1 atti;
- APPELLANTE -
e
(cod. fisc. e p. IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. (C.F.: CP_5
), con sede legale in 00193 - alla via Borgo Santo Spirito n. 3 ed ivi C.F._2 Pt_2 elettivamente domiciliata, alla via Tevere n. 20, presso lo studio dell'Avv. Guido Locasciulli (C.F.: – P.E.C. che la rappresenta e difende C.F._3 Email_2 giusta procura in atti;
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 03/01/2020 la Parte_3
ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa nel corso del
[...]
procedimento contraddistinto da R.G. 5323/2018, dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda,
Giudice Dott. Corrado Cartoni, il giorno 1° dicembre 2019, pubblicata e comunicata alle parti il giorno 6 dicembre 2019, nel procedimento promosso dall'odierno appellante nei confronti di
[...]
CP_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. come qui di seguito viene riportato.
“La deducente ha, quindi, agito in giudizio mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la corretta remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010 – 2013 e, per l'effetto, sentir condannare l' al pagamento della differenza tra la remunerazione Parte_5
scontata corrisposta dal Servizio Sanitario, e quella integrale prevista dal vigente nomenclatore tariffario per le prestazioni erogate”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “a) rigetta la eccezione di difetto di giurisdizione;
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese”.
§ 4. — Con l'atto di appello La ha chiesto di Parte_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte di Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame, per i motivi esposti, annullare e/o riformare, per la parte impugnata, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa nel corso del procedimento contraddistinto dal n.R.G. 5323/2018, dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda,
Giudice Dott. Corrado Cartoni, il giorno 1° dicembre 2019, pubblicata e comunicata alle parti il giorno 6 dicembre 2019, siccome erronea ed ingiusta e, per l'effetto: accertato e dichiarato l'inadempimento dell' , relativamente alla remunerazione delle prestazioni Parte_5 erogate nel quadriennio 2010/2013, condannare l' , in persona del legale Parte_5
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della Parte_3
, della complessiva somma di 265.176,37 Euro, pari al valore monetario
[...] dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_4
20/04/2020, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, NEL MERITO - in via principale, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla Pt_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande
[...]
dalla medesima proposte. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in annullamento e/o in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. emessa inter partes nel procedimento rubricato al n. R.G. 5323/2018 dal
Tribunale Ordinario di Roma, in persona del G.U. Dott. Corrado Cartoni, pubblicata in data 1 dicembre 2019, non notificata, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato ed in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte in primo grado che qui vengono reiterate ex art. 346 cod. proc. civ., IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare, il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni altra conseguenza di legge. IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del Direttore Controparte_4
Generale e legale rappresentante pro tempore, che, viceversa spetta, sino al Giugno 2012 (anche se con riferimento alle fatture emesse sino al mese di Agosto 2011), al Complesso Ospedaliero
[...]
e, successivamente, alla Regione Lazio e, per l'effetto, rigettare le domande Parte_6 proposte con il ricorso introduttivo nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in Pt_5
diritto. NEL MERITO - in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso introduttivo e delle domande ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale, accertata e dichiarata l'identità tra le tariffe “scontate” vigenti ai sensi della Legge Finanziaria 2007 e le nuove tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, rigettare la richiesta avente ad oggetto il pagamento delle asserite indebite decurtazioni tariffarie di cui all'anno 2013; - sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la non applicabilità al caso di specie degli interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e, per l'effetto, dichiarare la debenza degli interessi al saggio legale”. Con ogni altra conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio oltre al 15%, IVA e C.p.A. come per legge”. CP_6 § 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello principale si articola in due motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo dell'appello principale è così rubricato: “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza, che pur stabilendo l'illegittima applicazione dello sconto oltre il triennio 2007 - 2009, rigetta la domanda della ricorrente sull'assunto dell'insuperabilità del budget definito per la struttura appellante”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Nella fattispecie è documentato dalle fatture in atti e dai tetti di spesa fissati per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (d.ti 5, 6, 7 e 8 fascicolo parte resistente) che il riconoscimento delle somme di cui al ricorso determinerebbe il superamento dei
“budget” annualmente previsti”.
Deduce l'appellante che “il Giudice di primo grado abbia svolto un ragionamento errato e contraddittorio, nella parte in cui pur avendo riconosciuto illegittimità dello sconto tariffario applicato dall'Amministrazione per gli anni 2010-2013, e, dunque, l'inadempimento contrattuale posto in essere dall' , ha, tuttavia, ritenuto che il tetto di spesa costituisse un Controparte_4 elemento impeditivo all'integrale liquidazione, in favore della struttura, delle somme indebitamente trattenute dalla P.A.”.
Innanzitutto occorre stabilire su chi incombe l'onere della prova del mancato superamento del budget avendo le parti sul punto posizioni opposte.
“In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice ( ” (Cass. Sez. 3, 13/02/2018, n. 3403, Rv. 647598 - 01). CP_1
“In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” (Cass.
Sez. 1, 02/03/2021, n. 5661, Rv. 660730 - 01).
“In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, Con grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
10182 del 16/04/2021 - Rv. 661264 - 01).
Dunque, secondo le ordinarie regole sull'onere della prova grava sul creditore provare i fatti Cont costitutivi della sua pretesa (esecuzione di prestazioni sanitarie) mentre grava sul debitore ( fornire la prova di circostanze impeditive della pretesa avversaria.
Deduce l'appellata che “Più specificatamente, dai D.C.A. Regionali per gli anni CP_4
2010, 2011,2012 e 2013 risulta esattamente l'entità dei Budget annualmente assegnati alla struttura
(id est e (danti causa dell'odierna appellante) Parte_4 Parte_4 nelle annualità de quibus mentre l'entità dei pagamenti posti in essere in favore della struttura appellante da parte del (nella misura di € 995.063,76, per il 2010, di € 973.610,19, per il 2011, CP_7 di € 921.579,17, per il 2012 e di € 916.973,01, per il 2013 per la e Parte_4 nella misura di € 80.827,81, per il 2010, di € 81.248,16, per il 2011, di € 77.780,98, per il 2012 e di
€ 77.392,00, per il 2013 per la risulta dalle stesse fatture offerte in Parte_4 comunicazione dalla e dalla somma degli importi riportati nelle stesse alla voce Parte_3
“Importi a carico del SSR”.
Pertanto, dalle stesse fatture provenienti dall'appellante si evince che il budget è stato superato.
Neppure è contestato che tali fatture siano state pagate in quanto l'appellante ha chiesto la differenza non corrisposta a causa della ultrattività degli “sconti” sulle prestazioni previste dalla
Legge Finanziaria per il triennio 2007-2009 e nelle memorie conclusionali ha precisato “che in sede di pagamento la tariffa applicata è stata unilateralmente decurtata, in assenza, si ribadisce, di una pattizia previsione di uno sconto ...” (pg. 8).
Dunque, deve ritenersi provato il superamento del budget da parte delle società fuse per incorporazione nell'odierna appellante.
Deduce inoltre l'appellante che “l'invalicabilità del tetto non può essere invocata in relazione ad un accordo contrattuale che non rechi in alcuna parte il vincolo per la struttura accreditata di applicare lo sconto alle tariffe, di cui alla Legge 296/2006, in quanto l'assenza di qualsivoglia clausola contrattuale che imponga l'applicazione di detto sconto implica che il tetto di spesa indicato nel contratto non sia correlato ad una previsione di decurtazione tariffaria, ma alle tariffe “piene”
Appare opportuno ribadire come qui non appaia in discussione la valenza in senso astratto del budget di spesa, né la sua invalicabilità nell'ambito del normale sinallagma contrattuale: nel caso in esame detto sinallagma contrattuale è stato alterato dalla condotta illegittima della P.A., che soggiace, come ben chiarito nell'atto di appello, ai normali criteri di valutazione stigmatizzati dal Codice Civile, con la conseguenza che l'esistenza di un tetto di spesa si configura come inopponibile. Diversamente, davvero non si comprende come sia possibile il riconoscimento di un illegittimo comportamento della
P.A., segnatamente della controparte contrattuale che ha violato la legge applicando Parte_5 sulle tariffe uno sconto ormai “morto” (quindi riducendole senza motivo) alla scadenza del triennio stabilito dalla Finanziaria 2006, e nel contempo porre nel nulla l'esigibilità delle somme decurtate sulla scorta del limite imposto dal budget”.
La doglianza è infondata.
Invero “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle Parte_7 prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate” (Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27608,
Rv. 655496 - 01).
“In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società Cont accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021 - Rv. 662537- 01).
§ 7.2 — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “Sulla contraddittorietà dell'ordinanza”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata “Peraltro, ciò premesso, la domanda è rigettata per un motivo assorbente rappresentato dal superamento del budget”.
Deduce l'appellante: “Come già evidenziato nella parte in fatto del presente appello, del tutto correttamente il Tribunale, nella prima parte del provvedimento, ha sottolineato come lo sconto di cui alla L. 296/2006 fosse applicabile solamente nel triennio 2007/2009, come stabilito nell'incipit dell'art. 1, comma 796, della Legge medesima. E qui si manifesta la contraddittorietà del ragionamento del Giudice: se lo sconto non poteva essere applicato oltre il triennio di riferimento, non si comprende come, nel proseguo del ragionamento dell'Organo Giudicante, sia di contro vincolante contrattualmente l'imposizione del budget. Abbiamo già sottolineato come questa Ecc.ma
Corte abbia già assunto una posizione in ordine alla riferibilità del budget all'applicazione delle tariffe scontate ("Quanto al riferimento al tetto massimo, non emerge che tale riferimento fosse in qualche modo conseguente all'applicazione dello sconto anche successivamente allo spirare dell'anno 2009 - sentenza n. 310/2018 citata). Tuttavia, quand'anche si volesse trovare una correlazione, la stessa non farebbe altro che contestare l'opponibilità del budget quale elemento paralizzante per l'azione intrapresa dall'odierna appellante. Infatti, il comportamento unilaterale, ed illegittimo, dell'Amministrazione altro non è che l'imposizione di un budget parametrato su tariffe
"autoridotte", e dunque del tutto falsato e per questo inopponibile quale elemento impeditivo della pretesa. Il budget di spesa viene infatti assegnato a ciascuna struttura, accreditata e contrattualizzata, in virtù di quanto disposto dall'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, sulla scorta della stima del fabbisogno che la Regione e l operano in relazione al territorio di Controparte_4
appartenenza. In sostanza, l'Amministrazione Sanitaria determina il bisogno prestazionale e lo valorizza, stabilendo quante prestazioni ha bisogno di "acquistare" da quella struttura. Pertanto, il budget è il prodotto del numero di prestazioni che si ha bisogno di acquistare moltiplicato per la tariffa applicata. Va da sé che tanto è più bassa la tariffa, quanto sarà maggiore il numero di prestazioni acquistabili, a soddisfacimento del fabbisogno prestazionale stimato. Non può sfuggire, dunque, che, dato per pacifico il comportamento illegittimo dell circa l'applicazione di una Pt_5
tariffa "scontata" oltre il termine di vigenza della norma che lo ha imposto (come correttamente rilevato dal Tribunale), il budget imposto non può che risultare falsato, e come tale non può essere opposto quale limite invalicabile del pagamento”.
Il motivo è infondato.
Invero, come precisato nel motivo che precede, il superamento del budget è un elemento ostativo al pagamento delle prestazioni quindi correttamente il Tribunale, dopo aver accertato l'illegittimità degli sconti, ha ritenuto che la pretesa di pagamento fosse stata paralizzata Cont dall'eccezione sollevata dalla debitrice
§ 8. — L'appellata ha, a sua volta, spiegato appello incidentale condizionato articolato in quattro motivi.
Tale appello veniva proposto “Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in annullamento e/o in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ.”.
Il mancato accoglimento dell'appello principale esime dall'esame dell'appello incidentale.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto. § 9. — Attesa la complessità delle questioni ed i contrasti giurisprudenziali possono compensarsi le spese di lite.
§ 10. — L' appellante è tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e quello incidentale condizionato proposto dalla avverso Parte_3 CP_4
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa all'esito del procedimento R.G. 5323/2018 del Tribunale Civile di Roma, in data 01.12.2019, pubblicata il 06.12.2019 così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. spese compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della società . Parte_3
Così deciso in Roma il 30 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli