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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.306/2024
@-Acc.AA - decadenza malattia(calcolo trattenuta)CTU 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 11.09.2024, e vertente tra
(appellante) e l' (appellato), avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto: appello avverso la sentenza n°157/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso con cui, premesso di essere rimasto assente ad una prima visita di controllo domiciliare del 16.09.2023 (pacificamente ingiustificata) ed alla successiva visita ambulatoriale presso l' in data 18.09.2023 (asseritamente giustificata per CP_1
CP_ precarie condizioni di salute), ha contestato la trattenuta operata dall' sull'indennità di malattia, che assume essere pacificamente operante nella misura del 100% per i primi 10 giorni, ma che contesta CP_ (anche nel quantum) per il restante periodo, in cui la trattenuta è stata operata dall' non solo per i mesi successivi (ottobre e novembre), ma anche per il periodo anteriore alla contestata assenza dal
1 domicilio (luglio, agosto e settembre). Aveva quindi chiesto la restituzione integrale dell'importo di trattenuto di €.5.098,52 (stante il carattere giustificato dell'assenza della seconda assenza del
18.09.2023), ovvero, in subordine, la restituzione parziale dell'importo di trattenuto nella misura di
€.3.100,88, potendo la suddetta trattenuta del 50% essere operata esclusivamente nei mesi successivi al secondo controllo, e non anche con riguardo ai mesi antecedenti.
A fondamento del gravame, la parte appellante non ha impugnato la parte della sentenza relativa alla richiesta, respinta in primo grado, di ritenere giustificata l'assenza del a visita ambulatoriale del Pt_1
18.09.2023, ma ha censurato esclusivamente il capo della sentenza che ha ritenuto corretto nel quantum
l'ammontare della trattenuta operata dall' , respingendo così la domanda subordinata. A tal CP_1
CP_ proposito, sostiene che nella fattispecie l' avrebbe dovuto operare la trattenuta solo nel periodo successivo allo scadere dei dieci giorni di trattenuta al 100%, mentre non avrebbe potuto riguardare, come invece statuito dalla sentenza di primo grado, per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha considerato corretta la trattenuta operata dall' in relazione (anche) alle mensilità precedenti all'assenza alla visita di CP_1 controllo, con il conseguente accertamento del proprio diritto a vedersi restituita la somma di €.3.100,88.
L ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, Parte_2 assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
E' stata ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
L'appello è fondato.
In punto di diritto, è noto che l'art. 5 comma 14 della legge n.638/83 prevede la perdita totale del trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni (e al 50% per il periodo successivo) in caso di assenza del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità; tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni (Corte Cost. n. 78 del 26.1.88). La Corte di vertice, dopo aver rilevato che, per un principio di ordine generale, gli enti erogatori delle prestazioni hanno il potere dovere di accertare, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, i fatti e le situazioni che comportano il verificarsi del rischio, che costituisce il presupposto della prestazione, ha osservato che “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita di un minimo di diligenza e di disponibilità , atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. Ed anche perché al lavoratore è
2 data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa, sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria”.
Ciò premesso, nel merito, rileva il Collegio che nella fattispecie il lavoratore da Parte_1 un lato, non ha mai fornito alcuna giustificazione per la assenza alla prima visita domiciliare del
16.09.2023, e, dall'altro, ha prestato acquiescenza al capo della sentenza impugnata che ha statuito che non vi è prova che l'assenza del lavoratore alla seconda visita ambulatoriale del 18.09.2023 sia giustificata, con la conseguenza che entrambe le assenze del lavoratore alle visite di controllo tentate sono ascrivibili ad un suo comportamento negligente.
In punto di fatto, non è del resto in contestazione che, durante il periodo di malattia dal mese di giugno 2023 al 03.12.2023, i sanitari dell' hanno tentato per due volte, senza riuscirvi, di effettuare CP_1 la richiesta visita di controllo (la prima presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia e la seconda CP_ presso gli ambulatori . Né è contestato che, a seguito della assenza alla prima visita domiciliare del CP_ 16.09.2023 (pacificamente ingiustificata) sia stata operata dall' una trattenuta del 100% della retribuzione, che il lavoratore non contesta.
E' invece controverso l'ammontare della successiva trattenuta del 50% operata a seguito della mancata risposta alla convocazione per la visita ambulatoriale del 18.09.2023, che il datore di lavoro
(quale adiectus solutionis causa) ha operato sulla busta paga del mese di novembre 2023, nella misura di
€.5.787,42, corrispondente alla somma del 100% dell'indennità del periodo dal 16.09.2023 al 26.09.2023
e del 50% dell'indennità per il restante periodo di malattia (ratei di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023).
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art.5, comma 14, del D.L. n.463/1983, convertito in L.
n.638/1983, “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La questione controversa è stabilire cosa si intenda per “ulteriore periodo”, e cioè se esso ricomprenda solo il periodo successivo alla scadenza dei dieci giorni di trattenuta al 100% ovvero se involga anche il periodo antecedente.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di aderire a quest'ultima opzione interpretativa, statuendo che va ritenuta “la legittimità della trattenuta del 50% sulle retribuzioni successive ai primi dieci giorni, integralmente trattenuta per € 688,90, sicché € 1.997,64 per i mesi di ottobre e novembre ed il 50% delle retribuzioni di luglio, agosto e settembre (€ 2.036,81), con la conseguenza che la trattenuta appare corretta, non essendo peraltro dedotti erroneità specifiche di calcolo”.
3 In disparte la considerazione che nella fattispecie non si tratta di verificare la sussistenza di errori di calcolo (neanche dedotti in giudizio), ma di interpretare la voluntas legis nella disposizione di cui all'art.5, comma 14, del D.L. n.463/1983 (laddove utilizza l'espressione “ulteriore periodo”), ritiene la
Corte che l'interpretazione adottata dal Tribunale sia apodittica e non condivisibile, militando plurimi riscontri normativi e giurisprudenziali a sostegno della opposta tesi propugnata dall'appellante. Si vedano, a tal proposito:
- la sentenza della Corte Costituzionale n.78 del 26/01/1988, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni” (v. anche
Corte Costituzionale, 28/07/1988, n.943);
- la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, v. sentenza n.2531 del
23/03/1996, secondo cui “l'interpretazione letterale della disposizione di legge, corrisponde alla sua ratio, riceve conferma dalla sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni”; negli stessi termini, Cass.Civ., sez. lav., n.1809 del 28/01/2008, secondo cui “la lettera della disposizione di legge risultante dalla pronuncia n. 78 del 1988 della Corte Costituzionale, vale unicamente ad impedire la protrazione degli effetti della sanzione di decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni”; in termini sostanzialmente analoghi, v. anche Cass.Civ., sez. lav., 07/07/2020,
n.13980; Cass.Civ., sez. lav., 08/11/1994, n.9239; Cass.Civ., sez. lav., 23/11/1992, n.12502;
Cass.Civ., sez. lav., 28/05/1992, n.6405; Cass.Civ., sez. lav., 06/12/1991, n.13143; Cass.Civ., sez. lav., 08/05/1991, n.5085; Cass.Civ., sez. lav., 08/09/1989, n.3888);
- la Circolare n.166 del 26.08.1988, laddove, premesso il richiamo alla sentenza n.78 del 26 CP_1 gennaio 1988 della Corte costituzionale ed al riferimento in essa contenuto all'“ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni”, si stabilisce che qualora il lavoratore sia risultato assente ingiustificato anche ad una seconda visita medica di controllo, “la sanzione verrà applicata in misura del 100% per
i primi 10 giorni e del 50% fino a conclusione dell'evento morboso”, in tal modo chiarendo che la decurtazione del 50% opera solo per il periodo successivo e non può retroagire al periodo precedente ai dieci giorni di trattenuta al 100%.
4 In quest'ordine di concetti, non sembra al Collegio che la decisione impugnata sia corretta nella parte in cui ha dichiarato legittima la trattenuta del 50% anche con riguardo ai ratei di luglio, agosto e settembre 2023.
All'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che appare immuni da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretta da adeguata e convincente motivazione, l'importo della trattenuta del 100% relativa ai primi dieci giorni dal 16.09.22023 al 25.09.2023 è pari ad €.628,88, mentre l'importo della trattenuta del 50% per il periodo dal 26.09.2023 al 02.12.2023 è pari ad €.2.272,44, per un totale di
€.2.901,32. Ne segue che, avendo il datore di lavoro operato una trattenuta di €.5.787,42 nella busta paga del mese di novembre 2023 e stante il diritto di a percepire il trattamento economico Parte_1 di malattia nella misura integrale per il periodo di malattia sino al 16.09.2023, deve dichiararsi il diritto dell'appellante a vedersi restituito l'importo differenziale di €.2.886,10, indebitamente trattenuto per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 (sino al 16.09.2023), con gli interessi legali dal mese di novembre 2023 (data del prospetto paga in cui è stata operata la trattenuta) sino al soddisfo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, restano ad CP_ integrale carico dell'
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire il trattamento economico di malattia nella misura integrale per il periodo di malattia sino al 16.09.2023;
CP_
- per l'effetto, condanna l a restituire a l'importo di €.2.886,10, Parte_1 indebitamente trattenuto nella busta paga del mese di novembre 2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, con gli interessi legali dal mese di novembre 2023 sino al soddisfo;
CP_
- condanna l a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.1.050,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
5 CP_
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI SA
(Atto sottoscritto digitalmente)
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