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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/04/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione Specializzata Agraria
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Giudice Relatore
Maria Rosaria Rizzo Giudice
Dr Gaetano Di Stefano Esperto
Dr Raffaele Nalli Esperto
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2895 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 04.04.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ), in proprio e quale Legale Rappresentante della Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Cimino (c.f. CP_1 P.IVA_1
presso il cui studio in Fermo, Viale della Carriera n° 24, sono C.F._2
elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
Appellanti
E
(c.f. ), , (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
e , (c.f. ), tutti in proprio e quali eredi di Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvana Melardi Persona_1 C.F._6
(c.f. ) e Sabato Moschiano (c.f. ) e presso i cui studi C.F._7 C.F._8
in Latina, Via Milazzo 95A e Nola (NA), Via G. Puccini 22, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
1 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1694/2020 del Tribunale di Velletri, Sezione Specializzata
Agraria, pubblicata in data 09.04.2021, notificata in data 13.04.2021.
Conclusioni
Per gli appellanti “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per i titoli esposti in narrativa, in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri ed in accoglimento dell'appello, accogliere le conclusioni di cui alla citazione introduttiva:
“piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Velletri, sezione specializzata agraria: 1) accertamento e declaratoria della sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico di durata non inferiore a 15 anni, con decorrenza gennaio 2018, intercorso e intercorrente tra la ricorrente e i convenuti, dissimulato come un rapporto di affidamento di servizi;
2) determinazione del canone di affitto dovuto, nella misura di euro 19.500 annui, o quella diversa somma che dovesse apparire benevisa in estio alla espletanda istruttoria, con condanna dei convenuti, pro quota, a restituire alla ricorrente
l'eccedenza degli importi versati a titolo di canone, che, sino al gennaio 2019, sono stati in ragione di euro 5.500 mensili;
3) in subordine, dichiarare nullità e/o inefficacia della clausola penale e comunque ridurla 4) condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite”,
Per gli appellati “Voglia l'adita Corte di Appello nella Sezione Specializzata Agraria, contrariis rejectis, -in via preliminare a) in accoglimento della spiegata eccezione sub punto 1, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra ; -nel merito, b) dichiarare inammissibile Parte_1
il ricorso promosso per articolazione di domanda nuova in appello di interpretazione del contratto in luogo della spiegata azione di simulazione in primo grado, con violazione degli art. 342 e 348bis del codice di rito;
c) per quanto eccepito e dedotto in narrativa, preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o rigettare in toto la reale domanda di simulazione del contratto per cui è causa, mancante la necessaria prova scritta, con conferma della decisione di primo grado;
-in via subordinata d) rigettare integralmente l'intero ricorso, ivi compresa le eccezioni di omessa pronuncia stante la propria incompetenza in favore della Sezione Civile Ordinaria del Tribunale di
Velletri. -in ogni caso e) condannare per lite temeraria ex art. 96 I° e III° comma cpc nella misura che tenuto conto della strumentalità e speculatività degli intenti delle parti ricorrenti, omesso il rilascio a tutt'oggi (nel senso di libero da persone e cose per quanto innanzi riferito), riterrà più congrua e di giustizia liquidare, anche d'ufficio; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
2 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.03.2019 la e la IG. , in Controparte_1 Parte_1
proprio e quale Legale Rappresentante della predetta Società, convenivano in giudizio i IG.ri
, , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
dinanzi al Tribunale di Velletri, Sezione Specializzata Agraria, per ivi sentir accertare la sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico di durata non inferiore a 15 anni, con decorrenza gennaio
2018, intercorso ed intercorrente tra essa Società ed i convenuti, dissimulato come un rapporto di affidamento di servizi;
chiedevano, inoltre, la determinazione del canone di affitto, con condanna dei convenuti pro quota a restituire alla ricorrente l'eccedenza degli importi versati , che, sino al gennaio
2019, erano di ammontare pari ad euro 5.500 mensili;
in subordine, chiedevano dichiarare l'inefficacia e nullità della penale prevista in contratto, posta in capo alla persona fisica / Legale
Rappresentante IG.ra pari ad euro 500 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna Parte_1 dell'immobile e/o per danni.
In particolare, parte ricorrente esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto in data
08.01.2018 attraverso il quale i convenuti concedevano in uso alla Società ricorrente un fondo di loro proprietà sito in Ardea, alla Via Pratica di Mare km 5, individuato in Catasto terreni al foglio 46, particelle 144-146-3225-3224 e 2273, avente destinazione agricola ed estensione di circa 40 ettari.
Rappresentavano che con tale contratto, denominato “contratto di affidamento di servizi” i CP_2
affidavano alla il servizio di guardiania, sorveglianza, custodia e manutenzione Controparte_1 dell'intero compendio, ivi compresi i lavori di taglio di erba e pulitura dei canali di scolo, per il periodo di un solo anno dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovi a singolo mese, per la durata complessiva massima di un altro anno. A titolo di corrispettivo del servizio predetto, le parti convenivano la concessione in uso da parte dei alla della pista da trotto Pt_2 Controparte_1
insistente sulla proprietà di essi concedenti e, posto che veniva da entrambi i contraenti riconosciuto il valore superiore della concessione in uso della pista rispetto al corrispettivo del servizio di sorveglianza custodia e manutenzione, veniva stabilita anche la somma mensile di euro 5500,00, da corrispondere entro il 10 di ogni mese sui c/c intestati ai con bonifico ad ognuno della CP_2 propria quota. Riferivano, inoltre, che il contratto prevedeva il rilascio anticipato nell'ipotesi di mutamento di destinazione ed uso del fondo;
una penale, a carico della IG.ra intervenuta quale Pt_1
garante e coobbligata della Società, pari ad euro 500 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del compendio;
ed il ristoro per gli eventuali danni, sempre a carico della Pt_1
3 Si costituivano ritualmente i IG.ri , e in proprio Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e quali eredi legittimi di , deceduto in data 27.5.2018. Persona_1
Nel proprio atto di costituzione contestavano le deduzioni avversarie evidenziando la natura transitoria e di mero affidamento di servizi a terzi del contratto di guardiania. In relazione al giudizio agrario, i convenuti chiedevano dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
nel merito, di dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o rigettare in toto la domanda Parte_1 di simulazione del contratto, risultando mancare la necessaria prova scritta e per l'effetto, chiedevano rigettare integralmente l'intero ricorso, altresì eccependo l'incompetenza della Sezione Specializzata adita in favore della Sezione Civile Ordinaria. Infine, chiedevano la condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 I° e III° comma cpc nella misura ritenuta più giusta, anche in guisa della avversaria condotta.
Con la sentenza il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della simulazione del contratto intercorso tra le parti;
dichiarava per l'effetto assorbite le altre domande, e condannava la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese processuali.
Nello specifico, come si legge nella sentenza pubblicata nella data del 09.04.2021, il Tribunale riteneva non provata la simulazione del contratto non avendo parte ricorrente depositato la prova dell'accordo simulatorio ovvero la scrittura contenente la controdichiarazione sottoscritta da entrambe le parti in ordine all'esistenza e al contenuto del negozio dissimulato.
Avverso tale sentenza hanno spiegato appello la e in proprio Controparte_1 Parte_1
e quale amministratrice della Società, con la proposizione di due motivi di doglianza.
In primo luogo, questa Corte ritiene di non condividere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della IGnora avanzata dalla parte appellata essendosi ella costituita in proprio, quale Parte_1
garante nel contratto oggetto di causa per le obbligazioni assunte dalla Società appellante, ed avendo per l'effetto un interesse proprio nel giudizio.
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza per aver a suo dire erroneamente qualificato la domanda proposta in primo grado ovvero di aver ritenuto che la stessa fosse diretta ad accertare che il contratto stipulato, denominato di servizi, dissimulasse un contratto di affitto di fondo rustico.
Secondo parte appellante, invece, la domanda era rivolta ad accertare nel negozio concluso tra le parti
“la sussistenza contenutistica” di un contratto di affitto di fondo rustico.
4 Per parte appellante, dunque, il contratto sottoscritto dalle parti sarebbe quello effettivamente dalle stesse voluto ma avrebbe contenuti che a suo dire sostanzierebbero un contratto di affitto malgrado il diverso nomen juris assegnato dai contraenti.
Pertanto, la questione posta, non correttamente colta dal Tribunale, sarebbe stata di interpretazione del contratto e non di simulazione.
La censura dedotta è infondata.
Dal tenore del ricorso in primo grado, infatti, diversamente dalla tesi prospettata nell'atto di gravame, pare emergere agevolmente come la domanda tendesse ad accertare la simulazione relativa del contratto stipulato tra le parti. Ciò appare confermato dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del primo giudizio nel quale parte appellante chiedeva “1) accertamento e declaratoria della sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico di durata non inferiore a 15 anni, con decorrenza gennaio 2018, intercorso e intercorrente tra la ricorrente e i convenuti, dissimulato come un rapporto di affidamento di servizi;”.
Peraltro, le medesime conclusioni risultano riproposte anche nell'odierno gravame ove si legge
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per i titoli esposti in narrativa, in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri ed in accoglimento dell'appello, accogliere le conclusioni di cui alla citazione introduttiva: piaccia all'Eccellentissimo Tribunale di Velletri, sezione specializzata agraria: 1) accertamento e declaratoria della sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico di durata non inferiore a 15 anni, con decorrenza gennaio 2018, intercorso e intercorrente tra la ricorrente e i convenuti, dissimulato come un rapporto di affidamento di servizi;
”
Tali riscontri non consentono di condividere la tesi spiegata da parte appellante, risultando l'accertamento richiesto in prima istanza teso a far emergere l'asserito voluto, e non apparente, contratto stipulato tra le parti, rappresentato, secondo parte appellante, dal contratto di affitto di fondo rustico.
In tal senso pare condurre anche l'espressione utilizzata nel ricorso a pagina 5 ove si legge “E' quindi del pari evidente la illegittimità dell'attuale fittizio inquadramento del contratto quale contratto di fornitura di servizi”.
Priva di pregio, pertanto, appare la ricostruzione operata nell'atto di appello, e fatta motivo di censura, secondo cui il Tribunale non avrebbe colto la richiesta di accertamento del contenuto del contratto effettivamente voluto dalle parti.
5 Tale doglianza, infatti, non appare condivisibile, sia risultando diversa la domanda avanzata nel primo giudizio, e sia perché dell'invocato contenuto (attestante il preteso affitto di fondo rustico) neanche si rinviene traccia alcuna.
Anche gli specifici punti del contratto, nonché il suo tenore complessivo, escludono la volontà di sottoscrivere un contratto di affitto di fondo rustico, in particolar modo, si fa riferimento alla espressa previsione (punto b del contratto) sulla possibile trasformazione della destinazione urbanistica agricola, giusta presentazione del progetto di edilizia che avrebbe comportato l'immediata risoluzione del rapporto;
alla specifica esclusione di qualsiasi ipotesi di affitto sottesa all'accordo, tantomeno di natura agraria;
ancora, alla condizione di rilascio del compendio a semplice richiesta (punto c del contratto); nonché, alla durata pari ad 1 anno, prorogabile per singoli mesi sino ad un massimo di un ulteriore anno (art. 2 del contratto).
Condizioni contrattuali che non risultano compatibili con la volontà di costituire un rapporto agrario.
In conseguenza, si dimostra infondata anche la deduzione secondo la quale parte appellante sostiene che vi sia stata sottoscrizione di un accordo per il godimento del fondo per fini agricoli dietro corrispettivo, non emergendo alcun elemento idoneo a supportare tale causa contrattuale.
Per le considerazioni di cui sopra, corretta e adeguatamente motivata appare la sentenza oggi impugnata non risultando l'invocato contratto di affitto rustico né sottoscritto tra le parti, né emergere quale contratto dissimulato non avendone l'appellante fornito la prova attraverso la produzione della necessaria controdichiarazione.
Da tali considerazioni consegue sia il rigetto della doglianza per assoluta infondatezza e mancanza di prova.
Va, inoltre, considerata l'inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 345 cpc, risultando la domanda nuova, pertanto non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cassazione civile sez. VI,
27/09/2018, n.23415).
Con il secondo ed ultimo motivo di appello la Società appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale di Velletri omette di pronunciarsi sulla domanda subordinata, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di inefficacia / nullità della penale o della sua riduzione, ritenendola domanda accessoria a quella principale, e pertanto assorbita dal rigetto della prima.
6 Secondo tale doglianza il Tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo che la domanda subordinata dovesse ritenersi accessoria rispetto alla principale laddove la stessa, invece, è stata avanzata nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale.
La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto non provata l'esistenza del contratto di affitto di fondo rustico con conseguente rigetto della domanda principale. L'ulteriore domanda volta alla determinazione del canone di affitto dovuto, con conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza, invero, non specificatamente formulata come motivo di appello ma riportata nelle conclusioni, è da ritenersi chiaramente accessoria alla domanda principale e resta conseguentemente assorbita dal rigetto di questa.
Tanto premesso in relazione alla domanda di invalidità / inefficacia della clausola penale questa si pone con vincolo di accessorietà in relazione agli esiti dell'accertamento della sussistenza del rapporto agrario, rimanendo pertanto da essa indipendente, sicché deve essere decisa nel merito, diversamente da quanto ritenuto in prima istanza.
Sul punto giova rammentare la recente ordinanza della Suprema Corte, III Civ. 23 dicembre 2024, n.
34026 sulla scorta della quale “..il singolare approfondimento operato dalla Sezione specializzata nell'affrontare con dovizia di particolari la questione della natura agraria o non agraria del rapporto dedotto in lite costituisca paradossalmente, nella fattispecie, il presupposto del radicamento della competenza proprio in capo al suddetto Giudice", il quale, "eventualmente ritenuta la natura non agraria del divisato contratto, avrebbe dovuto esaminarne il merito fino a pervenire, anche a seguito di regolare istruttoria, alla relativa sentenza non consistente in una pronuncia sulla sola competenza.." .. “la Sezione Specializzata Agraria dovrà decidere la causa nel merito in ogni caso, anche nella prospettiva che il contratto non sia agrario, non potendo certamente ipotizzarsi una pronuncia di merito che si limiti a negare la natura agraria del rapporto agrario prospettata dalla domanda senza trarre dalla negazione di tale qualificazione e dall'accertamento di una diversa natura del rapporto le conseguenze per la decisione della controversia secondo le regole comuni del diritto civile relative a tale diversa natura;
varrà rammentare in proposito che, già nel 1968 (sent. n.
2378 del 09/07/1968), questa Corte ha precisato che "qualora debba essere decisa la questione relativa alla natura del rapporto e alla sua assoggettabilità alla proroga legale stabilita dalla legislazione agraria, la causa appartiene alla competenza esclusiva per materia della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale, la quale si determina per il solo fatto che sia stato eccepito il diritto alla continuazione del rapporto per proroga legale, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione, e riguarda l'intera causa, perché, per il principio della devoluzione unitaria della
7 controversia e in virtù della vis attrattiva della questione di proroga, la Sezione specializzata rimane competente a decidere anche le questioni connesse che attengono all'esistenza e alla qualificazione del rapporto, alla sua disciplina e agli effetti che ne derivano”.
Nel merito la domanda di invalidità / inefficacia e/o di riduzione della clausola penale richiesta dall'appellante risulta infondata e va pertanto rigettata.
Secondo parte appellante la clausola penale attraverso la quale le parti concordavano il versamento a carico della IG.ra dell'importo di euro 500 per ogni giorno di ritardo nella Parte_1 riconsegna del compendio sarebbe illegittima per via dell'unica sottoscrizione, in blocco e indiscriminatamente, di tutte le condizioni inserite nel contratto, che non avrebbe per l'effetto garantito alla Società di porre la giusta attenzione su di una clausola a sé sfavorevole, e dunque per violazione del disposto di cui all'art. 1341, II comma c.c..
Tale censura non merita accoglimento.
La normativa richiamata dall'appellante, infatti, trova applicazione nell'ambito della contrattazione di massa e dei contratti conclusi con moduli o formulari ovvero nelle ipotesi in cui il destinatario delle clausole non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare o non stipulare a quelle condizioni. Nel caso esaminato invece, il contenuto del contratto risulta liberamente determinato da entrambe le parti senza, dunque, che un contraente possa essere ritenuto più debole rispetto all'altro,
e tale da necessitare della tutela all'uopo predisposta dall'articolo di legge richiamato.
Peraltro, la determinazione in via convenzionale anticipata sulla misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, operata attraverso l'inserimento della clausola penale, non avendo natura vessatoria, non rientra tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessita, pertanto, di specifica approvazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18550 del 30 giugno 2021).
Inoltre, vi è anche a dire che priva di pregio appare la richiesta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Sul punto l'appellante non ha allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della stessa
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19320 del 19 luglio 2018), risultando l'unico parametro di confronto l'importo mensile di euro 5500,00, ed inoltre perchè l'importo della penale non appare neanche meritevole di riduzione guardando l'interesse del creditore all'adempimento, avendo specificatamente parte appellata evidenziato la transitorietà del contratto, ovvero lo specifico
8 interesse ed esigenza, alla vendita e/o trasformazione della destinazione urbanistica e dunque alla immediata risoluzione al fine di tornare prontamente nella disponibilità del proprio immobile.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , in proprio e quale Parte_1
Legale Rappresentante della avverso la sentenza n. 1694/2020 del Tribunale di Controparte_1
Velletri, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata in data 09.04.2021, così provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- condanna parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in 3473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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