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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere all'udienza del 06/02/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), con domicilio in Roma, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO ( ), che ne cura C.F._2
rappresentanza e difesa
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Capo Controparte_1
Archivio Notarile Distrettuale pro tempore, domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12
00100 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
( , che lo rappresenta e difende C.F._3
Controparte_2
in persona del suo Presidente pro tempore
[...]
RESISTENTI
Con l'intervento della Procura Generale
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: impugnazione della decisione della CO.RE.DI. Lazio emessa il
17.05.2023 nel procedimento disciplinare n. 199/2023.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata
l'ammissibilità, rilevanza e fondatezza in fatto e in diritto dei motivi di reclamo formulati, riformare nei limiti e per gli effetti come sopra dedotti ed illustrati, la decisione assunta dalla Controparte_3 depositata in data 8 giugno 2023, non notificata, all'esito del procedimento PD n.
199/2023, dichiarando e pronunciando, che la ricorrente non è incorsa nella responsabilità per le violazioni addebitate per i fatti contestati, assolvendo il medesimo
Notaio da qualsivoglia conseguenza sanzionatoria e, di conseguenza, annullando e/o revocando le sanzioni dell'avvertimento per gli addebiti di cui ai punti (1) e (2) ed al punto (5) della richiesta di procedimento disciplinare e la sanzione pecuniaria di €
1.800,00 per l'addebito di cui al punto(4). In via meramente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di applicazione di una qualsiasi sanzione, rilevare in ogni caso la sussistenza delle circostanze attenuanti ed applicare il disposto dell'art. 144 L.N..
Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, ha impugnato la decisione della Commissione Amministrativa Parte_1
Regionale di disciplina CO.RE.DI. Lazio emessa in data 17.5.2023 con cui gli è stata comminata per gli addebiti di cui ai fatti contestati sub 1) e 2) (atteso il collegamento negoziale tra i due atti) la sanzione unitaria della censura ex art. 136 L.N., degradata, per attenuanti generiche ex art. 144 L.N., ad avvertimento, per aver violato i suoi generali doveri istituzionali e la sua funzione anti processualistica ingenerando incertezza sul negozio giuridico prescelto dalle parti e sui relativi effetti;
per l'addebito di cui al punto sub 5), ossia relativamente al ricevimento del verbale assembleare rep. n. 7620, la sanzione dell'avvertimento ex art. 136 L.N. per violazione meramente formale dell'art. 2740 c.c. per intervento di soggetti in assemblea non legittimati, senza aver avvisato le parti;
nonché per l'addebito di cui al punto sub 4), ossia relativamente al ricevimento r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 del verbale assembleare rep. n. 7156, la sanzione della sospensione per la durata di mesi uno, degradata, stante il riconoscimento delle attenuanti generiche alla sanzione pecuniaria di 1.800,00 euro per violazione dell'art. 2740 c.c. poiché, nonostante la regolarità della fase costitutiva, la delibera non risulta debitamente votata ed approvata.
A fondamento della decisione la ha svolto le considerazioni che CP_3
seguono:
1. Relativamente al sub 1), l'Archivio Notarile contestava che l'atto costitutivo di s.r.l.s. rep. n. 7219/3688, ricevuto dal Notaio, fosse nullo per violazione dell'art. 2463 bis c.c. Nello specifico, si sosteneva che l'art. 4 dello stesso, conferendo l'amministrazione a due amministratori con poteri disgiunti, fosse difforme dal modello standard inderogabile tipizzato con il decreto ministeriale. Con riferimento al sub 2),
l'Archivio Notarile riteneva che l'atto n. 3702, avente ad oggetto la rettifica dell'atto di costituzione ut supra citato, violasse l'inammissibilità della convalida di un atto nullo al di fuori dei casi consentiti dalla legge ex art. 1423 c.c. La CO.RE.DI ha ritenuto che il ricevimento da parte del Notaio di un atto costitutivo di s.r.l.s. con clausola di co- amministrazione avesse dato luogo alla valida costituzione di una s.r.l. con capitale ribassato (ordinaria) nonostante il nomen utilizzato di s.r.l.s., con conseguente violazione soltanto di tipo fiscale;
tuttavia, ha sottolineato che la successiva modifica del sistema amministrativo della società era avvenuta attraverso uno strumento tecnico inidoneo, ossia la rettifica. Nello specifico, precisava che la rettifica doveva essere effettuata solo per meri errori materiali e che, nella fattispecie, il Notaio avrebbe dovuto invece modificare l'atto costitutivo. La Commissione ha ritenuto censurabile la condotta complessiva del Notaio per aver ingenerato incertezza ed instabilità.
2. Con riferimento ai sub 4) e 5), entrambe le imputazioni trattano di verbali relativi a delibere assembleari tenutesi subito dopo le rispettive cessioni di quote di s.r.l., in cui, pertanto, sono intervenuti soggetti non legittimati (giacché l'acquirente ai sensi dell'art. 2470 c.c. è legittimato all'esercizio dei diritti sociali solo dopo che l'atto di trasferimento sia stato depositato presso il Registro delle Imprese). L'Archivio
Notarile ha contestato, in entrambi i casi, che il Notaio verbalizzante l'assemblea ha iscritto la relativa delibera nel registro delle imprese nonostante l'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge. Con riferimento ai citati addebiti, la Commissione ha r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 rilevato che i verbali in questione non fossero né inesistenti né nulli, trattandosi di verbali di assemblee societarie tenutesi in forma totalitaria, in cui la partecipazione dei vecchi soci cedenti ha fatto sì che non fosse pregiudicata la regolare tenuta della riunione assembleare (nonostante l'intervento anche di soggetti non legittimati ai sensi dell'art. 2470 c.c.). Di conseguenza, mentre con riferimento al verbale rep. 7620 (sub 5) la CO.RE.DI ha ritenuto regolare sia la fase costitutiva che quella deliberativa dell'assemblea rilevando una violazione meramente formale dell'art. 2470 c.c. per intervento in assemblea di soggetti non legittimati, diversamente, con riferimento al verbale rep. 7156 (sub. 4), la Commissione ha ritenuto irregolare la fase deliberativa dal momento che durante la votazione dei soci si espresse unicamente il socio cessionario
(non legittimato all'esercizio dei diritti sociali) con conseguente maggiore gravità della violazione. La CO.RE.DI ha inoltre ritenuto non condivisibile l'eccezione sollevata dal
Notaio per entrambi gli addebiti secondo cui spetta soltanto al Presidente dell'assemblea controllare la legittimazione degli intervenuti alla stessa.
Ha proposto ricorso . Parte_1
L ha resistito al gravame. Controparte_1
Il ricorso è stato discusso e deciso all'udienza del giorno 06/02/2025 ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A sostegno della impugnazione la ricorrente ha posto i seguenti due motivi:
a) Errata valutazione in fatto e in diritto della condotta contestata al Notaio in relazione agli addebiti sub 1) e 2).
Con il primo motivo di appello è invocata l'erroneità della decisione impugnata laddove riqualifica l'atto costitutivo come costituzione di “una s.r.l. con capitale ribassato (ordinaria)” sul presupposto, erroneo, che non sarebbe possibile procedere all'iscrizione di un atto costitutivo di una s.r.l.s. in cui la forma amministrativa è costituita da due amministratori (con conseguente validità dell'atto rep. n. 7219/3688 come costitutivo di una s.r.l.s. ab origine). Si sostiene, altresì, che l'atto rep. 7241/3702 sebbene recante la titolazione di “rettifica” come richiesto dalla Camera di Commercio, sia di fatto una modifica del contratto associativo e non una rettifica ai sensi dell'art. 59
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 bis L.N. Da quanto detto, conseguirebbe l'infondatezza dell'addebito mosso dalla
Commissione alla condotta del Notaio, in quanto la situazione di incertezza e instabilità troverebbe la propria causa nella lacuna normativa anziché nell'operato del professionista.
b) Errata valutazione in fatto e in diritto delle condotte contestate al Notaio in relazione agli addebiti sub 4) e 5).
Il secondo motivo di appello invoca un'interpretazione degli addebiti mossi, anche sulla base di alcune precedenti pronunce della Co.Re.Di Emilia Romagna e
Sicilia in fattispecie analoghe, nel senso che le delibere adottate in assemblea totalitaria alla presenza di vecchi e nuovi soci cessionari prima dell'espletamento delle formalità presso il Registro delle Imprese non lede alcun interesse giuridicamente tutelato e che il requisito formale richiesto dalla legge Mancini risulta adempiuto, sebbene con una consecutio temporum inesatta, mediante trascrizione dell'atto di cessione prima del successivo verbale di assemblea. Inoltre, con precipuo riferimento all'atto rep. 7156
(sub. 4), la Commissione, in assenza di norme cui ricollegare la pretesa violazione, avrebbe ritenuto che la condotta ascritta al Notaio sia lesiva del decoro e del prestigio della classe notarile, comminando altresì una sanzione sproporzionata ed immotivatamente afflittiva rispetto alla lievità della pretesa violazione.
La difesa del convenuto ha opposto, sul primo motivo, che l'atto rogato dal notaio risulta difforme dall'unico schema ammesso;
evidenzia infatti che “In tema di amministrazione delle srls, il modello standard di atto costitutivo di emanato con CP_4
decreto n.138 del 23 giugno, poi modificato e convertito dalla legge 9 agosto 2013
n.99, prevede alla luce degli artt. 8 e 5, “amministratore unico/Consiglio di amministrazione” come unico binomio di scelta, e che non è possibile optare per un sistema amministrativo pluripersonale disgiuntivo o congiuntivo, che implicherebbe una modifica del modello standard non legittima.”.
Del resto la rettifica “è ammissibile per errori materiali o inesattezze che non incidono sul rapporto sostanziale dell'atto originario ed è inammissibile per gli atti nulli in quanto l'atto nullo non produce alcun effetto né è possibile sanarlo senza una
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 espressa previsione normativa. Peraltro, la Cassazione ha espresso il principio in base al quale, anche se l'atto continua ad avere effetti tra le parti perché oggetto di conversione a fini conservativi, comunque conservi un rilievo di responsabilità disciplinare del notaio (Cass. n. 39403 del 10.12.2021).”.
Sul secondo motivo di ricorso il resistente ribadisce che “L'art. 2470 c.c. prevede che il trasferimento delle partecipazioni sociali abbia effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento da effettuarsi presso l'Ufficio del
Registro delle imprese competente, solo a seguito di tale formalità è possibile per
l'acquirente di tale partecipazione esercitare i relativi diritti nell'ambito societario.
L'interesse pubblico tutelato dalla richiamata norma è evidente nella finalità di fornire la maggiore trasparenza possibile alle cessioni societarie in rafforzamento dell'impianto normativo già in vigore con la l. 310/1993. La decisione impugnata, pur avendo motivatamente chiarito che le circostanze descritte dall'Archivio non sono sussumibili nelle categorie giuridiche dell'inesistenza degli atti né tanto meno di una loro nullità per violazione di norma inderogabile non essendo tipizzate nelle ipotesi di delibere nulle delineate dall'art. 2379 c.c., cionondimeno ha confermato la sanzionabilità della condotta del notaio ai sensi non dell'art. 28 e 138 bis L.N. bensì dell'art. 144 L.N., per l'addebito di cui al punto 4, e dell'art. 136 L.N. per l'addebito di cui al punto 5.”.
Osserva la Corte quanto segue.
Il nucleo fondante la sanzione si coglie alla pagina 12 del provvedimento opposto ove, testualmente, è scritto: “Tutto ciò rilevato circa la validità di entrambi gli atti
(l'atto costitutivo di società e l'atto di "rettifica"), questo Collegio non può tuttavia esimersi dal non rimarcare una condotta complessiva del Notaio che, con i due atti ricevuti e collegati tra loro, ha ingenerato (dall'iniziale redazione di s.r.l.s. ma
nonostante il nomen utilizzato e le agevolazioni fiscali richieste Controparte_5
e poi la successiva rettifica dell'atto tramite uno strumento tecnicamente non idoneo) una evidente incertezza sul negozio giuridico prescelto dalle parti e sui relativi effetti;
e tale incertezza ed instabilità si è estesa anche ai dati presentati alla Camera di
Commercio competente. Il Notaio dapprima ha utilizzato il nomen di s.r.l.s., ma
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 costituendo di fatto una s.r.l., avvalendosi delle agevolazioni anche fiscali assegnate per legge alla s.r.l.s. e poi, circa venti giorni dopo, ha modificato lo stesso contratto tramite il cambio di sistema di amministrazione, senza neppure espressamente revocare
l'altro co-amministratore dalla relativa carica e, alla fine, ha iscritto una s.r.l.s.). Il tutto, come detto e come correttamente evidenziato dall'Archivio, tramite un atto che rettifica di errore materiale non era (per quanto detto), ma che avrebbe dovuto essere una modifica del contratto associativo.”.
A tale conclusione il CO.RE.DI. Lazio è pervenuto nonostante avesse dato ampio conto dei dubbi (dottrinari e della stessa giurisprudenza disciplinare) circa l'assolutezza dell'”inderogabilità” dello schema previsto per la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata (pagg. 5-9) sino ad affermare che “Da quanto sopra si desume, allora, che la previsione della amministrazione plurima, lungi dall'essere una deroga allo schema, potrebbe essere una delle sue possibili declinazioni.
Sembrerebbe quasi paradossale che la supposta rigidità dello schema possa riflettersi proprio contro chi, nelle intenzioni del legislatore, doveva esserne agevolato.”.
Il ragionamento dell'organo disciplinare è sfociato nell'affermazione secondo cui
“In sostanza il ricevimento da parte del Notaio di un atto costitutivo di s.r.l.s. con detta clausola di co-amministrazione ha dato luogo, di fatto, alla valida costituzione di una
s.r.l. con capitale ribassato (ordinaria), nonostante il nome utilizzato di s.r.l.s., con una conseguente violazione soltanto di tipo fiscale (vale a dire la richiesta di agevolazioni inizialmente indebite).”. Con l'ulteriore rilievo dell'inappropriatezza della successiva rettifica che in realtà era una modifica dell'atto costituivo.
Rileva la Corte che la motivazione adottata per applicare la sanzione al notaio risulta contraddittoria perché se si ammette la co-amministrazione di una srls (o, comunque, non la si esclude) non si può poi affermare che la co-amministrazione dia necessariamente luogo ad una srl ordinaria anziché semplificata.
Il ricorso del notaio deve pertanto essere accolto quanto agli addebiti sub 1 e 2, posto anche che la denominazione di “rettifica” dell'atto rep. 7241/3702 non ne muta r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 la sostanza di atto modificativo del precedente atto costitutivo, non essendo stati evidenziati profili disciplinari diversi dal dato meramente formale della denominazione dell'atto.
Non appaiono, al contrario, fondati i motivi di ricorso per gli addebiti sub nn. 4 e
5 poiché all'assemblea parteciparono soggetti non legittimati (i cessionari, prima del deposito della cessione nel registro delle imprese ai fini della relativa iscrizione) e, per la delibera n. 7156, risultò determinante proprio il voto del cessionario, dando luogo ad un'ipotesi di annullabilità, sebbene di dubbio concreto rilievo stante il successivo completamento dell'iter (deposito della cessione presso il registro delle imprese).
Le motivazioni del CO.RE.DI. racchiuse alle pagine 14-17 del provvedimento opposto appaiono, pertanto, congrue e condivisibili.
Le spese devono essere compensate stante il solo parziale accoglimento del ricorso e l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche affrontate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso annulla il provvedimento sanzionatorio impugnato limitatamente alla sanzione dell'avvertimento comminata, in sostituzione della censura, per gli addebiti di cui ai fatti contestati sub 1) e 2);
respinge nel resto e compensa le spese.
Così deciso in Roma il giorno 06/02/2025. Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8