Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 12/05/2025, RGC n. 913/2018 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. VULCANO GIOVAMBATTISTA, anche per delega dell'avv. RUSSO ELENA, per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. NUCCI PIERLUIGI per parte convenuta il quale precisa le conclusioni CP_1
riportandosi ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Avolio Vanessa, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 913/2018 R.G e promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Russo e CP_2 C.F._1
Giovambattista Vulcano e nel cui studio in Rossano alla Via Cristoforo Colombo, n. 27, elettivamente domicilia;
attore
contro
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1
dall'avv. Pierluigi Nucci e nel cui studio in Cosenza al C.so L. Fiera, n. 71, elettivamente domicilia;
convenuto
nonchè
residente in [...] CP_4
convenuto contumace
Discussione e conclusioni: Come da verbale del 12.05.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i convenuti CP_2
identificati in epigrafe richiedendo di essere risarcito dei danni fisici subiti in occasione di un sinistro stradale e quantificati complessivamente nella residua somma di € 51.562,74, già al netto dell'acconto ricevuto da e pari ad euro 6.200,00. Assumeva che il giorno 29.10.2016, alle ore 06,30 Controparte_3
circa, si trovava in C.da Nubrica del Comune di Rossano, fermo sul marciapiede del margine destro della SS106 (con direzione Mirto-Rossano), all'altezza del civico n. 87, allorché veniva investito dall'autovettura Nissan Micra, che procedeva ad altissima velocità con direttrice di marcia Mirto-
Rossano.
Ritenendo che la causazione del sinistro fosse da addebitare ai convenuti quale proprietario dell'autovettura e compagnia assicurativa evocava in giudizio gli stessi chiedendo il risarcimento di ogni danno patito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 05.11.2018 si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed Controparte_3
eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto contestando sia l'an, atteso il concorso colposo dell'attore,
sia il quantum debeatur, poiché i postumi lamentati apparivano eccessivi, e, comunque, ritenendo di aver già integralmente risarcito il danneggiato corrispondendo ante causam la somma di € 6.200,00.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, prova testi e CTU medico legale sulla persona della . CP_2
All'udienza del 12.05.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
La domanda di parte attrice e fondata nei limiti di seguito indicati.
La Cassazione rammenta che il conducente va esente da responsabilità se la condotta del pedone investito configura causa eccezionale, atipica e imprevedibile. Occorre rammentare che l'art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.
Inoltre, i pedoni per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma
1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.
Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
Quindi è sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Recentemente la Cassazione con Sent. 6514/2021 è tornata ad occuparsi del concorso di colpa del pedone e ribadisce che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce pedonali in condizioni particolari.
Non è infatti raro che il pedone attraversi fuori dalle strisce. Nel caso che ci occupa è rimasta provata la circostanza che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro hanno accertato che le strisce pedonali non erano posizionate in corrispondenza del civico 87
ma a qualche metro di distanza (cfr. rapporto CC in atti).
Sulla base degli accertamenti e dei rilievi espletati, i Carabinieri, intervenuti nell'occorso, hanno ricostruito la dinamica del sinistro affermando che il , al momento dell'investimento, CP_2
“quale pedone attraversava la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale
posto a meno di 100 metri…”. L'attraversamento, quindi, avveniva al di fuori delle strisce pedonali e,
per tale motivo l'attore veniva altresì contravvenzionato ex art.190/2-10 c.d.s..
Hanno inoltre attestato che il “attraversava la SS 106 fuori dallo spazio riservato CP_2
all'attraversamento pedonale e con abiti mimetici Abiti poco visibili e senza far uso di giubbotto
rifrangente”.
In assenza di prova contraria si può presumere verosimilmente per un verso che l'attore non prestasse particolare attenzione nell'attraversare fuori dalle strisce pedonali, dall'altro che pur “….notando solo
delle luci (probabilmente autovettura)” non poteva rappresentare un ostacolo improvviso, tanto che se questo avesse tenuta una andatura di marcia più consona allo stato dei luoghi (cfr verbale CC
“ometteva di regolare adeguatamente la velocità in tratto di strada del centro abitato in condizioni di scarsa visibilità a
causa dell'assenza di illuminazione pubblica”), probabilmente gli eventi avrebbero potuto essere diversi.
Pertanto, appare verosimile attribuire ad entrambe le parti e in egual misura l'accadimento lesivo:
l'autovettura per aver violato i limiti di velocità, l'attore per non aver fatto maggiore attenzione nell'attraversare fuori dalle strisce pedonali e utilizzando la diligenza dovuta anche nell'uso dell'abbigliamento atteso lo stato dei luoghi con scarsa visibilità.
Relativamente ai danni fisici subiti dall'attore essi sono stati esattamente individuati a seguito di CTU
medico legale.
Ritenuto che
tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri. Dalla relazione tecnica del dott. , le cui risultanze vengono fatte proprie da questo Persona_1
giudicante in quanto scevre ed esenti da vizi logici, sono stati accertati postumi permanenti nella misura percentuale del 9%. Il CTU ha quantificato, inoltre, l'invalidità temporanea di giorni 30 di
ITP al 75% e di giorni 30 di ITP al 50% e di giorni 90 di ITP al 25%.
Deve, dunque, condannarsi parte convenuta al risarcimento di danno non patrimoniale, il cui importo va liquidato – sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e recepite dalla giurisprudenza di questo ufficio - risultanti dal seguente calcolo: età del danneggiato alla data del sinistro: 71 anni;
danno biologico 9% pari ad € 14.264,00; giorni 30 di ITP al 75% pari ad € 2.587,50;
giorni 30 di ITP al 50% pari ad € 1.725,00; giorni 90 di ITP al 25% pari ad € 2.587,50; per un totale generale di € 21.264,50.
Non risultano documentate e ritenute congrue dal CTU spese mediche per cui il danno subìto
dall'attore ammonta complessivamente ad € 21.4264,50 che andrà decurtato ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa e pertanto all'attore spetterà la somma di € 10.582,50 ulteriormente decurtata dell'importo di € 6.200,00 già versato dalla compagnia assicurativa e trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma. L'importo, pertanto, che i convenuti, in solido tra loro, saranno tenuti a versare in favore dell'attore sarà pari ad € 4.382,50 all'attualità.
Non spetta alcuna personalizzazione posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (29.10.2016) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al decisum.
Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € CP_2
4.382,50, oltre interessi come in parte motiva;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_2
liquida in € 276,47 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Così deciso in Castrovillari 12 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Avolio Vanessa