Articolo 28 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 27Articolo 29
Versione
9 dicembre 2000
Art. 28. (Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione
di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982) 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , come modificato dall' articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 , e' sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 , tuttora disponibile presso i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita' sancite dall' articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 , e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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