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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10582 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 22970/2024, avente ad oggetto: liquidazione compensi avvocato e vertente tra
l'Avv. NI NC ( ), rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Delfina Cavotti
Ricorrente
(C.F: ) e CP_1 C.F._2 Parte_1
(C.F: ), rappresentati e difesi, dall' Avv. C.F._3
IE De CC
Resistenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1)Accertare e dichiarare l'attività professionale svolta dall'Avv.
NI NC in favore dei sig.ri e Parte_1 [...]
nell'ambito del giudizio distinto da n.r.g.v.g. 4009/21 CP_1 del Tribunale di Napoli (definito con provvedimento n. cron.
350/2023 del 17.05.2023) e del giudizio ex n.r.g. 478/23 del
Tribunale Napoli – sez. fall. (concluso con pronuncia di improcedibilità del ricorso del 31.01.2024 – 02.02.2024);
2)Accertata la corrispondenza della somma domandata in ricorso alle vigenti tariffe professionali forensi ex DM 55/14 come modif. dal D. Lgs. 147/22, condannare i sig.ri e Parte_1 [...]
, in solido e/o alternativamente tra loro, al pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 12.320,92 (al lordo del 15% di r.f., iva e cpa come per legge) in favore dell'Avv. NC, come sopra dettagliato, ovvero al pagamento di quel diverso importo
(maggiore o minore) che il Tribunale adito riterrà dovuto per le prestazioni rese dal patrocinatore dei consumatori sovraindebitati;
3)Vinte le spese e compensi del presente giudizio ex DM 147/22, oltre r.f. e c.p.a. alla procuratrice anticipataria, Avv. Delfina
Cavotti;
per i resistenti:
1)In via preliminare, in rito, disporre la prosecuzione del presente procedimento provvedendo al mutamento del rito nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., anche con sospensione del solo procedimento di liquidazione delle competenze professionali ex art. 14 del D.Lgs.
n. 150/11, con ogni conseguenziale provvedimento;
2)Sempre in via preliminare ed in rito, autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa ( ), nata a CP_2 C.F._4
Napoli il 12 Dicembre 1967 ed ivi residente alla Via A. Mancini n.
46, nelle forme di cui all' art. 269 c.p.c. con spostamento dell'udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc, al fine di tenere indenne e manlevare gli odierni resistenti dalla condanna in loro danno nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento da parte dell'Avv. NC delle competenze professionali da lui richieste relative al giudizio n.r.g. 478/2023 del Tribunale di Napoli, accertando e dichiarando che il terzo chiamato in causa è tenuto a corrispondere quanto sopra richiesto;
3)Nel merito, rigettare integralmente la domanda così come formulata dall'odierno ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile ed improponibile;
4)In linea gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, attesa la mancanza di un preventivo accordo sottoscritto tra le parti, quantificare le competenze professionali in favore dell'Avv. NC secondo i minimi tariffari, anche alla luce di quanto ritenuto corrisposto;
5)In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento professionale dell'Avv. NI NC e per l'effetto condannarlo al risarcimento della somma di euro 26.000,00 a titolo di danni subiti dai sig.ri e anche quale perdita CP_1 Pt_1 di chance o a quella maggiore o minore somma, oltre interessi legali che l'adito Tribunale vorrà liquidare;
6)Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge, da attribuirsi al procuratore di parte resistente dichiaratosi anticipatario;
7)In linea ancor più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto, attesa la complessità della materia, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. NI NC ha chiesto di condannare CP_1
e al pagamento della somma di euro 12320,92 quale Parte_1 compenso maturato per l'attività professionale svolta presso il
Tribunale di Napoli per la nomina di un professionista con funzioni di organo di composizione della crisi da sovraindebitamento e per l'ammissione ad un piano di ristrutturazione dei debiti.
Il ricorrente ha esposto: che il procedimento in origine riferito solo alla posizione del era stato in un seguito esteso CP_1 alla moglie;
che aveva tenuto una serie di incontri con i resistenti;
che aveva partecipato alle udienze celebratesi in presenza del 10.10.2023, del 07.11.2023, del 12.12.2023 e del
19.12.2023; che aveva redatto le relazioni integrative secondo le esigenze di volta in volta manifestate dal magistrato ed aveva curato la raccolta dei documenti;
che l'istanza avanzata nell'interesse dei ricorrenti era stata valutata positivamente dal Tribunale;
che i resistenti avevano rinunciato al piano di ristrutturazione dei debiti proposto;
che non aveva ricevuto il compenso per l'attività svolta.
e si sono opposti alla domanda CP_1 Parte_1 eccependo in via preliminare la nullità della notifica eseguita nei confronti della , posto che la notifica nei suoi Pt_1 confronti avrebbe dovuto essere eseguita in via telematica essendo titolare di una pec e non a mezzo Ufficiale Giudiziario, e la necessità di disporre il mutamento del rito tenuto che era necessario svolgere un'istruttoria per accertare la responsabilità del ricorrente e del professionista gestore della crisi che hanno chiesto di chiamare in causa.
Nel merito hanno posto in evidenza che il ricorrente non aveva indicato nel ricorso e nella relazione predisposte, rispettivamente, ex artt. 67 e 68 del C.C.I.I la nuda proprietà della riferita all'immobile sito in Napoli alla via G. Pt_1
Capaldo n. 56 e che solo in ragione di tale titolarità si era reso necessario rinunciare alla procedura di composizione dell'indebitamento.
Hanno aggiunto che il ricorrente era conoscenza della proprietà della e che la rinuncia alla procedura di composizione Pt_1 della lite gli aveva procurato un danno.
Tutto ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che ogni rilievo riferito alle modalità di esecuzione della notifica del ricorso a
è superata dalla costituzione in giudizio della Parte_1 stessa.
L'art. 156, comma 3, c.p.c. prevede che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo e nel caso in esame è certo che ciò si è verificato.
Va solo escluso il rimborso del costo della notifica alla
. Pt_1
Nel merito la domanda del ricorrente è fondata. Non è contestato che il ricorrente abbia assistito i resistenti nel procedimento dagli stessi promosso ex art. 67 del CCI per ottenere l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti.
E' pacifico che il procedimento è stato abbandonato tenuto conto che la richiesta e la successiva predisposizione del piano erano stati elaborati sulla base di dati patrimoniali incompleti, in particolare era stata omessa la menzione della titolarità in capo a della nuda proprietà, nella misura di 1/2, di un Parte_1 immobile.
Ciò posto deve affermarsi che la mancata indicazione della nuda proprietà non è ascrivibile ad una grave negligenza del ricorrente.
Dagli audio depositati dai resistenti non emerge che gli stessi avessero trasmesso il dato della titolarità della nuda proprietà della al professionista e che questi abbia omesso di Pt_1 comunicarla.
Nemmeno può ritenersi integrato un pregiudizio concreto per i resistenti derivante dalla presentazione dell'istanza per ottenere la ristrutturazione dei debiti e dalla successiva rinuncia all'istanza.
Non è impedito ai resistenti di presentare una nuova istanza tenuto conto che il termine di cui all'art. 7, comma 2, lett. b),
l. n. 3 del 2012 opera solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura(cfr. Cass. Civ. n. 27301/2022)ipotesi che non può considerarsi integrata dalla presentazione e dal suo successivo ritiro.
Consegue che non sussiste il presupposto per negare il diritto al compenso del ricorrente.
Quanto alla misura del compenso occorre considerare che l'attività del ricorrente si è sviluppata in due momenti: il primo relativo all'istanza di nomina del professionista con il ruolo di organo di composizione della crisi(proc. 4009/2021); il secondo relativo al ricorso per l'ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti(pron. 478/20239).
Ciò posto per liquidare i compensi occorre avere riguardo quanto all'istanza di nomina del professionista ai parametri previsti per la volontaria giurisdizione e per il ricorso successivo alla nomina a quelli previsti per le procedure concorsuali.
Quanto ai valori da utilizzare è necessario tenere conto, in conformità di quanto prevede l'art. 4 del D.M. 55/2014, degli scarsi risultati conseguiti dai procedimenti.
Non deve essere applicato il disposto dell'art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014 posto che l'attività difensiva è stata svolta in favore di e considerati come nucleo CP_1 Parte_1 familiare.
Deriva che vanno riconosciuti all'Avv. NC euro 1200,00 per il procedimento n. 4009/2021 ed euro 2300,00 per il proc. n.
478/2023.
Consegue che i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5106,92(importo comprensivo di rimborso forfettario, cpa ed iva)con interessi al tasso legale dall'11.6.2024 al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate con i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 1100,01 ed euro 5200,00 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione tenuto conto del concreto andamento e sviluppo del giudizio) - vanno poste a carico dei resistenti in applicazione del principio della soccombenza.
Il contributo unificato è riconosciuto nella misura prevista per le cause di valore compreso tra euro 1100,01 ed euro 5200,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
NI NC nei confronti di e CP_1 [...]
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, Pt_1 così provvede:
1)Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento dell'importo complessivo di 5106,92(importo comprensivo di rimborso forfettario, cpa ed iva)con interessi al tasso legale dall'11.6.2024 al saldo;
2)Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti;
3)Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Delfina Cavotti.
Napoli, 15.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 22970/2024, avente ad oggetto: liquidazione compensi avvocato e vertente tra
l'Avv. NI NC ( ), rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Delfina Cavotti
Ricorrente
(C.F: ) e CP_1 C.F._2 Parte_1
(C.F: ), rappresentati e difesi, dall' Avv. C.F._3
IE De CC
Resistenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1)Accertare e dichiarare l'attività professionale svolta dall'Avv.
NI NC in favore dei sig.ri e Parte_1 [...]
nell'ambito del giudizio distinto da n.r.g.v.g. 4009/21 CP_1 del Tribunale di Napoli (definito con provvedimento n. cron.
350/2023 del 17.05.2023) e del giudizio ex n.r.g. 478/23 del
Tribunale Napoli – sez. fall. (concluso con pronuncia di improcedibilità del ricorso del 31.01.2024 – 02.02.2024);
2)Accertata la corrispondenza della somma domandata in ricorso alle vigenti tariffe professionali forensi ex DM 55/14 come modif. dal D. Lgs. 147/22, condannare i sig.ri e Parte_1 [...]
, in solido e/o alternativamente tra loro, al pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 12.320,92 (al lordo del 15% di r.f., iva e cpa come per legge) in favore dell'Avv. NC, come sopra dettagliato, ovvero al pagamento di quel diverso importo
(maggiore o minore) che il Tribunale adito riterrà dovuto per le prestazioni rese dal patrocinatore dei consumatori sovraindebitati;
3)Vinte le spese e compensi del presente giudizio ex DM 147/22, oltre r.f. e c.p.a. alla procuratrice anticipataria, Avv. Delfina
Cavotti;
per i resistenti:
1)In via preliminare, in rito, disporre la prosecuzione del presente procedimento provvedendo al mutamento del rito nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., anche con sospensione del solo procedimento di liquidazione delle competenze professionali ex art. 14 del D.Lgs.
n. 150/11, con ogni conseguenziale provvedimento;
2)Sempre in via preliminare ed in rito, autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa ( ), nata a CP_2 C.F._4
Napoli il 12 Dicembre 1967 ed ivi residente alla Via A. Mancini n.
46, nelle forme di cui all' art. 269 c.p.c. con spostamento dell'udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc, al fine di tenere indenne e manlevare gli odierni resistenti dalla condanna in loro danno nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento da parte dell'Avv. NC delle competenze professionali da lui richieste relative al giudizio n.r.g. 478/2023 del Tribunale di Napoli, accertando e dichiarando che il terzo chiamato in causa è tenuto a corrispondere quanto sopra richiesto;
3)Nel merito, rigettare integralmente la domanda così come formulata dall'odierno ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile ed improponibile;
4)In linea gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, attesa la mancanza di un preventivo accordo sottoscritto tra le parti, quantificare le competenze professionali in favore dell'Avv. NC secondo i minimi tariffari, anche alla luce di quanto ritenuto corrisposto;
5)In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento professionale dell'Avv. NI NC e per l'effetto condannarlo al risarcimento della somma di euro 26.000,00 a titolo di danni subiti dai sig.ri e anche quale perdita CP_1 Pt_1 di chance o a quella maggiore o minore somma, oltre interessi legali che l'adito Tribunale vorrà liquidare;
6)Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge, da attribuirsi al procuratore di parte resistente dichiaratosi anticipatario;
7)In linea ancor più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto, attesa la complessità della materia, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. NI NC ha chiesto di condannare CP_1
e al pagamento della somma di euro 12320,92 quale Parte_1 compenso maturato per l'attività professionale svolta presso il
Tribunale di Napoli per la nomina di un professionista con funzioni di organo di composizione della crisi da sovraindebitamento e per l'ammissione ad un piano di ristrutturazione dei debiti.
Il ricorrente ha esposto: che il procedimento in origine riferito solo alla posizione del era stato in un seguito esteso CP_1 alla moglie;
che aveva tenuto una serie di incontri con i resistenti;
che aveva partecipato alle udienze celebratesi in presenza del 10.10.2023, del 07.11.2023, del 12.12.2023 e del
19.12.2023; che aveva redatto le relazioni integrative secondo le esigenze di volta in volta manifestate dal magistrato ed aveva curato la raccolta dei documenti;
che l'istanza avanzata nell'interesse dei ricorrenti era stata valutata positivamente dal Tribunale;
che i resistenti avevano rinunciato al piano di ristrutturazione dei debiti proposto;
che non aveva ricevuto il compenso per l'attività svolta.
e si sono opposti alla domanda CP_1 Parte_1 eccependo in via preliminare la nullità della notifica eseguita nei confronti della , posto che la notifica nei suoi Pt_1 confronti avrebbe dovuto essere eseguita in via telematica essendo titolare di una pec e non a mezzo Ufficiale Giudiziario, e la necessità di disporre il mutamento del rito tenuto che era necessario svolgere un'istruttoria per accertare la responsabilità del ricorrente e del professionista gestore della crisi che hanno chiesto di chiamare in causa.
Nel merito hanno posto in evidenza che il ricorrente non aveva indicato nel ricorso e nella relazione predisposte, rispettivamente, ex artt. 67 e 68 del C.C.I.I la nuda proprietà della riferita all'immobile sito in Napoli alla via G. Pt_1
Capaldo n. 56 e che solo in ragione di tale titolarità si era reso necessario rinunciare alla procedura di composizione dell'indebitamento.
Hanno aggiunto che il ricorrente era conoscenza della proprietà della e che la rinuncia alla procedura di composizione Pt_1 della lite gli aveva procurato un danno.
Tutto ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che ogni rilievo riferito alle modalità di esecuzione della notifica del ricorso a
è superata dalla costituzione in giudizio della Parte_1 stessa.
L'art. 156, comma 3, c.p.c. prevede che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo e nel caso in esame è certo che ciò si è verificato.
Va solo escluso il rimborso del costo della notifica alla
. Pt_1
Nel merito la domanda del ricorrente è fondata. Non è contestato che il ricorrente abbia assistito i resistenti nel procedimento dagli stessi promosso ex art. 67 del CCI per ottenere l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti.
E' pacifico che il procedimento è stato abbandonato tenuto conto che la richiesta e la successiva predisposizione del piano erano stati elaborati sulla base di dati patrimoniali incompleti, in particolare era stata omessa la menzione della titolarità in capo a della nuda proprietà, nella misura di 1/2, di un Parte_1 immobile.
Ciò posto deve affermarsi che la mancata indicazione della nuda proprietà non è ascrivibile ad una grave negligenza del ricorrente.
Dagli audio depositati dai resistenti non emerge che gli stessi avessero trasmesso il dato della titolarità della nuda proprietà della al professionista e che questi abbia omesso di Pt_1 comunicarla.
Nemmeno può ritenersi integrato un pregiudizio concreto per i resistenti derivante dalla presentazione dell'istanza per ottenere la ristrutturazione dei debiti e dalla successiva rinuncia all'istanza.
Non è impedito ai resistenti di presentare una nuova istanza tenuto conto che il termine di cui all'art. 7, comma 2, lett. b),
l. n. 3 del 2012 opera solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura(cfr. Cass. Civ. n. 27301/2022)ipotesi che non può considerarsi integrata dalla presentazione e dal suo successivo ritiro.
Consegue che non sussiste il presupposto per negare il diritto al compenso del ricorrente.
Quanto alla misura del compenso occorre considerare che l'attività del ricorrente si è sviluppata in due momenti: il primo relativo all'istanza di nomina del professionista con il ruolo di organo di composizione della crisi(proc. 4009/2021); il secondo relativo al ricorso per l'ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti(pron. 478/20239).
Ciò posto per liquidare i compensi occorre avere riguardo quanto all'istanza di nomina del professionista ai parametri previsti per la volontaria giurisdizione e per il ricorso successivo alla nomina a quelli previsti per le procedure concorsuali.
Quanto ai valori da utilizzare è necessario tenere conto, in conformità di quanto prevede l'art. 4 del D.M. 55/2014, degli scarsi risultati conseguiti dai procedimenti.
Non deve essere applicato il disposto dell'art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014 posto che l'attività difensiva è stata svolta in favore di e considerati come nucleo CP_1 Parte_1 familiare.
Deriva che vanno riconosciuti all'Avv. NC euro 1200,00 per il procedimento n. 4009/2021 ed euro 2300,00 per il proc. n.
478/2023.
Consegue che i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5106,92(importo comprensivo di rimborso forfettario, cpa ed iva)con interessi al tasso legale dall'11.6.2024 al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate con i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 1100,01 ed euro 5200,00 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione tenuto conto del concreto andamento e sviluppo del giudizio) - vanno poste a carico dei resistenti in applicazione del principio della soccombenza.
Il contributo unificato è riconosciuto nella misura prevista per le cause di valore compreso tra euro 1100,01 ed euro 5200,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv.
NI NC nei confronti di e CP_1 [...]
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, Pt_1 così provvede:
1)Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento dell'importo complessivo di 5106,92(importo comprensivo di rimborso forfettario, cpa ed iva)con interessi al tasso legale dall'11.6.2024 al saldo;
2)Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti;
3)Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Delfina Cavotti.
Napoli, 15.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa