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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 4700/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 12.5.2022, iscritto al n. 5371/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ornella Giaculli (c.f. e CodiceFiscale_1
Isabella Selvaggi (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di p. iva ) con sede in Via San Rocco a Capodimonte, in persona del CP_2 P.IVA_2 Pt_1
suo legale rapp.te, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Terreri (c.f. Controparte_3
) e Vincenzo Cappello (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
Piazza Francese n. 1/3, Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 7.12.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 4700/2022, pubblicata in data 12.5.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore della dell'importo di 47.098,12 €, oltre interessi CP_2
contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nel primo e secondo trimestre dell'anno 2017.
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione e non contestata l'esecuzione delle prestazioni, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
che non era stata data prova né del superamento del tetto di spesa né della applicazione della regressione tariffaria, in quanto le note n. 53841 e 53891 del
31.7.2017 erano mere comunicazioni provenienti dalla parte e prive di forza probatoria, oltre che rinvianti a successive determinazioni del tavolo tecnico, dai cui verbali prodotti nemmeno risultavano i dati consuntivi, e nessuna forza probatoria poteva essere attribuita alle richieste di emissione di note Cont di debito e alle relazioni dei vari uffici dell' redatte ai fini della costituzione in giudizio;
che per Cont il primo trimestre l' avrebbe comunque dovuto applicare la regressione tariffaria (di cui non era stata data prova) e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese oltre la data affermata di superamento del tetto di spesa, in quanto lo sforamento del tetto del primo trimestre era stato comunicato solo il 3.5.2017; che per il secondo trimestre una comunicazione dell'8.6.2017 aveva indicato essere stata raggiunta una percentuale di completamento del budget del
97,84% alla data del 30.4.2017, per cui già dall'8.6.2017 la doveva astenersi dall'effettuare CP_2
le prestazioni per presumibile superamento del budget, tuttavia non era stata data prova a consuntivo della data di effettivo sforamento del budget;
che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto era inapplicabile alla fase esecutiva del contratto;
che gli interessi moratori erano dovuti in quanto pattuiti in contratto e decorrenti dalla data di stipula dello stesso.
Cont Con un prolisso atto di appello, reiterava l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività CP_1
programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria;
e come secondo motivo censurava la statuizione in ordine all'onere probatorio, dichiarando di non condividere l'orientamento ormai consolidato espresso sul punto dalla Suprema Corte.
Con un terzo motivo l'appellante censurava poi la sentenza nella parte in cui aveva affermato non essere stato svolto correttamente il procedimento in ordine al tetto di spesa. Evidenziava che erroneamente era stata esclusa la forza probatoria della documentazione prodotta, che erano state inviate le comunicazioni di monitoraggio, ribadiva la ineludibilità del rispetto dei tetti di spesa, la impossibilità del loro superamento, la tardività della sottoscrizione del contratto, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, la ininfluenza della tardività delle comunicazioni, e ribadiva quindi la non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget.
Con un quarto motivo richiamava la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, e con un quinto motivo censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. 231/2022, nonostante il loro richiamo nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Alla udienza collegiale del 2.7.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti infondato è il secondo motivo, inerente il riparto dell'onere probatorio, Cont correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
Infondato e in parte anche inammissibile è il secondo motivo di appello. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti pienamente condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta di superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_1
remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata la comunicazione della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa e che sarebbe stata data prova del superamento del tetto di spesa, dette affermazioni non essendo collegate ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta, essendosi limitata l'appellante a sostenere la forza probatoria della documentazione (di parte) prodotta senza però indicare, in contrasto con quanto affermato dal primo giudice, da quali specifici documento si rileverebbero gli avvenuti superamenti dei tetti di spesa trimestrale, da quali le avvenute comunicazioni -e in che data- delle date presuntive del superamento dei limiti di spesa.
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”. Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, come richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
Correttamente, poi, la decorrenza degli interessi è stata fatta decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4700/2022, in contraddittorio con la Parte_3
così provvede: CP_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, in ragione di metà ciascuno.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 17.9.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo