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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11381/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11381/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , vedova Parte_1 C.F._1 di nato a [...] il [...] e deceduto il 28/06/2020, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Francesco Manzo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CF in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv.to Ida Rampino
RESISTENTE
OGGETTO: rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/65
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere coniuge superstite del de cuius nato a [...] il [...] e deceduto il 28/06/2020, Persona_1 esponeva che quest'ultimo aveva lavorato alle dipendenze della di Casoria dal 22 CP_2 settembre 1958 al 30/11/1976, quando l'azienda veniva trasferita ad AC, con la nuova denominazione di Montefibre, presso la quale aveva lavorato dal 1/1/1977 al 31/12/1987 (cessazione del rapporto di lavoro), come risultava dal certificato di servizio, dall'estratto contributivo e dal certificato di esposizione qualificata all'amianto, rilasciato dall' in data 24.03.2021; che in CP_1 particolare alle dipendenze della aveva lavorato presso i reparti e con le mansioni che CP_2 seguono: dal 22/09/1958 al 15/09/1974 Reparto Officina Meccanica con mansioni di Tubista
Manutentore; dal 17/09/1975 al 30/11/1976 Reparto Officina Elettrica con mansioni di
[...]
dal 01/01/1976 al 31/12/1976 Cassa Integrazione Guadagni e dopo il trasferimento allo Persona_2
Stabilimento di AC (Montefibre): dal 01/01/1977 al 31/07/1987 Reparto Officina Meccanica, con mansioni di dal 01/08/1977 al 31/12/1987 Cassa Integrazione Guadagni, Persona_2 cessando il rapporto in data 31/12/1987; che nell'espletamento dell'attività lavorativa era stato costantemente esposto all'amianto senza alcuno strumento di protezione e che tale circostanza era stata riconosciuta dallo stesso resistente con il rilascio in data 24.03.2021 di formale CP_1 attestazione di esposizione qualificata all'amianto ai sensi dell'art. 13 L.257/92; che a distanza di anni il aveva contratto una malattia tumorale all'apparato gastrointestinale, per il quale era stato Per_1 costretto al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico allo stomaco presso la CP_3
dal 15/09/2015 al 24/09/2015, con successiva comparsa di metastasi ed altre problematiche
[...] che lo conducevano alla morte in data 28/06/2020; di aver presentato il 13/10/2020 domanda per rendita ai superstiti, essendo la morte del marito dovuta alla malattia professionale contratta a causa del rapporto di lavoro alle dipendenze della Rhodiatoce-Montefibre, integrato con nota del
29/03/2021; che l' con atto 10.06.2021 aveva rigettato la domanda ritenendo la malattia che CP_1 aveva portato al decesso del non era dipendente dall'attività lavorativa svolta;
di aver Persona_1 presentato ricorso ex art. 104 TU 1124/65 avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rendita ai superstiti che veniva ulteriormente rigettato il 14/01/2022.
Tanto premesso chiedeva, previo accertamento della natura professionale della malattia contratta dal defunto e che ne aveva determinato la morte, accertare e dichiarare il suo diritto Persona_1 all'assegno funerario e alla rendita ai superstiti con decorrenza dal 29/06/2020 con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data CP_1 dell'evento all'effettivo soddisfo, vinte le spese di lite.
L' , costituitosi, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, decide la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è proponibile, essendo in atti la prova della presentazione di apposita domanda amministrativa.
Nel merito, il ricorso è infondato e come tale va rigettato. E' noto che l'art. 85 DPR. 1124/65 (applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto), in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età (ovvero per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote della rendita vanno corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari;
in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli).
Pertanto, il diritto alla rendita in favore dei superstiti previsto dall'art. 85 citato, si fonda esclusivamente sul nesso di causalità tra l'infortunio patito dal soggetto assicurato, o la malattia professionale contratta, ed il suo decesso, e compete ai superstiti "iure proprio" e non "iure successionis" (Cass. civ., Sez. lavoro, 29/05/1999, n. 5289; Cass. civ., 02/06/1982, n. 3373) ed è ragguagliata alla retribuzione e non al grado di invalidità.
La prestazione richiesta da parte attrice postula che la morte di sia stata determinata Persona_1 da malattia professionale ed impone il rigoroso accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire la causa sufficiente, ossia la “condicio sine qua non” della morte.
Inoltre, si fa rilevare che secondo un principio consolidato in giurisprudenza "In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (Cass. n. 8773/18, 17438/12).
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che “La patologia di cui è causa (denunciata dalla vedova di , quale malattia professionale, era costituita da “Carcinoma gastrico Persona_1 con metastasi polmonare;
2. Dalla documentazione disponibile non è stato possibile desumere se siano insorte patologie “intermedie” antecedenti e/o correlabili all'esposizione ad amianto;
3. Il tumore gastrico è classificato (DM 10.10.2023 - G.U. 10/2024) nella lista II^ gruppo 6 Asbesto
II.6.03.^ c 16^ Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità.
4. La data presumibile di individuazione della malattia è il 2010; 5. Il decesso del è stato causato da una cachessia Per_1 neoplastica:
6. Non sussiste allo stato delle attuali conoscenze, né un'alta probabilità, né una probabilità qualificata per correlare la malattia all'esposizione professionale all'amianto dedotta in giudizio.
7. Non sussiste nesso di causalità venendo meno il criterio dell'efficienza lesiva”.
Come precisato dal consulente “Nel caso in discussione la ricostruzione della causalità è basata sul criterio probabilistico che viene affiancato da ulteriori elementi (dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in fondata ipotesi. E' di tutta evidenza che per ritenere un evento probabile si richiede che il grado di probabilità sia perlomeno superiore al 50%. Alla luce di tali considerazioni può affermarsi che, nel caso del tumore gastrico, allo stato delle attuali conoscenze, pur essendo ipotizzata un'associazione, non è possibile correlare la neoplasia con l'esposizione all'amianto sulla base di una probabilità sufficientemente logica: in altre parole le attuali conoscenze non consentono di esprimersi a favore di una correlazione che sia suffragata da sufficienti prove scientifiche (elevata probabilità o probabilità qualificata), per cui viene meno il criterio dell'efficienza causale” (cfr. perizia Dott. del 20.07.2024). Persona_3
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata non ricorrendo nella specie le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Pone le spese di Ctu a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Si comunichi. Aversa, 27.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11381/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , vedova Parte_1 C.F._1 di nato a [...] il [...] e deceduto il 28/06/2020, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Francesco Manzo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CF in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv.to Ida Rampino
RESISTENTE
OGGETTO: rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/65
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere coniuge superstite del de cuius nato a [...] il [...] e deceduto il 28/06/2020, Persona_1 esponeva che quest'ultimo aveva lavorato alle dipendenze della di Casoria dal 22 CP_2 settembre 1958 al 30/11/1976, quando l'azienda veniva trasferita ad AC, con la nuova denominazione di Montefibre, presso la quale aveva lavorato dal 1/1/1977 al 31/12/1987 (cessazione del rapporto di lavoro), come risultava dal certificato di servizio, dall'estratto contributivo e dal certificato di esposizione qualificata all'amianto, rilasciato dall' in data 24.03.2021; che in CP_1 particolare alle dipendenze della aveva lavorato presso i reparti e con le mansioni che CP_2 seguono: dal 22/09/1958 al 15/09/1974 Reparto Officina Meccanica con mansioni di Tubista
Manutentore; dal 17/09/1975 al 30/11/1976 Reparto Officina Elettrica con mansioni di
[...]
dal 01/01/1976 al 31/12/1976 Cassa Integrazione Guadagni e dopo il trasferimento allo Persona_2
Stabilimento di AC (Montefibre): dal 01/01/1977 al 31/07/1987 Reparto Officina Meccanica, con mansioni di dal 01/08/1977 al 31/12/1987 Cassa Integrazione Guadagni, Persona_2 cessando il rapporto in data 31/12/1987; che nell'espletamento dell'attività lavorativa era stato costantemente esposto all'amianto senza alcuno strumento di protezione e che tale circostanza era stata riconosciuta dallo stesso resistente con il rilascio in data 24.03.2021 di formale CP_1 attestazione di esposizione qualificata all'amianto ai sensi dell'art. 13 L.257/92; che a distanza di anni il aveva contratto una malattia tumorale all'apparato gastrointestinale, per il quale era stato Per_1 costretto al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico allo stomaco presso la CP_3
dal 15/09/2015 al 24/09/2015, con successiva comparsa di metastasi ed altre problematiche
[...] che lo conducevano alla morte in data 28/06/2020; di aver presentato il 13/10/2020 domanda per rendita ai superstiti, essendo la morte del marito dovuta alla malattia professionale contratta a causa del rapporto di lavoro alle dipendenze della Rhodiatoce-Montefibre, integrato con nota del
29/03/2021; che l' con atto 10.06.2021 aveva rigettato la domanda ritenendo la malattia che CP_1 aveva portato al decesso del non era dipendente dall'attività lavorativa svolta;
di aver Persona_1 presentato ricorso ex art. 104 TU 1124/65 avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rendita ai superstiti che veniva ulteriormente rigettato il 14/01/2022.
Tanto premesso chiedeva, previo accertamento della natura professionale della malattia contratta dal defunto e che ne aveva determinato la morte, accertare e dichiarare il suo diritto Persona_1 all'assegno funerario e alla rendita ai superstiti con decorrenza dal 29/06/2020 con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data CP_1 dell'evento all'effettivo soddisfo, vinte le spese di lite.
L' , costituitosi, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, decide la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è proponibile, essendo in atti la prova della presentazione di apposita domanda amministrativa.
Nel merito, il ricorso è infondato e come tale va rigettato. E' noto che l'art. 85 DPR. 1124/65 (applicabile in forza del rinvio ex art. 131 del medesimo decreto), in caso di morte conseguente alla malattia professionale, attribuisce una rendita a favore dei superstiti, individuati nel coniuge superstite (fino alla morte o a nuovo matrimonio), nei figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi fino al raggiungimento del 18° anno di età (ovvero per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le quote della rendita vanno corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari;
in caso, poi, di figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l'inabilità), ovvero, in mancanza dei superstiti indicati, negli ascendenti e genitori adottanti (se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte) e nei fratelli e nelle sorelle (se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli).
Pertanto, il diritto alla rendita in favore dei superstiti previsto dall'art. 85 citato, si fonda esclusivamente sul nesso di causalità tra l'infortunio patito dal soggetto assicurato, o la malattia professionale contratta, ed il suo decesso, e compete ai superstiti "iure proprio" e non "iure successionis" (Cass. civ., Sez. lavoro, 29/05/1999, n. 5289; Cass. civ., 02/06/1982, n. 3373) ed è ragguagliata alla retribuzione e non al grado di invalidità.
La prestazione richiesta da parte attrice postula che la morte di sia stata determinata Persona_1 da malattia professionale ed impone il rigoroso accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire la causa sufficiente, ossia la “condicio sine qua non” della morte.
Inoltre, si fa rilevare che secondo un principio consolidato in giurisprudenza "In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (Cass. n. 8773/18, 17438/12).
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che “La patologia di cui è causa (denunciata dalla vedova di , quale malattia professionale, era costituita da “Carcinoma gastrico Persona_1 con metastasi polmonare;
2. Dalla documentazione disponibile non è stato possibile desumere se siano insorte patologie “intermedie” antecedenti e/o correlabili all'esposizione ad amianto;
3. Il tumore gastrico è classificato (DM 10.10.2023 - G.U. 10/2024) nella lista II^ gruppo 6 Asbesto
II.6.03.^ c 16^ Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità.
4. La data presumibile di individuazione della malattia è il 2010; 5. Il decesso del è stato causato da una cachessia Per_1 neoplastica:
6. Non sussiste allo stato delle attuali conoscenze, né un'alta probabilità, né una probabilità qualificata per correlare la malattia all'esposizione professionale all'amianto dedotta in giudizio.
7. Non sussiste nesso di causalità venendo meno il criterio dell'efficienza lesiva”.
Come precisato dal consulente “Nel caso in discussione la ricostruzione della causalità è basata sul criterio probabilistico che viene affiancato da ulteriori elementi (dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in fondata ipotesi. E' di tutta evidenza che per ritenere un evento probabile si richiede che il grado di probabilità sia perlomeno superiore al 50%. Alla luce di tali considerazioni può affermarsi che, nel caso del tumore gastrico, allo stato delle attuali conoscenze, pur essendo ipotizzata un'associazione, non è possibile correlare la neoplasia con l'esposizione all'amianto sulla base di una probabilità sufficientemente logica: in altre parole le attuali conoscenze non consentono di esprimersi a favore di una correlazione che sia suffragata da sufficienti prove scientifiche (elevata probabilità o probabilità qualificata), per cui viene meno il criterio dell'efficienza causale” (cfr. perizia Dott. del 20.07.2024). Persona_3
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata non ricorrendo nella specie le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Pone le spese di Ctu a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Si comunichi. Aversa, 27.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano