Art. 61. ATTIVITA' PROFESSIONALE
1.- Dovranno essere adottate tutte le idonee misure rivolte a super- are, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni, estremamente parcellizzate ed in quanto tali caratterizzate da ripetitivita' costante per l'intero tempo di lavoro e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale.
2.- Le attribuzioni e compiti proprii di ogni figura professionale inserita nel livello retributivo previsto per il profilo comprendono, oltre agli adempimenti specificati nella relativa declaratoria, anche parte di quelli riferibili a figure di livello retributivo corrispondente della stessa area ovvero di livello retributivo immediatamente inferiore o superiore dello stesso settore professionale, purche' siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e norme di organizzazione del lavoro e non siano connesse a particolari e diverse licenze, attestati, certificazioni, qualificazioni e abilitazioni professionali essenziali per lo svolgimento delle attivita' professionali stesse. In ogni caso gli adempimenti di carattere accessorio e/o strumentale rispetto a quelli direttamente specificati nella declaratoria del profilo, sono considerati propri della stessa.
3.- I dipendenti preposti alle singole unita' organizzative sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra.
1.- Dovranno essere adottate tutte le idonee misure rivolte a super- are, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni, estremamente parcellizzate ed in quanto tali caratterizzate da ripetitivita' costante per l'intero tempo di lavoro e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale.
2.- Le attribuzioni e compiti proprii di ogni figura professionale inserita nel livello retributivo previsto per il profilo comprendono, oltre agli adempimenti specificati nella relativa declaratoria, anche parte di quelli riferibili a figure di livello retributivo corrispondente della stessa area ovvero di livello retributivo immediatamente inferiore o superiore dello stesso settore professionale, purche' siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e norme di organizzazione del lavoro e non siano connesse a particolari e diverse licenze, attestati, certificazioni, qualificazioni e abilitazioni professionali essenziali per lo svolgimento delle attivita' professionali stesse. In ogni caso gli adempimenti di carattere accessorio e/o strumentale rispetto a quelli direttamente specificati nella declaratoria del profilo, sono considerati propri della stessa.
3.- I dipendenti preposti alle singole unita' organizzative sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra.