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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42795/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISAPIA VITTORIO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 5 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACUNTI GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. TANZOLA SEBASTIANO ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CUPA, 6 MONTESANO SULLA MARCELLANA, presso il difensore avv. D'ACUNTI GIUSEPPE
parte opposta pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo a spese compensate.
Per parte opposta:
Dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti Parte_1
di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11344/2024 emesso nei Controparte_1
suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 3.036.106,85, era riferita al prezzo di acquisto di crediti fiscali ceduti da alla banca;
CP_1
- che, infatti, l'opposta operava nel settore delle ristrutturazioni edilizie e, in particolare, in quelle relative al c.d. di cui all'art.119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio); Parte_2
- che aveva acquisito, avendoli ceduti in precedenza, crediti fiscali per importi CP_1
elevati, tant'è che, in data 06.06.2024, aveva stipulato con il contratto di Parte_1
cessione del credito di imposta superbonus n. 398518510 per un prezzo d'acquisto del credito pari all'85,45% del credito fiscale, quantificato in € 3.553.080,00, per un importo netto di €
3.036.106,85;
- che il contratto prevedeva che: “Il corrispettivo sarà pagato dal cessionario ( Parte_1
al cedente ' a titolo definitivo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
[...] Controparte_1
data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale del cessionario a seguito dell'avvenuto
pagina 2 di 4 espletamento da parte del cedente delle formalità previste al precedente articolo 4.1. lett. a) e
della conseguente accettazione della cessione da parte del cessionario”;
- che la banca aveva accettato il credito in data 27-28 giugno 2024;
- che in data 24 giugno 2024 e 3 luglio 2024 chiedeva che il pagamento fosse CP_1
effettuato su un differente IBAN, rispetto a quello indicato nel contratto di cessione del credito fiscale;
- che, su richiesta di , in data 26 agosto 2024 il Tribunale ingiungeva all'odierna CP_1
opponente il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti;
- che il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati alla banca in data 22 ottobre
2024;
- che, tuttavia, già in data 1.8.2024 l'opponente aveva avvisato l'opposta dell'imminente versamento della somma poi ingiunta sul nuovo IBAN comunicato da;
CP_1
- che detto pagamento veniva effettuato in data 2.8.2024;
- che, solo successivamente, avvisava l'opponente che nelle more aveva depositato CP_2
il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che, nonostante l'avvenuto pagamento prima ancora che il provvedimento monitorio fosse pubblicato, provvedeva ugualmente alla sua notifica. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio confermando l'avvenuto pagamento della Controparte_1
somma e chiedendo la rifusione delle spese di lite in ragione del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
in via riconvenzionale chiedeva che l'importo capitale fosse aumentato degli interessi moratori, non considerati dal giudice del monitorio, nonostante l'istanza in tal senso.
Nelle more del giudizio le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo e chiedevano che pagina 3 di 4 fosse attestata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice all'udienza del 15.4.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di congiunta attestazione ad opera delle parti dell'avvenuta transazione della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In conformità all'accordo di cui sopra, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
11344/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42795/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISAPIA VITTORIO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 5 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACUNTI GIUSEPPE e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. TANZOLA SEBASTIANO ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CUPA, 6 MONTESANO SULLA MARCELLANA, presso il difensore avv. D'ACUNTI GIUSEPPE
parte opposta pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo a spese compensate.
Per parte opposta:
Dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti Parte_1
di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11344/2024 emesso nei Controparte_1
suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 3.036.106,85, era riferita al prezzo di acquisto di crediti fiscali ceduti da alla banca;
CP_1
- che, infatti, l'opposta operava nel settore delle ristrutturazioni edilizie e, in particolare, in quelle relative al c.d. di cui all'art.119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio); Parte_2
- che aveva acquisito, avendoli ceduti in precedenza, crediti fiscali per importi CP_1
elevati, tant'è che, in data 06.06.2024, aveva stipulato con il contratto di Parte_1
cessione del credito di imposta superbonus n. 398518510 per un prezzo d'acquisto del credito pari all'85,45% del credito fiscale, quantificato in € 3.553.080,00, per un importo netto di €
3.036.106,85;
- che il contratto prevedeva che: “Il corrispettivo sarà pagato dal cessionario ( Parte_1
al cedente ' a titolo definitivo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
[...] Controparte_1
data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale del cessionario a seguito dell'avvenuto
pagina 2 di 4 espletamento da parte del cedente delle formalità previste al precedente articolo 4.1. lett. a) e
della conseguente accettazione della cessione da parte del cessionario”;
- che la banca aveva accettato il credito in data 27-28 giugno 2024;
- che in data 24 giugno 2024 e 3 luglio 2024 chiedeva che il pagamento fosse CP_1
effettuato su un differente IBAN, rispetto a quello indicato nel contratto di cessione del credito fiscale;
- che, su richiesta di , in data 26 agosto 2024 il Tribunale ingiungeva all'odierna CP_1
opponente il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti;
- che il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati alla banca in data 22 ottobre
2024;
- che, tuttavia, già in data 1.8.2024 l'opponente aveva avvisato l'opposta dell'imminente versamento della somma poi ingiunta sul nuovo IBAN comunicato da;
CP_1
- che detto pagamento veniva effettuato in data 2.8.2024;
- che, solo successivamente, avvisava l'opponente che nelle more aveva depositato CP_2
il ricorso per decreto ingiuntivo;
- che, nonostante l'avvenuto pagamento prima ancora che il provvedimento monitorio fosse pubblicato, provvedeva ugualmente alla sua notifica. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio confermando l'avvenuto pagamento della Controparte_1
somma e chiedendo la rifusione delle spese di lite in ragione del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale;
in via riconvenzionale chiedeva che l'importo capitale fosse aumentato degli interessi moratori, non considerati dal giudice del monitorio, nonostante l'istanza in tal senso.
Nelle more del giudizio le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo e chiedevano che pagina 3 di 4 fosse attestata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice all'udienza del 15.4.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di congiunta attestazione ad opera delle parti dell'avvenuta transazione della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In conformità all'accordo di cui sopra, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
11344/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 4 di 4