Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 24755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24755 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Nunziata
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 10908/2024 del Giudice di Pace di Napoli. Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame deducendone in via preliminare la inammissibilità per tardività.
L'appello va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 325 cpc.
E' incontestato – e risulta documentalmente provato – che la sentenza impugnata è stata notificata dall'attuale appellata all'attuale appellante in data 8-05-2024. L' attuale appellante ha notificato alla parte appellata il gravame solo in data 19-11-2024 e quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia (di tipo orami seriale e che nel merito ha visto contrastanti pronunce dei giudici di merito) costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 3 giugno 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco