CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 22667-2017 proposto da: FROIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato LI TE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ETTORE GHELARDI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro PERELLI GIAN GUIDO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 916/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6138 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 01/03/2023 Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -2- lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA; FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 525 del 28/05/2010, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/2006, promossa dall’attore FR Raffaele e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto PE GI UI, dichiarava la risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., condannando l’attore al rilascio dell’immobile nel quale era stato immesso a seguito della stipula del preliminare. Rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dal PE per mancata prospettazione del sofferto danno. 2. Avverso tale decisione FR Raffaele proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 916 del 29/08/2016 all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio con GI UI PE, che aveva proposto appello incidentale, dichiarato inammissibile. 3. Nei confronti di tale sentenza FR Raffaele promuove ricorso per cassazione, affidando le proprie doglianze a cinque motivi. 4. PE GI UI è rimasto intimato. 5. Fissata all’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -3- delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo è rubricato “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 c.p.c. extra petita/error in procedendo per inammissibilità/irricevibilità/inaccoglibilità di tutte le istanze avanzate in via riconvenzionale dal PE GI UI. Ovvero alternativamente ex art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con mancanza assoluta della motivazione. Ovvero alternativamente ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3 del preliminare del 15/12/2006 in relazione agli artt. 1321 e 1372 c.c.”. Con il motivo in esame il ricorrente eccepisce la mancata prova della proprietà del bene promesso in vendita e quindi la mancata prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dal promittente venditore, circostanza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e oggetto di una mera difesa e non di un’eccezione. Per tali motivi la domanda di risoluzione contrattuale mancherebbe dell’elemento costitutivo, ovvero la proprietà del bene, la cui dimostrazione incombeva al PE ed era anche prevista per espressa pattuizione delle parti, in ragione della clausola n. 3 del preliminare, che prevedeva l’obbligo di trasferire l’immobile in forza dei titoli relativi alla proprietà. Accogliendo la domanda di risoluzione del PE pur in difetto della sua legittimazione a proporla, senza tenere conto dell’eccezione avanzata dal ricorrente in comparsa conclusionale Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -4- di appello, il giudice del merito, secondo l’istante, sarebbe incorso nel vizio deducibile sub art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo (id est, la mancata produzione del titolo di proprietà) per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in quanto contenuto nel preliminare per cui è causa che è stato – esso preliminare - oggetto di contesa nel suo complesso” e anche nel vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. 2.- Il secondo motivo è titolato come segue: “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 cpc n. 4 in relazione all’art. 112 cpc quale errores in procedendo per aver ritenuto e quindi respinto argomenti di mera difesa dell’appellante in quanto domanda nuova avanzata solo in appello, nonché art. 360 n. 3 cpc in ordine alla violazione di legge degli artt. 1476 e 1477 cc nonché delle regole di interpretazione del contratto ex artt. 1362-1363- 1366-1367 cc in riferimento allo specifico patto contrattuale distinto con il n. 4 in collegamento con il n. 3, ultima parte, che pone a carico del promittente venditore gli adempimenti indispensabili perché sia possibile il perfezionamento in atto pubblico del contratto preliminare”. Con tale mezzo il ricorrente denuncia che la Corte di Appello di Genova ha erroneamente qualificato domanda nuova la sua doglianza (da ritenersi invece mera difesa) in ordine al fatto che il promittente venditore non aveva provveduto al compimento delle attività prescritte dal contratto e derivanti dalla legge, indispensabili ai fini del trasferimento del bene, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -5- Censura il ricorrente la sentenza anche sotto il profilo della violazione di legge in quanto i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il fatto che, per potere legittimamente chiedere la risoluzione del contratto preliminare ex art. 1457 c.c., il promittente venditore avrebbe dovuto dimostrare che il mancato rispetto del termine essenziale era imputabile ad un comportamento colposo del ricorrente e hanno violato anche la normativa sugli obblighi del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa o del diritto nascenti dal preliminare ex artt. 1476 e 1477 c.c. In aggiunta, la Corte di appello non avrebbe applicato al contratto preliminare, con riguardo alle clausole distinte con il n. 4 (in collegamento con il n. 3), che pongono a carico del venditore PE gli adempimenti di cui sopra, le regole esegetiche di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. 3.- Il terzo motivo lamenta la “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 cpc, extra petita per aver sancito l’invalidità/inefficacia del patto n. 3 del preliminare 15/12/2006 in punto oneri di ristrutturazione in capo al PE senza che il promittente venditore abbia mai formulato una simile domanda giudiziaria e ciò in violazione ex art. 360 n. 5 in relazione all’art. 1362 cc e agli artt. 2932 cc e 1460 cc con omesso esame di fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti”. Con il motivo in esame il ricorrente denuncia che il giudice di merito ha negato l’esistenza di un obbligo del promittente venditore di provvedere alla ristrutturazione dell’immobile, interpretando la clausola n. 3 del contratto in senso difforme al suo contenuto non contestato dalle parti e pertanto in assenza di una specifica domanda del PE: da qui la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4. Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -6- A questo rilievo aggiunge che la corte locale ha confermato la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c. imputando illegittimamente al FR di non avere convocato il promittente venditore davanti al notaio per il perfezionamento dell’atto pubblico, senza tenere conto della circostanza che la domanda giudiziale era stata introdotta prima della scadenza del termine pattuito (30/06/2007). Si duole anche della violazione dell’art. 360 comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, che si individua nella mancata verifica della sussistenza dell'imputabilità dell'inadempimento del PE, necessaria per accogliere la sua domanda di risoluzione contrattuale. 4.- Con il quarto motivo (“Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti conseguente alla violazione degli artt. 1321,1322, 1325,1362,1372,1375 cc e 214-215 cpc con motivazione solo apparente”) il ricorrente critica la sentenza della Corte territoriale laddove la stessa ha respinto il quarto motivo di appello senza tenere conto del fatto che il PE non ha disconosciuto il contratto preliminare prodotto dal promissario acquirente contenente la clausola n. 3 sugli oneri di ristrutturazione a carico del promittente venditore e che dunque ha ritenuto valido il “secondo” contratto. Il giudice di prime cure accertava che il contratto oggetto del giudizio era quello prodotto dal FR contenente la suddetta clausola e la predetta statuizione non era oggetto di impugnativa in appello: su tale punto si era dunque formato il giudicato del quale la corte distrettuale non ha tenuto conto. 5.- Il quinto motivo è titolato: “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -7- violazione dell’art. 112 cpc. Extra petita per avere la Corte di Appello rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal PE sulla base di considerazioni improprie e per violazione dell’art. 91 cpc in quanto ha condannato all’intero pagamento delle spese legali dei due giudizi di merito l’attore FR senza tener conto della reiezione della domanda di risarcimento del danno proposta dal PE”. Con tale mezzo il ricorrente ripropone il già dedotto difetto di prova della proprietà da parte dell’intimato, con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal PE, respinta per motivi a suo dire impropri. Lamenta poi che la corte territoriale non avrebbe fatto buon governo del principio della soccombenza, condannandolo a rifondere interamente le spese processuali a fronte della parziale soccombenza del PE. 6.- Il ricorso (che sovrappone, nei singoli motivi, con una stesura non sempre di agevole comprensione, diverse ragioni di impugnazione) è destituito di giuridico fondamento e va rigettato. 7.- Il primo motivo presenta profili sia di inammissibilità sia di infondatezza. Insiste il ricorrente, citando a più riprese l’insegnamento di Cass. S.U. n. 2951/2016, sulla mancata produzione in giudizio del titolo di proprietà dell’intimato sull’immobile de quo, per ricondurre a tale fatto il suo difetto di legittimazione e, alternativamente, il difetto di titolarità del rapporto in discussione, oggetto di una mera difesa e rilevabile in via officiosa. Ma proprio la decisione sopra ricordata, che pure ha affermato che "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -8- all'attore allegarla e provarla”, ha fatto “salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto". La legittimazione passiva del PE sorge dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, mai messo in discussione dal ricorrente nel corso del giudizio di merito e si giustifica in forza di esso. Le deduzioni relative all’assenza di titolarità (o, meglio, alla non dimostrata titolarità) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio da parte del PE, ossia alla sua qualità di proprietario del bene oggetto del preliminare, si scontrano con le difese del FR, inconciliabili con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto alla proposizione dell’azione di risoluzione contrattuale fatto valere dal PE, avvenuta solo con la comparsa conclusionale in atto di appello, come si legge a pag. 18 del ricorso. L’officiosità del rilievo, invocata dal ricorrente, incontra infatti e pur sempre il limite del giudicato interno (Cass. n. 31574/2018; n. 32238/2019). Come ravvisato dal P.M. nelle sue conclusioni, il motivo è inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la questione - pur non essendo espressamente esaminata - è stata implicitamente decisa dalla Corte di merito, essendo il dedotto difetto di titolarità del rapporto sostanziale incompatibile con l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dal PE e – deve aggiungersi – non avendo la Corte evidentemente rilevato dagli atti di causa alcuna pecca sulla titolarità del rapporto. L’asserita mancata dimostrazione della qualità di proprietario neppure può assurgere al vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto l’assenza della produzione del titolo di proprietà non costituisce un fatto storico, Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -9- principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014). Non sussiste inoltre il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. conseguente all’omessa considerazione dell’obbligo assunto nella clausola n. 3 del contratto del 15/12/2006 dal promittente venditore. Semmai tale clausola, che non attiene alla legittimazione o alla titolarità attiva del rapporto, denota che per pattuizione espressa delle parti l’obbligo del venditore di esibire il titolo di proprietà era differito al momento della stipula del contratto definitivo. 8. – Non riesce a superare la soglia della ammissibilità neppure il secondo motivo di ricorso. La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto inammissibili le nuove ragioni di inadempimento del PE introdotte con l’atto di appello. Di fronte alla domanda di risoluzione del contratto preliminare avanzata dal promittente venditore, il ricorrente, con il motivo di appello, ha infatti eccepito il suo inadempimento ex art. 1460 c.c., prospettando profili di inadempimento del PE diversi da quelli avanzati in primo grado. Ritenendo che si tratti di mere difese e non di domande nuove, il ricorrente mostra di ignorare la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sostenuto che, “nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -10- del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera ‘emendatio libelli’, ma configura un mutamento della ‘causa petendi’, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali” (Cass. n. 10141/2021). Appare pertanto immune da rilievi la motivazione sul punto della sentenza impugnata, la quale ha affermato la novità della domanda anche in ordine alla mai contestata essenzialità del termine. Il dedotto vizio di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. è inammissibile perché mira ad una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dalla stessa Corte esaminati. Lo stesso viola comunque il principio di specificità, posto che – per consolidati precedenti di questo Giudice, in presenza di lamentate, erronee applicazioni dei criteri di interpretazione contrattuale - è “inidonea la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, in rivendicazione del risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, dovendo il difensore individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito”, essendo il difensore tenuto non solo a fare “esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti”, ma altresì a precisare “in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito, alternativamente: 1) siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati;
2) li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti” (Cass. n. 30686/2019). 9.- Il terzo motivo è diretto in gran parte a censurare la sentenza di prime cure (pag. 44-46) e contiene rilievi che Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -11- involgono direttamente il merito della causa, per cui appare inammissibile. Lo stesso si presenta anche infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’interpretazione delle clausole contrattuali si è resa necessaria per il giudice a quo al fine di valutare l’esistenza del dedotto obbligo del promittente venditore di eliminare i lamentati vizi dell'immobile e di verificare la legittimità del rifiuto del ricorrente alla stipula del contratto definitivo in difetto dell'inadempimento di questo obbligo. Trascura poi il FR, che rimprovera alla sentenza di avere interpretato la clausola n. 3 del contratto in senso difforme al suo contenuto non contestato dalle parti, di avere censurato lui stesso l’interpretazione delle clausole oggetto del contratto di cui è causa, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza. Priva di pregio, perché ancora riferita al merito della causa e al divisato accoglimento della diversa tesi del ricorrente, appare anche la censura, prospettata ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (fatto che si individua nella mancata verifica della sussistenza dell'imputabilità dell'inadempimento del PE, necessaria per accogliere la sua domanda di risoluzione contrattuale), che ripropone, sotto altra veste, quanto già in parte oggetto del motivo precedente e per il quale valgono le considerazioni già espresse. 10.- Per ragioni non dissimili va rigettato anche il quarto motivo, posto che non è questione di mancato disconoscimento del PE della clausola n. 3 contenuta nel contratto preliminare di vendita, con formazione del giudicato sul punto, ma della Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -12- inesistenza dell’obbligazione a suo carico contenuta in detta clausola, riconosciuta come tale dalla Corte di Appello. 11.- La prima parte del quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse in capo al ricorrente, avendo la Corte territoriale respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’intimato. Né a giustificare conclusioni diverse possono valere le deduzioni del ricorrente, volte a sostenere il suo interesse a contestare il rigetto della domanda risarcitoria per affermare l’erroneità dei motivi posti a fondamento della decisione. Anche la seconda parte del mezzo di gravame è inammissibile. A parte il rilievo che ad essere denunciato come violato è l’art. 91 c.p.c., quando la norma di riferimento sarebbe l’art. 92 c.p.c., il giudice a quo ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite ritenendo sussistente una sua “preponderante soccombenza”. Ma “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. n. 30592/2017). Il sindacato della Corte di cassazione sul punto “è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse (id est, le spese) non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -13- motivi” (Cass. n. 24502/2017), peraltro – questi ultimi – neppure più richiesti dalla attuale formulazione della norma, applicabile ratione temporis al caso di specie. Il giudice di merito risulta dunque avere fatto buon governo delle spese processuali. 12.- Il ricorso va in conclusione respinto. Non vi è ragione di decidere sulle spese, posto che GI UI PE è rimasto intimato. 13. - Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro PERELLI GIAN GUIDO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 916/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6138 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 01/03/2023 Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -2- lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA; FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 525 del 28/05/2010, il Tribunale di Savona rigettava la domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/2006, promossa dall’attore FR Raffaele e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto PE GI UI, dichiarava la risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., condannando l’attore al rilascio dell’immobile nel quale era stato immesso a seguito della stipula del preliminare. Rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dal PE per mancata prospettazione del sofferto danno. 2. Avverso tale decisione FR Raffaele proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 916 del 29/08/2016 all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio con GI UI PE, che aveva proposto appello incidentale, dichiarato inammissibile. 3. Nei confronti di tale sentenza FR Raffaele promuove ricorso per cassazione, affidando le proprie doglianze a cinque motivi. 4. PE GI UI è rimasto intimato. 5. Fissata all’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -3- delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo è rubricato “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 c.p.c. extra petita/error in procedendo per inammissibilità/irricevibilità/inaccoglibilità di tutte le istanze avanzate in via riconvenzionale dal PE GI UI. Ovvero alternativamente ex art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con mancanza assoluta della motivazione. Ovvero alternativamente ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3 del preliminare del 15/12/2006 in relazione agli artt. 1321 e 1372 c.c.”. Con il motivo in esame il ricorrente eccepisce la mancata prova della proprietà del bene promesso in vendita e quindi la mancata prova della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dal promittente venditore, circostanza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e oggetto di una mera difesa e non di un’eccezione. Per tali motivi la domanda di risoluzione contrattuale mancherebbe dell’elemento costitutivo, ovvero la proprietà del bene, la cui dimostrazione incombeva al PE ed era anche prevista per espressa pattuizione delle parti, in ragione della clausola n. 3 del preliminare, che prevedeva l’obbligo di trasferire l’immobile in forza dei titoli relativi alla proprietà. Accogliendo la domanda di risoluzione del PE pur in difetto della sua legittimazione a proporla, senza tenere conto dell’eccezione avanzata dal ricorrente in comparsa conclusionale Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -4- di appello, il giudice del merito, secondo l’istante, sarebbe incorso nel vizio deducibile sub art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo (id est, la mancata produzione del titolo di proprietà) per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in quanto contenuto nel preliminare per cui è causa che è stato – esso preliminare - oggetto di contesa nel suo complesso” e anche nel vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. 2.- Il secondo motivo è titolato come segue: “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 cpc n. 4 in relazione all’art. 112 cpc quale errores in procedendo per aver ritenuto e quindi respinto argomenti di mera difesa dell’appellante in quanto domanda nuova avanzata solo in appello, nonché art. 360 n. 3 cpc in ordine alla violazione di legge degli artt. 1476 e 1477 cc nonché delle regole di interpretazione del contratto ex artt. 1362-1363- 1366-1367 cc in riferimento allo specifico patto contrattuale distinto con il n. 4 in collegamento con il n. 3, ultima parte, che pone a carico del promittente venditore gli adempimenti indispensabili perché sia possibile il perfezionamento in atto pubblico del contratto preliminare”. Con tale mezzo il ricorrente denuncia che la Corte di Appello di Genova ha erroneamente qualificato domanda nuova la sua doglianza (da ritenersi invece mera difesa) in ordine al fatto che il promittente venditore non aveva provveduto al compimento delle attività prescritte dal contratto e derivanti dalla legge, indispensabili ai fini del trasferimento del bene, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -5- Censura il ricorrente la sentenza anche sotto il profilo della violazione di legge in quanto i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione il fatto che, per potere legittimamente chiedere la risoluzione del contratto preliminare ex art. 1457 c.c., il promittente venditore avrebbe dovuto dimostrare che il mancato rispetto del termine essenziale era imputabile ad un comportamento colposo del ricorrente e hanno violato anche la normativa sugli obblighi del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa o del diritto nascenti dal preliminare ex artt. 1476 e 1477 c.c. In aggiunta, la Corte di appello non avrebbe applicato al contratto preliminare, con riguardo alle clausole distinte con il n. 4 (in collegamento con il n. 3), che pongono a carico del venditore PE gli adempimenti di cui sopra, le regole esegetiche di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. 3.- Il terzo motivo lamenta la “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 cpc, extra petita per aver sancito l’invalidità/inefficacia del patto n. 3 del preliminare 15/12/2006 in punto oneri di ristrutturazione in capo al PE senza che il promittente venditore abbia mai formulato una simile domanda giudiziaria e ciò in violazione ex art. 360 n. 5 in relazione all’art. 1362 cc e agli artt. 2932 cc e 1460 cc con omesso esame di fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti”. Con il motivo in esame il ricorrente denuncia che il giudice di merito ha negato l’esistenza di un obbligo del promittente venditore di provvedere alla ristrutturazione dell’immobile, interpretando la clausola n. 3 del contratto in senso difforme al suo contenuto non contestato dalle parti e pertanto in assenza di una specifica domanda del PE: da qui la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4. Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -6- A questo rilievo aggiunge che la corte locale ha confermato la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c. imputando illegittimamente al FR di non avere convocato il promittente venditore davanti al notaio per il perfezionamento dell’atto pubblico, senza tenere conto della circostanza che la domanda giudiziale era stata introdotta prima della scadenza del termine pattuito (30/06/2007). Si duole anche della violazione dell’art. 360 comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, che si individua nella mancata verifica della sussistenza dell'imputabilità dell'inadempimento del PE, necessaria per accogliere la sua domanda di risoluzione contrattuale. 4.- Con il quarto motivo (“Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti conseguente alla violazione degli artt. 1321,1322, 1325,1362,1372,1375 cc e 214-215 cpc con motivazione solo apparente”) il ricorrente critica la sentenza della Corte territoriale laddove la stessa ha respinto il quarto motivo di appello senza tenere conto del fatto che il PE non ha disconosciuto il contratto preliminare prodotto dal promissario acquirente contenente la clausola n. 3 sugli oneri di ristrutturazione a carico del promittente venditore e che dunque ha ritenuto valido il “secondo” contratto. Il giudice di prime cure accertava che il contratto oggetto del giudizio era quello prodotto dal FR contenente la suddetta clausola e la predetta statuizione non era oggetto di impugnativa in appello: su tale punto si era dunque formato il giudicato del quale la corte distrettuale non ha tenuto conto. 5.- Il quinto motivo è titolato: “Nullità/Cassazione/Riforma della sentenza gravata in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc per Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -7- violazione dell’art. 112 cpc. Extra petita per avere la Corte di Appello rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal PE sulla base di considerazioni improprie e per violazione dell’art. 91 cpc in quanto ha condannato all’intero pagamento delle spese legali dei due giudizi di merito l’attore FR senza tener conto della reiezione della domanda di risarcimento del danno proposta dal PE”. Con tale mezzo il ricorrente ripropone il già dedotto difetto di prova della proprietà da parte dell’intimato, con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal PE, respinta per motivi a suo dire impropri. Lamenta poi che la corte territoriale non avrebbe fatto buon governo del principio della soccombenza, condannandolo a rifondere interamente le spese processuali a fronte della parziale soccombenza del PE. 6.- Il ricorso (che sovrappone, nei singoli motivi, con una stesura non sempre di agevole comprensione, diverse ragioni di impugnazione) è destituito di giuridico fondamento e va rigettato. 7.- Il primo motivo presenta profili sia di inammissibilità sia di infondatezza. Insiste il ricorrente, citando a più riprese l’insegnamento di Cass. S.U. n. 2951/2016, sulla mancata produzione in giudizio del titolo di proprietà dell’intimato sull’immobile de quo, per ricondurre a tale fatto il suo difetto di legittimazione e, alternativamente, il difetto di titolarità del rapporto in discussione, oggetto di una mera difesa e rilevabile in via officiosa. Ma proprio la decisione sopra ricordata, che pure ha affermato che "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -8- all'attore allegarla e provarla”, ha fatto “salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto". La legittimazione passiva del PE sorge dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, mai messo in discussione dal ricorrente nel corso del giudizio di merito e si giustifica in forza di esso. Le deduzioni relative all’assenza di titolarità (o, meglio, alla non dimostrata titolarità) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio da parte del PE, ossia alla sua qualità di proprietario del bene oggetto del preliminare, si scontrano con le difese del FR, inconciliabili con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto alla proposizione dell’azione di risoluzione contrattuale fatto valere dal PE, avvenuta solo con la comparsa conclusionale in atto di appello, come si legge a pag. 18 del ricorso. L’officiosità del rilievo, invocata dal ricorrente, incontra infatti e pur sempre il limite del giudicato interno (Cass. n. 31574/2018; n. 32238/2019). Come ravvisato dal P.M. nelle sue conclusioni, il motivo è inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la questione - pur non essendo espressamente esaminata - è stata implicitamente decisa dalla Corte di merito, essendo il dedotto difetto di titolarità del rapporto sostanziale incompatibile con l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dal PE e – deve aggiungersi – non avendo la Corte evidentemente rilevato dagli atti di causa alcuna pecca sulla titolarità del rapporto. L’asserita mancata dimostrazione della qualità di proprietario neppure può assurgere al vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto l’assenza della produzione del titolo di proprietà non costituisce un fatto storico, Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -9- principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014). Non sussiste inoltre il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. conseguente all’omessa considerazione dell’obbligo assunto nella clausola n. 3 del contratto del 15/12/2006 dal promittente venditore. Semmai tale clausola, che non attiene alla legittimazione o alla titolarità attiva del rapporto, denota che per pattuizione espressa delle parti l’obbligo del venditore di esibire il titolo di proprietà era differito al momento della stipula del contratto definitivo. 8. – Non riesce a superare la soglia della ammissibilità neppure il secondo motivo di ricorso. La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto inammissibili le nuove ragioni di inadempimento del PE introdotte con l’atto di appello. Di fronte alla domanda di risoluzione del contratto preliminare avanzata dal promittente venditore, il ricorrente, con il motivo di appello, ha infatti eccepito il suo inadempimento ex art. 1460 c.c., prospettando profili di inadempimento del PE diversi da quelli avanzati in primo grado. Ritenendo che si tratti di mere difese e non di domande nuove, il ricorrente mostra di ignorare la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sostenuto che, “nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -10- del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera ‘emendatio libelli’, ma configura un mutamento della ‘causa petendi’, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali” (Cass. n. 10141/2021). Appare pertanto immune da rilievi la motivazione sul punto della sentenza impugnata, la quale ha affermato la novità della domanda anche in ordine alla mai contestata essenzialità del termine. Il dedotto vizio di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. è inammissibile perché mira ad una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dalla stessa Corte esaminati. Lo stesso viola comunque il principio di specificità, posto che – per consolidati precedenti di questo Giudice, in presenza di lamentate, erronee applicazioni dei criteri di interpretazione contrattuale - è “inidonea la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, in rivendicazione del risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, dovendo il difensore individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito”, essendo il difensore tenuto non solo a fare “esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti”, ma altresì a precisare “in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito, alternativamente: 1) siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati;
2) li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti” (Cass. n. 30686/2019). 9.- Il terzo motivo è diretto in gran parte a censurare la sentenza di prime cure (pag. 44-46) e contiene rilievi che Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -11- involgono direttamente il merito della causa, per cui appare inammissibile. Lo stesso si presenta anche infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’interpretazione delle clausole contrattuali si è resa necessaria per il giudice a quo al fine di valutare l’esistenza del dedotto obbligo del promittente venditore di eliminare i lamentati vizi dell'immobile e di verificare la legittimità del rifiuto del ricorrente alla stipula del contratto definitivo in difetto dell'inadempimento di questo obbligo. Trascura poi il FR, che rimprovera alla sentenza di avere interpretato la clausola n. 3 del contratto in senso difforme al suo contenuto non contestato dalle parti, di avere censurato lui stesso l’interpretazione delle clausole oggetto del contratto di cui è causa, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza. Priva di pregio, perché ancora riferita al merito della causa e al divisato accoglimento della diversa tesi del ricorrente, appare anche la censura, prospettata ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (fatto che si individua nella mancata verifica della sussistenza dell'imputabilità dell'inadempimento del PE, necessaria per accogliere la sua domanda di risoluzione contrattuale), che ripropone, sotto altra veste, quanto già in parte oggetto del motivo precedente e per il quale valgono le considerazioni già espresse. 10.- Per ragioni non dissimili va rigettato anche il quarto motivo, posto che non è questione di mancato disconoscimento del PE della clausola n. 3 contenuta nel contratto preliminare di vendita, con formazione del giudicato sul punto, ma della Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -12- inesistenza dell’obbligazione a suo carico contenuta in detta clausola, riconosciuta come tale dalla Corte di Appello. 11.- La prima parte del quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse in capo al ricorrente, avendo la Corte territoriale respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’intimato. Né a giustificare conclusioni diverse possono valere le deduzioni del ricorrente, volte a sostenere il suo interesse a contestare il rigetto della domanda risarcitoria per affermare l’erroneità dei motivi posti a fondamento della decisione. Anche la seconda parte del mezzo di gravame è inammissibile. A parte il rilievo che ad essere denunciato come violato è l’art. 91 c.p.c., quando la norma di riferimento sarebbe l’art. 92 c.p.c., il giudice a quo ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite ritenendo sussistente una sua “preponderante soccombenza”. Ma “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. n. 30592/2017). Il sindacato della Corte di cassazione sul punto “è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse (id est, le spese) non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti Ric. 2017 n. 22667 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -13- motivi” (Cass. n. 24502/2017), peraltro – questi ultimi – neppure più richiesti dalla attuale formulazione della norma, applicabile ratione temporis al caso di specie. Il giudice di merito risulta dunque avere fatto buon governo delle spese processuali. 12.- Il ricorso va in conclusione respinto. Non vi è ragione di decidere sulle spese, posto che GI UI PE è rimasto intimato. 13. - Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda