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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6438 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente estensore
Dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere
Dott. Renato Castaldo – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 2041 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratrice Parte_1 della rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Michele Ferrari Controparte_1
- appellante -
e
Sig.ri ( , ( e CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
( ), in qualità di ex soci della CP_4 C.F._3 Controparte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. RR GO
[...] P.IVA_1
- appellati -
e
Sig.ra , c.f. , in proprio, nonché e nella qualità di Controparte_6 C.F._4 erede del de cuius , c.f. rappresentata e difesa in giudizio Per_1 C.F._5 dall'Avv. Romano Pomarici
- appellata- avverso sentenza Tribunale di Roma n. 21579 dell'anno 2019 oggetto azione per accertamento di simulazione e azione revocatoria. conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, nella qualità di procuratrice della Parte_2 [...]
conveniva, avanti al Tribunale di Roma, ed i sig.ri Controparte_1 Controparte_5 CP_6
e , per sentire dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via
[...] Per_1 subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato tra i convenuti, dell'immobile sito in Tarquinia, via dei magazzini 16/18, del 3/08/2012, a rogito del notaio
Rep. N. 8922, Racc. n. 4882. Persona_2 era cessionaria di crediti della (cfr. Controparte_1 Controparte_7 doc. 6 allegato all'atto di appello), a sua volta creditrice nei confronti della CP_8 incorporata per fusione nella (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte Controparte_5 appellante).
I convenuti, costituitisi in giudizio, resistevano e spiegavano domanda riconvenzionale di condanna della parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava in toto sia la pretesa attorea sia la domanda riconvenzionale, condannava parte attrice alle spese ed ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Avverso la sentenza, a seguito di intervenuti mutamenti societari, insorgeva Parte_1
(già scissa da cfr. doc.ti 4 e 5 allegati all'atto di appello), CP_9 Parte_2 quale procuratrice di chiedendone la totale riforma ed avanzando Controparte_10 istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c. Resistevano gli appellati.
All'udienza del 14/10/2020 l'appellante rinunciava all'istanza inibitoria e la Corte, respinta l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. e riservata al merito la decisione sull'eccezione ex art. 342
c.p.c., rinviava per le conclusioni all'udienza del 22/03/2023.
In data 15/02/2023 la difesa dell'appellata depositava istanza di interruzione Controparte_5 del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal momento che la società era stata oggetto di cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 comma 5 D.L. n. 76/2020, in data 8/10/2021, come risultava dalla documentazione allegata all'istanza. La Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
L'appellante, (nuova denominazione di cfr. doc. 1 allegato CP_11 Parte_2 a ricorso per riassunzione), nella qualità di procuratrice della Controparte_1 depositava ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c, in maniera tempestiva rispetto al termine stabilito dall' art. 305 c.p.c.
La Corte fissava udienza al 25/10/2023, con assegnazione del termine per le notifiche ex art. 303 c.p.c.
Si costituivano, dunque, in giudizio, a seguito della riassunzione, i sig.ri CP_2 CP_4
e nella loro qualità di ex soci della società ed aventi
[...] CP_3 Controparte_5 causa dalla stessa.
A seguito di rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9/06/2025, con i termini per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, appare necessario sciogliere, in questa sede, la riserva, effettuata all'udienza del 14/10/2020, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate.
Sul punto si richiama quanto ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
(S.U., Ord. n. 36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 - 01; precedenti conformi: sent. n. 13535 del
2018 Rv. 648722 – 01).
In quest'ottica, si osserva come l'atto di appello possa considerarsi, in alcune sue parti, argomentato in maniera non del tutto esaustiva, riscontrandosi alcuni profili di carenza nella confutazione puntuale e precisa dei passaggi motivazionali svolti dal giudice di prima istanza, soprattutto in ordine alla valutazione delle prove presuntive prese in considerazione dal
Tribunale.
Nonostante ciò, si ritiene che l'atto di impugnazione sia complessivamente idoneo a rappresentare, con sufficiente grado di specificità, le doglianze addotte avverso la sentenza impugnata ed i singoli profili di criticità individuati dall'appellante, potendosi, dunque, procedere all'esame del merito.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello lamenta l'errata valutazione, da CP_11 parte del giudice di prime cure, del supporto probatorio posto a fondamento della domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita di immobile stipulato tra le parti appellate.
A tal proposito, correttamente l'appellante richiama la consolidata giurisprudenza in forza della quale la prova per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite ove la relativa domanda sia proposta da creditori o terzi che non siano in grado di procurarsi la prova scritta
(Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass, sez. II, 6 settembre 2006 n. 19146; Cass. 23 gennaio 1997 n. 697, Cass. 12 febbraio 1986 n. 850), come, altresì, riconosciuto ed evidenziato nella sentenza di primo grado.
Nella prospettazione di parte appellante, sussisterebbero diversi elementi dai quali potrebbe trarsi la presunzione di fittizietà della compravendita.
Il primo è rappresentato dalla consistente esposizione debitoria della società Controparte_5 nei confronti dell'appellante (doc.ti 6 e 7 allegati all'atto di citazione in primo grado).
Il secondo consiste nell'asserita viltà del prezzo di vendita, stabilito in 200.000 euro in sede di compravendita del 3/08/2012 (doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado), a fronte di una pregressa perizia, esperita nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 53/2006 e datata
10/02/2010, che quantificava in euro 379.000 il valore dell'immobile (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante;
doc. 2 fascicolo di primo grado parte appellata, l' CP_5
.
[...]
Il terzo elemento sarebbe da individuarsi nella circostanza che il contratto di compravendita, all'art. 4, stabiliva che, dei 200.000 euro dovuti a titolo di prezzo di compravendita dell'immobile, la somma di 93.000 euro, infruttifera di interessi, sarebbe stata corrisposta dalla parte acquirente solo a seguito della cancellazione dell'ipoteca in favore del Monte dei Paschi di Siena, con rinuncia espressa della parte venditrice all'iscrizione di ipoteca legale (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata, l' . CP_5
Infine, l'appellante adduce, quale indice sintomatico della simulazione assoluta, la circostanza che la sig.ra percepisca una pensione di modesta entità (doc. 10 fascicolo di primo grado CP_6 di parte appellante), dal che si dovrebbe presumere che non disponesse delle risorse reddituali necessarie all'effettivo esperimento dell'operazione di compravendita.
Nel valutare tali elementi occorre, innanzitutto, sottolineare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, al fine di scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così selezionati, onde verificarne la concordanza e stabilire se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass., sez. II,
21/03/2022, n. 9054).
Alla luce di tale giurisprudenza, si osserva come la situazione debitoria dell'appellata emerga con evidenza dagli atti. Tuttavia, si ritiene che la vendita dell'immobile Controparte_5 ad un prezzo inferiore rispetto a quello che era stato indicato in una perizia, risalente ad alcuni anni prima della compravendita, possa trovare giustificazione nel mutamento delle condizioni di mercato, come condivisibilmente affermato dal giudice di prima istanza.
Inoltre, la previsione, nel contratto di compravendita, della possibilità, per la parte acquirente, di trattenere una parte del prezzo (art. 4 del contratto di compravendita, cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado) appare ragionevole, considerata l'esigenza di cautelarsi a fronte dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di cancellazione, a cura del venditore, dell'ipoteca gravante sull'immobile.
Tali elementi, da soli, non sono certamente idonei a fornire la prova della simulazione assoluta.
Occorre, tuttavia, considerare tali circostanze in prospettiva integrata rispetto agli altri fatti rappresentati dall'appellante.
Secondo l'orientamento giurisdizionale sopra richiamato, infatti, “la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare»
(Sez. III, sent. n. 5787 del 13/03/2014, Rv. 630512 - 01, precedenti conformi: N. 9108 del 2012
Rv. 622995 - 01).
Tuttavia, anche all'esito di tale controllo, non può che addivenirsi alle medesime conclusioni raggiunte dal Tribunale, viste le allegazioni documentali delle controparti.
Le considerazioni dell'appellante circa la scarsa capacità reddituale degli acquirenti risultano, infatti, smentite dal complesso documentale che dimostra la consistenza del patrimonio di cui gli acquirenti disponevano al momento della stipulazione della compravendita e dei frutti che ne traevano (cfr. doc.ti 5,6,7,8-18, 32-39 fascicolo di primo grado di parte appellata . CP_6
I documenti prodotti dagli appellati consentono, inoltre, di accertare l'effettivo pagamento delle somme dovute in base al contratto di compravendita e delle spese ad esso correlate, come la provvigione dovuta al mediatore nella trattativa contrattuale, della quale si trova riscontro anche nello stesso contratto di compravendita (doc.ti 2-25 fascicolo di primo grado di parte appellata
. CP_6
A fronte dei rilievi svolti nell'atto di appello, pare opportuno precisare, in ordine agli assegni, prodotti nel giudizio di primo grado dall'appellata e comprovanti la corresponsione CP_6 delle somme dovute a titolo di prezzo di compravendita, di provvigione per il mediatore e di spese notarili, che l'effettivo incasso degli stessi risulta dai timbri della dalle firme di CP_7 girata dei beneficiari, nonché dalle fatture emesse dal notaio (doc. 26 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di parte appellata e dal mediatore (doc.ti 1 e 2 allegati a CP_6 memoria istruttoria in primo grado di parte appellata . CP_6
In forza di tali considerazioni, si ritiene infondata la pretesa all'accertamento della simulazione assoluta della compravendita.
Quanto al motivo di appello inerente all'azione ex art. 2901 c.c., si evidenzia come il giudice di prime cure abbia correttamente ricostruito la disciplina prevista per la fattispecie, come quella sub iudice, in cui l'azione revocatoria sia esperita avverso atti a titolo oneroso.
In questo caso non è sufficiente la sussistenza degli elementi dell'eventus damni per il creditore e della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale possa arrecare agli interessi del creditore. Ma si richiede, altresì, che il creditore dia prova della scientia damni da parte del terzo acquirente, non essendo, tuttavia, necessario il consilium fraudis, come, invece, è previsto in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito.
Secondo la Suprema Corte, infatti: “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa
è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ( v. Cass. n. 17327 del 2011; prec. conformi: N. 5105 del 2006 Rv.
588697 - 01, N. 5359 del 2009 Rv. 607194 - 01, N. 18528 del 2009 Rv. 609396-01). In base alla giurisprudenza di legittimità, inoltre, “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass., Sez. III, ord. n. 28423 del 15/10/2021, Rv. 662502-01, prec. conformi: N. 16825 del 2013 Rv.
627046 - 01).
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, occorre sottolineare come, nella fattispecie sub iudice, non risulti integrato il requisito della scientia damni da parte dei terzi acquirenti.
Si evidenzia, infatti, come l'appellante abbia posto a fondamento della domanda ex art. 2901
c.c. le medesime circostanze addotte quali indici sintomatici della simulazione assoluta.
In forza delle considerazioni svolte in sede di analisi del primo motivo di appello, tali indizi non possono dirsi idonei a fondare la prova della consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Con l'atto di impugnazione il creditore si è limitato a ribadire come tale consapevolezza emerga in maniera palese “dalle peculiarità dell'operazione posta in essere” (pag. 18 atto di appello).
Tale asserto non pare convincente, vista l'ambiguità degli elementi valorizzati dall'appellante, singolarmente connotati da scarsa valenza probatoria e privi di attitudine a convergere, se considerati in prospettiva integrata, verso un unitario approdo dimostrativo.
Si rileva, inoltre, come la parte appellante non sia stata in grado di fornire specifici elementi indicativi della scientia damni da parte degli acquirenti, come, ad esempio, l'eventuale esistenza di rapporti di familiarità, amicizia o conoscenza tra le parti del contratto di compravendita, o altre circostanze in forza delle quali si possa ritenere che, pur in assenza di collusione tra le parti stipulanti la compravendita, gli acquirenti fossero comunque a conoscenza della notevole esposizione debitoria dell'alienante.
Sussistono, invece, elementi che depongono in senso contrario alla presunzione di consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio che l'operazione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, come l'inserimento nel contratto di compravendita della clausola di cui all'art. 4 (doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Mediante tale previsione negoziale, gli acquirenti mostravano, infatti, di preoccuparsi che, prima della corresponsione dell'intero prezzo, le pretese creditorie di terzi venissero integralmente soddisfatte dalla parte venditrice.
Appare, quindi, corretta la decisione del giudice di prima istanza in ordine al rigetto della domanda ex art. 2901 c.c., non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'appellante ex art. 2697 c.c.
Infine, non si ritengono condivisibili i rilievi svolti nell'atto di appello in ordine alla particolare complessità della controversia, argomento posto a sostegno della domanda di compensazione delle spese tra le parti. Si stabilisce, dunque, che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate, come in dispositivo, in favore dei difensori delle parti appellate, viste le istanze ex art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di procuratrice Parte_1 della avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21579 dell'anno Controparte_1
2019, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 8.470,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, in favore di e in CP_2 CP_3 CP_4 qualità di ex soci della Società da distrarre in favore dell'Avv. Controparte_5
RR GO, antistatario;
c)condanna, altresì, l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 8.470,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, in favore di , da distrarre in favore dell'Avv. Romano Controparte_6
Pomarici, antistatario;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente estensore
Dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere
Dott. Renato Castaldo – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 2041 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratrice Parte_1 della rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Michele Ferrari Controparte_1
- appellante -
e
Sig.ri ( , ( e CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
( ), in qualità di ex soci della CP_4 C.F._3 Controparte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. RR GO
[...] P.IVA_1
- appellati -
e
Sig.ra , c.f. , in proprio, nonché e nella qualità di Controparte_6 C.F._4 erede del de cuius , c.f. rappresentata e difesa in giudizio Per_1 C.F._5 dall'Avv. Romano Pomarici
- appellata- avverso sentenza Tribunale di Roma n. 21579 dell'anno 2019 oggetto azione per accertamento di simulazione e azione revocatoria. conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, nella qualità di procuratrice della Parte_2 [...]
conveniva, avanti al Tribunale di Roma, ed i sig.ri Controparte_1 Controparte_5 CP_6
e , per sentire dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via
[...] Per_1 subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato tra i convenuti, dell'immobile sito in Tarquinia, via dei magazzini 16/18, del 3/08/2012, a rogito del notaio
Rep. N. 8922, Racc. n. 4882. Persona_2 era cessionaria di crediti della (cfr. Controparte_1 Controparte_7 doc. 6 allegato all'atto di appello), a sua volta creditrice nei confronti della CP_8 incorporata per fusione nella (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte Controparte_5 appellante).
I convenuti, costituitisi in giudizio, resistevano e spiegavano domanda riconvenzionale di condanna della parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma rigettava in toto sia la pretesa attorea sia la domanda riconvenzionale, condannava parte attrice alle spese ed ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Avverso la sentenza, a seguito di intervenuti mutamenti societari, insorgeva Parte_1
(già scissa da cfr. doc.ti 4 e 5 allegati all'atto di appello), CP_9 Parte_2 quale procuratrice di chiedendone la totale riforma ed avanzando Controparte_10 istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c. Resistevano gli appellati.
All'udienza del 14/10/2020 l'appellante rinunciava all'istanza inibitoria e la Corte, respinta l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. e riservata al merito la decisione sull'eccezione ex art. 342
c.p.c., rinviava per le conclusioni all'udienza del 22/03/2023.
In data 15/02/2023 la difesa dell'appellata depositava istanza di interruzione Controparte_5 del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal momento che la società era stata oggetto di cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 comma 5 D.L. n. 76/2020, in data 8/10/2021, come risultava dalla documentazione allegata all'istanza. La Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
L'appellante, (nuova denominazione di cfr. doc. 1 allegato CP_11 Parte_2 a ricorso per riassunzione), nella qualità di procuratrice della Controparte_1 depositava ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c, in maniera tempestiva rispetto al termine stabilito dall' art. 305 c.p.c.
La Corte fissava udienza al 25/10/2023, con assegnazione del termine per le notifiche ex art. 303 c.p.c.
Si costituivano, dunque, in giudizio, a seguito della riassunzione, i sig.ri CP_2 CP_4
e nella loro qualità di ex soci della società ed aventi
[...] CP_3 Controparte_5 causa dalla stessa.
A seguito di rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9/06/2025, con i termini per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, appare necessario sciogliere, in questa sede, la riserva, effettuata all'udienza del 14/10/2020, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate.
Sul punto si richiama quanto ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
(S.U., Ord. n. 36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 - 01; precedenti conformi: sent. n. 13535 del
2018 Rv. 648722 – 01).
In quest'ottica, si osserva come l'atto di appello possa considerarsi, in alcune sue parti, argomentato in maniera non del tutto esaustiva, riscontrandosi alcuni profili di carenza nella confutazione puntuale e precisa dei passaggi motivazionali svolti dal giudice di prima istanza, soprattutto in ordine alla valutazione delle prove presuntive prese in considerazione dal
Tribunale.
Nonostante ciò, si ritiene che l'atto di impugnazione sia complessivamente idoneo a rappresentare, con sufficiente grado di specificità, le doglianze addotte avverso la sentenza impugnata ed i singoli profili di criticità individuati dall'appellante, potendosi, dunque, procedere all'esame del merito.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello lamenta l'errata valutazione, da CP_11 parte del giudice di prime cure, del supporto probatorio posto a fondamento della domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita di immobile stipulato tra le parti appellate.
A tal proposito, correttamente l'appellante richiama la consolidata giurisprudenza in forza della quale la prova per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite ove la relativa domanda sia proposta da creditori o terzi che non siano in grado di procurarsi la prova scritta
(Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass, sez. II, 6 settembre 2006 n. 19146; Cass. 23 gennaio 1997 n. 697, Cass. 12 febbraio 1986 n. 850), come, altresì, riconosciuto ed evidenziato nella sentenza di primo grado.
Nella prospettazione di parte appellante, sussisterebbero diversi elementi dai quali potrebbe trarsi la presunzione di fittizietà della compravendita.
Il primo è rappresentato dalla consistente esposizione debitoria della società Controparte_5 nei confronti dell'appellante (doc.ti 6 e 7 allegati all'atto di citazione in primo grado).
Il secondo consiste nell'asserita viltà del prezzo di vendita, stabilito in 200.000 euro in sede di compravendita del 3/08/2012 (doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado), a fronte di una pregressa perizia, esperita nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 53/2006 e datata
10/02/2010, che quantificava in euro 379.000 il valore dell'immobile (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante;
doc. 2 fascicolo di primo grado parte appellata, l' CP_5
.
[...]
Il terzo elemento sarebbe da individuarsi nella circostanza che il contratto di compravendita, all'art. 4, stabiliva che, dei 200.000 euro dovuti a titolo di prezzo di compravendita dell'immobile, la somma di 93.000 euro, infruttifera di interessi, sarebbe stata corrisposta dalla parte acquirente solo a seguito della cancellazione dell'ipoteca in favore del Monte dei Paschi di Siena, con rinuncia espressa della parte venditrice all'iscrizione di ipoteca legale (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata, l' . CP_5
Infine, l'appellante adduce, quale indice sintomatico della simulazione assoluta, la circostanza che la sig.ra percepisca una pensione di modesta entità (doc. 10 fascicolo di primo grado CP_6 di parte appellante), dal che si dovrebbe presumere che non disponesse delle risorse reddituali necessarie all'effettivo esperimento dell'operazione di compravendita.
Nel valutare tali elementi occorre, innanzitutto, sottolineare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, al fine di scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così selezionati, onde verificarne la concordanza e stabilire se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass., sez. II,
21/03/2022, n. 9054).
Alla luce di tale giurisprudenza, si osserva come la situazione debitoria dell'appellata emerga con evidenza dagli atti. Tuttavia, si ritiene che la vendita dell'immobile Controparte_5 ad un prezzo inferiore rispetto a quello che era stato indicato in una perizia, risalente ad alcuni anni prima della compravendita, possa trovare giustificazione nel mutamento delle condizioni di mercato, come condivisibilmente affermato dal giudice di prima istanza.
Inoltre, la previsione, nel contratto di compravendita, della possibilità, per la parte acquirente, di trattenere una parte del prezzo (art. 4 del contratto di compravendita, cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado) appare ragionevole, considerata l'esigenza di cautelarsi a fronte dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di cancellazione, a cura del venditore, dell'ipoteca gravante sull'immobile.
Tali elementi, da soli, non sono certamente idonei a fornire la prova della simulazione assoluta.
Occorre, tuttavia, considerare tali circostanze in prospettiva integrata rispetto agli altri fatti rappresentati dall'appellante.
Secondo l'orientamento giurisdizionale sopra richiamato, infatti, “la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare»
(Sez. III, sent. n. 5787 del 13/03/2014, Rv. 630512 - 01, precedenti conformi: N. 9108 del 2012
Rv. 622995 - 01).
Tuttavia, anche all'esito di tale controllo, non può che addivenirsi alle medesime conclusioni raggiunte dal Tribunale, viste le allegazioni documentali delle controparti.
Le considerazioni dell'appellante circa la scarsa capacità reddituale degli acquirenti risultano, infatti, smentite dal complesso documentale che dimostra la consistenza del patrimonio di cui gli acquirenti disponevano al momento della stipulazione della compravendita e dei frutti che ne traevano (cfr. doc.ti 5,6,7,8-18, 32-39 fascicolo di primo grado di parte appellata . CP_6
I documenti prodotti dagli appellati consentono, inoltre, di accertare l'effettivo pagamento delle somme dovute in base al contratto di compravendita e delle spese ad esso correlate, come la provvigione dovuta al mediatore nella trattativa contrattuale, della quale si trova riscontro anche nello stesso contratto di compravendita (doc.ti 2-25 fascicolo di primo grado di parte appellata
. CP_6
A fronte dei rilievi svolti nell'atto di appello, pare opportuno precisare, in ordine agli assegni, prodotti nel giudizio di primo grado dall'appellata e comprovanti la corresponsione CP_6 delle somme dovute a titolo di prezzo di compravendita, di provvigione per il mediatore e di spese notarili, che l'effettivo incasso degli stessi risulta dai timbri della dalle firme di CP_7 girata dei beneficiari, nonché dalle fatture emesse dal notaio (doc. 26 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di parte appellata e dal mediatore (doc.ti 1 e 2 allegati a CP_6 memoria istruttoria in primo grado di parte appellata . CP_6
In forza di tali considerazioni, si ritiene infondata la pretesa all'accertamento della simulazione assoluta della compravendita.
Quanto al motivo di appello inerente all'azione ex art. 2901 c.c., si evidenzia come il giudice di prime cure abbia correttamente ricostruito la disciplina prevista per la fattispecie, come quella sub iudice, in cui l'azione revocatoria sia esperita avverso atti a titolo oneroso.
In questo caso non è sufficiente la sussistenza degli elementi dell'eventus damni per il creditore e della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale possa arrecare agli interessi del creditore. Ma si richiede, altresì, che il creditore dia prova della scientia damni da parte del terzo acquirente, non essendo, tuttavia, necessario il consilium fraudis, come, invece, è previsto in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito.
Secondo la Suprema Corte, infatti: “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa
è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ( v. Cass. n. 17327 del 2011; prec. conformi: N. 5105 del 2006 Rv.
588697 - 01, N. 5359 del 2009 Rv. 607194 - 01, N. 18528 del 2009 Rv. 609396-01). In base alla giurisprudenza di legittimità, inoltre, “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass., Sez. III, ord. n. 28423 del 15/10/2021, Rv. 662502-01, prec. conformi: N. 16825 del 2013 Rv.
627046 - 01).
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, occorre sottolineare come, nella fattispecie sub iudice, non risulti integrato il requisito della scientia damni da parte dei terzi acquirenti.
Si evidenzia, infatti, come l'appellante abbia posto a fondamento della domanda ex art. 2901
c.c. le medesime circostanze addotte quali indici sintomatici della simulazione assoluta.
In forza delle considerazioni svolte in sede di analisi del primo motivo di appello, tali indizi non possono dirsi idonei a fondare la prova della consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Con l'atto di impugnazione il creditore si è limitato a ribadire come tale consapevolezza emerga in maniera palese “dalle peculiarità dell'operazione posta in essere” (pag. 18 atto di appello).
Tale asserto non pare convincente, vista l'ambiguità degli elementi valorizzati dall'appellante, singolarmente connotati da scarsa valenza probatoria e privi di attitudine a convergere, se considerati in prospettiva integrata, verso un unitario approdo dimostrativo.
Si rileva, inoltre, come la parte appellante non sia stata in grado di fornire specifici elementi indicativi della scientia damni da parte degli acquirenti, come, ad esempio, l'eventuale esistenza di rapporti di familiarità, amicizia o conoscenza tra le parti del contratto di compravendita, o altre circostanze in forza delle quali si possa ritenere che, pur in assenza di collusione tra le parti stipulanti la compravendita, gli acquirenti fossero comunque a conoscenza della notevole esposizione debitoria dell'alienante.
Sussistono, invece, elementi che depongono in senso contrario alla presunzione di consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio che l'operazione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, come l'inserimento nel contratto di compravendita della clausola di cui all'art. 4 (doc. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Mediante tale previsione negoziale, gli acquirenti mostravano, infatti, di preoccuparsi che, prima della corresponsione dell'intero prezzo, le pretese creditorie di terzi venissero integralmente soddisfatte dalla parte venditrice.
Appare, quindi, corretta la decisione del giudice di prima istanza in ordine al rigetto della domanda ex art. 2901 c.c., non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'appellante ex art. 2697 c.c.
Infine, non si ritengono condivisibili i rilievi svolti nell'atto di appello in ordine alla particolare complessità della controversia, argomento posto a sostegno della domanda di compensazione delle spese tra le parti. Si stabilisce, dunque, che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate, come in dispositivo, in favore dei difensori delle parti appellate, viste le istanze ex art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di procuratrice Parte_1 della avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21579 dell'anno Controparte_1
2019, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 8.470,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, in favore di e in CP_2 CP_3 CP_4 qualità di ex soci della Società da distrarre in favore dell'Avv. Controparte_5
RR GO, antistatario;
c)condanna, altresì, l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 8.470,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, in favore di , da distrarre in favore dell'Avv. Romano Controparte_6
Pomarici, antistatario;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore