Art. 31.
Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo l, lettera. b), della legge 29 giugno 1961, n. 576 , nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrali ed approvata con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo l, lettera. b), della legge 29 giugno 1961, n. 576 , nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrali ed approvata con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.