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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 9.07.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3551/2016 r.g. e vertente tra
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Delegato, Parte_1 P.IVA_1 ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Matteo di Raimondo, Alessandro Bartoli e
Gaetano Drago;
e
(c.f. , resistente contumace. CP_1 C.F._1
Oggetto: rapporto di agenzia - danno patrimoniale e non patrimoniale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14 luglio 2016 premesso che con Parte_1 contratto del 18-20.06.2012 la Società ricorrente conferiva a l'incarico di CP_1 agente monomandatario a tempo indeterminato per la promozione senza rappresentanza dei prodotti e dei servizi ivi elencati all'art. 8, nell'ambito territoriale dei Comuni di Messina,
Enna, Caltanissetta e relative Province e senza diritto di esclusiva, con riconoscimento del diritto ai compensi provvigionali ivi specificati sui soli affari andati a buon fine, deduceva che con la sottoscrizione di detto contratto l'agente si obbligava ad adempiere l'incarico in conformità alle istruzioni impartite da comunicando ogni notizia utile per Parte_1 valutare la convenienza dei singoli affari e la solvibilità dei clienti e curando il buon fine delle commissioni acquisite. Riferiva che, con decorrenza dal 07.01.2013, il eniva CP_1 nominato Field Coordinator, addetto al reclutamento, al coordinamento e all'addestramento degli agenti nella zona di competenza, con la finalità di “garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli componenti della squadra”. Lamentava che, con lettera del 22.07.2015, senza alcun preavviso, il omunicava le proprie irrevocabili CP_1 dimissioni dal rapporto di agenzia con decorrenza dal 01.08.2015 rendendo nota l'impossibilità di prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso. Con lettera a.r. in pari data, la Società ricorrente, preso atto della volontà del i recedere dal CP_1 contratto di agenzia e della conseguente interruzione del rapporto di lavoro in data
31.07.2015, si riservava di procedere all'addebito dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle ulteriori somme dovute ad esito dei conteggi finali. Rappresentava che con pec del
21.09.2015 invitava il resistente a corrispondere la somma di euro 4.051,48 quale Parte_1 saldo debitorio risultante dai conteggi di liquidazione, tenuto conto dell'indennità sostitutiva del preavviso e della differenza tra gli anticipi provvigionali corrisposti all'agente in costanza di rapporto e le provvigioni dallo stesso effettivamente maturate sugli affari andati a buon fine. Inoltre, con raccomandata a.r. del 28.09.2015 la Società rappresentava al he, CP_1
a seguito di diverse segnalazioni pervenute da alcuni clienti, erano emerse delle irregolarità nella esecuzione del mandato e violazioni degli obblighi di fedeltà e buona fede imposti dal contratto e dalla legge e pertanto veniva invitato a prendere contatti con la Società al fine di definire in via transattiva la controversia. Ogni tentativo di bonario componimento risultava vano e priva di seguito rimaneva la richiesta di in ordine al pagamento delle Parte_1 somme risultanti a carico dell'agente dalla data di cessazione del rapporto. In particolare, la lamentava di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. In Parte_1 ordine ai danni patrimoniali subiti la Società ricorrente specificava che:
- con riferimento al cliente Auxilia S.r.l., aveva emesso la nota di credito Parte_1
n. VB15_000013 del 30.09.2015 per l'importo di euro 1.830,00 (euro 1.500,00 oltre IVA) pari alla somma corrisposta dal predetto cliente direttamente in favore del fronte CP_1 della fattura n. 52/A del 23.04.2015 dal medesimo emessa ed aveva diritto allo storno dell'anticipo provvigionale di euro 293,25 corrisposto all'agente in pagamento della fattura n. 6 del 15.05.2015; il danno subito ammontava pertanto a complessivi euro 2.123,25;
- con riferimento al cliente Cassa Edile Agrigentina di Mutualità ed Assistenza
(CEAMA) il danno si riferiva al credito residuo che avrebbe potuto girocontare Parte_1
a ricavo al 30.09.2014 nel caso di mancato rinnovo dell'abbonamento ma non essendo ciò avvenuto, in quanto sulla base dell'asserito contratto sottoscritto dal cliente in data
28.10.2014, la Società ricorrente aveva emesso la fattura n. VA14_003013 del 31.10.2014 per euro 610,00 pagata al irettamente in contanti, con conseguente prosecuzione CP_1 del rapporto. Il danno subito dalla Società ammontava complessivamente a euro 4.517,43;
2 - con riferimento al cliente aveva restituito, Parte_2 Parte_1 reintegrando il relativo plafond, l'importo di euro 1.218,35, somma corrispondente al prezzo complessivo dei prodotti dal medesimo disconosciuti mentre per i clienti CP_2 la reintegrazione del Controparte_3 Controparte_4 plafond era stata pari rispettivamente ad euro 534,46, ad euro 16,15 e ad euro 150,10;
- con riferimento al cliente lo stesso aveva disconosciuto la Persona_1 propria sottoscrizione sulla commissione del 12.11.2014, motivo per il quale la Parte_1 aveva emesso la nota di credito n. VB15_000014 del 30.09.2015 per euro 1.523,78 (euro
1.249,00 oltre IVA); oltre a tale importo la Società ricorrente aveva diritto allo storno dell'anticipo provvigionale per euro 337,23 indebitamente corrisposto al Il danno CP_1 subito ammontava pertanto ad euro 1.861,01;
- con riferimento al cliente Autovia S.r.l., la Società ricorrente aveva emesso la nota di credito n. VB15_000015 del 31.10.2015 per euro 976,00 (euro 800,00 oltre IVA) ovvero l'importo corrispondente a quanto versato dal cliente direttamente in favore del CP_1 fronte della fattura n. 72/A del 24.06.2015 dal medesimo emessa;
l'anticipo provvigionale corrisposto all'agente ammontava ad euro 102,00 per un ammontare complessivo del danno pari ad euro 1.078,00;
- con riferimento a titolare dell'impresa individuale denominata Persona_2
Eureka, sulla base della fattura n. VA13_004051 del 31.12.2013 aveva Parte_1 chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Roma il D.I. n. 6048/2016 per l'importo di euro
2.806,00, oltre spese per euro 70,00 e compenso professionale per euro 410,00 oltre accessori di legge (in totale euro 598,23), compenso e spese che la Società aveva provveduto a pagare ai propri difensori. Tuttavia, a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla commissione del 23.11.2012 e della presentazione dell'atto di denuncia querela da parte del il D.I. era stato rinunciato con un danno complessivamente pari ad euro Per_2
3.474,23.
Rilevava, dunque, che sommando tutte le predette voci di danno, il pregiudizio patrimoniale subito da quale conseguenza immediata e diretta delle condotte Parte_1 poste in essere dal poteva essere quantificato nella complessiva somma di euro CP_1
14.972,98.
In ordine ai danni non patrimoniali subiti la evidenziava che le condotte Parte_1 tenute dal vevano determinato un danno all'immagine con riferimento ad una CP_1 diminuzione della considerazione della Società da parte della clientela con la quale l'agente aveva interagito e che era stata inconsapevolmente coinvolta nella realizzazione delle macchinazioni dallo stesso ordite ai danni della Società ricorrente.
3 Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto di al pagamento Parte_1 da parte di dell'indennità per mancato preavviso di recesso dal rapporto CP_1 di agenzia, in misura corrispondente ai 5/12 delle provvigioni al medesimo corrisposte nei dodici mesi precedenti la comunicazione del recesso e pertanto in misura pari all'importo di euro 7.511,27 ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad esito dell'istruttoria e da accertarsi anche a mezzo di espletanda CTU;
per l'effetto, detratte in compensazione le residue somme dovute all'agente a titolo di compenso provvigionale, che venisse condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 6.079,50 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad esito dell'istruttoria e da accertarsi anche a mezzo di espletanda CTU;
che venisse dichiarato il grave inadempimento di delle obbligazioni scaturenti dal CP_1 contratto di agenzia e la violazione, da parte dello stesso, degli obblighi di lealtà e buona fede ad esso connessi;
che venisse accertato e dichiarato che in Parte_1 conseguenza dei fatti accertati e delle condotte poste in essere dal resistente, aveva subito un danno patrimoniale pari ad euro 14.972,98; che venisse accertato e dichiarato altresì che i fatti accertati e le condotte poste in essere da avevano determinato una CP_1 lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione di e che la stessa, per Parte_1 effetto di tale lesione, aveva subito un danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa nell'importo di euro 20.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
per l'effetto, che venisse condannato al pagamento in favore di CP_1 della somma complessiva di euro 34.972,98 a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti ovvero al pagamento della diversa somma che, per i predetti titoli, verrà liquidata ad esito dell'istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del giudizio e del compenso professionale.
L'udienza del 9.07.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_1 ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
3. Con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità per mancato preavviso di recesso dal rapporto di agenzia, va preliminarmente rilevato che l'art. 9 (Termini di preavviso) dell'Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014, applicabile ratione temporis, stabilisce che “In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A- Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
4 - tre mesi peri i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato in poi.
B- Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto
- sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno iniziato in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media dei corrispettivi per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso
o concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti
e gli obblighi connessi al mandato”.
5 Ciò premesso, risulta documentalmente provato che con lettera del CP_1
22.07.2015 ha comunicato la propria volontà di recedere dal rapporto di agenzia senza tuttavia osservare il periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva di settore rendendo nota “l'impossibilità di prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro e quindi il sottoscritto chiede a questo ufficio del personale di essere esonerato da detto preavviso”.
In pari data la preso atto della lettera di dimissioni del 22.07.2015 Parte_1 inviata dal comunicava all'agente che, in forza dell'art. 9 dell'Accordo Economico CP_1
Collettivo del 30.07.2014 - settore Industria, l' avrebbe addebitato con le spettanze Pt_3 di chiusura del rapporto il periodo di preavviso non lavorato.
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'indennità per mancato preavviso, pari ad euro 7.511,27 così come calcolato dal ctu sulla base di calcoli privi di vizi logici e pienamente condivisi.
A tale somma va sottratta la somma dovuta a titolo di provvigioni residue spettanti all'agente dopo la cessazione del rapporto che ammontano a euro 1.431,77, somma riconosciuta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. Pertanto, sottratte le provvigioni dall'importo inizialmente calcolato di euro 7.511,27, la risulta creditrice a Parte_1 titolo di indennità di mancato preavviso dell'importo di euro 6.079,50.
4. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Società ricorrente a causa del comportamento tenuto dal iova richiamare le condizioni CP_1 generali dei contratti a plafond che l'Agente resistente faceva sottoscrivere ai clienti.
L'art. 52 delle Condizioni generali del contratto relativamente ai “contratti a Plafond” prevede che “i contratti a attribuiscono al Cliente il diritto di usufruire dei servizi commissionati Pt_4 nel limite massimo dell'importo predeterminato, come da listino periodicamente aggiornato secondo quanto previsto nel successivo art. 53 e nel termine di 12 mesi secondo le modalità stabilite nell'art. 48. Qualora alla scadenza del contratto il Cliente non abbia in parte usufruito dell'intero importo del plafond sottoscritto, il Cliente avrà diritto al recupero del 100% del credito residuo derivante dal precedente contratto con la sottoscrizione di un contratto integrativo di importo minimo di € 200,00. In caso di mancato rinnovo del contratto tratterà l'eventuale residuo di spesa non utilizzato dal Cliente, senza alcun diritto in Parte_1 capo allo stesso”.
L'art. 48 delle Condizioni generali, relativamente alla fornitura dei servizi Lineaffari, prevede che “Con il presente contratto, concede al cliente, che accetta, il diritto ad accedere in Parte_1 via telematica ed utilizzare, alle condizioni e per il periodo di seguito specificati, i servizi di informazione commerciale messi a disposizione da (di seguito: “Servizi”) sul seguente sito: www.lineaffari.com, Parte_1 oppure mediante collegamento informatico diretto, qualora espressamente concordato.
6 assegnerà al Cliente una o più username e password personalizzate per poter accedere al Parte_1 sito ed usufruire dei Servizi, con decorrenza dalla data di attivazione e per la durata stabilita nel presente contratto. Il cliente è tenuto a conservare e a custodire diligentemente le credenziali di accesso ed è responsabile di qualsiasi danno che l'uso improprio delle stesse dovesse arrecare a ”. Parte_1
Infine, il contratto di agenzia concluso tra il e la il CP_1 Parte_1
18.06.2016, prot. n. 86/HR, all'art. 5 (Obblighi) espressamente prevede “Lei si obbliga ad adempiere l'incarico in conformità alle istruzioni che Le impartiremo - come sopraddetto - curando nel miglior modo possibile i nostri interessi, avvalendosi anche delle moderne tecniche promozionali ed in particolare:
- ricercando e visitando la clientela per il raggiungimento degli obiettivi di vendita;
- fornendoci, anche su nostra richiesta, tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato, la sua capacità di assorbimento, l'eventuale presenza od attività di concorrenti e le iniziative assunte da questi ultimi;
- comunicandoci ogni notizia utile per valutare la convenienza dei singoli affari e la solvibilità dei clienti;
- curando il buon fine delle commissioni acquisite”. ha provato, attraverso la documentazione in atti e le dichiarazioni Parte_1 rese dai testi escussi e la mancata presentazione del resistente a rendere l'interrogatorio formale, un comportamento del n violazione degli obblighi contrattuali assunti CP_1 dall'agente.
Risulta infatti provato che in alcune occasioni il i è recato presso le società CP_1 clienti invitandole a non rinnovare l'abbonamento così da evitare che il plofond residuo potesse venire recuperato mediante la sottoscrizione di un contratto integrativo e, per evitare che la fruizione del servizio venisse bloccata alla scadenza del contratto e il plafond residuo venisse incamerato da l'Agente resistente fittiziamente compilava delle Parte_1 commissioni integrative che inviava alla Società.
Risulta inoltre provato che il a comunicato ad alcuni clienti le credenziali CP_1 di accesso ad altri clienti.
Tali circostanze sono dimostrate oltre che dalle mail inviate dalle società che, ricevuti solleciti di pagamento per ordini mai sottoscritti chiedevano spiegazioni e disconoscevano le firme apposte in detti contratti, anche dalle fatture che lo stesso emetteva nel proprio interesse e non piuttosto nell'interesse della società.
Il resistente inoltre non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferito.
In particolare con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno subito dal per il comportamento tenuto nei confronti della Auxilia SR risulta dalla CP_1
7 documentazione in atti che il aveva riconosciuto una fattura a suo nome CP_1 dell'importo di euro 1830,00.
Inoltre la teste dipendente della Auxilia s.r.l., ha Testimone_1 confermato che i fatti verificatisi a suo tempo corrispondono ai fatti indicati nelle mail e che la Auxilia s.r.l. ha effettuato il pagamento di euro 1.500,00 così come richiesto e fatturato dal il li aveva proposto un'offerta che prevedeva una ricarica di euro CP_1 CP_1
2300,00 dietro il pagamento di euro 1500,00 effettuato direttamente al ricorrente.”
Parte ricorrente ha pertanto diritto alla somma corrisposta alla Auxilia SR e alla provvigione pari ad euro 293,25 per un importo complessivo pari ad euro 2.123,25.
Con riferimento alla risulta in atti il Parte_5 contratto del 28.10.2018 di euro 500,00 e la lettera della Ceama in atti.
Inoltre il teste imprenditore edile e Presidente pro tempore della Cassa Testimone_2
Edile, ha solo riferito che l'ultimo abbonamento era stato stipulato il 20.09.2013 e il rapporto era stato interrotto un anno dopo.
Tuttavia la documentazione e la dichiarazione del teste non risulta idonea a provare il danno subito.
Con riferimento ai rapporti nei confronti della il i era Persona_1 CP_1 impegnato al pagamento della somma di euro 1.523,78.
Va pertanto riconosciuto alla ricorrente la suddetta somma e la somma pari ad euro
337,23 corrisposta a titolo di anticipo provvigionale per un totale di euro 1861,01
Con riferimento alla cliente Autovia SR risulta prodotta in atti la fattura n. 72/A e la nota di credito del 31.10.2015. Va pertanto riconosciuto il danno pari ad euro 1078,00.
Inoltre con riferimento ai rapporti nei confronti del cliente Parte_2 va rilevato che la teste ha dichiarato che “Ricordo che Testimone_3 CP_1 era un agente. Ricordo che nel 2015 alcuni clienti lamentavano che il loro plafond era stato svuotato e io ho potuto verificare personalmente che altri clienti avessero il utilizzato il perché avevano potuto accedere Pt_4 con le credenziali di quei clienti. Era stato a comunicare a questi ultimi le credenziali CP_1 degli altri clienti i quali avevano telefonato per lamentarsi erano stati proprio i clienti che avevano utilizzato gli account a comunicarci che veva fatto ciò” CP_1
Il teste , dipendente della ha confermato che Testimone_4 Parte_2 in data 21.09.2015, reintegrava il plafond della Parte_1 Parte_2
Va pertanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 1.218,33 e la somma di euro 700,71 versata a seguito di reintegrazione del plafond dei clienti CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4
8 Infine con riferimento al cliente risulta in atti la denuncia querela Persona_2 presentata dal con il quale veniva disconosciuto il contratto del 23.11.2012. Per_2
Va pertanto riconosciuto il risarcimento del danno pari ad euro 3474,23.
Alla luce delle superiori considerazione parte resistente va condannata a titolo di risarcimento del danno in euro 10.455,55
5. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla società, considerato che i contratti depositati da parte ricorrente riguardano commissioni d'ordine posti in essere per il tramite dell'agente che, in seguito ad essi, sono CP_1 state inviate email di contestazione alla di ordini mai sottoscritti dalle Parte_1 società interessate e fatture i cui importi sono stati bonificati sul conto corrente personale del resistente, risulta provato il danno all'immagine subito dalla società
Nel caso di specie, tuttavia, tenuto il numero di clienti coinvolti e l'ambito in cui operava il resistente il danno non patrimoniale va quantificato in via equitativa in euro
3.000,00.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande, rilevate le dimissioni irrevocabili del omunicate alla senza alcun CP_1 Parte_1 preavviso ed accertato l'inadempimento dello stesso, va condannato al CP_1 pagamento di euro 6.079,50 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre ineteressi legali e rivalutazione monetaria, di euro 10.455,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Società ricorrente e in via equitativa di euro 3.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6. Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico del resistente e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Pone a carico di parte resistente le spese della ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- condanna al pagamento in favore della di euro CP_1 Parte_1
6.079,50 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e di euro 10.455,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nonché a risarcire il danno non patrimoniale subito liquidato nella misura di euro 3.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
9 - compensa le spese in ragione di un terzo e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 3.592,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso spese generali;
- pone a carico di parte ricorrente le spese della ctu separatamente liquidata
Messina, 10.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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