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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3828/2023 promossa da:
(C.F. ), Avvocato, difeso in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Piazza del Popolo, 14
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Franco Ferrari, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Larga, 23
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
IN VIA PRELIMINARE: disporsi ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione del decreto ingiuntivo n. 1463 del Tribunale Ordinario di Como e per l'effetto dell'eventuale esecuzione sussistendo gravi e fondati motivi circa l'irregolarità formale del titolo e del precetto qui opposti per l'insussistenza del diritto della a procedere in Controparte_1 executivis nei confronti dell'odierno opponente e, segnatamente fumus boni iuris e periculum in mora di danni gravi ed irreparabili rappresentati dalla possibile ripetizione del debito da parte dell'onerato in caso di accoglimento del gravame dallo stesso proposto avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1463/2023 del Tribunale di Como, per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Per gli articolati dedotti motivi di opposizione, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1463/2023 del
Tribunale Ordinario di Como e del precetto opposto nei confronti dell'attore avv. Pt_1
per i motivi di cui in narrativa e dichiarare l'inesistenza in capo al debitore
[...] esecutato , del diritto di credito nei confronti del creditore procedente, Parte_1
pagina 1 di 7 , ovvero la sua assoluta incertezza e di Controparte_1 conserva la impignorabilità del diritto di credito “de quo” e dichiarare conseguentemente la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto, oggetto della presente opposizione. Spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre i.v.a. 22% e c.p.a. 4%, come per legge, integralmemnte rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito. Conclusioni di parte convenuta opposta
- verificata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1463/2023 del 4.10.2023;
- in subordine, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, condannare l'avv. Pt_1
a corrispondere in favore di
[...] Controparte_1 l'importo di € 14.541,43, oltre interessi moratori e spese, o l'importo maggiore o minore che verrà accertato nel corso del giudizio;
- nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la controparte abbia formulato una domanda di restituzione dell'importo di euro 25.000,00 versato a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto (riportata nel corpo dell'atto di opposizione, ma non esplicitata nelle conclusioni), rigettare integralmente la domanda stessa ovvero rigettarla nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1463/2023, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a (d'ora innanzi anche soltanto Controparte_1
”) la somma di € 14.541,43, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a CP_2
titolo di saldo del corrispettivo pattuito per prestazioni mediche e di ricovero ospedaliero in regime di libera professione svolte in favore della moglie dell'attore, Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- su consiglio dei medici curanti della moglie, l'attore si era rivolto all'istituto convenuto ove, in data 05.04.2017 e 11.04.2017, era stata Controparte_3
sottoposta a visita oncologica e neurologica;
- nel corso della visita neurologica dell'11.04.2017, il medico aveva Persona_1
rappresentato che il problema della paziente avrebbe potuto essere risolto definitivamente con un semplice intervento al cervello di rimozione di una sola metastasi, da eseguirsi urgentemente e, quindi, in regime di libera professione, garantendone l'esito positivo;
- l'attore, trovandosi in stato di bisogno, considerati i gravi problemi della moglie, si era visto costretto ad accettare le condizioni poste, sottoscrivendo un preventivo sommario e anticipando l'importo di € 25.000,00;
pagina 2 di 7 - la moglie era stata ricoverata in data 13.04.2017 e, eseguito l'intervento, dimessa il
18.04.2017, senza alcuna prescrizione medica post-operatoria;
- a seguito degli esami strumentali eseguiti presso la struttura convenuta il 12.05.2017
Per_ e il 25.05.2017 la collega del Dottor aveva giudicato molto soddisfacenti i risultati ottenuti con l'intervento;
- tuttavia, poiché i sintomi della paziente non accennavano a diminuire, i familiari avevano valutato altre forme di cura presso altro istituto, finché, in data 01.06.2017, era stata portata al pronto soccorso di diverso ospedale, ove le era Controparte_3
stata diagnosticata una carcinomatosi alle meningi e varie metastasi tumorali sparse nel cervello, diagnosi incompatibile con gli accertamenti svolti presso l'istituto opposto;
- era deceduta il 10.06.2017; Controparte_3
- il preventivo sottoscritto dall'attore e posto a fondamento delle domande svolte in via monitoria sarebbe nullo, in quanto generico, non essendo indicati i dati fiscali del sottoscrittore e della paziente, contenente voci incomprensibili e privo di indicazioni del tipo di intervento che sarebbe stato eseguito;
- anzi, dall'indicazione della dizione “#25” vicino al nome della paziente si desumerebbe, sulla base del tariffario degli interventi di neurochirurgia in libera professione allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 108-2019 del
29.03.2019c, che l'intervento eseguito sarebbe stata una mera biopsia e non l'intervento al cervello al quale l'attore e la paziente avevano consentito;
- dallo svolgimento dei fatti successivi all'intervento si desumerebbe poi che i medici dell'istituto convenuto avrebbero rappresentato falsamente le risultanze diagnostiche al solo scopo di effettuare un'operazione inutile per percepirne il corrispettivo;
- considerata la nullità del preventivo, dovrebbe essere restituita all'attore la somma già versata di € 25.000,00;
- in ogni caso, la pretesa creditoria del convenuto sarebbe prescritta ex art. 2954 c.c., avendo ad oggetto un credito per spese di degenza, peraltro di ammontare spropositato rispetto al servizio offerto.
Ha quindi chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità del preventivo del
12.04.2017 e di dichiarare la prescrizione ex art. 2954 c.c. e, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo che:
- nel corso della visita dell'11.04.2017, il medico neurochirurgo aveva indicato alla paziente l'opportunità di procedere con intervento chirurgico ed Controparte_3
era stata inserita nella lista relativa agli interventi da effettuare con priorità; nell'occasione, non era stata data alcuna garanzia sull'esito dell'operazione;
- ritenendo di non attendere i tempi di attesa, l'opponente aveva deciso di accedere al regime di solvenza, sottoscrivendo il preventivo per cui è causa e pagando l'acconto;
- la paziente era stata ricoverata e operata lo stesso giorno (13.04.2017) e dimessa il
18.04.2017, con indicazione specifica delle terapie da seguire;
- nelle settimane successive alle dimissioni, nelle quali la paziente era stata sottoposta ad esami istologici, i sanitari avevano indicato come indispensabile il ricorso alla radioterapia, programmata per il 29.05.2017 ed annullata per espressa richiesta dell'attore, avendo i familiari optato per mutare il piano terapeutico, affidandosi ad altri professionisti;
- l'istituto aveva più volte sollecitato il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per le prestazioni erogate;
- il preventivo sarebbe completo delle indicazioni relative a tutte le prestazioni che sarebbero state fornite alla paziente, con indicazione del totale di spesa omnicomprensivo, né ricorrerebbe alcuna delle cause di nullità del contratto ex art. 1418 c.c.;
- quanto alle tariffe applicate, dovrebbe aversi riguardo alla deliberazione del
Direttore Generale n. 424/2010 del 18.10.2010 che quantifica le spese per le prestazioni fornite e indica l'intervento #25 “lesione espansiva sopratentoriale (alto rischio)” eseguita sulla paziente, non essendo applicabile il tariffario successivo invocato dall'opponente;
- l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, sia perché il credito non avrebbe ad oggetto prestazioni di albergatori, ma il complesso delle prestazioni mediche rese ad sia perché, in ogni caso, la prescrizione presuntiva non Controparte_3
opererebbe per i crediti che traggono origine da contratti stipulati in forma scritta e comunque laddove, come nella specie, il debitore abbia ammesso di non aver saldato il debito e ne abbia contestato l'entità.
pagina 4 di 7 Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione.
Fissata la prima udienza con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 23.02.2024, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.05.2024, con ordinanza in data
15.05.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 23.04.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
***
ha agito in via monitoria per Controparte_1
ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo per prestazioni mediche ed ospedaliere eseguite, in regime di libera professione, in favore di moglie Controparte_3 dell'opponente Parte_1
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposto abbia dimostrato il titolo del proprio credito, costituito dalla stipula con l'opponente di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali mediche e di ricovero ospedaliero e dall'esecuzione delle prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Difatti, l' ha prodotto in giudizio il preventivo, sottoscritto in proprio CP_1 dall'opponente, con conseguente assunzione della relativa obbligazione di pagamento, in data 13.04.2017, con indicazione del corrispettivo per le prestazioni mediche, la retta di degenza e le spese di ricovero per (cfr., doc. n. 1 monitorio). Inoltre, Controparte_3
l'opposta ha prodotto il diario clinico, da cui risulta l'avvenuta esecuzione dell'intervento di craniotomia (cfr., doc. n. 6 convenuta), per il quale era stato prestato il consenso informato dalla paziente (cfr., doc. n. 5 convenuta) e per il quale è stato richiesto il corrispettivo per la prestazione professionale. Infine, lo stesso opponente ha confermato la durata della degenza di cinque giorni (cfr., p. 6 citazione), per i quali è stato richiesto il pagamento della retta di ricovero (cfr., doc. n. 4 monitorio) per una somma inferiore a pagina 5 di 7 quella accettata con il preventivo sottoscritto, nel quale era stata prevista una degenza di durata superiore (otto giorni). Anche la somma richiesta per le spese di ricovero, pattuita in
€ 4.011,00, è stata richiesta in misura inferiore (€ 3.433,50) a quella concordata, sicché nulla ha interesse a lamentare sul punto l'opponente.
Ciò chiarito, le eccezioni di nullità del contratto stipulato con la sottoscrizione del preventivo del 13.04.2017 appaiono infondate, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità del contratto disciplinate dall'art. 1418 c.c.. In particolare, va osservato, da un lato, che l'oggetto del contratto appare sufficientemente determinato, contenendo il preventivo l'indicazione delle prestazioni da eseguirsi (ricovero e relative spese e prestazioni mediche)
e il relativo corrispettivo, dall'altro lato, che il dedotto stato di “bisogno” dell'attore al momento della stipula non costituisce causa di nullità del contratto. Tardiva e, quindi, inammissibile è, invece, la deduzione, solo in comparsa conclusionale, dell'annullabilità del contratto per vizio del consenso.
Ancora, deve osservarsi che non trova alcun riscontro probatorio l'affermazione attorea per cui i medici dell'Istituto avrebbero eseguito un intervento diverso (biopsia) da quello prospettato alla paziente, risultando, al contrario, come già evidenziato, dal diario clinico
(cfr., doc. n. 6 convenuto) l'esecuzione del pattuito intervento neurochirurgico di craniotomia con asportazione di nodo. Peraltro, l'attore non ha specificamente dedotto nessun specifico profilo di inadempimento nell'esecuzione della prestazione medica oggetto del contratto, limitandosi a lamentare il mancato raggiungimento del risultato sperato (e asseritamente prospettato), circostanza tuttavia irrilevante ai fini dell'accertamento del credito, essendo la prestazione medica di cui è causa oggetto di un'obbligazione di mezzi, e non di risultato.
Da ultimo, va ricordato che l'eventuale violazione di norme di comportamento nella fase precontrattuale non comporta, di per sé, la nullità del contratto (cfr., Cass. n. 15099/2021).
Così accertato il credito dell'opposto, deve essere altresì rigettata l'eccezione dell'opponente di prescrizione del credito ex art. 2954 c.c..
Anche, difatti, a voler prescindere dalla dubbia applicabilità della norma alla fattispecie concreta all'odierno esame, essendo la disposizione normativa riferita ai diritti “degli albergatori e degli osti”, mentre il convenuto è un istituto ospedaliero, costituisce considerazione assorbente quella per cui, avendo l'opponente ammesso di non aver saldato il debito su di lui gravante, la prescrizione presuntiva invocata non potrebbe comunque operare, stante il disposto dell'art. 2959 c.c..
pagina 6 di 7 Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione e tutte le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere condannato Parte_1
a rifondere a le spese sostenute per Controparte_1
il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, considerata la non complessità della causa e l'attività svolta - in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1463/2023 e, per l'effetto, lo conferma;
2) rigetta tutte le ulteriori domande svolte da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano
[...] in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
5 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3828/2023 promossa da:
(C.F. ), Avvocato, difeso in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Piazza del Popolo, 14
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Franco Ferrari, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Larga, 23
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
IN VIA PRELIMINARE: disporsi ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione del decreto ingiuntivo n. 1463 del Tribunale Ordinario di Como e per l'effetto dell'eventuale esecuzione sussistendo gravi e fondati motivi circa l'irregolarità formale del titolo e del precetto qui opposti per l'insussistenza del diritto della a procedere in Controparte_1 executivis nei confronti dell'odierno opponente e, segnatamente fumus boni iuris e periculum in mora di danni gravi ed irreparabili rappresentati dalla possibile ripetizione del debito da parte dell'onerato in caso di accoglimento del gravame dallo stesso proposto avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1463/2023 del Tribunale di Como, per i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Per gli articolati dedotti motivi di opposizione, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1463/2023 del
Tribunale Ordinario di Como e del precetto opposto nei confronti dell'attore avv. Pt_1
per i motivi di cui in narrativa e dichiarare l'inesistenza in capo al debitore
[...] esecutato , del diritto di credito nei confronti del creditore procedente, Parte_1
pagina 1 di 7 , ovvero la sua assoluta incertezza e di Controparte_1 conserva la impignorabilità del diritto di credito “de quo” e dichiarare conseguentemente la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto, oggetto della presente opposizione. Spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre i.v.a. 22% e c.p.a. 4%, come per legge, integralmemnte rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito. Conclusioni di parte convenuta opposta
- verificata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1463/2023 del 4.10.2023;
- in subordine, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, condannare l'avv. Pt_1
a corrispondere in favore di
[...] Controparte_1 l'importo di € 14.541,43, oltre interessi moratori e spese, o l'importo maggiore o minore che verrà accertato nel corso del giudizio;
- nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la controparte abbia formulato una domanda di restituzione dell'importo di euro 25.000,00 versato a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto (riportata nel corpo dell'atto di opposizione, ma non esplicitata nelle conclusioni), rigettare integralmente la domanda stessa ovvero rigettarla nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1463/2023, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a (d'ora innanzi anche soltanto Controparte_1
”) la somma di € 14.541,43, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a CP_2
titolo di saldo del corrispettivo pattuito per prestazioni mediche e di ricovero ospedaliero in regime di libera professione svolte in favore della moglie dell'attore, Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- su consiglio dei medici curanti della moglie, l'attore si era rivolto all'istituto convenuto ove, in data 05.04.2017 e 11.04.2017, era stata Controparte_3
sottoposta a visita oncologica e neurologica;
- nel corso della visita neurologica dell'11.04.2017, il medico aveva Persona_1
rappresentato che il problema della paziente avrebbe potuto essere risolto definitivamente con un semplice intervento al cervello di rimozione di una sola metastasi, da eseguirsi urgentemente e, quindi, in regime di libera professione, garantendone l'esito positivo;
- l'attore, trovandosi in stato di bisogno, considerati i gravi problemi della moglie, si era visto costretto ad accettare le condizioni poste, sottoscrivendo un preventivo sommario e anticipando l'importo di € 25.000,00;
pagina 2 di 7 - la moglie era stata ricoverata in data 13.04.2017 e, eseguito l'intervento, dimessa il
18.04.2017, senza alcuna prescrizione medica post-operatoria;
- a seguito degli esami strumentali eseguiti presso la struttura convenuta il 12.05.2017
Per_ e il 25.05.2017 la collega del Dottor aveva giudicato molto soddisfacenti i risultati ottenuti con l'intervento;
- tuttavia, poiché i sintomi della paziente non accennavano a diminuire, i familiari avevano valutato altre forme di cura presso altro istituto, finché, in data 01.06.2017, era stata portata al pronto soccorso di diverso ospedale, ove le era Controparte_3
stata diagnosticata una carcinomatosi alle meningi e varie metastasi tumorali sparse nel cervello, diagnosi incompatibile con gli accertamenti svolti presso l'istituto opposto;
- era deceduta il 10.06.2017; Controparte_3
- il preventivo sottoscritto dall'attore e posto a fondamento delle domande svolte in via monitoria sarebbe nullo, in quanto generico, non essendo indicati i dati fiscali del sottoscrittore e della paziente, contenente voci incomprensibili e privo di indicazioni del tipo di intervento che sarebbe stato eseguito;
- anzi, dall'indicazione della dizione “#25” vicino al nome della paziente si desumerebbe, sulla base del tariffario degli interventi di neurochirurgia in libera professione allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 108-2019 del
29.03.2019c, che l'intervento eseguito sarebbe stata una mera biopsia e non l'intervento al cervello al quale l'attore e la paziente avevano consentito;
- dallo svolgimento dei fatti successivi all'intervento si desumerebbe poi che i medici dell'istituto convenuto avrebbero rappresentato falsamente le risultanze diagnostiche al solo scopo di effettuare un'operazione inutile per percepirne il corrispettivo;
- considerata la nullità del preventivo, dovrebbe essere restituita all'attore la somma già versata di € 25.000,00;
- in ogni caso, la pretesa creditoria del convenuto sarebbe prescritta ex art. 2954 c.c., avendo ad oggetto un credito per spese di degenza, peraltro di ammontare spropositato rispetto al servizio offerto.
Ha quindi chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità del preventivo del
12.04.2017 e di dichiarare la prescrizione ex art. 2954 c.c. e, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo che:
- nel corso della visita dell'11.04.2017, il medico neurochirurgo aveva indicato alla paziente l'opportunità di procedere con intervento chirurgico ed Controparte_3
era stata inserita nella lista relativa agli interventi da effettuare con priorità; nell'occasione, non era stata data alcuna garanzia sull'esito dell'operazione;
- ritenendo di non attendere i tempi di attesa, l'opponente aveva deciso di accedere al regime di solvenza, sottoscrivendo il preventivo per cui è causa e pagando l'acconto;
- la paziente era stata ricoverata e operata lo stesso giorno (13.04.2017) e dimessa il
18.04.2017, con indicazione specifica delle terapie da seguire;
- nelle settimane successive alle dimissioni, nelle quali la paziente era stata sottoposta ad esami istologici, i sanitari avevano indicato come indispensabile il ricorso alla radioterapia, programmata per il 29.05.2017 ed annullata per espressa richiesta dell'attore, avendo i familiari optato per mutare il piano terapeutico, affidandosi ad altri professionisti;
- l'istituto aveva più volte sollecitato il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per le prestazioni erogate;
- il preventivo sarebbe completo delle indicazioni relative a tutte le prestazioni che sarebbero state fornite alla paziente, con indicazione del totale di spesa omnicomprensivo, né ricorrerebbe alcuna delle cause di nullità del contratto ex art. 1418 c.c.;
- quanto alle tariffe applicate, dovrebbe aversi riguardo alla deliberazione del
Direttore Generale n. 424/2010 del 18.10.2010 che quantifica le spese per le prestazioni fornite e indica l'intervento #25 “lesione espansiva sopratentoriale (alto rischio)” eseguita sulla paziente, non essendo applicabile il tariffario successivo invocato dall'opponente;
- l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, sia perché il credito non avrebbe ad oggetto prestazioni di albergatori, ma il complesso delle prestazioni mediche rese ad sia perché, in ogni caso, la prescrizione presuntiva non Controparte_3
opererebbe per i crediti che traggono origine da contratti stipulati in forma scritta e comunque laddove, come nella specie, il debitore abbia ammesso di non aver saldato il debito e ne abbia contestato l'entità.
pagina 4 di 7 Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione.
Fissata la prima udienza con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 23.02.2024, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.05.2024, con ordinanza in data
15.05.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, rigettate tutte le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, con assegnazione dei termini ex art. 189
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 23.04.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
***
ha agito in via monitoria per Controparte_1
ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo per prestazioni mediche ed ospedaliere eseguite, in regime di libera professione, in favore di moglie Controparte_3 dell'opponente Parte_1
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposto abbia dimostrato il titolo del proprio credito, costituito dalla stipula con l'opponente di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali mediche e di ricovero ospedaliero e dall'esecuzione delle prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Difatti, l' ha prodotto in giudizio il preventivo, sottoscritto in proprio CP_1 dall'opponente, con conseguente assunzione della relativa obbligazione di pagamento, in data 13.04.2017, con indicazione del corrispettivo per le prestazioni mediche, la retta di degenza e le spese di ricovero per (cfr., doc. n. 1 monitorio). Inoltre, Controparte_3
l'opposta ha prodotto il diario clinico, da cui risulta l'avvenuta esecuzione dell'intervento di craniotomia (cfr., doc. n. 6 convenuta), per il quale era stato prestato il consenso informato dalla paziente (cfr., doc. n. 5 convenuta) e per il quale è stato richiesto il corrispettivo per la prestazione professionale. Infine, lo stesso opponente ha confermato la durata della degenza di cinque giorni (cfr., p. 6 citazione), per i quali è stato richiesto il pagamento della retta di ricovero (cfr., doc. n. 4 monitorio) per una somma inferiore a pagina 5 di 7 quella accettata con il preventivo sottoscritto, nel quale era stata prevista una degenza di durata superiore (otto giorni). Anche la somma richiesta per le spese di ricovero, pattuita in
€ 4.011,00, è stata richiesta in misura inferiore (€ 3.433,50) a quella concordata, sicché nulla ha interesse a lamentare sul punto l'opponente.
Ciò chiarito, le eccezioni di nullità del contratto stipulato con la sottoscrizione del preventivo del 13.04.2017 appaiono infondate, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità del contratto disciplinate dall'art. 1418 c.c.. In particolare, va osservato, da un lato, che l'oggetto del contratto appare sufficientemente determinato, contenendo il preventivo l'indicazione delle prestazioni da eseguirsi (ricovero e relative spese e prestazioni mediche)
e il relativo corrispettivo, dall'altro lato, che il dedotto stato di “bisogno” dell'attore al momento della stipula non costituisce causa di nullità del contratto. Tardiva e, quindi, inammissibile è, invece, la deduzione, solo in comparsa conclusionale, dell'annullabilità del contratto per vizio del consenso.
Ancora, deve osservarsi che non trova alcun riscontro probatorio l'affermazione attorea per cui i medici dell'Istituto avrebbero eseguito un intervento diverso (biopsia) da quello prospettato alla paziente, risultando, al contrario, come già evidenziato, dal diario clinico
(cfr., doc. n. 6 convenuto) l'esecuzione del pattuito intervento neurochirurgico di craniotomia con asportazione di nodo. Peraltro, l'attore non ha specificamente dedotto nessun specifico profilo di inadempimento nell'esecuzione della prestazione medica oggetto del contratto, limitandosi a lamentare il mancato raggiungimento del risultato sperato (e asseritamente prospettato), circostanza tuttavia irrilevante ai fini dell'accertamento del credito, essendo la prestazione medica di cui è causa oggetto di un'obbligazione di mezzi, e non di risultato.
Da ultimo, va ricordato che l'eventuale violazione di norme di comportamento nella fase precontrattuale non comporta, di per sé, la nullità del contratto (cfr., Cass. n. 15099/2021).
Così accertato il credito dell'opposto, deve essere altresì rigettata l'eccezione dell'opponente di prescrizione del credito ex art. 2954 c.c..
Anche, difatti, a voler prescindere dalla dubbia applicabilità della norma alla fattispecie concreta all'odierno esame, essendo la disposizione normativa riferita ai diritti “degli albergatori e degli osti”, mentre il convenuto è un istituto ospedaliero, costituisce considerazione assorbente quella per cui, avendo l'opponente ammesso di non aver saldato il debito su di lui gravante, la prescrizione presuntiva invocata non potrebbe comunque operare, stante il disposto dell'art. 2959 c.c..
pagina 6 di 7 Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione e tutte le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere condannato Parte_1
a rifondere a le spese sostenute per Controparte_1
il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, considerata la non complessità della causa e l'attività svolta - in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1463/2023 e, per l'effetto, lo conferma;
2) rigetta tutte le ulteriori domande svolte da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano
[...] in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
5 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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