Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 2372/2025
Il Tribunale di OL Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.25,
letti ed esaminati gli atti,
sentita la discussione della procuratrice di parte ricorrente,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.2.25, Parte_1
si duole della mancata valutazione del titolo asseritamente
[...]
conseguito presso l'Istituto AI. Nella specie parte istante deduceva che:
- collocato in posizione utile nella graduatoria I fascia, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato, prot. n.6485 del 01.09.2023 dall'
[...]
; Controparte_1
- superato l'anno di prova veniva assegnato in servizio per l'a.s. 2024/25
nella provincia di OL presso l'I.C. 2 De Filippo-Vico di Arzano
(doc. 5); 3) l' Controparte_2
con decreto prot. n. 228 del 07/01/2025 (doc.1)
[...]
decretava l'esclusione del sig. dalla graduatoria di I Parte_1
fascia ATA per “carenza del requisito relativo al servizio richiesto per l'ammissione alla succitata procedura concorsuale, previsto dell'art. 2,
2021/2022” e contestualmente invitata l'istituto “ a Controparte_1
risolvere il contratto a tempo indeterminato stipulato;
- con decreto n. 416 del 16/01/2025 (doc. 2) il D.S. dell' Controparte_1
, notificato in data 22/01/2025, decretava la risoluzione del
[...]
contratto;
In particolare la mancanza dei 24 mesi di servizio, veniva determinata in ragione dal decreto prot. n. 10563 del 04/12/2024 (doc. 3), con il quale l' decretava il depennamento dalla III fascia ATA per il Controparte_3
triennio 2017/2021 del sig. riconoscendo tutto il servizio Parte_1
prestato valido di fatto ma non di diritto nonché il decreto prot. n. 15751 del
06/12/2024 con il quale l'Istituto “Bernardo Buontalenti” rettificava il punteggio riconosciuto al ricorrente nella graduatoria ATA III fascia 2021 –
qualificando il servizio prestato dal 2021 al 2022 valido di fatto ma non di diritto (doc.4 all. ricorso)
Concludeva pertanto chiedendo: “ACCERTARE E DICHIARE l'illegittimità
del decreto prot. n. 10563 del 04/12/2024 con il quale l' Controparte_3
decretava il depennamento dalla III fascia ATA per il triennio 2017/2021
del sig. riconoscendo tutto il servizio prestato valido di Parte_1
fatto ma non di diritto (doc. 3) e del decreto prot. n. 15751 del 06/12/2024
con il quale l'Istituto “Bernardo Buontalenti” rettificava il punteggio attribuito al ricorrente nella graduatoria ATA III fascia 2021 – riconoscendo il servizio prestato dal 2021 al 2022 valido di fatto ma non di diritto (doc.4) e per l'effetto CONDANNARE l'Amministrazione resistente all'annullamento degli stessi;
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità
del decreto prot. n. 228 del 07/01/2025 con il quale l'
[...]
decretava Controparte_2
l'esclusione del sig. dalla graduatoria di I fascia ATA Parte_1
(doc.1) e per l'effetto CONDANNARE l'Amministrazione resistente all'annullamento dello stesso;
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità
del decreto n. 416 del 16/01/2025 con il quale D.S. dell'I.S. CP_1
decretava la risoluzione del contratto a tempo indeterminato
[...]
stipulato con il ricorrente (doc. 2) e per l'effetto CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuta risoluzione sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
” il tutto con spese di lite.
Si costituivano le convenute eccependo difetto di giurisdizione del giudice adito nonché nel merito il rigetto della domanda assumendo la legittimità
del comportamento della Amministrazione scolastica.
Il Tribunale, sentita la discussione orale della procuratrice, riservava per la decisione.
***
La domanda cautelare è infondata e va, pertanto, rigettata. I fatti rilevanti sono pacifici.
collocato in posizione utile nella graduatoria I fascia, Parte_1
veniva assunto con contratto a tempo indeterminato, prot. n.6485 del
01.09.2023 dall' ; superato l'anno di prova veniva Controparte_1
assegnato in servizio per l'a.s. 2024/25 nella provincia di OL presso l'I.C. 2 De Filippo-Vico di Arzano (doc. 5); l'
[...]
con decreto prot. n. 228 del Controparte_2
07/01/2025 (doc.1) decretava l'esclusione del sig. dalla Parte_1
graduatoria di I fascia ATA per “carenza del requisito relativo al servizio richiesto per l'ammissione alla succitata procedura concorsuale, previsto dell'art. 2, comma 2, dall'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio
2009, in quanto devono considerarsi prestati “di fatto” e non sono suscettibili di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento iservizi prestati dall'interessato negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022” e contestualmente invitata l'istituto “ a Controparte_1
risolvere il contratto a tempo indeterminato stipulato;
con decreto n. 416 del
16/01/2025 (doc. 2) il D.S. dell' , notificato in data Controparte_1
22/01/2025, decretava la risoluzione del contratto;
con decreto prot. n.
10563 del 04/12/2024 (doc. 3), l' decretava il Controparte_3
depennamento dalla III fascia ATA per il triennio 2017/2021 del sig.
riconoscendo tutto il servizio prestato valido di fatto ma Parte_1
non di diritto nonché il decreto prot. n. 15751 del 06/12/2024 con il quale l'Istituto “Bernardo Buontalenti” rettificava il punteggio riconosciuto al ricorrente nella graduatoria ATA III fascia 2021 – qualificando il servizio prestato dal 2021 al 2022 valido di fatto ma non di diritto (doc.4); 6)
l' giustificava il depennamento del ricorrente in ragione Controparte_3 dalla nota prot. n. 17747 del 1311/2024 (doc.6) inviata dell'USR Veneto-
A.T. di Verona, nella quale si legge: “a seguito delle comunicazioni da parte delle Autorità competenti, in relazione a plurime posizioni è emerso che il candidato in oggetto, nell'istanza per l'inserimento nella graduatoria di istituto di III fascia… ha auto dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione del settore sala-bar conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto AI di OL con votazione 100/100… si rammenta quanto già richiamato in merito alla non idoneità del suddetto titolo e in riferimento all'anno scolastico in questione…”;
Occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del depennamento dalle graduatorie di istituto da cui è conseguita “a cascata” la risoluzione del contratto di lavoro da ultimo stipulato, in forza del servizio prestato grazie all'inserimento nella predetta graduatoria. Si tratta infatti di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per il conferimento di supplenze, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento delle supplenze.
3. Quanto alle questioni sollevate nel merito della validità del titolo rilasciato dall'Istituto AI, questo Giudice riporta la motivazione della condivisa sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 429/2023 del 14.7.2023, RG 572/2022 (coerente peraltro con l'univoco orientamento di questo Tribunale), confermata da tutte le successive pronunce della Corte lagunare (cfr. da ultimo Corte d'Appello di
Venezia 826/2023 e 827 del 18.12.2023, 542/2023 del 10.9.2023 e 542/2023
del 7.9.2023), in casi analoghi. «…va esclusa la violazione dell'art. 55 bis decreto legislativo n. 165/01 e degli artt. 93 e 94 del CCnl Scuola, ritenuto che il provvedimento di depennamento non ha funzione, né natura disciplinare o sanzionatoria, ma costituisce un obbligo posto a carico dell'amministrazione che quando verifica che il soggetto scelto per il contratto non presenta i requisiti di legge è tenuta a far cessare gli effetti del negozio che è contrario a norme imperative, dovendo comunque tutelare interessi generali di buon andamento dell'amministrazione ( cfr. in tema
Cass. 22320/13 in cui la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'esistenza dell'obbligo de quo in ipotesi di insegnante privo di titolo;
principio applicabile anche al caso di specie)» (Corte d'Appello di Venezia, sentenza
429/2023). ««5.1 La Corte, in particolare, ritiene di dare continuità a quanto deciso in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, ex multis, con le sentenze n. 216/2022, n. 218/2022, 228/2022
e 429/2023. 6. E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, secondo cui la verifica dell'amministrazione circa la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei titoli da parte degli aspiranti all'inserimento in graduatoria sarebbe illegittima in quanto tardiva (rectius: non 'tempestiva'). Le
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, richiamate dall'appellante, si riferiscono infatti pacificamente al solo procedimento amministrativo e non sono applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. In tal senso si è
espressa condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte d'Appello, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass6775/2017; Cass. 7704/2003; Cass. 16224/2013;
Cass. 15444/2016; Cass. 16088/2016; Corte Appello Bari n. 1936/2020;
Corte Appello Venezia n. 360/2022). Deve ritenersi che le norme della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo non si applichino ai rapporti di lavoro contrattualizzato, ma riguardino “esclusivamente i procedimenti amministrativi strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta”, con la conseguenza che “le disposizioni sul procedimento amministrativo non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi, dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo”
(cfr. Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1936/2020, la quale richiama Cass.
n. 7704/2003 e Cass. n. 16224/2013). Con riferimento alle disposizioni in materia di autotutela, la Corte di Cassazione ha poi affermato che non trova applicazione, in particolare in mancanza di provvedimenti autoritativi, la legge n. 241 del 1990 (Cass. 15444/2016; Cass. 16088/2016
e, con specifico riferimento all'applicabilità della norma di cui all'art. 21-
nonies cit., Cass. 6775/2017).
7. E' altresì infondato il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta validità del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente.
8. Nella specie, a fronte della revoca dell'iscrizione da parte dell'Amministrazione scolastica (la quale, come previsto dall'art. 7 del DM
640/2017, poteva controllare la veridicità delle dichiarazioni), la […] ha prodotto in primo grado i seguenti documenti: un certificato di diploma di qualifica professionale datato 7.4.2016 a firma del Coordinatore Didattico
Prof. ; una fotocopia conforme dell'estratto del registro Persona_1
degli esami dell'anno scolastico 2011/2012, recante la firma del Dirigente
scolastico e timbro dell'Istituto Galileo Ferraris;
un attestato di data
31.7.2019 rilasciato da 'AI IS AR (con firma del legale rappresentante a tale sig. con cui si Tes_1 Persona_2
afferma che la pergamena del diploma dallo stesso conseguita non è stata mai consegnata (trattasi, con evidenza, di documento del tutto estraneo alla controversia in esame, in quanto riferito ad altro soggetto).
9. Ciò
premesso, la Corte richiama e condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato con la propria sentenza n. 228/2022, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene: “(…) 10.1 In applicazione del principio della ragione più liquida, va innanzitutto osservato, alla luce degli elementi introdotti dal e considerato l'onere del […] di provare il possesso CP_4
dei requisiti e il fatto costitutivo della propria pretesa (cfr. art. 7 e 8 DM
citato), che nel caso di specie trattasi di titolo asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, quando l'istituto 'AI' era privo della parità con riferimento alle classi seconda e terza. Pertanto, in quell'anno,
l' non poteva rilasciare diplomi di qualifica, nemmeno a candidati CP_3
esterni. Con l'atto di appello il ha contestato la titolarità in capo CP_4
al ricorrente della qualifica fatta valere non solo per inidoneità della documentazione a comprovarne il conseguimento e per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'OM 90/2001 nell'espletamento degli esami per i candidati esterni, ma anche per la mancanza in capo all'Istituto AI
dello stato di scuola paritaria nell'anno scolastico 2011/2012. Tale difesa,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è tardiva ma è sempre proponibile, in quanto volta dimostrare la carenza del fatto costitutivo del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. 17461/2016). Sul
punto, va osservato che il 30.6.2010 l' con decreto prot. n. CP_5
11573 (all.
3-a di parte appellante), alla luce della nota del n. CP_6
225/2010 (all.
2-a), riconosceva alle scuole non statali di cui all'allegato elenco, tra cui figura anche l'Istituto 'AI', lo status di scuola paritaria,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'a.s. 2010/2011. La nota n. 2025 del 16.3.2010 veniva impugnata dinnanzi al TAR del Lazio, che con decisione n. 1235/2011 del 3.2.2011
accoglieva il ricorso, annullando la nota nella parte in cui circoscriveva il riconoscimento all'Istituto AI della parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, solo alle classi prime. Quindi, in esecuzione di tale sentenza del TAR, l' con decreto prot. n. 506 del 2.5.2011 CP_5
(all.
4-a), riconosceva all'Istituto AI la parità scolastica non solo per la classe prima, ma per le tutte le classi (I, II, III, IV e V). Con sentenza n.
408 del 2011 (all.
5-a), il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la predetta sentenza del TAR, disponeva il CP_4
rigetto del ricorso di primo grado con l'effetto del mantenimento della parità scolastica in capo all'Istituto AI dall'a.s. 2010/2011 solamente per le classi prime. Successivamente, con ordinanza cautelare n. 964 del
15.3.2012 (all.
6-a), emessa in altro giudizio (RG 1307/2012) avente medesimo oggetto di quello già deciso dal Consiglio di Stato, il TAR Lazio
accoglieva l'istanza cautelare e attribuiva all'Istituto AI lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime, bensì per l'intero ciclo di studi. Tale ultimo giudizio veniva tuttavia dichiarato estinto per perenzione il 20.6.2018 (all.
7-a). Orbene, pur a prescindere dall'anomalia per cui, dopo la sentenza del Consiglio Stato del luglio 2011, l' non ha adottato alcun provvedimento in CP_5
esecuzione di detta sentenza, di fatto negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti presso l'Istituto esami di qualifica in regime di parità. Infatti, l'ordinanza cautelare del TAR del 15.3.2012 – la quale si pone comunque in contrasto con la già intervenuta decisione di merito del
Consiglio di Stato – è indubbiamente venuta meno per effetto dell'estinzione del giudizio di merito (cfr. Cass. 13629/2020, la quale afferma chiaramente che l'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata). Quindi, venuta meno la decisione del TAR del
15.3.2012, l'unica valida statuizione è quella di cui alla sentenza del
Consiglio di Stato, ai sensi della quale dall'anno scolastico 2010/2011 lo status di scuola paritaria è riconosciuto all'Istituto AI solo per la classe prima, e non anche per quelle successive. Il ricorrente, che allega di avere sostenuto l'esame nell'a.s. 2011/2012, non sarebbe comunque in possesso di un valido titolo. L'eventuale affidamento del ricorrente circa l'idoneità dell'Istituto 'AI' a rilasciare in quell'anno validi diplomi quale scuola paritaria potrà, al più, essere fonte di risarcimento del danno,
ma non consente di ritenere esistente un titolo che non poteva essere rilasciato. Ininfluente è, al riguardo, la mancata espressa revoca da parte dell'amministrazione del decreto dell'USR n. 506 del 2011, il quale è stato emesso 'in esecuzione' della sentenza n. 1235/2011 del TAR, poi interamente riformata dal Consiglio di Stato del 12.7.2011, così automaticamente travolgendo tutti gli atti dell'Amministrazione emessi in precedenza, in esecuzione della decisione riformata. Ne consegue che, anche a voler ritenere provato il possesso del diploma, in ogni caso trattavasi di diploma non avente valore legale in quanto rilasciato da soggetto che con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, per il corso professionale e con riferimento alla classe della interessata, non era dotato della parità
scolastica”. 10. Vanno altresì esaminate, per completezza, le altre questioni prospettate dall'appellante, relative al valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado, per le quali giovare richiamare la summenzionata sentenza n. 228/2022: “(…) anche superando l'aspetto pregiudiziale della validità del titolo, è fondata l'eccezione relativa alla carenza di elementi essenziali e necessari per conferire alla documentazione prodotta dal ricorrente il valore probatorio da questi attribuito. 10.2.1 La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice che, secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale “Galileo Ferraris” sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del AI nel
2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. Considerazioni che prescindono dalla parallela vicenda penale della sparizione dei registri e della loro improvvisa ricomparsa dopo l'ispezione avviata dall'ufficio scolastico, di cui alla relazione ispettiva dimessa dal (doc. 31)1 . CP_4
“(…) In particolare, nella pagina relativa all'esame sostenuto dal […]
(indicata come n. 21 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato “interno o esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi.
Nel caso di candidati “interni” è l'istituto scolastico che si assume con la sottoscrizione del registro la responsabilità che il candidato abbia completato il percorso formativo;
nel caso di specie la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico
), non assume alcun valore certificativo del presupposto Persona_1
indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato
“esterno”, a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001
sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. La disposizione in questione (intitolata “Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni”),
per quanto qui d'interesse, dispone: “1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (…)”. I
commi 2 e 3, riferiti a particolari categorie di candidati, prevedono, in ogni caso, il necessario “requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale” e il comma 4 dispone 13 che “sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”. Ai sensi della comma 8, “La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove” e, infine, il comma 9 dispone che “la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”. Elementi non soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso”. 11. Le
predette argomentazioni sono perfettamente sovrapponibili al caso in esame. Infatti, con riferimento all'odierna appellante, nella pagina relativa all'esame dalla stessa sostenuto (posizione indicata come n. 68 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame),
manca anche la necessaria indicazione se si tratta di candidato “interno” o “esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. 12. Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte della attestazione di CP_6
conformità della copia al registro esami da parte del Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate 14 rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne aveva contestato in giudizio la validità, sicché sarebbe CP_4
stato onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale. 12.
Giova, anche sul punto, richiamare la predetta sentenza n. 228/2022,
laddove si osserva che: “(…) i registri dell'Istituto AI, secondo quanto emerge dalla relazione ispettiva in atti, non erano mai stati verificati dagli
Ispettori del poiché all'atto della ispezione risultavano CP_6
improvvisamente “trafugati dallo scuolabus” sul quale erano stati caricati per essere trasferiti in altro locale (v. attestazione del Coordinatore
[...]
e dichiarazioni dell'autista raccolte dalla polizia giudiziaria, Per_1 allegati alla relazione prodotta dal Ministero)”. Dalla relazione ispettiva emergevano delle irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto (locali non idonei, numero di alunni del tutto inferiore alle iscrizioni) che portavano gli ispettori ad attestare che circa il 93% dei soggetti iscritti alle classi finali non avevano raggiunto il numero delle ore necessarie e sufficienti per poter ritenere assolto il requisito previsto dalla legge per sostenere l'esame di diploma;
tutti elementi valorizzabili al fine di confermare la tesi del che l'attestazione del dirigente scolastico CP_6
dell'Istituto Ferraris non era sufficiente a sostituire il diploma in originale mai prodotto dall'odierno appellante, come era invece suo onere a fronte della contestazione dell'Amministrazione”. 13. Quanto al “certificato di diploma di qualifica professionale” con il quale il Coordinatore Didattico
prof. , successivamente nel 2016, attestava che la sig.ra Persona_1
all'esito dell'anno scolastico 2011/2012 aveva conseguito il Pt_2
diploma con il voto di 100/100 (voto comune a tutti gli alunni dell'istituto,
per quanto è dato 15 comprendere dalla denuncia penale di un gruppo di docenti, allegata alla relazione dimessa sub. doc. 8 dal Ministero), si condividono i rilievi della parte appellata secondo cui si tratta di documento non equipollente al diploma. Come evidenziato negli atti di causa, negli anni in questione l'Istituto AI non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi); questo certificato non ha valore di duplicato poiché a norma dell'art. 199, comma 6, d.lgs. 297/1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi".
L'art. 187 prevede che "1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In
caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza
è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono
disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. (...) (...)".
Con Circolare 266 del 6.9.1991 (doc. 18 del in primo grado) il CP_6
ha dettato norme in materia di diplomi, certificati Controparte_7
provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori, che: “In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori,
debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, 16 da parte delle autorità
scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio (…)”; -
quanto ai certificati sostitutivi (tra gli altri) di qualifica professionale, che questi possono essere “rilasciati (…) senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti (…) i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto
(titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. (...) Il
documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del diploma originale, per il caso di smarrimento,
distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n.
15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma". Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto in giudizio dall'interessato.
Trattasi pertanto di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale, la cui esistenza nella specie non è stata come detto provata. A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001
all'art. 38 (Diplomi e certificati) prevede: “1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A
richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo 17 di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M.
25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”. Questa previsione comprova come il valore certificativo di tali certificati - rilasciati senza limitazioni di numero - sia fondato sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Pertanto, il certificato dimesso dalla ricorrente non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione, non superando la natura di mera autocertificazione. Il certificato prodotto riporta invero la dicitura "Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" di cui all'art. 15,
comma 1, legge 183/20112 , sicché la certificazione prodotta dalla parte ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato. 14. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, l'appello va rigettato. » (Corte d'Appello Venezia, sentenza
826/2023).
A questo si ribadisce poi che Pertanto, nel caso di specie il certificato prodotto da parte ricorrente non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione, non superando la natura di mera autocertificazione. Il certificato prodotto riporta infatti la dicitura “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” di cui all'art. 15, co.
1, L. n. 183/2012, sicché la certificazione prodotta dal ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato. Tale lacuna non può nemmeno ritenersi superata dal deposito avvenuto in udienza della copia conforme del registro di qualifica rilasciato dall'Istituto Galileo Ferraris. Come prospettato dal infatti il conseguimento dell'invocato diploma, non può essere desunto CP_6
dell'esibizione di un certificato di diploma e del registro di qualifica custodito presso l'Istituto Statale “Galileo Ferraris” di OL (entrambi a firma del Coordinatore ), erroneamente ritenendo che detti Persona_1
documenti siano assistiti da fede privilegiata. In altri termini trattasi di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale, che nel caso di specie, per quanto si evince dagli atti,
non è mai esistito.
Da ultimo e con riguardo allo specifico anno scolastico 2012/2013 l'Istituto
AI ad indirizzo codice meccanografico , CP_8 C.F._1
ha ottenuto la parità scolastica, per la sola classe prima, a decorrere dall' a.s.
2010/2011, in virtù del decreto dell' prot. n. 24/S2 del CP_5
28.07.2010, senza citare altri decreti o atti amministrativi. Pertanto, con riferimento alla classe terza, l'Istituto AI non poteva rilasciare titoli validi nell'a.s. 2012/2013, in quanto il titolo ex adverso invocato presuppone il superamento di un corso di durata triennale. In altri termini, il titolo invocato dal sig. è stato rilasciato in anticipo rispetto alla Parte_1
gradualità riconosciuta. Il decreto 24/S2 del 28.07.2010 dell' CP_5 riconosce la parità scolastica all'Istituto AI per l'indirizzo citato, a partire dall'a.s. 2010/2011, secondo il percorso previsto dal nuovo ordinamento, e con l'attivazione della sola classe prima del corso di studio ad orario antimeridiano e, gradualmente, delle classi successive fino al completamento del corso (art. 3 decreto 24/S2). All'art. 4 del decreto si precisa che nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per atto unilaterale della gestione senza l'acquisizione preventiva dell'assenso della
Direzione Generale. Il decreto dà attuazione, ad un tempo, alla normativa relativa al riconoscimento della parità, L. n. 62/2000 e norme collegate, e alle norme relative alla sopraggiunta riforma del sistema di istruzione e formazione professionale entrata in vigore proprio nel 2010/2011, regolata dal D.P.R. n. 87/2010, che all'art. 1 statuisce che gli istituti professionali ex
L. n. 40/2007 “sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2010/11”, mentre “le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare per l'a.s. 2010/11, sulla base dei piani di studio previgenti”, con ciò escludendo l'istituzione di corsi ex novo secondo il vecchio ordinamento. Il aveva già pubblicato, in data CP_4
16.03.2010, la nota prot. 2025, avente ad oggetto la riforma della scuola secondaria di II grado rivolta agli IS paritari (e, dunque, anche all'Istituto AI), che, in ottemperanza alle norme di riforma del sistema d'istruzione, così riporta relativamente al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento: “Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II
grado paritarie, al pari delle istituzioni statali, a partire dall'anno scolastico
2010/11, confluiscono nel nuovo ordinamento e possono attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi previsti dal nuovo ordinamento. Le classi attualmente funzionanti proseguiranno invece il percorso scolastico secondo il previgente ordinamento, fino al graduale esaurimento dei corsi […]. Le
scuole secondarie di II grado già funzionanti come non paritarie, o quelle che avvieranno l'attività dall'anno scolastico 2010/2011 e che presenteranno domanda di riconoscimento della parità scolastica entro il 31 marzo 2010, ai sensi del D.M. n.267 del 29.11.2007 e del D.M. n.83 del 10 ottobre 2008,
potranno essere autorizzate al funzionamento della sola classe prima, a sviluppo graduale, di un percorso di studi previsto dai nuovi Ordinamenti.”.
La norma, dunque, prevedeva l'attivazione ex novo solo delle classi prime secondo il nuovo ordinamento, disponendo la continuazione secondo il vecchio ordinamento (non già la costituzione ex novo) delle classi seconde e terze, se già esistenti. Parte ricorrente sostiene invece che la parità attenesse all'intero percorso di studi, con ciò ritenendo che l'Istituto AI potesse attivare ex novo classi con nuovo ordinamento e classi con vecchio ordinamento.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza amministrativa che si è susseguita sul punto, con riferimento alla classe terza, non avendo la stessa ottenuto
(rectius, non potendo la stessa ricevere) il riconoscimento della parità
scolastica né con riferimento all'a.s. 2010/2011, né con riferimento all'a.s.
2011/2012, l'Istituto non poteva rilasciare titoli validi nell'a.s. 2012/2013, in quanto il titolo ex adverso invocato presuppone il superamento di un corso di durata triennale, i.e. istituito a far data dall'a.s. 2010/2011. In altri termini, il titolo invocato dal sig. è stato rilasciato in anticipo Parte_1
rispetto alla gradualità riconosciuta. ***
Quanto al periculum in mora, le osservazioni sul fumus assorbono ogni valutazione del medesimo.
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Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese, tenuto conto dei difformi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle medesime questioni concernenti la validità dei titoli di qualifica professionale rilasciati dall'Istituto AI, nonché sulla rilevanza e valutabilità dei titoli dichiarati per altri profili.
P.Q.M.
- rigetta la domanda
- compensa le spese
- fissa l'udienza di discussione nel merito il 22.09.25
Si comunichi.
Aversa, 24.3.2025
Il Giudice
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)