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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3900/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065094954000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3484/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a responsabilità limitata impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'intimazione di pagamento per un debito fiscale riguardante imposte varie (IVA, registro e altri tributi erariali) dovuti in diversi esercizi finanziari, già evidenziato in numerose cartelle esattoriali.
Deduceva la ricorrente la mancata notifica delle cartelle richiamate nel provvedimento impugnato e di ulteriori atti presupposti, e il verificarsi, quindi, della prescrizione, da considerare quinquennale, anche relativamente al periodo successivo alla data di asserita notifica delle cartelle stesse.
2. Con sentenza n. 803, depositata il 21 gennaio 2025, il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva preliminarmente di non prendere in considerazione il contenuto delle memorie aggiuntive depositate dalla società ricorrente, in quanto ampliative dell'originario thema decidendum.
Con tali memorie la ricorrente, dopo aver affermato di non aver ricevuto le cartelle, contestava la regolarità dell'asserita notifica, avvenuta tramite posta certificata.
Nel merito osservava che 11 cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate tramite PEC nella casella di posta elettronica certificata della società Società_1. Quest'ultima il 21 dicembre 2016 era stata scissa, con atto formale, in due società, fra cui la Società_2 Srl, che il 7 agosto 2018, aveva assunto la denominazione della ricorrente Ricorrente_1 Srl.
Osservava la Commissione che ai sensi dell'art. 173, comma 13, del Testo Unico n. 917 del 1986, le società derivanti dalla scissione sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi e ogni altro debito della originaria società scissa, norma che ha un evidente valore antielusivo.
Le cartelle erano state notificate nei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n.602 del 1973, considerata anche la proroga di 24 mesi prevista per la ben nota emergenza sanitaria.
Solo limitatamente a due cartelle (nn. 09720180082628507 e 09720190147324138), di valore assolutamente marginale (meno di 100 euro su un totale di circa 800.000), la notifica risultava effettuata al socio unico della società scissa, con la conseguenza che limitatamente a tali cartelle l'intimazione doveva essere annullata per intervenuta prescrizione.
Escluso anche il verificarsi della prescrizione nel periodo fra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato, trattandosi di crediti erariali soggetti a termine decennale, non decorso.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello società Ricorrente_1. La società appellante contesta preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità delle ulteriori memorie difensive presentate in primo grado, contenenti considerazioni che non ampliavano la materia del contendere, riguardanti proprio l'oggetto specifico del ricorso come originariamente delineato, cioè irregolarità nella notifica delle cartelle di pagamento.
Con tali eccezioni la ricorrente contestava la notifica delle cartelle effettuata a mezzo PEC con una estensione informatica non idonea a garantire l'immodificabilità dei documenti, privi oltretutto di firma digitale.
Ad avviso dell'appellante, la documentazione prodotta non era inoltre idonea a provare la specificità dell'atto allegato al messaggio di posta elettronica.
Chiede pertanto che questa Corte di Giustizia si pronunci anche su tali eccezioni, illegittimamente pretermesse.
L'appellante contesta poi quanto affermato dalla sentenza di primo grado, cioè che la notifica delle cartelle esattoriali alla società scissa possa esplicare i suoi effetti anche alle società beneficiarie della predetta operazione.
Tale notifica, infatti, ha il solo effetto di interrompere i termini di prescrizione e decadenza, ma non è sufficiente per attivare la riscossione coattiva nei confronti del soggetto coobbligato, in mancanza della notifica personale di un titolo presupposto (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 29601 del 2022).
Osserva inoltre che relativamente a due cartelle di pagamento risulterebbero notificate in data antecedente alla scissione, con la conseguenza che tale notifica non può produrre alcun effetto interruttivo sulla decadenza e sulla prescrizione, non essendo infatti all'epoca esistente alcun soggetto coobbligato.
Da ultimo contesta in modo specifico l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi indicati nelle cartelle, quest'ultima indubbiamente quinquennale, e l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che non sarebbe stata presentata alcuna domanda in tal senso.
4. Con ordinanza n. 1719, depositata il 29 settembre 2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e rinviava la discussione nel merito all'odierna udienza.
5. Successivamente alla predetta ordinanza, il 16 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'Ufficio osserva che la contestazione della regolarità della notifica delle cartelle formulata in primo grado dalla ricorrente con memorie aggiuntive è stata giustamente considerata come domanda nuova rispetto alla originaria affermazione di non aver mai ricevuto le cartelle stesse, e in quanto tale non esaminabile neanche nel presente giudizio d'appello.
In ogni caso, si tratta di eccezioni infondate.
Con riferimento alle altre questioni decise con la sentenza impugnata, l'Ufficio osserva che l'art. 2506 bis del Codice civile stabilisce che per le obbligazioni facenti capo ad una società scissa rispondono in solido le società beneficiarie, e, in caso di scissione parziale, unitamente con la società scissa. In caso di scissione parziale, quindi, l'esistenza dell'obbligo della società scissa è costitutivo anche dell'obbligo della beneficiaria. Tale obbligo, sebbene diverso per causa, concerne il medesimo debito d'imposta. Il soggetto passivo del tributo è appunto la scissa ed è rispetto ad essa che va accertato che il tributo è dovuto, ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (art. 49, comma 1, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602), con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente notificare alla beneficiaria anche soltanto l'intimazione di pagamento, atto giuridicamente dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta.
Contrariamente da quanto asserito da controparte, inoltre, la cartella di pagamento n. ….55709288 è stata notificata il 16 gennaio 2017, successivamente alla scissione intervenuta il 21 dicembre 2016.
Infondata anche l'eccezione relativa alla prescrizione di sanzioni ed interessi, in quanto risulta presentata il 30 agosto 2017 istanza di rateazione, che costituisce di per sé riconoscimento di debito, idoneo ad interrompere la prescrizione.
6. Con successive memorie la società appellante ribadisce il carattere non innovativo delle eccezioni formulate con memorie aggiuntive in primo grado, resesi necessarie proprio dal deposito in sede di controdeduzioni della documentazione concernente la notifica delle cartelle.
Contesta il deposito di documenti nuovi in appello, in violazione dell'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal D.lgs. n. 220 del 2023, riguardante la ricevuta di accettazione e consegna in formato
.eml mentre il primo grado vi era solo una stampa scansionata in .pdf ricordando che il processo era stato instaurato nel mese di giugno del 2024.
Osserva ancora che la richiesta di pagamento rateale asseritamente interruttiva della prescrizione risulta in realtà presentata esclusivamente dalla Società_1 e non dall'appellante che, come detto, non ha mai regolarmente e personalmente ricevuto le cartelle di pagamento.
Del resto, la Società_1 è l'unico soggetto al quale sono state indirizzate le notifiche, nei cui confronti l'imposta è stata inserita nel ruolo in qualità di debitore principale.
Ribadisce la richiesta di prescrizione per le sanzioni e per gli interessi, osservando che la richiesta di rateazione era stata presentata solo dalla Società_1, unico soggetto, come detto, ad aver ricevuto le cartelle esattoriali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Ricorrente_1 va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1. Erroneamente il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità delle memorie presentate in primo grado dalla società Ricorrente_1. Non si trattava di un ampliamento del thema decidendum, ma di una contestazione riguardante la regolarità della documentazione presentat. in risposta al ricorso dall'Ufficio
Nel merito, in ogni caso, le eccezioni formulate sono infondate.
Con giurisprudenza costante, la Corte di cassazione ha statuito che è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento da notificare in formato “.pdf” anziché in “.p7m”, in quanto il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene, e il formato assicura comunque l'immodificabilità del testo (cfr. da ultimo ordinanza n. 30922 del 2024). La documentazione relativa alla notifica delle cartelle era già in atti in primo grado, conseguentemente appare ininfluente, ai fini della decisione, la ulteriore documentazione prodotta dall'Ufficio in grado d'appello, contestata dalla Ricorrente_1 sulla base delle modifiche intervenute all'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992.
2. Premesso quanto sopra, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la prescrizione validamente interrotta dalla notifica delle cartelle esattoriali alla Società_1 Srl.
Tale aspetto non è contestato specificamente dalla società Ricorrente_1, che ritiene comunque indispensabile una notifica personale al socio coobbligato al fine di avviare i successivi procedimenti di esecuzione con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato per mancanza della notifica di un valido titolo.
Dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, e in particolare dalla sentenza n. 2879 del
2020, emerge che in caso di scissione parziale l'esistenza dell'obbligo della società scissa è costitutivo anche di quello in solido delle società beneficiarie. Sebbene diverso per causa, infatti, si tratta del medesimo debito d'imposta, con la conseguenza che ai beneficiari della scissione può essere notificata direttamente l'intimazione di pagamento, atto giuridicamente dipendente da un'iscrizione a ruolo già formatasi nei confronti di uno dei soggetti passivi dell'imposta (cfr. ex multis Corte di cassazione sentenza n. 9504 del 2016 e n. 37484 del 2021).
I principi sopra descritti sono validi anche con riferimento alle notifiche effettuate all'unica società esistente prima della scissione, senza che sia ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, considerato che la società beneficiaria è a conoscenza della situazione debitoria -anche nei confronti del fisco- della società scissa.
La notifica delle cartelle esattoriali alla Società_1 Srl, quindi, non solo ha interrotto la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, ma va considerata a tutti gli effetti come produttiva di effetti anche sul piano sostanziale della debenza del tributo nei confronti della Ricorrente_1, che può allora essere destinataria direttamente di successivi atti esecutivi della pretesa.
3. L'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione con riferimento alle sanzioni ed interessi risulta espressamente formulata dalla società Ricorrente_1 esclusivamente con il ricorso in appello, e come tale va dichiarata inammissibile.
In primo grado infatti il ricorso, con riferimento al periodo intercorso fra la notifica delle cartelle ed il provvedimento impugnato, lamentava genericamente la decorrenza del periodo quinquennale per la prescrizione della pretesa tributaria. Si tratta viceversa di decorrenza di un ulteriore periodo decennale, in quanto si trattava di imposte erariali. A riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 16713 del 2016, ha ribadito il principio che a seguito di un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione dei relativi provvedimenti, il credito erariale (cioè relativo ad imposte di competenza dello Stato), è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 del Codice Civile “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, annualmente, o in periodi più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2646 del Codice Civile, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può essere equiparata ad una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza di presupposto impositivo.
Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, in base al quale l'iscrizione a ruolo e dell'emissione di una cartella esattoriale non modificano l'originario termine decennale, che inizia nuovamente a decorrere. Come detto, in primo grado nessuna specifica eccezione veniva formulata, sia pure in subordine, con riferimento alla prescrizione non della pretesa tributaria ma specificatamente delle sanzioni e degli interessi.
4. Considerato lo svolgimento del processo, e la complessità delle questioni giuridiche trattate, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
5. Per mero errore materiale, il dispositivo comunicato alle parti e inserito nel fascicolo telematico reca la seguente dizione: "Accoglie il ricorso come in motivazione. Spese compensate".
Per i motivi sopra esposti, il predetto dispositivo va sostituito con quello corretto di seguito riportato.
P.Q.M.
Respinge l'appello della società Ricorrente_1. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3900/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065094954000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3484/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a responsabilità limitata impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'intimazione di pagamento per un debito fiscale riguardante imposte varie (IVA, registro e altri tributi erariali) dovuti in diversi esercizi finanziari, già evidenziato in numerose cartelle esattoriali.
Deduceva la ricorrente la mancata notifica delle cartelle richiamate nel provvedimento impugnato e di ulteriori atti presupposti, e il verificarsi, quindi, della prescrizione, da considerare quinquennale, anche relativamente al periodo successivo alla data di asserita notifica delle cartelle stesse.
2. Con sentenza n. 803, depositata il 21 gennaio 2025, il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva preliminarmente di non prendere in considerazione il contenuto delle memorie aggiuntive depositate dalla società ricorrente, in quanto ampliative dell'originario thema decidendum.
Con tali memorie la ricorrente, dopo aver affermato di non aver ricevuto le cartelle, contestava la regolarità dell'asserita notifica, avvenuta tramite posta certificata.
Nel merito osservava che 11 cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate tramite PEC nella casella di posta elettronica certificata della società Società_1. Quest'ultima il 21 dicembre 2016 era stata scissa, con atto formale, in due società, fra cui la Società_2 Srl, che il 7 agosto 2018, aveva assunto la denominazione della ricorrente Ricorrente_1 Srl.
Osservava la Commissione che ai sensi dell'art. 173, comma 13, del Testo Unico n. 917 del 1986, le società derivanti dalla scissione sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi e ogni altro debito della originaria società scissa, norma che ha un evidente valore antielusivo.
Le cartelle erano state notificate nei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n.602 del 1973, considerata anche la proroga di 24 mesi prevista per la ben nota emergenza sanitaria.
Solo limitatamente a due cartelle (nn. 09720180082628507 e 09720190147324138), di valore assolutamente marginale (meno di 100 euro su un totale di circa 800.000), la notifica risultava effettuata al socio unico della società scissa, con la conseguenza che limitatamente a tali cartelle l'intimazione doveva essere annullata per intervenuta prescrizione.
Escluso anche il verificarsi della prescrizione nel periodo fra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato, trattandosi di crediti erariali soggetti a termine decennale, non decorso.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello società Ricorrente_1. La società appellante contesta preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità delle ulteriori memorie difensive presentate in primo grado, contenenti considerazioni che non ampliavano la materia del contendere, riguardanti proprio l'oggetto specifico del ricorso come originariamente delineato, cioè irregolarità nella notifica delle cartelle di pagamento.
Con tali eccezioni la ricorrente contestava la notifica delle cartelle effettuata a mezzo PEC con una estensione informatica non idonea a garantire l'immodificabilità dei documenti, privi oltretutto di firma digitale.
Ad avviso dell'appellante, la documentazione prodotta non era inoltre idonea a provare la specificità dell'atto allegato al messaggio di posta elettronica.
Chiede pertanto che questa Corte di Giustizia si pronunci anche su tali eccezioni, illegittimamente pretermesse.
L'appellante contesta poi quanto affermato dalla sentenza di primo grado, cioè che la notifica delle cartelle esattoriali alla società scissa possa esplicare i suoi effetti anche alle società beneficiarie della predetta operazione.
Tale notifica, infatti, ha il solo effetto di interrompere i termini di prescrizione e decadenza, ma non è sufficiente per attivare la riscossione coattiva nei confronti del soggetto coobbligato, in mancanza della notifica personale di un titolo presupposto (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 29601 del 2022).
Osserva inoltre che relativamente a due cartelle di pagamento risulterebbero notificate in data antecedente alla scissione, con la conseguenza che tale notifica non può produrre alcun effetto interruttivo sulla decadenza e sulla prescrizione, non essendo infatti all'epoca esistente alcun soggetto coobbligato.
Da ultimo contesta in modo specifico l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi indicati nelle cartelle, quest'ultima indubbiamente quinquennale, e l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che non sarebbe stata presentata alcuna domanda in tal senso.
4. Con ordinanza n. 1719, depositata il 29 settembre 2025, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e rinviava la discussione nel merito all'odierna udienza.
5. Successivamente alla predetta ordinanza, il 16 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'Ufficio osserva che la contestazione della regolarità della notifica delle cartelle formulata in primo grado dalla ricorrente con memorie aggiuntive è stata giustamente considerata come domanda nuova rispetto alla originaria affermazione di non aver mai ricevuto le cartelle stesse, e in quanto tale non esaminabile neanche nel presente giudizio d'appello.
In ogni caso, si tratta di eccezioni infondate.
Con riferimento alle altre questioni decise con la sentenza impugnata, l'Ufficio osserva che l'art. 2506 bis del Codice civile stabilisce che per le obbligazioni facenti capo ad una società scissa rispondono in solido le società beneficiarie, e, in caso di scissione parziale, unitamente con la società scissa. In caso di scissione parziale, quindi, l'esistenza dell'obbligo della società scissa è costitutivo anche dell'obbligo della beneficiaria. Tale obbligo, sebbene diverso per causa, concerne il medesimo debito d'imposta. Il soggetto passivo del tributo è appunto la scissa ed è rispetto ad essa che va accertato che il tributo è dovuto, ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (art. 49, comma 1, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602), con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente notificare alla beneficiaria anche soltanto l'intimazione di pagamento, atto giuridicamente dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta.
Contrariamente da quanto asserito da controparte, inoltre, la cartella di pagamento n. ….55709288 è stata notificata il 16 gennaio 2017, successivamente alla scissione intervenuta il 21 dicembre 2016.
Infondata anche l'eccezione relativa alla prescrizione di sanzioni ed interessi, in quanto risulta presentata il 30 agosto 2017 istanza di rateazione, che costituisce di per sé riconoscimento di debito, idoneo ad interrompere la prescrizione.
6. Con successive memorie la società appellante ribadisce il carattere non innovativo delle eccezioni formulate con memorie aggiuntive in primo grado, resesi necessarie proprio dal deposito in sede di controdeduzioni della documentazione concernente la notifica delle cartelle.
Contesta il deposito di documenti nuovi in appello, in violazione dell'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal D.lgs. n. 220 del 2023, riguardante la ricevuta di accettazione e consegna in formato
.eml mentre il primo grado vi era solo una stampa scansionata in .pdf ricordando che il processo era stato instaurato nel mese di giugno del 2024.
Osserva ancora che la richiesta di pagamento rateale asseritamente interruttiva della prescrizione risulta in realtà presentata esclusivamente dalla Società_1 e non dall'appellante che, come detto, non ha mai regolarmente e personalmente ricevuto le cartelle di pagamento.
Del resto, la Società_1 è l'unico soggetto al quale sono state indirizzate le notifiche, nei cui confronti l'imposta è stata inserita nel ruolo in qualità di debitore principale.
Ribadisce la richiesta di prescrizione per le sanzioni e per gli interessi, osservando che la richiesta di rateazione era stata presentata solo dalla Società_1, unico soggetto, come detto, ad aver ricevuto le cartelle esattoriali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Ricorrente_1 va respinto per i motivi di seguito esplicitati.
1. Erroneamente il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità delle memorie presentate in primo grado dalla società Ricorrente_1. Non si trattava di un ampliamento del thema decidendum, ma di una contestazione riguardante la regolarità della documentazione presentat. in risposta al ricorso dall'Ufficio
Nel merito, in ogni caso, le eccezioni formulate sono infondate.
Con giurisprudenza costante, la Corte di cassazione ha statuito che è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata con allegato il documento da notificare in formato “.pdf” anziché in “.p7m”, in quanto il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene, e il formato assicura comunque l'immodificabilità del testo (cfr. da ultimo ordinanza n. 30922 del 2024). La documentazione relativa alla notifica delle cartelle era già in atti in primo grado, conseguentemente appare ininfluente, ai fini della decisione, la ulteriore documentazione prodotta dall'Ufficio in grado d'appello, contestata dalla Ricorrente_1 sulla base delle modifiche intervenute all'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992.
2. Premesso quanto sopra, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la prescrizione validamente interrotta dalla notifica delle cartelle esattoriali alla Società_1 Srl.
Tale aspetto non è contestato specificamente dalla società Ricorrente_1, che ritiene comunque indispensabile una notifica personale al socio coobbligato al fine di avviare i successivi procedimenti di esecuzione con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato per mancanza della notifica di un valido titolo.
Dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, e in particolare dalla sentenza n. 2879 del
2020, emerge che in caso di scissione parziale l'esistenza dell'obbligo della società scissa è costitutivo anche di quello in solido delle società beneficiarie. Sebbene diverso per causa, infatti, si tratta del medesimo debito d'imposta, con la conseguenza che ai beneficiari della scissione può essere notificata direttamente l'intimazione di pagamento, atto giuridicamente dipendente da un'iscrizione a ruolo già formatasi nei confronti di uno dei soggetti passivi dell'imposta (cfr. ex multis Corte di cassazione sentenza n. 9504 del 2016 e n. 37484 del 2021).
I principi sopra descritti sono validi anche con riferimento alle notifiche effettuate all'unica società esistente prima della scissione, senza che sia ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, considerato che la società beneficiaria è a conoscenza della situazione debitoria -anche nei confronti del fisco- della società scissa.
La notifica delle cartelle esattoriali alla Società_1 Srl, quindi, non solo ha interrotto la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, ma va considerata a tutti gli effetti come produttiva di effetti anche sul piano sostanziale della debenza del tributo nei confronti della Ricorrente_1, che può allora essere destinataria direttamente di successivi atti esecutivi della pretesa.
3. L'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione con riferimento alle sanzioni ed interessi risulta espressamente formulata dalla società Ricorrente_1 esclusivamente con il ricorso in appello, e come tale va dichiarata inammissibile.
In primo grado infatti il ricorso, con riferimento al periodo intercorso fra la notifica delle cartelle ed il provvedimento impugnato, lamentava genericamente la decorrenza del periodo quinquennale per la prescrizione della pretesa tributaria. Si tratta viceversa di decorrenza di un ulteriore periodo decennale, in quanto si trattava di imposte erariali. A riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 16713 del 2016, ha ribadito il principio che a seguito di un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione dei relativi provvedimenti, il credito erariale (cioè relativo ad imposte di competenza dello Stato), è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 del Codice Civile “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, annualmente, o in periodi più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2646 del Codice Civile, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può essere equiparata ad una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza di presupposto impositivo.
Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, in base al quale l'iscrizione a ruolo e dell'emissione di una cartella esattoriale non modificano l'originario termine decennale, che inizia nuovamente a decorrere. Come detto, in primo grado nessuna specifica eccezione veniva formulata, sia pure in subordine, con riferimento alla prescrizione non della pretesa tributaria ma specificatamente delle sanzioni e degli interessi.
4. Considerato lo svolgimento del processo, e la complessità delle questioni giuridiche trattate, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
5. Per mero errore materiale, il dispositivo comunicato alle parti e inserito nel fascicolo telematico reca la seguente dizione: "Accoglie il ricorso come in motivazione. Spese compensate".
Per i motivi sopra esposti, il predetto dispositivo va sostituito con quello corretto di seguito riportato.
P.Q.M.
Respinge l'appello della società Ricorrente_1. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo