Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 517
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Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle esattoriali e prescrizione

    La Corte ritiene che la notifica delle cartelle alla società scissa sia valida e interruttiva della prescrizione anche nei confronti della società beneficiaria. La prescrizione decennale per le imposte erariali non è maturata.

  • Accolto
    Inammissibilità delle memorie aggiuntive in primo grado

    Il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità delle memorie. Tuttavia, nel merito, le eccezioni formulate sono infondate.

  • Rigettato
    Regolarità della notifica a mezzo PEC

    La notifica a mezzo PEC con allegato PDF è valida, in quanto il protocollo Pec assicura la riferibilità e il formato PDF garantisce l'immodificabilità.

  • Inammissibile
    Prescrizione sanzioni e interessi

    L'eccezione relativa alla prescrizione di sanzioni e interessi è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello. In ogni caso, l'istanza di rateazione presentata dalla società scissa interrompe la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 517
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 517
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo