Decreto cautelare 6 agosto 2021
Sentenza breve 10 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 06/08/2021, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/08/2021
N. 00836/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2021, proposto da
Al Teatro Goldoni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Anna Paola Klinger, Pier Marco Rosa Salva e Paolo Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Salva e Brambilla in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 2021/348185 del 27 luglio 2021, avente ad oggetto « Diniego della domanda prot. gen. 238570/2021 del 19/05/2021 per occupazione suolo pubblico temporanea e straordinaria presentata ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 135/2020 », con il quale è stato disposto « il diniego dell'istanza prot. gen. n. 238570/2021 del 19/05/2021 presentata dalla Società AL TEATRO GOLDONI S.R.L., in premessa indicata, in quanto risulta in contrasto con quanto disciplinato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020 e in violazione ai criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella zona di Venezia Centro Storico ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 237/2015 »;
nonché, in via subordinata, ove occorrer possa,
- della delibera di Giunta Comunale di Venezia n. 135/2020, ove essa fosse interpretata nel senso di consentire ai titolari di attività, privi di una concessione di suolo pubblico, di ottenere una concessione in via straordinaria e transitoria solo nei limiti dei criteri previsti dall'All. A ) della Delibera di Giunta Comunale n. 237/15;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm.;
Rilevato in particolare che la situazione di estrema gravità ed urgenza - che non consente di attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare - viene rappresentata in relazione alla specificità del momento, tenuto conto che, visto l’andamento anche recente dei contagi, per la ricorrente il mese di agosto “ appare la principale finestra – se non unica - … per tentare di compensare il gravissimo impatto della pandemia da Covid-19 ”;
Sentito informalmente il Comune intimato ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56;
Ritenuto – comunque riservata al Collegio, nel contraddittorio delle parti, ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris – che sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l’effetto sospende l’esecuzione dell’atto impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 6 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO