TRIB
Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA IL GIUDICE DEL LAVORO
Letti gli atti del proc. N.1376/2024
/ ), Parte_1 Pt_2
rilevato che il nominato C.T.U. ha terminato le operazioni di consulenza ed ha depositato in
Cancelleria l'elaborato peritale, e che è decorso il termine di giorni trenta di cui all'art.445 bis, quarto comma, Cod.Proc.Civ.; preso atto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, della assenza di dichiarazioni di dissenso entro il predetto termine e della congruità della relazione;
visto l'art.445 bis, quinto comma, Cod.Proc.Civ.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio in atti.
Considerate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a fronte dell'accertamento compiuto in sede amministrativa, rilevato che la parte ricorrente non può essere onerata delle spese del giudizio a norma dell'art. 42 L. n. 326/2003, non ravvisandosi gli estremi della temerarietà o manifesta infondatezza dell'azione da essa proposta.
PONE definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da Pt_2
separato decreto, nulla disponendo per le spese relative ai compensi professionali.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Pescara, 16/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Andrea Pulini