Art. 4. ((Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennita' pensionabile, non puo' superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennita' pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennita' sostitutiva; l'indennita' integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilita'; l'indennita' per gli addetti ai centri meccanografici; l'indennita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modifiche))
Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni, del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie: diverse dall'indennita' pensionabile.
I criteri e le modalita' per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze.
Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni, del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie: diverse dall'indennita' pensionabile.
I criteri e le modalita' per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze.