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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 308/2025 RG
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Granata;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona dei legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente si opponeva alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820231460000260006, notificata il 4.12.2024, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dai seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito n. 32820180003172432000 notificato in data 16/07/2018 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820180006599882000 notificato in data 09/01/2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820190002310949000 notificato in data 25/07/2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820190006150031000 notificato in data 09/12/2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820210002608010000 notificato in data 20/12/2021 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820220002851207000 notificato in data 16/08/2022 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820220006887811000 notificato in data 08/02/2023 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria. Deduceva l'illegittimità della suddetta comunicazione stante la mancata notificazione degli avvisi di addebito, la mancanza alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/73. Deduceva che non aveva mai svolto l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, e che, non avendo svolto attività, con carattere di abitualità e preponderanza, rispetto agli altri
1 fattori produttivi dell'impresa, non andava iscritta nella gestione commercianti essendo la propria posizione contributiva già tutelata dall'iscrizione nella gestione separata. Allegava che l'iscrizione della sig.ra nella gestione commercianti, formava già Parte_1 oggetto di esame nell'ambito del procedimento recante R.G. N. 1240/2024, innanzi il Tribunale di Napoli Nord, che si pronunciava con sentenza n. 4692/2024 pubbl. il 25/10/2024 accogliendo la domanda della ricorrente. Chiedeva di dichiarare l'inesistenza del credito e per effetto dichiarare nulla l'iscrizione ipotecaria. Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
Deve preliminarmente osservarsi l'agente della riscossione ha esposto “la sopra indicata comunicazione è già stata impugnata dalla sig.ra nel procedimento n. R.G. 1776/2024, Pt_1
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, conclusosi con la sentenza n. 4138/2024 pubblicata in data 27.09.2024. Sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra
Da ciò discende senza ombra di dubbio, in relazione alla predetta cartella, Pt_1
l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem”. La suddetta prospettazione è infondata in quanto la suddetta pronuncia ha avuto ad oggetto un diverso atto rispetto a quello impugnato in questo ricorso, vale a dire una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
inoltre la suddetta sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per una mera questione processuale consistente nella genericità dell'atto introduttivo in violazione dell'art. 414 c.p.c. e pertanto la suddetta pronuncia non ha prodotto alcun giudicato in quanto il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato) (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Deve inoltre rilevarsi l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente secondo cui la comunicazione di iscrizione ipotecaria è illegittimità stante la mancanza della notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/73. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014) ha infatti affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La prescrizione. Deve preliminarmente rilevarsi che nel settore previdenziale, una volta esaurito il termine per il versamento dei contributi, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva.
2 Afferma la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 23116 del 2004) che: “…va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 11140 del 2001 e Cass. n. 330 del 2002) che nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile. Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione, dunque, non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto. Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale, a prescindere dal regime previdenziale ordinario o speciale applicabile. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 cod.civ., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla ne' riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice. ..”.
La prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito e la questione di merito inerente all'assenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva. Nella fattispecie concreta in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale CP_1 notificazione degli avvisi di addebito nelle date sopra indicate, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 per quanto attiene all'accertamento della prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito e per quanto attiene la questione di merito inerente all'assenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva portata dai suddetti avvisi di addebito. L'art. 30, comma 14, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica prevede: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Pertanto anche per contestare l'avviso di addebito, così come il ruolo, è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica
3 della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011). Ne consegue che, essendo maturata la suddetta decadenza, parte ricorrente non può più contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva per quanto attiene ai crediti contributivi portati dagli anzidetti avvisi di addebito. Deve precisarsi che la sentenza n. 4692/2024 emessa dal Tribunale adito-sez. lavoro, menzionata da parte ricorrente, ha statuito “ -accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 32820230003686263000…”, laddove secondo quanto emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. prodotta dall'agente della riscossione) il suddetto avviso di addebito ha ad oggetto crediti contributivi per il periodo da ottobre 2021, che non costituiscono oggetto del presente processo.
La prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito. Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016). Nella fattispecie concreta in esame l'agente della riscossione ha provato di aver interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito 32820180003172432000, 32820180006599882000, 32820190002310949000, 32820190006150031000, 32820210002608010000, 32820220002851207000 mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento 02820239008358813000, notificata il 8.9.2023. Inoltre la prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820220006887811000 è stata interrotta mediante la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 4.12.2024, impugnata in questo processo. Pertanto deve dichiararsi che i crediti contributivi portati dai suddetti avvisi di addebito non sono prescritti.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
4 L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria. Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso di addebito opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica. Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' , liquidate come in dispositivo, seguono il principio della CP_1 soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente. Le spese di lite tra il ricorrente ed , liquidate come in Controparte_2 dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare, in favore dell' , le spese di lite liquidate in €4.097,90 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente a pagare, in favore di , le spese di lite Controparte_2 liquidate in €4.097,90 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso il 29.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
5
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 308/2025 RG
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Granata;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona dei legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente si opponeva alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820231460000260006, notificata il 4.12.2024, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dai seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito n. 32820180003172432000 notificato in data 16/07/2018 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820180006599882000 notificato in data 09/01/2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820190002310949000 notificato in data 25/07/2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820190006150031000 notificato in data 09/12/2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820210002608010000 notificato in data 20/12/2021 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820220002851207000 notificato in data 16/08/2022 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
Avviso di addebito n. 32820220006887811000 notificato in data 08/02/2023 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria. Deduceva l'illegittimità della suddetta comunicazione stante la mancata notificazione degli avvisi di addebito, la mancanza alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/73. Deduceva che non aveva mai svolto l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, e che, non avendo svolto attività, con carattere di abitualità e preponderanza, rispetto agli altri
1 fattori produttivi dell'impresa, non andava iscritta nella gestione commercianti essendo la propria posizione contributiva già tutelata dall'iscrizione nella gestione separata. Allegava che l'iscrizione della sig.ra nella gestione commercianti, formava già Parte_1 oggetto di esame nell'ambito del procedimento recante R.G. N. 1240/2024, innanzi il Tribunale di Napoli Nord, che si pronunciava con sentenza n. 4692/2024 pubbl. il 25/10/2024 accogliendo la domanda della ricorrente. Chiedeva di dichiarare l'inesistenza del credito e per effetto dichiarare nulla l'iscrizione ipotecaria. Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
Deve preliminarmente osservarsi l'agente della riscossione ha esposto “la sopra indicata comunicazione è già stata impugnata dalla sig.ra nel procedimento n. R.G. 1776/2024, Pt_1
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, conclusosi con la sentenza n. 4138/2024 pubblicata in data 27.09.2024. Sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra
Da ciò discende senza ombra di dubbio, in relazione alla predetta cartella, Pt_1
l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem”. La suddetta prospettazione è infondata in quanto la suddetta pronuncia ha avuto ad oggetto un diverso atto rispetto a quello impugnato in questo ricorso, vale a dire una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
inoltre la suddetta sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per una mera questione processuale consistente nella genericità dell'atto introduttivo in violazione dell'art. 414 c.p.c. e pertanto la suddetta pronuncia non ha prodotto alcun giudicato in quanto il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato) (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Deve inoltre rilevarsi l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente secondo cui la comunicazione di iscrizione ipotecaria è illegittimità stante la mancanza della notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/73. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014) ha infatti affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La prescrizione. Deve preliminarmente rilevarsi che nel settore previdenziale, una volta esaurito il termine per il versamento dei contributi, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva.
2 Afferma la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 23116 del 2004) che: “…va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 11140 del 2001 e Cass. n. 330 del 2002) che nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile. Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione, dunque, non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto. Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale, a prescindere dal regime previdenziale ordinario o speciale applicabile. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 cod.civ., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla ne' riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice. ..”.
La prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito e la questione di merito inerente all'assenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva. Nella fattispecie concreta in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale CP_1 notificazione degli avvisi di addebito nelle date sopra indicate, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 per quanto attiene all'accertamento della prescrizione precedente alla notificazione degli avvisi di addebito e per quanto attiene la questione di merito inerente all'assenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva portata dai suddetti avvisi di addebito. L'art. 30, comma 14, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica prevede: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Pertanto anche per contestare l'avviso di addebito, così come il ruolo, è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica
3 della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011). Ne consegue che, essendo maturata la suddetta decadenza, parte ricorrente non può più contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva per quanto attiene ai crediti contributivi portati dagli anzidetti avvisi di addebito. Deve precisarsi che la sentenza n. 4692/2024 emessa dal Tribunale adito-sez. lavoro, menzionata da parte ricorrente, ha statuito “ -accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 32820230003686263000…”, laddove secondo quanto emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. prodotta dall'agente della riscossione) il suddetto avviso di addebito ha ad oggetto crediti contributivi per il periodo da ottobre 2021, che non costituiscono oggetto del presente processo.
La prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito. Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016). Nella fattispecie concreta in esame l'agente della riscossione ha provato di aver interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito 32820180003172432000, 32820180006599882000, 32820190002310949000, 32820190006150031000, 32820210002608010000, 32820220002851207000 mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento 02820239008358813000, notificata il 8.9.2023. Inoltre la prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 32820220006887811000 è stata interrotta mediante la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 4.12.2024, impugnata in questo processo. Pertanto deve dichiararsi che i crediti contributivi portati dai suddetti avvisi di addebito non sono prescritti.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
4 L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria. Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso di addebito opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica. Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' , liquidate come in dispositivo, seguono il principio della CP_1 soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente. Le spese di lite tra il ricorrente ed , liquidate come in Controparte_2 dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare, in favore dell' , le spese di lite liquidate in €4.097,90 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente a pagare, in favore di , le spese di lite Controparte_2 liquidate in €4.097,90 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso il 29.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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