Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5715/2018
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Mostocotto giusta procura in atti appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Contessa giusta procura in atti appellato e appellante incidentale
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Giuseppe Marino giusta procura in atti appellata e appellante incidentale
E
1
), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Falciani giusta procura in C.F._3 atti appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 96/2018 emessa dal Tribunale di Rieti in data
22.2.2018.
Conclusioni
Per “Piaccia all'On.le Corte adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Parte_1 accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione cui si resiste, per difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto estranei alla proprietà del fabbricato all'epoca in cui, a loro stesso dire, si sarebbero verificati i danni lamentati;
- respingere la stessa azione con ogni domanda in essa avanzata siccome totalmente sfornita di prova e comunque infondata sia sull'an che sul quantum richiesto, con condanna – in ogni caso – degli attori alle spese di giudizio ed anche per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. Accogliere altresì, ed in ogni caso, gli appelli incidentali della e del geom. . Con vittoria di spese competenze ed CP_2 Controparte_1 onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso delle spese di CTU poste nella sentenza di primo grado a carico dei convenuti”.
Per “Voglia l'On.le Corte adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e Controparte_1 deduzione, accogliere sia l'appello principale proposto dalla che il presente appello incidentale Parte_1
e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori e dichiarare inammissibile o comunque, nel merito, rigettare la domanda proposta;
in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, ridurre la pretesa risarcitoria degli attori ai sensi dell'art. 1227
c.c. e comune nei limiti del provato. Con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite del doppio grado, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”
Per la : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e CP_2 deduzione disattesa, accogliere l'appello principale proposto dalla Sondedile, quello incidentale proposto dal
Geom. ed il presente appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva della dichiarare la carenza di legittimazione CP_2 attiva degli attori, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito la domanda attorea, condannare gli attori alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2 Per e : “Concludendo per il rigetto dell'appello principale e di Controparte_3 Controparte_4 quelli incidentali perché inammissibili ed infondati. Per la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 cpc per evidente lite temeraria;
Per la condanna di tutti i convenuti al pagamento di spese ed onorari di questo grado con attribuzione all'avv.to Falciani, antistatario.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_3 Parte_2 di Rieti la società il Geom. e la domandando Parte_1 Controparte_5 CP_2
l'accertamento della loro responsabilità per i danni provocati dall'esecuzione di lavori effettuati nel Comune di Fara Sabina nel mese di settembre 2006 e il conseguente risarcimento dei danni all'immobile di loro proprietà, dei danni morali e di quelli esistenziali, indicati in complessivi € 140.000,00.
A fondamento della domanda hanno rappresentato:
-di essere comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Fara in Sabina, frazione Corese
Terra, via del Palazzo n. 20, destinato a civile abitazione, acquistato con atto di compravendita del 25.10.2006 innanzi al notaio in Rieti;
Persona_1
- che nel mese di settembre 2006 erano stati effettuati lavori di somma urgenza per l'eliminazione di un pericolo derivante da un movimento franoso in atto a valle della RU
, nei pressi dell'Università Agraria;
Parte_3
- che nel corso dei lavori gli attori avevano avvertito ingenti vibrazioni per le trivellazioni che si stavano eseguendo a sostegno della limitrofa proprietà dell'Università Agraria, lavori in esito ai quali si erano immediatamente formate lesioni nei muri portanti dell'immobile di loro proprietà;
- che dopo circa un mese tali lesioni si erano ingrandite e gli attori si erano altresì accorti che nel soggiorno e nella cucina si erano sollevate e lesionate le mattonelle del pavimento;
- che a seguito delle richieste formulate si era potuto apprendere che i lavori erano stati appaltati dalla all'impresa e che la loro direzione era stata CP_2 Parte_1 affidata dalla committente al geometra Controparte_5
- che dunque dei danni lamentati erano tenuti a rispondere tali soggetti, in via tra loro solidale.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la legittimazione ad agire in capo agli attori, sul presupposto che gli stessi non avessero dimostrato di essere proprietari
3 dell'immobile al momento in cui si era verificato l'evento dannoso;
la ha altresì CP_2 eccepito il suo difetto di legittimazione passiva.
Tutti i convenuti hanno poi eccepito l'infondatezza delle domande proposte nei loro confronti e comunque il difetto di prova delle pretese risarcitorie azionate e per l'effetto hanno concluso per il rigetto delle avverse domande.
Con sentenza n. 96/2018, pubblicata il 22.02.2018, il Tribunale di Rieti ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli attori, condannando i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni alla proprietà attorea, liquidati in euro 8.193,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di due motivi. Parte_1
Con il primo motivo d'appello ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui era stata ravvisata la sussistenza della legittimazione attiva in capo agli odierni appellati.
A fondamento di tale conclusione ha rilevato: a) che quando erano stati effettuati i lavori gli appellati non erano proprietari dell'immobile in quanto avevano solamente sottoscritto, in data 13.02.2016, una scrittura privata inidonea a trasferire la proprietà: b) che il primo Giudice avrebbe illegittimamente fatto ricorso, per provare il titolo di proprietà, a prove non utilizzabili, quali una scrittura privata priva di data certa e quindi non opponibile a terzi oltre che prodotta tardivamente, a prove testimoniali inammissibili in quanto dirette a dare prova di un atto che richiedeva la forma scritta ad substantiam e comunque provenienti dai venditori, che avevano un interesse diretto nel giudizio;
c) che gli odierni appellati non avevano comunque tempestivamente contestato la natura preliminare della scrittura, eccepita da
Parte_1
Con il secondo motivo d'appello ha lamentato l'erronea valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie e la violazione degli artt. 2043 c.c. e dell'art. 1227 c.c.
Quanto al primo aspetto ha lamentato come il Giudice di primo grado avesse erroneamente vagliato la relazione del CTU in ordine al nesso causale e alla prova del danno, non avendo di contro considerato le altre circostanze individuate dal consulente d'ufficio quali possibili cause dei danni accertati;
non sarebbe stata per l'effetto raggiunta la prova della relazione causale tra i lavori eseguiti e i danni lamentati;
sempre in ordine all'accertamento del nesso causale ha comunque sostenuto che, anche qualora fossero state escluse le altre possibili
4 cause dei danni, questi sarebbero stati determinati dalle caratteristiche dell'immobile e non dalle vibrazioni.
L'appellante ha poi lamentato come gli appellati non si fossero adoperati per arginare i danni.
A fronte della percezione dei danni sull'immobile, gli stessi si sarebbero infatti limitati ad avvertire il personale della ditta esecutrice, attendendo due anni per far redigere una perizia e un ulteriore anno per segnalare l'esistenza delle lesioni;
qualora, invece, avessero prontamente informato il direttore dei lavori, sarebbe stato possibile interrompere le lavorazioni ovvero “segnalare tale evento nel certificato di regolare esecuzione e nella relazione sul conto finale”, di modo che la loro condotta sarebbe sussumibile entro il perimetro dell'art. 1227 comma 2 c.c.
Da ultimo ha evidenziato come gli odierni appellati avessero acquistato l'immobile Parte_1 successivamente ai lavori, talché avrebbero accettato il bene nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'acquisto.
Su tali presupposti ha concluso per la riforma della pronuncia impugnata, con Parte_1 conseguente rigetto delle avverse domande.
Si è costituito in giudizio il geometra il quale ha aderito alle conclusioni Controparte_1 di cui all'atto di appello della ed ha proposto, allo stesso tempo, appello incidentale Parte_1 avverso la sentenza di primo grado sulla base di motivi analoghi a quelli formulati dall'appellante principale.
Si è costituita in giudizio anche la , la quale ha aderito all'appello principale ed CP_2
a quello incidentale del ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale in CP_6 ragione delle stesse doglianze sollevate dalle altre parti, oltre ad impugnare il capo di pronuncia con il quale il Tribunale aveva ritenuto sussistere la sua legittimazione passiva.
Si sono infine costituiti nel presente grado di giudizio i signori e Controparte_3 CP_4
, i quali hanno concluso per il rigetto degli appelli proposti dalle controparti e per
[...] la conferma della sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo d'appello hanno sostenuto che correttamente il Giudice avesse ritenuto la scrittura privata del 13.02.2006 idonea a trasferire la proprietà dell'immobile in virtù dell'applicazione del principio del consenso nonché alla luce della chiara indicazione in tal senso presente nel contratto;
tale scrittura sarebbe stata poi tempestivamente prodotta,
5 con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., mentre la certezza della data era ravvisabile alla luce di elementi esterni, idonei a conferire incontestabile certezza alla stessa.
Con riferimento al secondo motivo d'appello i convenuti, ribadita la correttezza delle conclusioni esposte dal c.t.u. e recepite dal primo Giudice, hanno eccepito l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1227, secondo comma, c.c., in quanto proposta solamente in sede di comparsa conclusionale in primo grado, e comunque la sua infondatezza, in difetto di prova di alcuna propria condotta inerte (posto che in esito all'istruttoria era emerso come gli stessi appellati avessero immediatamente interpellato il responsabile dei lavori) né dei danni in tesi riconducibili a tale condotta.
Precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190
c.p.c.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione di un documento non rinvenuto in atti, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 senza ulteriori termini ex art
190 c.p.c.. per concorde rinunzia delle parti.
L'appello principale proposto da e quelli ad esso corrispondenti proposti dal Parte_1 geometra e dalla , sono infondati e devono pertanto essere rigettati. CP_1 CP_2
Con riferimento al primo motivo d'appello va anzitutto precisato che nel caso di specie non viene in rilievo una questione di legittimazione processuale (attiva) bensì di titolarità sostanziale del rapporto.
È consolidato il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
La titolarità della situazione giuridica sostanziale attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell'azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare
6 esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (ex multis Cass. 14468/2008 e 22525/2018).
Tanto premesso, con riferimento alla prova della titolarità del diritto leso la Corte di
Cassazione ha rappresentato che “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.” (Cass., n.
2203/2024).
Alla luce dei principi esposti è possibile cogliere la completezza e la condivisibilità delle conclusioni del giudice di primo grado sul punto.
Questi, infatti, ha correttamente impostato il giudizio in ordine alla titolarità del bene su base indiziaria e tenendo conto della funzione della prova in questione, così da escludere la necessità di giungere ad una prova analoga a quella richiesta in tema di rivendicazione.
In particolare, ha preliminarmente rilevato che i lavori per cui è causa furono pacificamente realizzati nel mese di settembre dell'anno 2006 ovvero in data antecedente alla stipula dell'atto notarile in data 25.10.2006.
Tuttavia, sulla scorta dell'esposta impostazione in punto di diritto, è comunque giunto ad affermare la qualità di proprietari e possessori in capo ai signori e già a CP_3 CP_4 decorrere dal 13.02.2006, data in cui i contraenti sottoscrissero una scrittura privata con la quale hanno provveduto al trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile.
7 Ciò in quanto, nel corpo dell'atto in questione, le parti si sono qualificate “parte venditrice”
( e “parte acquirente” e ed hanno Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 testualmente previsto: “il possesso materiale e legale sarà trasferito con la sottoscrizione della presente scrittura, con tutte le conseguenze di legge”.
La scrittura (tempestivamente prodotta in giudizio, nel termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c, è stata corroborata da un'ulteriore serie di elementi caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, nel senso dell'efficacia traslativa della scrittura a prescindere anche dalla produzione stessa.
In tale ottica il Giudice di primo grado ha correttamente valorizzato i seguenti elementi indiziari: gli assegni versati alla venditrice quale prezzo di compravendita anteriormente al rogito; la copia dei contratti intestati agli acquirenti relativi alle utenze per la somministrazione di luce e gas, anch'essi stipulati in data antecedente alla stipula dell'atto pubblico () il certificato di residenza della sig.ra iscritta nelle liste del Controparte_4
Comune di Fara in Sabina dal 07.09.2016); le risultanze dell'istruttoria orale (ed in primis le dichiarazioni rese dalla venditrice circa l'alienazione del bene nel febbraio 2006, di cui si tratterà infra ai fini della certezza della data della scrittura).
A fronte di un simile quadro indiziario le censure formulate dagli appellanti sul punto non appaiono recepibili.
I richiamati elementi indiziari sono poi idonei a conferire certezza alla data della scrittura privata, dovendo anche sotto questo profilo essere condivise le considerazioni svolte dal primo Giudice.
Come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni
o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.” (in questi termini, Cass., n. 21446/2023).
Nel caso di specie, un siffatto elemento, idoneo a fornire certezza alla data della scrittura privata con la quale è stata trasferita la proprietà dell'immobile, è insito nella testimonianza
8 resa dalla teste , la quale ha testualmente affermato: “posso riferire sui fatti di causa CP_7 poiché nell'anno 2006 a febbraio io ho venduto ai sigg.ri e l'immobile per cui è causa”. CP_3 CP_4
Le contrarie deduzioni formulate dagli appellanti, che hanno addotto l'inammissibilità delle prove testimoniali “in quanto dirette a dare prova di un atto di compravendita che richiedeva la forma scritta ad substantiam nonché in quanto provenienti da soggetti, i venditori, che avevano un interesse diretto nel giudizio, con conseguente ed ulteriore inattendibilità delle stesse”, non sono recepibili.
La prima contestazione è infondata in quanto il requisito della prova scritta è soddisfatto dall'esistenza della scrittura privata e la prova testimoniale è stata utilizzata per dare prova della certezza della data della stessa.
Per quanto riguarda l'asserito interesse diretto di occorre evidenziare come Controparte_7 in questa sede si ponga esclusivamente la questione dell'eventuale inattendibilità del teste, in quanto la sua eventuale incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., correttamente smentita nel merito dal Giudice di primo grado, sarebbe comunque stata sanata dalla mancata riproposizione della questione in sede di precisazione di conclusioni in primo grado nonché in appello.
Ciò posto, non può ad avviso di questa Corte essere ravvisata l'inattendibilità della testimone, considerato che la stessa, affermando di avere ceduto la proprietà dell'immobile in epoca anteriore al verificarsi dell'evento dannoso, ha escluso la configurabilità di una sua eventuale pretesa risarcitoria nei confronti degli odierni appellanti.
Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo d'appello occorre evidenziare come l'interesse della parte a contestare la titolarità del diritto di proprietà sia limitata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ad escludere un'erronea destinazione del risarcimento dovuto;
tale rischio non sussiste nel caso di specie, posto che come detto la dante causa degli odierni appellati ha testimoniato a suo sfavore affermando l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà ed escludendo pertanto in radice il rischio un'erronea destinazione del pagamento.
Il motivo d'appello relativo alla mancata contestazione, da parte degli originari attori, dell'eccezione formulata da in ordine alla natura di contratto preliminare della Parte_1 scrittura del febbraio 2006 è poi infondato, posto che la valutazione della natura giuridica del contratto integra una questione di qualificazione del rapporto rimessa all'esclusiva valutazione del giudice e come tale non soggetta al principio di non contestazione.
9 Ciò trova ulteriore , ma non necessaria conferma nello stesso tenore letterale del documento prodotto, a seguito di rimessione della causa sul ruolo in appello nuovamente in appello, ove l'atto è denominato “contratto di vendita” e che presenta tutti i requisiti sostanziali e formali di compravendita contenenti peraltro le dichiarazioni di legge a carico del venditore, e non di un mero preliminare, ben potendo l'obbligazione del pagamento del saldo del prezzo essere differito ad un rogito avente carattere sostanzialmente riproduttivo di una vendita comunque già perfezionata.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermata la legittimazione sostanziale in capo agli odierni appellati.
Le contestazioni relative alla valutazione svolta dal primo Giudice in ordine alle cause dei danni sono parimenti infondate.
Le eccezioni di inattendibilità dei testimoni che hanno riferito sul punto (confermando il verificarsi delle vibrazioni nel corso dei lavori e l'insorgenza delle lesioni nella proprietà degli odierni appellati) sono invero superabili in forza delle considerazioni precedentemente esposte con riferimento alla deposizione della venditrice, sia con riguardo alla mancata riproposizione dell'eccezione di incapacità a deporre, che in ogni caso in ordine alla non configurabilità di ragioni idonee a consentire di inferire la non attendibilità delle dichiarazioni rese.
Con riferimento alla residua incertezza in ordine all'effettiva relazione causale tra i lavori effettuati e i danni accertati occorre rammentare come in ambito civile, per soddisfare l'onere probatorio relativo al nesso di causalità, sia sufficiente raggiungere la soglia probatoria del
“più probabile che non”.
Ebbene, da una lettura complessiva della relazione del c.t.u. tale soglia probatoria appare inequivocabilmente raggiunta e, sul punto, la contestazione sollevata dagli appellanti è apodittica. Nelle conclusioni rese dal consulente d'ufficio si legge infatti che “risulta dunque concreta la probabilità che le vibrazioni prodotte dalla perforatrice idraulica della abbiano prodotto Parte_1 filature e fessurazioni sulle finiture superficiali”. Tali conclusioni sono state peraltro confermate anche a seguito dell'ampio contraddittorio che ha avuto ad oggetto le contestazioni mosse dai consulenti di parte.
Per quanto riguarda l'individuazione di ulteriori possibili cause dei danni accertati dal consulente appare sufficiente evidenziare che, in applicazione del principio dell'equivalenza
10 causale, l'esistenza di eventuali concause dei danni non escluderebbe comunque la responsabilità di colui che avesse dato origine ad una sola di esse.
In tale contesto, Per quanto riguarda il contributo causale determinato dalle caratteristiche preesistenti dell'immobile è sufficiente ribadire quanto già esposto in punto di equivalenza causale e di inidoneità delle circostanze evidenziate dal CTU ad essere causa esclusiva dei danni accertati i quali, come evidenziato dal consulente, sono stati comunque verosimilmente determinati, pur in concorrenza con altre circostanze tra le quali figurano le caratteristiche intrinseche dell'immobile, a determinare l'insorgenza dei danni accertati. Una siffatta relazione causale è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità accertato dal giudice di primo grado.
Per quanto riguarda l'asserito concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. appaiono condivisibili le considerazioni spese dagli odierni appellati in ordine all'assoluta genericità dell'eccezione nonché della mancata allegazione e prova dei danni che sarebbero riconducibili alla condotta degli appellati. In particolare, occorre rammentare che la norma invocata non sanziona la generica violazione dei canoni di buona fede e diligenza, bensì imputa al danneggiato quei danni che non si sarebbero verificati qualora non avesse violato tali canoni.
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di primo grado e da questa
Corte, i danni sono verosimilmente venuti in essere contestualmente allo svolgimento dei lavori e non successivamente ad essi e a causa del mancato pronto intervento degli appellati.
Inoltre, la generica allegazione relativamente al fatto che, ove immediatamente avvertito avrebbe ordinato l'interruzione dei lavori, appare scarsamente credibile alla luce dell'urgenza dei lavori.
Dire che quindi rigetto appello principlae + i corrispondenti appelli inciduentlai di e CP_1
CP_2
Con riferimento all'asserito difetto di legittimazione della si rileva quanto CP_2 segue.
In primo luogo, la sostiene che non sarebbe responsabile in quanto “L 'esecuzione CP_2
delle opere è stata affidata all'impresa con atto di cottimo fiduciario del 4.07 2007 (cfr.doc. Parte_1
7 Fasc. I grado).
11 L 'art. 2 del suddetto contratto prevede espressamente l'esclusiva responsabilità della società per danni a persone e cose, qualunque ne sia la causa, e sancisce l'obbligo dell'appaltatrice di provvedere al completo risarcimento dei danni, senza diritto ad alcun compenso.
Tali clausole sono, peraltro, conformi alla normativa in materia. Infatti, nell'appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi durante l'esecuzione del contratto, attesa
l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera appaltata.”.
La contestazione è infondata in quanto la clausola in questione rileva esclusivamente nei rapporti tra committente e appaltatore e non può essere opposta ai terzi in ragione dei limiti di cui all'art. 1372 c.c.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: “La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto.” (Cass. 20840/2022).
In secondo luogo, la sostiene che non sarebbe in ogni caso responsabile alla luce CP_2 degli orientamenti giurisprudenziali che, facendo leva sull'autonomia dell'appaltatore nello svolgimento dei lavori, limitano notevolmente l'ambito di responsabilità del committente
(Cass. Cass. 10588/08, Cass. 13934/05) e che ritengono al più ravvisabile in capo a questi una responsabilità ex art. 2043 c.c. a titolo di culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad un'impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere (Cass. n. 25758/13, n.11757/11).
Il tema è stato recentemente interessato da un mutamento giurisprudenziale, introdotto dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 7553/2021, e successivamente più volte ribadito dalla stessa Corte (Cass. nn. 16609/2021; 31601/2021; 41709/2021; 12909/2022; 36263/2023;
29918/2023; 7215/2023
Con la pronuncia in questione la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera
12 salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo
(esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)”
(Cass. 7553/2021. Il principio è stato successivamente applicato in numerose pronunce).
Alla luce dell'esposto orientamento, in punto di responsabilità del danno da cose in custodia, accertata la relazione causale tra la cosa in custodia e i danni cagionati, il nesso causale può essere interrotto esclusivamente dal caso fortuito. Peraltro, sul punto, la stessa pronuncia ha chiarito che “Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata.
L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori.”.
Nel caso di specie, pacifica la relazione causale tra la cosa in custodia e i danni, la si CP_2
è limitata a dedurre in punto di diritto l'insussistenza della propria responsabilità senza fornire la prova, richiesta ai sensi dell'art. 2051 c.c., del caso fortuito e il relativo motivo di appello deve essere quindi rigettato.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per quanto riguarda gli appelli proposti da e da Devono essere Parte_1 Controparte_1 invece compensate per la metà in relazione alla posizione della in CP_2
considerazione del mutamento giurisprudenziale intervenuto, successivamente alla proposizione dell'appello, in relazione alla questione del difetto di legittimazione.
PQM
La Corte d'appello di Roma definitivamente pronunciando:
13 1) rigetta gli appelli proposti da e avverso Parte_1 Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 96/2018 del Tribunale di Rieti;
2) condanna al rimborso in favore di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 delle spese del grado che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali oltre IVA CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. Falciani dichiaratosi antistatario;
3) condanna al rimborso in favore di e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
delle spese del grado che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre
[...]
IVA CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. Falciani dichiaratosi antistatario;
4) compensa per il 50% le spese del grado relative all'appello proposto dalla CP_2
e condanna quest'ultima al rimborso in favore di e Controparte_3 Controparte_4 della restante parte che liquida in € 2.250,00 per compensi professionali oltre IVA CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. Falciani dichiaratosi antistatario;
5) dichiara la e la tenuti al pagamento del Parte_1 Controparte_1 CP_2 doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Roma, 4.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
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