TRIB
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 30/10/2024, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2090/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. AMBROSETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO CP_1 C.F._2
ANTONIO con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI All'udienza del 23/10/2024 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- affido condiviso;
- collocamento prevalente della minore presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
- salvo diversi accordi, il padre vedrà la minore a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera. Negli altri week end il padre terrà la minore durante i turni lavorativi della madre che dovranno essere comunicati dalla madre ad inizio mese;
- la minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie
(dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore.
Sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- da ottobre 2024 la madre sosterrà integralmente il mutuo fino a quando ci sarà il compagno convivente e per quel periodo il padre verserà entro il 10 di ogni mese un assegno per il mantenimento della minore di € 500, oltre rivalutazione annua. Le parti concordano che da ottobre 2024 le rate di mutuo versate dalla madre o dal compagno saranno irripetibili e non potranno essere richieste al padre. Nel caso in cui cessi la convivenza, il padre verserà l'assegno di € 265 per il mantenimento e corrisponderà la metà del mutuo;
- le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori e saranno regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le parti concordano che la minore svolga almeno un'attività sportiva all'anno;
- parte resistente verserà entro il 20.11.2024 alla ricorrente € 1.000 per spese di lite e la ricorrente non chiederà le ultime 4 rate di mutuo al resistente”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio civile in Busto Arsizio Parte_1 CP_1
in data 03/09/2011 (trascritto nei registri atti di matrimonio di detto Comune al n. 71, P. 1, a. 2011).
Dall'unione nasceva in data 18/04/2014 la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 06/05/2022 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, e la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
2 Provvedeva a costituirsi il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza Presidenziale del 14/06/2022 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, veniva disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare (sita in Busto Arsizio, via Bottigelli, 21bis), venivano regolamentati i rapporti padre/figlia e veniva posto a carico del resistente un assegno mensile di € 250 per il mantenimento della minore. Le spese straordinarie venivano ripartite al 50% e l'AU veniva attribuito alla madre.
Con sentenza n. 348 depositata il 4/3/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo per verificare l'esito della mediazione.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
Nulla osta all'accoglimento di dette condizioni in quanto rispettose delle esigenze della prole.
In particolare, anche i Servizi Sociali ritenevano l'affido condiviso conforme all'interesse della minore.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24/10/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2090/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. AMBROSETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO CP_1 C.F._2
ANTONIO con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI All'udienza del 23/10/2024 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- affido condiviso;
- collocamento prevalente della minore presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
- salvo diversi accordi, il padre vedrà la minore a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera. Negli altri week end il padre terrà la minore durante i turni lavorativi della madre che dovranno essere comunicati dalla madre ad inizio mese;
- la minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie
(dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore.
Sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- da ottobre 2024 la madre sosterrà integralmente il mutuo fino a quando ci sarà il compagno convivente e per quel periodo il padre verserà entro il 10 di ogni mese un assegno per il mantenimento della minore di € 500, oltre rivalutazione annua. Le parti concordano che da ottobre 2024 le rate di mutuo versate dalla madre o dal compagno saranno irripetibili e non potranno essere richieste al padre. Nel caso in cui cessi la convivenza, il padre verserà l'assegno di € 265 per il mantenimento e corrisponderà la metà del mutuo;
- le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori e saranno regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le parti concordano che la minore svolga almeno un'attività sportiva all'anno;
- parte resistente verserà entro il 20.11.2024 alla ricorrente € 1.000 per spese di lite e la ricorrente non chiederà le ultime 4 rate di mutuo al resistente”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio civile in Busto Arsizio Parte_1 CP_1
in data 03/09/2011 (trascritto nei registri atti di matrimonio di detto Comune al n. 71, P. 1, a. 2011).
Dall'unione nasceva in data 18/04/2014 la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 06/05/2022 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, e la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
2 Provvedeva a costituirsi il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza Presidenziale del 14/06/2022 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, veniva disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare (sita in Busto Arsizio, via Bottigelli, 21bis), venivano regolamentati i rapporti padre/figlia e veniva posto a carico del resistente un assegno mensile di € 250 per il mantenimento della minore. Le spese straordinarie venivano ripartite al 50% e l'AU veniva attribuito alla madre.
Con sentenza n. 348 depositata il 4/3/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo per verificare l'esito della mediazione.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
Nulla osta all'accoglimento di dette condizioni in quanto rispettose delle esigenze della prole.
In particolare, anche i Servizi Sociali ritenevano l'affido condiviso conforme all'interesse della minore.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24/10/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
3