Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
2328 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2328 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDO
[...]
ANTONIO ESPEDITO GIOVANNI e ON FR OL e
CI RUTIGLIANO, in forza di procure in atti, con l'intervento del PM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al
Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia;
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 22/08/2002 tra , nato a [...] in Parte_1
data 27/02/1979, e , nata a [...] in Parte_2
data 07/08/1973 , (atto n. 450 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 28 aprile 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro