Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1969 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 marzo 1969 |
Giurisprudenza • 91
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 74Provvedimento: R.G. N. 540/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: Dr. NL ALESSIO Presidente rel. Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 11 luglio 2022 da Parte_1 C.F._1 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Agliocchi, giusta procura allegata all'atto di appello, con Email_1domicilio digitale PEC: -appellante- Contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui …Leggi di più...
- graduatorie personale ATA·
- violazione D.M. 640/2017·
- violazione DPR 445/2000·
- principio di correttezza·
- art. 187 e 199 d.lgs. 297/1994·
- violazione legge 241/1990·
- contributo unificato·
- principio di trasparenza·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- certificazione sostitutiva diploma·
- onere della prova·
- riconoscimento titolo istituto paritario·
- principio di buon andamento
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , e' sostituito dal seguente:
"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturita', ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
In caso di smarrimento, e purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.
Con le stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge". - Art. 2.
Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. - Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verra' emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.