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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 1423/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario RI AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 23.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1423/2024, vertente
TRA
, con l'avv. IANNIELLO MARCO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024 ricorreva Parte_1 avverso la comunicazione di liquidazione datata 18/12/2023 e chiedeva al
Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Alla S.V. Ill.ma affinché voglia accertare/dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'ulteriore somma pari ad € 1.420,86 per le ragioni sopra esposte e, per gli effetti, voglia condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad €
1.420,86 o alla differente somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.” A fondamento della domanda deduceva che nel mese di dicembre 2023
l' gli aveva liquidato per l'assegno di invalidità civile quale invalido civile CP_1 parziale prestazione n. 044-400007110572 Cat. INVCIV per gli anni 2020-
2021-2022 e 2023 un importo complessivo di € 15.915,77.
Somma dalla quale l' aveva trattenuto € 2.645,70 per un indebito, CP_1 che era stato annullato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 497/2021
(fatta eccezione per € 268,59, relative agli anni per l'anno 2018 e 2019); ed
€ 1.125,69 per un indebito non dovuto in quanto mai comunicato.
Somma calcolata, peraltro, a far data da gennaio 2020 in luogo di agosto
2020, con un esborso a carico dell'Ente di € 3.866,46 in luogo dei 1.784,52 dovuti.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 23.10.2025.
Dalla documentazione in atti è pacifico che il ricorrente con verbale di visita medico collegiale del 14.04.2003 sia stato dichiarato invalido nella misura del 75%, con diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità ex art 13 L. 118/1971; che con sentenza del Tribunale di Cassino n.
391/2023 sia stato annullato l'indebito di € 2.377,12 e sia stato, CP_1 nuovamente, affermato il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 mensile di cui agli artt 2 e 13 L. 118/71 per l'anno 2020.
La detrazione dalla liquidazione della prestazione di invalido civile parziale operata dall' dell'importo di € 2.645,70 è quindi illegittima per CP_1
l'importo corrispondente all'annullamento dell'indebito di € 2.377,12.
Dalla documentazione versata in atti non risulta a carico del ricorrente neppure la seconda trattenuta operata dall' di euro 1.125,69, poiché CP_1 non risulta alcun provvedimento inerente un indebito e la contumacia dell' rende detta circostanza non contestata. CP_2
Ne deriva che da agosto 2020 al provvedimento di liquidazione l'importo spettante al ricorrente è di € 13.565,24 e che detratta la somma già versata l'istante è ancora in credito di € 1.420,86.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'importo di € 1.420,86 oltre interessi e rivalutazione da dicembre 2023 al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.800,00 oltre rimb. forf, cassa ed iva da distrarsi.
25.10.2025
Il Giudice Onorario
RI AM