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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2024, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2043 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
TOMMASSONI RODOLFO e FREDDIO PIERO, con domicilio eletto presso lo studio di entrambi, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
, (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
MARTORANA ELENA e ZORNETTA IGOR, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
15/09/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1545 del 2023 depositata
il 15.09.2023 dal Tribunale Civile di Treviso (Giudice Dott.ssa Susanna Menegazzi), disporre:
A) la riduzione dell'assegno di mantenimento del minore posto a carico del padre Per_1
ad € 250,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie;
B) l'integrale compensazione delle spese lite del primo grado tra le parti,
ovvero una significativa riduzione delle spese in favore della ricorrente pari ad almeno il 66% di
quanto disposto dalla impugnata sentenza;
C) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti,
onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio,
ovvero per il presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano
antistatari”.
Per parte appellata:
“rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e
competenze professionali, con richiesta di riconoscimento della maggiorazione del 30% ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per avere adottato nella
redazione dell'atto tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al
Magistrato tramite i “collegamenti ipertestuali””.
2 Per il PG: “l'atto impugnatorio merita accoglimento parziale. Pur senza considerare il
finanziamento di € 717,00 mensili contratto dal ricorrente (l'esame della cui causale sarebbe
indispensabile al fine di valutarlo ai sensi della presente causa), il livello stipendiale goduto
dallo stesso (€ 2.200-2.400,00 mensili) non può non essere sottoposto ad un vaglio di
adeguatezza anche rispetto agli obblighi di assistenza che su di lui gravano per i due figli –
ancora minorenni - nel frattempo avuti con l'attuale moglie. La circostanza va, tuttavia, valutata
con equilibrio, non potendo successive scelte di vita dell'ex coniuge costituire pretesto per non
assistere adeguatamente i figli di primo letto. Alla luce di queste considerazioni si reputa
ragionevole una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di non nella misura Per_1
richiesta dal ricorrente ma nell'altra più equa ed adeguata di € 350,00 mensili. Si rimette sul
punto delle spese di lite. Per tali motivi, esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso,
nei termini sopra indicati”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2018, adiva il Tribunale di Controparte_1
Treviso, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo:
che in data 27.09.2014 aveva contratto matrimonio con , dal rapporto con il Parte_1
quale era nato in [...] il figlio (28.09.2012); che con decreto di omologa del Per_1
26.05.2016 il Tribunale di Treviso aveva omologato la separazione dei coniugi, stabilendo l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della madre ed il diritto di visita del padre un giorno a settimana dall'uscita da scuola di sino alle ore 21.00 ed un weekend ogni due settimane dal sabato mattina Per_1
sino alla domenica sera alle 21.00, con vacanze e festività alternate tra i genitori;
l'obbligo del
3 padre al versamento di un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 300,00, oltre al
75% delle spese straordinarie. La ricorrente deduceva, poi, che il padre non rispettava il calendario di visita per la frequentazione del minore, faticando anche a fornire il consenso per le questioni di maggior interesse del bambino, ragione per cui chiedeva di effettuare una Ctu di verifica delle capacità genitoriali delle parti, anche al fine di disporre, eventualmente,
l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre ad euro 450,00 mensili.
2. Con comparsa del 10.05.2018, si costituiva in giudizio , nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'affidamento esclusivo del minore al padre o, in subordine, la conferma di quello condiviso, con contributo di mantenimento da parte propria di euro 300,00 mensili ed il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
3. A seguito della fase istruttoria, il Tribunale di Treviso, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale n. 610/2020, tenuto conto delle risultanze emerse in sede di Ctu genitoriale, ove la dott.ssa riscontrava il pregiudizio derivante dal Per_2
regime di affido condiviso per il minore, stante il comportamento superficiale e poco presente del che, oltre a non rispettare il calendario di visita, non forniva tempestivamente il Pt_1
consenso per le questioni sanitarie, scolastiche ed extra scolastiche del minore, stabiliva l'affidamento super esclusivo di alla madre, con conferma del calendario di visita del Per_1
padre così come proposto dalla Ctu, prevedendo dunque che il resistente potesse/dovesse vedere il figlio un pomeriggio a settimana, comunicando entro le 48 ore precedenti alla madre se riusciva a rispettare l'incontro e un week-end ogni due settimane, con preventivo avviso alla
4 madre all'inizio di ogni mese;
l'assegno di mantenimento a favore del figlio e a carico del padre di euro 400,00 mensili, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e la condanna alle spese di lite del Pt_1
4. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione.
4.1 Con il primo motivo l'appellante lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
comma 1 e 116 cpc in relazione all'art. 317 bis, comma 1, cc, per non aver il Giudice di prime cure accolto la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e a carico del padre, disponendone anzi l'aumento, senza considerare che i tempi di frequentazione del minore con il padre non erano cambiati rispetto all'epoca della separazione, che l'appellante era
Per_ gravato dal mantenimento dei figli e nati dopo la separazione e che l'appellata, a Per_3
partire dal mese di maggio 2022, riceveva in busta paga il 100% dell'assegno unico familiare.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante censurava la violazione o falsa applicazione della normativa per la regolamentazione delle spese e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cpc, per non aver il Giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, così come previsto dall'art. 92 comma 2 cpc.
5. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel Controparte_1
merito, in quanto infondata in fatto e in diritto.
6. Interveniva nel giudizio il P.G., concludendo per l'accoglimento parziale dell'appello,
con riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ad euro 350,00 mensili.
7. Depositate da entrambe le parti note scritte per l'udienza cartolare del 29.04.2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
5 8. Così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di appello è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità,
per stabilire l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, è necessario effettuare: “una
valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che
contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica
dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di
proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base
alle proprie possibilità economiche” (Cass. Civ. n. 19299/2020; Cass. Civ. n. 17824/2022).
Tenuto conto di ciò, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno, è doveroso, per il
Giudice, considerare non solo le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità
lavorativa delle stesse ma anche i tempi di permanenza del minore presso ciascuno e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio, oltre alle esigenze del minore stesso.
Nel caso di specie, dal compendio probatorio formatosi in primo grado, è possibile evincere che l'appellante, negli anni 2018 e 2020, godeva di un reddito medio netto mensile di euro 2.206,30
(cfr. doc. del 4.11.2019 e all. n. 1, ove risulta un'entrata medio netta mensile di euro 2.057,61 nel
2018 ed euro 2.355,00 nel 2020), mentre l'appellata, nel 2018, poteva contare su un reddito medio netto di euro 1.712,00 mensili (cfr. doc. n. 4), da cui, sottratta la rata del mutuo per le spese di ristrutturazione per l'immobile ove vive con di euro 440,00 mensili (cfr. Per_1
verbale d'udienza 5.05.2018), può calcolarsi una disponibilità media per sé ed il figlio di euro
1.272,00 al mese.
6 In ragione di ciò, pur riconoscendo che, a partire dal mese di maggio 2022, la riceve CP_1
il 100% dell'assegno unico familiare in busta paga (come di diritto, dato l'affidamento super esclusivo), si ritiene che tale contributo non sia sufficiente a compensare la differenza reddituale delle parti, anche considerate le mancate allegazioni del circa l'incremento patrimoniale Pt_1
ottenuto a seguito della vendita della casa familiare (cfr. doc. n. 13) e, soprattutto, riguardo ai redditi maturati dall'attuale moglie, che, come noto, rilevano ai fini della Parte_2
valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare, costituendo la suddivisione degli esborsi ordinari un risparmio di spesa per il medesimo e comportando, altresì,
che i nuovi oneri di mantenimento per i figli nati dal nuovo rapporto siano suddivisi e gravino su entrambi i genitori.
Di conseguenza, sebbene sia incontrovertibile il fatto che dal 2020 l'appellante risulti gravato
Per_ dalle ulteriori spese di mantenimento per i figli (n. il 16.08.2020) ed (n. il Per_3
2.12.2021), si ritiene che, avendo venduto, in data 17.05.2019, la casa familiare di sua esclusiva proprietà e non essendo più quindi onerato della rata del mutuo di euro 540,00 mensili (cfr.
verbale d'udienza del 25.05.2018), lo stesso non abbia subito un concreto peggioramento economico, essendo le nuove spese per i figli compensate, perlomeno in parte, dal risparmio dei costi abitativi predetti ed essendo onerata del mantenimento anche la madre degli stessi della cui situazione economico patrimoniale e reddituale nulla è stato reso noto nel presente giudizio.
Quanto, invece, al finanziamento allegato dal medesimo al fine di giustificare l'esigenza della diminuzione del contributo attualmente versato per il figlio , va osservato che tale Per_1
prestito, oltre ad essere cointestato con l'attuale moglie, da cui si presume, in mancanza di prova contraria, la divisione della rata al 50% tra le parti (per cui a carico dell'appellante risulterebbero
7 euro 358,60 e non 717,21), questo risulta ascrivibile alla tipologia dei finanziamenti personali,
data l'assenza di una diversa e specifica motivazione (cfr. doc. del 11.10.2019), ragione per cui non può essere considerato ai fini del calcolo della sua disponibilità mensile, tanto più che in tesi dell'appellante esso è servito per ristrutturare la casa di proprietà della moglie.
Da tali risultanze, dunque, non può che ritenersi che l'appellante sia pienamente in grado di sostenere il pagamento dell'assegno mensile di euro 400,00 per il figlio , anche al fine di Per_1
non effettuare differenze di trattamento tra i figli.
Del resto, è vero che il diritto del genitore divorziato a formare una nuova famiglia è
imprescindibile, così come è legittima la sua richiesta di diminuzione dell'assegno a fronte della sopravvenuta nascita dei nuovi figli, in stretta connessione con l'aumento degli oneri economici,
tuttavia, affinché tale richiesta possa essere accolta e quindi il Giudice possa disporre la riduzione del contributo a favore del primo figlio, non è sufficiente la prova dell'esistenza di tale circostanza, ma è necessario che quest'ultima abbia determinato un concreto peggioramento della sua condizione economica, che nel caso che ci occupa non è stato provato.
Ciò, tanto più è vero, laddove si consideri la questione del contributo familiare delle parti, inteso come tempi di cura e gestione del minore, in relazione alla quale deve rilevarsi che l'appellante si è dimostrato poco presente nella vita del figlio, non rispettando il calendario di visita stabilito,
non chiamandolo e anteponendo spesso i propri impegni di lavoro o personali alla frequentazione di , imponendo al piccolo di adattarsi ai suoi ritmi ed esigenze, con grave sofferenza Per_1
dello stesso (cfr. pag. 9 – relazione peritale, ove dichiarava: “il PA lo sento poco al Per_1
telefono… se non mi chiama un giorno non significa che non mi chiami per tutta la settimana…
non è la stessa cosa di sentirlo di persona… ma mi piacerebbe di più sentirlo a voce viva... delle
8 volte anche per un mese non lo ho visto perché non poteva… allora sto a casa” e poi: “per la
barca non mi vede i giorni che spetta a lui… anche un giorno che era da tanto che non lo vedevo
e al Grest mi ha preso la mamma e mi dispiaceva che mi aspettavo il PA”).
L'incostanza di rapporti del padre nei confronti del figlio, risultava, infatti, confermata dalla Ctu
che, osservava: “la scansione 2020, già raccolta dai Servizi, mostra come: sia a gennaio che a
febbraio il padre usufruiva di un fine settimana su due, mentre dal giorno 11 marzo al 3 maggio
ha scelto di non tenere con se il figlio andandolo a vedere dalla madre in giardino
saltuariamente; - a maggio ha saltato due infrasettimanali e a giugno tre, facendo regolarmente
i fine settimana;
- luglio ha saltato un infrasettimanale e ad agosto un fine settimana […] ad
ottobre ha saltato un fine settimana e due infrasettimanali […] nel 2021 i turni effettivi con il
padre sono: - a gennaio il padre usufruisce di un fine settimana su due e salta un
infrasettimanale; - a febbraio usufruisce di un infrasettimanale su quattro […] ad aprile salta
entrambi i fine settimana;
maggio usufruisce di due infrasettimanali su quattro e di un fine
settimana su due;
-da maggio ad agosto trascorre con il figlio un solo fine settimana al mese e
disdice cinque volte la giornata infrasettimanale […] -il 17.08 avvisa che sarà in Parte_1
trasferta per lavoro a Bergamo dal 18.08 al 19.09 e pertanto non vedrà per un mese. Per_1
Rivede il figlio il mercoledì 22 settembre;
-in ottobre vede regolarmente Parte_1 Per_1
tranne in due giornate durante i fine settimana goduti e in cui ha impegni sportivi di Per_1
cui si occupa la madre o i familiari materni (per torneo rugby e recupero allenamento); -a
novembre vede il padre solo mercoledì 03 e 24, il padre disdice i fine settimana e due Per_1
infrasettimanali; -a dicembre disdice un fine settimana e due infrasettimanali […] fino a metà
ottobre 2021, anche nei fine settimana goduti dal padre, sarà la madre o i familiari di questa a
9 condurre ai raduni rugby Gabriele. Il padre non sarà disponibile per impegni pregressi e per
disaccordo sullo sport […] Nel 2022 il padre tiene con sé sia a gennaio che a febbraio Per_1
un fine settimana su due. A gennaio non vede il figlio nei giorni infrasettimanali mentre
usufruisce di tutti quelli di febbraio” (cfr. pag. 16, 17 e 18 - relazione peritale).
L'appellante, inoltre, è risultato poco collaborativo nella gestione del bambino, rifiutandosi di portare a svolgere lo sport che gli piace (rugby), in quanto da lui non condiviso (cfr. Per_1
pag.
6 - relazione peritale: “lo fa volentieri ma non sono d'accordo da più di un anno lo fa… io
non lo ho mai portato... non sono d'accordo non lo voglio portare… lo porterò se proprio devo
portarlo, non mi piace come sport… (rugby) non lo trovo sano, si danno anche tanto”), non partecipando ai colloqui con le insegnanti, e non interessandosi mai delle visite mediche o degli altri incontri con professionisti per il sostegno di nell'attività di scrittura, ove Per_1
presentava alcune difficoltà (cfr. pag. 4 – relazione peritale ove la madre dichiarava: “su
suggerimento delle maestre mi avevano chiesto di approfondire il tema di difficoltà di scrittura,
ho fatto degli incontri con su consiglio del pediatra. Il padre non si è mai presentato. Il Pt_3
primo incontro io l'ho fatto informandolo e poi, se decideva di vedere il bambino, dovevo
portargli la privacy del PA. Ho detto al padre che avevo bisogno del consenso, ci ho messo un
mese per averlo, ho dovuto chiamare i servizi e me l'ha data”).
Al contrario, l'appellata ha dato prova di occuparsi dell'assistenza quotidiana del bambino,
sapendo riconoscere i suoi bisogni e fornendogli l'adeguato supporto materiale e morale,
portandolo a scuola, aiutandolo nello svolgimento dei compiti, presenziando ai colloqui scolastici e alle visite sanitarie, accompagnandolo a tutte le attività extra-scolastiche, e assumendo, ancora prima della pronuncia di affidamento super esclusivo, tutte le decisioni di
10 maggior interesse del bambino (cfr. pag. 19 – relazione peritale).
In ragione di ciò, non v'è chi non veda come l'apporto dei genitori nella vita di non sia Per_1
affatto paritario, ma quasi unicamente dato dalla madre.
Alla luce di quanto esposto, considerata la differente situazione economica delle parti e il contributo quasi esclusivo dei compiti domestici e di accudimento e cura del minore da parte della madre, si ritiene congruo l'obbligo del padre al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 disposta dal Tribunale, in quanto, anche tenuto conto della
Per_ sopravvenuta nascita dei due figli dell'appellante, ed , lo stesso, alla luce delle Per_3
risorse disponibili e dell'assenza di ulteriori spese rilevanti, risulta in grado di sostenerne il costo e inoltre trattasi di somma necessaria per soddisfare le esigenze del figlio che sono anche in progressivo aumento in ragione dell'età.
8.2 Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Invero, la disciplina dell'art. 91 cpc,
in punto di ripartizione delle spese di giudizio, prevede che il Giudice condanni al pagamento delle spese legali la parte che è risultata soccombente all'esito della lite e l'art. 92 c.p.c. prevede che possa, invece, stabilire la compensazione delle spese parziale o totale nel caso in cui le parti siano risultate entrambe soccombenti, non essendo state accolte totalmente né le pretese di parte attrice, né quelle di parte convenuta. Applicando, quindi, tale disciplina al caso di specie, occorre valutare le rispettive conclusioni formulate in primo grado, senza trascurare quelle degli atti introduttivi del giudizio. Da una parte, infatti, con nota di precisazione delle conclusioni del
30.11.2022, la chiedeva: “nel merito, quanto all'affidamento del figlio minore 1. CP_1
Disporre l'affido super esclusivo del figlio alla madre secondo le modalità disposte Per_1
nell'elaborato peritale della CTU Dr Bimbato di data 10.03.2022, così come recepite dal
11 Giudice Dr Bagnoli nel proprio provvedimento di data 15.04.2022. Quanto al contributo al
mantenimento del minore 2. Disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio l'importo CP_1 Per_1
mensile di € 450,00= ovvero il maggior importo che il Giudice ritenesse di voler disporre alla
luce della mutata circostanza (rispetto all'inizio della causa) dell'affido super esclusivo del
minore al madre con conseguenti maggiori costi da sostenere in carico alla stessa. Detto
importo verrà versato mediante bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, in via anticipata, e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli
indici ISTAT annualmente.
3. Le spese straordinarie esulanti dall'ordinario contributo sono: -
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
- spese
mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso professionisti privati,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure specialistiche e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese
scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie da
istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche
senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) buoni mensa scolastici;
- spese scolastiche ed
extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo -scuola; g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
h) spese di custodia (baby
sitter) necessitate da motivi di lavoro del genitore o di salute, anche delle figlie;
i) corsi di
istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
l) viaggi e vacanze del
12 figlio senza l'accompagnamento del genitore;
m) spese relative a ricorrenze particolare
comunione, cresima o altro spese relative al vestiario richiedono il preventivo accordo solo le
spese superiori a capo all'importo di € 100,00= tutte le altre spese inferiori a detto importo non
necessitano di accordo. Laddove fossero sostenute senza accordo spese superiori a predetto
importo, il genitore anticipatario sarà comunque tenuto a rifondere la percentuale di sua
spettanza calcolata sui 100 euro. Le spese straordinarie di cui sopra verranno sostenute nella
misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre e verranno se possibile
documentate. Il rimborso avverrà entro e non oltre giorni 7 dalla richiesta, previa
rendicontazione mensile da parte del genitore che le ha anticipate. In via istruttoria, si precisa le
conclusioni come memorie ex art 183 VI comma n.1, 2 e 3 cpc. In ogni caso spese e compensi di
causa, anticipazioni compensi alla CTU, nonché contributo unificato interamente rifusi”;
mentre, dall'altra, con foglio di precisazione delle conclusioni depositato nella medesima data, il così concludeva: “NEL MERITO a) disporre l'affido condiviso del figlio ad Pt_1 Per_1
entrambi i genitori secondo le modalità disposte dalla C.T.U. da pag. 37 a pag. 40 della
Relazione della prima relazione della Dr.ssa così come recepite dal Presidente Dott. Per_2
nel proprio provvedimento del 15/11/2019 con l'aggiunta di un ulteriore giorno di CP_2
permanenza del minore con il padre nella settimana in cui non è di sua pertinenza il weekend,
ciò al fine di evitare un'eccessiva discontinuità nella frequentazione del padre con ; per Per_1
quanto riguarda le frequentazioni padre/figlio, debbono continuare ad essere quanto più definite
nel dettaglio con possibilità di intesa e accordo fra i coniugi in caso di variazioni, stante
l'evidente problematica di accordo fra i genitori. Vi è peraltro la necessità di dare chiaro
13 mandato al Servizio Sociale ed i Servizi specialistici territoriali di continuare a monitorare,
controllare e valutare il rispetto da parte dei genitori delle determinazioni definite, nell'interesse
preminente di b) disporre a titolo di mantenimento del minore un assegno Per_1 Per_1
pari ad € 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese (poiché il Sig. percepisce lo stipendio il Pt_1
giorno 15) in luogo dell'importo di € 400,00 disposto dal Presidente nel provvedimento del
15/11/2019 e quello successivo del Dott. che con il provvedimento del 15.4.2022 lo CP_2
aveva elevato ad euro 450,00 in quanto, successivamente al primo provvedimento presidenziale,
il Sig. è divenuto padre di in data 16.08.2020 e Parte_1 Persona_5 Persona_6
nato il [...] ed inoltre la Sig.ra ha iniziato a percepire sia l'assegno unico al CP_1
100% e non al 50% sia gli assegni familiari nella stessa percentuale spese straordinarie
disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, poste a carico di entrambi
i genitori nella misura del 50%, come da provvedimento presidenziale. In ogni caso, con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA. Ci si riporta alle richieste e
alle deduzioni riportate nelle memorie n.2 e 3 di cui all' art 183 vi comma c.p.c.”.
Giova inoltre osservare che nelle conclusioni della comparsa di costituzione il chiedeva Pt_1
“(…) Disporre, previo espletamento della c.t.u. sulla capacità genitoriale della madre,
l'affidamento esclusivo del figlio al padre ed in subordine Per_1 Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
(…)” . Persona_7
Pertanto, avendo il Tribunale disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre, il Per_1
diritto di visita del padre che potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale previo avviso (nel caso effettivamente il padre riesca) e il fine settimana in alternanza con la madre (con avviso mensile dei week end disponibili) e la misura del contributo al mantenimento del figlio a
14 carico del padre in euro 400,00 mensili (in luogo dei 450,00 disposti in precedenza dal Giudice
Istruttore e ciò anche per compensare il fatto sopravvenuto della nascita dei figli del , Pt_1
risulta evidente come siano state maggiormente accolte le richieste di parte odierna appellata e come siano state confermate, invero, le sue tesi di scarso e sporadico accudimento del figlio da parte del padre, che avevano indotto il Tribunale a disporre la CTU genitoriale, ragione per cui la valutazione di prevalente e assorbente soccombenza del non è da ritenersi censurabile. Pt_1
Quanto alla richiesta di compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni previste dal secondo comma dell'art. 92 cpc, va osservato che, sebbene la Corte costituzionale abbia previsto,
con la sentenza n. 77/2018, la possibilità per il Giudice di disporre la compensazione delle spese di lite non più solo nei casi di mutamento giurisprudenziale e assoluta novità della questione trattata, ma anche per altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe, tale decisione risulta chiaramente rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante. Pertanto, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcuna particolare complessità del procedimento, tale da giustificare l'applicazione della compensazione ex art. 92 co. 2 cpc, si ritiene che il motivo di appello non possa essere accolto, condividendosi la decisione del Tribunale di condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado.
9. Per tutte le ragioni esposte deve ritenersi che l'appello proposto vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Treviso.
10. Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e dimidiata la fase decisionale in
15 ragione del rito.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di
Treviso.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 bis e quater DPR 115/2002, in ragione del rigetto del gravame.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 13.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2043 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
TOMMASSONI RODOLFO e FREDDIO PIERO, con domicilio eletto presso lo studio di entrambi, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
, (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
MARTORANA ELENA e ZORNETTA IGOR, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
15/09/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1545 del 2023 depositata
il 15.09.2023 dal Tribunale Civile di Treviso (Giudice Dott.ssa Susanna Menegazzi), disporre:
A) la riduzione dell'assegno di mantenimento del minore posto a carico del padre Per_1
ad € 250,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie;
B) l'integrale compensazione delle spese lite del primo grado tra le parti,
ovvero una significativa riduzione delle spese in favore della ricorrente pari ad almeno il 66% di
quanto disposto dalla impugnata sentenza;
C) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti,
onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio,
ovvero per il presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano
antistatari”.
Per parte appellata:
“rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e
competenze professionali, con richiesta di riconoscimento della maggiorazione del 30% ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per avere adottato nella
redazione dell'atto tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al
Magistrato tramite i “collegamenti ipertestuali””.
2 Per il PG: “l'atto impugnatorio merita accoglimento parziale. Pur senza considerare il
finanziamento di € 717,00 mensili contratto dal ricorrente (l'esame della cui causale sarebbe
indispensabile al fine di valutarlo ai sensi della presente causa), il livello stipendiale goduto
dallo stesso (€ 2.200-2.400,00 mensili) non può non essere sottoposto ad un vaglio di
adeguatezza anche rispetto agli obblighi di assistenza che su di lui gravano per i due figli –
ancora minorenni - nel frattempo avuti con l'attuale moglie. La circostanza va, tuttavia, valutata
con equilibrio, non potendo successive scelte di vita dell'ex coniuge costituire pretesto per non
assistere adeguatamente i figli di primo letto. Alla luce di queste considerazioni si reputa
ragionevole una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di non nella misura Per_1
richiesta dal ricorrente ma nell'altra più equa ed adeguata di € 350,00 mensili. Si rimette sul
punto delle spese di lite. Per tali motivi, esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso,
nei termini sopra indicati”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2018, adiva il Tribunale di Controparte_1
Treviso, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo:
che in data 27.09.2014 aveva contratto matrimonio con , dal rapporto con il Parte_1
quale era nato in [...] il figlio (28.09.2012); che con decreto di omologa del Per_1
26.05.2016 il Tribunale di Treviso aveva omologato la separazione dei coniugi, stabilendo l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della madre ed il diritto di visita del padre un giorno a settimana dall'uscita da scuola di sino alle ore 21.00 ed un weekend ogni due settimane dal sabato mattina Per_1
sino alla domenica sera alle 21.00, con vacanze e festività alternate tra i genitori;
l'obbligo del
3 padre al versamento di un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 300,00, oltre al
75% delle spese straordinarie. La ricorrente deduceva, poi, che il padre non rispettava il calendario di visita per la frequentazione del minore, faticando anche a fornire il consenso per le questioni di maggior interesse del bambino, ragione per cui chiedeva di effettuare una Ctu di verifica delle capacità genitoriali delle parti, anche al fine di disporre, eventualmente,
l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre ad euro 450,00 mensili.
2. Con comparsa del 10.05.2018, si costituiva in giudizio , nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'affidamento esclusivo del minore al padre o, in subordine, la conferma di quello condiviso, con contributo di mantenimento da parte propria di euro 300,00 mensili ed il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
3. A seguito della fase istruttoria, il Tribunale di Treviso, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale n. 610/2020, tenuto conto delle risultanze emerse in sede di Ctu genitoriale, ove la dott.ssa riscontrava il pregiudizio derivante dal Per_2
regime di affido condiviso per il minore, stante il comportamento superficiale e poco presente del che, oltre a non rispettare il calendario di visita, non forniva tempestivamente il Pt_1
consenso per le questioni sanitarie, scolastiche ed extra scolastiche del minore, stabiliva l'affidamento super esclusivo di alla madre, con conferma del calendario di visita del Per_1
padre così come proposto dalla Ctu, prevedendo dunque che il resistente potesse/dovesse vedere il figlio un pomeriggio a settimana, comunicando entro le 48 ore precedenti alla madre se riusciva a rispettare l'incontro e un week-end ogni due settimane, con preventivo avviso alla
4 madre all'inizio di ogni mese;
l'assegno di mantenimento a favore del figlio e a carico del padre di euro 400,00 mensili, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e la condanna alle spese di lite del Pt_1
4. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione.
4.1 Con il primo motivo l'appellante lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
comma 1 e 116 cpc in relazione all'art. 317 bis, comma 1, cc, per non aver il Giudice di prime cure accolto la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e a carico del padre, disponendone anzi l'aumento, senza considerare che i tempi di frequentazione del minore con il padre non erano cambiati rispetto all'epoca della separazione, che l'appellante era
Per_ gravato dal mantenimento dei figli e nati dopo la separazione e che l'appellata, a Per_3
partire dal mese di maggio 2022, riceveva in busta paga il 100% dell'assegno unico familiare.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante censurava la violazione o falsa applicazione della normativa per la regolamentazione delle spese e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cpc, per non aver il Giudice di prime cure disposto la compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, così come previsto dall'art. 92 comma 2 cpc.
5. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'impugnazione nel Controparte_1
merito, in quanto infondata in fatto e in diritto.
6. Interveniva nel giudizio il P.G., concludendo per l'accoglimento parziale dell'appello,
con riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ad euro 350,00 mensili.
7. Depositate da entrambe le parti note scritte per l'udienza cartolare del 29.04.2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
5 8. Così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di appello è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità,
per stabilire l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, è necessario effettuare: “una
valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che
contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica
dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di
proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base
alle proprie possibilità economiche” (Cass. Civ. n. 19299/2020; Cass. Civ. n. 17824/2022).
Tenuto conto di ciò, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno, è doveroso, per il
Giudice, considerare non solo le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità
lavorativa delle stesse ma anche i tempi di permanenza del minore presso ciascuno e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio, oltre alle esigenze del minore stesso.
Nel caso di specie, dal compendio probatorio formatosi in primo grado, è possibile evincere che l'appellante, negli anni 2018 e 2020, godeva di un reddito medio netto mensile di euro 2.206,30
(cfr. doc. del 4.11.2019 e all. n. 1, ove risulta un'entrata medio netta mensile di euro 2.057,61 nel
2018 ed euro 2.355,00 nel 2020), mentre l'appellata, nel 2018, poteva contare su un reddito medio netto di euro 1.712,00 mensili (cfr. doc. n. 4), da cui, sottratta la rata del mutuo per le spese di ristrutturazione per l'immobile ove vive con di euro 440,00 mensili (cfr. Per_1
verbale d'udienza 5.05.2018), può calcolarsi una disponibilità media per sé ed il figlio di euro
1.272,00 al mese.
6 In ragione di ciò, pur riconoscendo che, a partire dal mese di maggio 2022, la riceve CP_1
il 100% dell'assegno unico familiare in busta paga (come di diritto, dato l'affidamento super esclusivo), si ritiene che tale contributo non sia sufficiente a compensare la differenza reddituale delle parti, anche considerate le mancate allegazioni del circa l'incremento patrimoniale Pt_1
ottenuto a seguito della vendita della casa familiare (cfr. doc. n. 13) e, soprattutto, riguardo ai redditi maturati dall'attuale moglie, che, come noto, rilevano ai fini della Parte_2
valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare, costituendo la suddivisione degli esborsi ordinari un risparmio di spesa per il medesimo e comportando, altresì,
che i nuovi oneri di mantenimento per i figli nati dal nuovo rapporto siano suddivisi e gravino su entrambi i genitori.
Di conseguenza, sebbene sia incontrovertibile il fatto che dal 2020 l'appellante risulti gravato
Per_ dalle ulteriori spese di mantenimento per i figli (n. il 16.08.2020) ed (n. il Per_3
2.12.2021), si ritiene che, avendo venduto, in data 17.05.2019, la casa familiare di sua esclusiva proprietà e non essendo più quindi onerato della rata del mutuo di euro 540,00 mensili (cfr.
verbale d'udienza del 25.05.2018), lo stesso non abbia subito un concreto peggioramento economico, essendo le nuove spese per i figli compensate, perlomeno in parte, dal risparmio dei costi abitativi predetti ed essendo onerata del mantenimento anche la madre degli stessi della cui situazione economico patrimoniale e reddituale nulla è stato reso noto nel presente giudizio.
Quanto, invece, al finanziamento allegato dal medesimo al fine di giustificare l'esigenza della diminuzione del contributo attualmente versato per il figlio , va osservato che tale Per_1
prestito, oltre ad essere cointestato con l'attuale moglie, da cui si presume, in mancanza di prova contraria, la divisione della rata al 50% tra le parti (per cui a carico dell'appellante risulterebbero
7 euro 358,60 e non 717,21), questo risulta ascrivibile alla tipologia dei finanziamenti personali,
data l'assenza di una diversa e specifica motivazione (cfr. doc. del 11.10.2019), ragione per cui non può essere considerato ai fini del calcolo della sua disponibilità mensile, tanto più che in tesi dell'appellante esso è servito per ristrutturare la casa di proprietà della moglie.
Da tali risultanze, dunque, non può che ritenersi che l'appellante sia pienamente in grado di sostenere il pagamento dell'assegno mensile di euro 400,00 per il figlio , anche al fine di Per_1
non effettuare differenze di trattamento tra i figli.
Del resto, è vero che il diritto del genitore divorziato a formare una nuova famiglia è
imprescindibile, così come è legittima la sua richiesta di diminuzione dell'assegno a fronte della sopravvenuta nascita dei nuovi figli, in stretta connessione con l'aumento degli oneri economici,
tuttavia, affinché tale richiesta possa essere accolta e quindi il Giudice possa disporre la riduzione del contributo a favore del primo figlio, non è sufficiente la prova dell'esistenza di tale circostanza, ma è necessario che quest'ultima abbia determinato un concreto peggioramento della sua condizione economica, che nel caso che ci occupa non è stato provato.
Ciò, tanto più è vero, laddove si consideri la questione del contributo familiare delle parti, inteso come tempi di cura e gestione del minore, in relazione alla quale deve rilevarsi che l'appellante si è dimostrato poco presente nella vita del figlio, non rispettando il calendario di visita stabilito,
non chiamandolo e anteponendo spesso i propri impegni di lavoro o personali alla frequentazione di , imponendo al piccolo di adattarsi ai suoi ritmi ed esigenze, con grave sofferenza Per_1
dello stesso (cfr. pag. 9 – relazione peritale, ove dichiarava: “il PA lo sento poco al Per_1
telefono… se non mi chiama un giorno non significa che non mi chiami per tutta la settimana…
non è la stessa cosa di sentirlo di persona… ma mi piacerebbe di più sentirlo a voce viva... delle
8 volte anche per un mese non lo ho visto perché non poteva… allora sto a casa” e poi: “per la
barca non mi vede i giorni che spetta a lui… anche un giorno che era da tanto che non lo vedevo
e al Grest mi ha preso la mamma e mi dispiaceva che mi aspettavo il PA”).
L'incostanza di rapporti del padre nei confronti del figlio, risultava, infatti, confermata dalla Ctu
che, osservava: “la scansione 2020, già raccolta dai Servizi, mostra come: sia a gennaio che a
febbraio il padre usufruiva di un fine settimana su due, mentre dal giorno 11 marzo al 3 maggio
ha scelto di non tenere con se il figlio andandolo a vedere dalla madre in giardino
saltuariamente; - a maggio ha saltato due infrasettimanali e a giugno tre, facendo regolarmente
i fine settimana;
- luglio ha saltato un infrasettimanale e ad agosto un fine settimana […] ad
ottobre ha saltato un fine settimana e due infrasettimanali […] nel 2021 i turni effettivi con il
padre sono: - a gennaio il padre usufruisce di un fine settimana su due e salta un
infrasettimanale; - a febbraio usufruisce di un infrasettimanale su quattro […] ad aprile salta
entrambi i fine settimana;
maggio usufruisce di due infrasettimanali su quattro e di un fine
settimana su due;
-da maggio ad agosto trascorre con il figlio un solo fine settimana al mese e
disdice cinque volte la giornata infrasettimanale […] -il 17.08 avvisa che sarà in Parte_1
trasferta per lavoro a Bergamo dal 18.08 al 19.09 e pertanto non vedrà per un mese. Per_1
Rivede il figlio il mercoledì 22 settembre;
-in ottobre vede regolarmente Parte_1 Per_1
tranne in due giornate durante i fine settimana goduti e in cui ha impegni sportivi di Per_1
cui si occupa la madre o i familiari materni (per torneo rugby e recupero allenamento); -a
novembre vede il padre solo mercoledì 03 e 24, il padre disdice i fine settimana e due Per_1
infrasettimanali; -a dicembre disdice un fine settimana e due infrasettimanali […] fino a metà
ottobre 2021, anche nei fine settimana goduti dal padre, sarà la madre o i familiari di questa a
9 condurre ai raduni rugby Gabriele. Il padre non sarà disponibile per impegni pregressi e per
disaccordo sullo sport […] Nel 2022 il padre tiene con sé sia a gennaio che a febbraio Per_1
un fine settimana su due. A gennaio non vede il figlio nei giorni infrasettimanali mentre
usufruisce di tutti quelli di febbraio” (cfr. pag. 16, 17 e 18 - relazione peritale).
L'appellante, inoltre, è risultato poco collaborativo nella gestione del bambino, rifiutandosi di portare a svolgere lo sport che gli piace (rugby), in quanto da lui non condiviso (cfr. Per_1
pag.
6 - relazione peritale: “lo fa volentieri ma non sono d'accordo da più di un anno lo fa… io
non lo ho mai portato... non sono d'accordo non lo voglio portare… lo porterò se proprio devo
portarlo, non mi piace come sport… (rugby) non lo trovo sano, si danno anche tanto”), non partecipando ai colloqui con le insegnanti, e non interessandosi mai delle visite mediche o degli altri incontri con professionisti per il sostegno di nell'attività di scrittura, ove Per_1
presentava alcune difficoltà (cfr. pag. 4 – relazione peritale ove la madre dichiarava: “su
suggerimento delle maestre mi avevano chiesto di approfondire il tema di difficoltà di scrittura,
ho fatto degli incontri con su consiglio del pediatra. Il padre non si è mai presentato. Il Pt_3
primo incontro io l'ho fatto informandolo e poi, se decideva di vedere il bambino, dovevo
portargli la privacy del PA. Ho detto al padre che avevo bisogno del consenso, ci ho messo un
mese per averlo, ho dovuto chiamare i servizi e me l'ha data”).
Al contrario, l'appellata ha dato prova di occuparsi dell'assistenza quotidiana del bambino,
sapendo riconoscere i suoi bisogni e fornendogli l'adeguato supporto materiale e morale,
portandolo a scuola, aiutandolo nello svolgimento dei compiti, presenziando ai colloqui scolastici e alle visite sanitarie, accompagnandolo a tutte le attività extra-scolastiche, e assumendo, ancora prima della pronuncia di affidamento super esclusivo, tutte le decisioni di
10 maggior interesse del bambino (cfr. pag. 19 – relazione peritale).
In ragione di ciò, non v'è chi non veda come l'apporto dei genitori nella vita di non sia Per_1
affatto paritario, ma quasi unicamente dato dalla madre.
Alla luce di quanto esposto, considerata la differente situazione economica delle parti e il contributo quasi esclusivo dei compiti domestici e di accudimento e cura del minore da parte della madre, si ritiene congruo l'obbligo del padre al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 disposta dal Tribunale, in quanto, anche tenuto conto della
Per_ sopravvenuta nascita dei due figli dell'appellante, ed , lo stesso, alla luce delle Per_3
risorse disponibili e dell'assenza di ulteriori spese rilevanti, risulta in grado di sostenerne il costo e inoltre trattasi di somma necessaria per soddisfare le esigenze del figlio che sono anche in progressivo aumento in ragione dell'età.
8.2 Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Invero, la disciplina dell'art. 91 cpc,
in punto di ripartizione delle spese di giudizio, prevede che il Giudice condanni al pagamento delle spese legali la parte che è risultata soccombente all'esito della lite e l'art. 92 c.p.c. prevede che possa, invece, stabilire la compensazione delle spese parziale o totale nel caso in cui le parti siano risultate entrambe soccombenti, non essendo state accolte totalmente né le pretese di parte attrice, né quelle di parte convenuta. Applicando, quindi, tale disciplina al caso di specie, occorre valutare le rispettive conclusioni formulate in primo grado, senza trascurare quelle degli atti introduttivi del giudizio. Da una parte, infatti, con nota di precisazione delle conclusioni del
30.11.2022, la chiedeva: “nel merito, quanto all'affidamento del figlio minore 1. CP_1
Disporre l'affido super esclusivo del figlio alla madre secondo le modalità disposte Per_1
nell'elaborato peritale della CTU Dr Bimbato di data 10.03.2022, così come recepite dal
11 Giudice Dr Bagnoli nel proprio provvedimento di data 15.04.2022. Quanto al contributo al
mantenimento del minore 2. Disporsi che il sig. corrisponda alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio l'importo CP_1 Per_1
mensile di € 450,00= ovvero il maggior importo che il Giudice ritenesse di voler disporre alla
luce della mutata circostanza (rispetto all'inizio della causa) dell'affido super esclusivo del
minore al madre con conseguenti maggiori costi da sostenere in carico alla stessa. Detto
importo verrà versato mediante bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, in via anticipata, e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli
indici ISTAT annualmente.
3. Le spese straordinarie esulanti dall'ordinario contributo sono: -
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
- spese
mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso professionisti privati,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure specialistiche e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese
scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie da
istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche
senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) buoni mensa scolastici;
- spese scolastiche ed
extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
corsi recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo -scuola; g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
h) spese di custodia (baby
sitter) necessitate da motivi di lavoro del genitore o di salute, anche delle figlie;
i) corsi di
istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
l) viaggi e vacanze del
12 figlio senza l'accompagnamento del genitore;
m) spese relative a ricorrenze particolare
comunione, cresima o altro spese relative al vestiario richiedono il preventivo accordo solo le
spese superiori a capo all'importo di € 100,00= tutte le altre spese inferiori a detto importo non
necessitano di accordo. Laddove fossero sostenute senza accordo spese superiori a predetto
importo, il genitore anticipatario sarà comunque tenuto a rifondere la percentuale di sua
spettanza calcolata sui 100 euro. Le spese straordinarie di cui sopra verranno sostenute nella
misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre e verranno se possibile
documentate. Il rimborso avverrà entro e non oltre giorni 7 dalla richiesta, previa
rendicontazione mensile da parte del genitore che le ha anticipate. In via istruttoria, si precisa le
conclusioni come memorie ex art 183 VI comma n.1, 2 e 3 cpc. In ogni caso spese e compensi di
causa, anticipazioni compensi alla CTU, nonché contributo unificato interamente rifusi”;
mentre, dall'altra, con foglio di precisazione delle conclusioni depositato nella medesima data, il così concludeva: “NEL MERITO a) disporre l'affido condiviso del figlio ad Pt_1 Per_1
entrambi i genitori secondo le modalità disposte dalla C.T.U. da pag. 37 a pag. 40 della
Relazione della prima relazione della Dr.ssa così come recepite dal Presidente Dott. Per_2
nel proprio provvedimento del 15/11/2019 con l'aggiunta di un ulteriore giorno di CP_2
permanenza del minore con il padre nella settimana in cui non è di sua pertinenza il weekend,
ciò al fine di evitare un'eccessiva discontinuità nella frequentazione del padre con ; per Per_1
quanto riguarda le frequentazioni padre/figlio, debbono continuare ad essere quanto più definite
nel dettaglio con possibilità di intesa e accordo fra i coniugi in caso di variazioni, stante
l'evidente problematica di accordo fra i genitori. Vi è peraltro la necessità di dare chiaro
13 mandato al Servizio Sociale ed i Servizi specialistici territoriali di continuare a monitorare,
controllare e valutare il rispetto da parte dei genitori delle determinazioni definite, nell'interesse
preminente di b) disporre a titolo di mantenimento del minore un assegno Per_1 Per_1
pari ad € 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese (poiché il Sig. percepisce lo stipendio il Pt_1
giorno 15) in luogo dell'importo di € 400,00 disposto dal Presidente nel provvedimento del
15/11/2019 e quello successivo del Dott. che con il provvedimento del 15.4.2022 lo CP_2
aveva elevato ad euro 450,00 in quanto, successivamente al primo provvedimento presidenziale,
il Sig. è divenuto padre di in data 16.08.2020 e Parte_1 Persona_5 Persona_6
nato il [...] ed inoltre la Sig.ra ha iniziato a percepire sia l'assegno unico al CP_1
100% e non al 50% sia gli assegni familiari nella stessa percentuale spese straordinarie
disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, poste a carico di entrambi
i genitori nella misura del 50%, come da provvedimento presidenziale. In ogni caso, con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA. Ci si riporta alle richieste e
alle deduzioni riportate nelle memorie n.2 e 3 di cui all' art 183 vi comma c.p.c.”.
Giova inoltre osservare che nelle conclusioni della comparsa di costituzione il chiedeva Pt_1
“(…) Disporre, previo espletamento della c.t.u. sulla capacità genitoriale della madre,
l'affidamento esclusivo del figlio al padre ed in subordine Per_1 Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
(…)” . Persona_7
Pertanto, avendo il Tribunale disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre, il Per_1
diritto di visita del padre che potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale previo avviso (nel caso effettivamente il padre riesca) e il fine settimana in alternanza con la madre (con avviso mensile dei week end disponibili) e la misura del contributo al mantenimento del figlio a
14 carico del padre in euro 400,00 mensili (in luogo dei 450,00 disposti in precedenza dal Giudice
Istruttore e ciò anche per compensare il fatto sopravvenuto della nascita dei figli del , Pt_1
risulta evidente come siano state maggiormente accolte le richieste di parte odierna appellata e come siano state confermate, invero, le sue tesi di scarso e sporadico accudimento del figlio da parte del padre, che avevano indotto il Tribunale a disporre la CTU genitoriale, ragione per cui la valutazione di prevalente e assorbente soccombenza del non è da ritenersi censurabile. Pt_1
Quanto alla richiesta di compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni previste dal secondo comma dell'art. 92 cpc, va osservato che, sebbene la Corte costituzionale abbia previsto,
con la sentenza n. 77/2018, la possibilità per il Giudice di disporre la compensazione delle spese di lite non più solo nei casi di mutamento giurisprudenziale e assoluta novità della questione trattata, ma anche per altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe, tale decisione risulta chiaramente rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante. Pertanto, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcuna particolare complessità del procedimento, tale da giustificare l'applicazione della compensazione ex art. 92 co. 2 cpc, si ritiene che il motivo di appello non possa essere accolto, condividendosi la decisione del Tribunale di condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado.
9. Per tutte le ragioni esposte deve ritenersi che l'appello proposto vada rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Treviso.
10. Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e dimidiata la fase decisionale in
15 ragione del rito.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di
Treviso.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 bis e quater DPR 115/2002, in ragione del rigetto del gravame.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 13.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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