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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 81/2025 R.G.L., promossa, da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 25/9/2025, la ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del a seguito della Controparte_1 stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2023/24 e 2024/2025, senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 1.000,00), oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio.
Il si è costituito in giudizio e ha Controparte_1 chiesto disporsi la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. c.p.c. patrocinati dal difensore firmatario del ricorso;
dichiararsi l'infondatezza del ricorso, con rigetto dello stesso e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso e rigettare, in ogni caso, la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, con estensione della pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge.
All'esito dell'odierna udienza e della discussione di parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, si rileva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. per la riunione del presente procedimento con altri patrocinati dal medesimo difensore aventi per oggetto la fruizione della “carta del docente”, per non rendere eccessivamente gravoso l'accertamento della diversità di posizioni con riferimento alla sussistenza delle condizioni di utilizzabilità del bonus spettante in relazione alla permanenza oppure alla fuoriuscita dell'insegnante dal sistema scolastico e comparabilità del docente assunto a tempo determinato rispetto al docente di ruolo in relazione alla durata del contratto (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999 oppure supplenze brevi ex art. 4, comma terzo, della L. n. 124 del 1999).
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo e giurisprudenza
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica». L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C- 450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490). Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che «84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate» (sentenza del 30 novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro Cont il ).
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2023/24 e 2024/25.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2023/24.
Considerati i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, non si ravvisa, inoltre, alcuna estinzione del diritto (o perenzione), essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, la docente è stata destinataria di incarichi sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, nell'anno scolastico 2023/24, per 24 ore settimanali di lezione, e nell'anno scolastico 2024/25, per 18 ore settimanali di lezione, come da contratti prodotti (all. 01 fasc. ricorrente).
Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio del bonus in oggetto per avere la ricorrente svolto incarichi su supplenza breve, considerato lo svolgimento di supplenza in continuità, sulla medesima cattedra, per oltre 180 giorni e, in particolare, per oltre 7 mesi negli aa.ss. richiesti (dal 28.11.2023 al 30.6.2024 e dal 25.11.2024 al 30.6.2025).
La docente ha documentato, altresì, l'attualità dell'interesse ad agire, stante l'inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2024-2026 (doc. n. 1 fasc. ricorrente).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
Di conseguenza l'Amministrazione resistente deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
La pronuncia non può essere estesa anche agli anni scolastici maturati successivamente alla proposizione del ricorso, come richiesto dalla difesa del , in assenza di domanda da parte ricorrente e CP_1 dovendosi sempre accertare la presenza dei presupposti del diritto e l'attualità dell'interesse ad agire, ben potendo il conformarsi ai CP_1 principi scolpiti dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, in presenza dei necessari requisiti anche per gli anni successivi a quelli richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 258,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a euro 1.100,00, omessa la fase istruttoria), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge e spese vive di euro 21,50 relative al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno e, per l'effetto,
- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese vive di euro 21,50 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Francesca La Russa