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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 11827/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.10.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], piazza Cincinnato n. 4 con l'Avv. Andrea Roveroni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Roveroni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a OR CE (VA) in data 7.07.2007 (trascritto nei registri dello stato civile di OR CE (VA) – Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2007)
separati consensualmente con verbale in data 21.02.2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 9.04.2018 con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Parte_3 collocamento prevalente presso la madre nella casa ove la stessa ha la propria residenza. Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli secondo le seguenti modalità: A fine settimana alternati, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica;
Per un pomeriggio-serata infrasettimanale (nella giornata di mercoledì, salvo diverso accordo) dalle ore 19,00, con pernottamento, fino all'accompagnamento a scuola la mattina successiva;
Durante le vacanze estive, per due settimane consecutive (le prime due o le ultime due) nel mese di agosto;
Durante le vacanze natalizie, nella giornata del 25 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e, ad anni alterni, nel periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre oppure nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
Durante l'intero periodo della “settimana bianca”; Ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
In occasione degli eventuali “ponti”, qualora tali periodi siano collegati con un fine settimana di spettanza paterna;
2) La casa familiare sita in Milano, piazza Cincinnato n. 4, con tutto quanto l'arredo ivi presente, resta assegnata alla Signora ove continuerà ad abitare insieme ai figli. Le spese Parte_1 condominiali ordinarie e le relative utenze inerenti alla casa familiare saranno interamente a carico della Signora mentre il pagamento delle spese condominiali straordinarie, dei costi per Pt_1 interventi di riparazione e manutenzione straordinaria, il costo dell'Imu se dovuto, nonché il costo per le polizze assicurative rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come il pagamento del mutuo della casa coniugale.
3) Il Signor , a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento dei figli e verserà alla Signora un Per_1 Parte_3 Parte_1 assegno mensile complessivo di €. 900,00 (di cui € 450,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Signora Tale somma sarà Pt_1 automaticamente rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT costo vita, assumendo come base il mese di ottobre 2025, con prima rivalutazione nell'ottobre 2026.
4) Il Signor si farà carico, nella misura del 50%, delle seguenti spese extra assegno Parte_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) I Signori e si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei Pt_2 Pt_1 documenti di identità validi per l'espatrio e/o dei passaporti sia per gli stessi che per i figli minori e Per_1 Parte_3
6) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti in via solidale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OR CE (VA) in data 7.07.2007 tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti in via solidale.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR CE (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.10.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], piazza Cincinnato n. 4 con l'Avv. Andrea Roveroni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Roveroni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a OR CE (VA) in data 7.07.2007 (trascritto nei registri dello stato civile di OR CE (VA) – Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2007)
separati consensualmente con verbale in data 21.02.2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 9.04.2018 con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Parte_3 collocamento prevalente presso la madre nella casa ove la stessa ha la propria residenza. Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli secondo le seguenti modalità: A fine settimana alternati, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica;
Per un pomeriggio-serata infrasettimanale (nella giornata di mercoledì, salvo diverso accordo) dalle ore 19,00, con pernottamento, fino all'accompagnamento a scuola la mattina successiva;
Durante le vacanze estive, per due settimane consecutive (le prime due o le ultime due) nel mese di agosto;
Durante le vacanze natalizie, nella giornata del 25 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e, ad anni alterni, nel periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre oppure nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
Durante l'intero periodo della “settimana bianca”; Ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
In occasione degli eventuali “ponti”, qualora tali periodi siano collegati con un fine settimana di spettanza paterna;
2) La casa familiare sita in Milano, piazza Cincinnato n. 4, con tutto quanto l'arredo ivi presente, resta assegnata alla Signora ove continuerà ad abitare insieme ai figli. Le spese Parte_1 condominiali ordinarie e le relative utenze inerenti alla casa familiare saranno interamente a carico della Signora mentre il pagamento delle spese condominiali straordinarie, dei costi per Pt_1 interventi di riparazione e manutenzione straordinaria, il costo dell'Imu se dovuto, nonché il costo per le polizze assicurative rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come il pagamento del mutuo della casa coniugale.
3) Il Signor , a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento dei figli e verserà alla Signora un Per_1 Parte_3 Parte_1 assegno mensile complessivo di €. 900,00 (di cui € 450,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Signora Tale somma sarà Pt_1 automaticamente rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT costo vita, assumendo come base il mese di ottobre 2025, con prima rivalutazione nell'ottobre 2026.
4) Il Signor si farà carico, nella misura del 50%, delle seguenti spese extra assegno Parte_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) I Signori e si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei Pt_2 Pt_1 documenti di identità validi per l'espatrio e/o dei passaporti sia per gli stessi che per i figli minori e Per_1 Parte_3
6) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti in via solidale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OR CE (VA) in data 7.07.2007 tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti in via solidale.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR CE (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG