TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15895/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice
all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 15895/2023, promosso da:
nata a [...] il [...], Codice CUI: 3TBH46 Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Massimo Perazzi e dall'Avv. Maria Rosaria Pozzi, entrambi con studio professionale in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele, 253,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Pagina 1 Conclusioni per il ricorrente: “....Voglia nel merito: accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19.1.1 D.Lgs. n. 286/98 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla protezione speciale........”.
Conclusioni per il resistente: “....Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 1° dicembre 2023, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.11.2023 dal
Questore della Provincia di Piacenza, notificatole il 3.11.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data
17.6.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale “nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. La richiedente non ha infatti prodotto alcuna documentazione lavorativa (contratti di lavoro, buste paga e cud) relativa al lungo periodo trascorso in Italia e tale da attestare la raggiunta stabilità economica, non ha dimostrato di disporre di fonti di reddito sufficienti per provvedere al mantenimento del nucleo familiare e al pagamento dell'alloggio in cui risiede;
non ha allegato certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana, eventuali documenti e dichiarazioni attestanti
l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato, o ogni altro documento utile ad evidenziare il percorso di integrazione socio-economica in Italia….” ed ha, pertanto, ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo TUI
“in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare della richiedente e del suo
Pagina 2 nucleo, composto da un figlio minore – troppo piccolo perché si possa parlare di un avvenuto radicamento dello stesso in territorio italiano – e dal coniuge, cittadino nigeriano privo di uno stabile titolo di soggiorno, in violazione dell'art.
8 CEDU…”.
1.2 L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza del marito e dei loro tre figli ancora in tenerissima età.
1.3 Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi in data successiva all'udienza (14.3.25) tramite l'Avvocatura dello
Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del
Processo.
1.4 Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che, all'udienza dell'11 marzo 2025, dinanzi al GOP
a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io non lavoro perché ho tre figli ancora molto piccoli, il primo si chiama ed è nato nel 2021, mentre nel 2022 sono nati due gemelli, un Per_1 maschio ed una femmina, e . Mi occupo io di loro, sono nati tutti Per_2 Per_3
e tre a Piacenza e sono iscritti al nido. Prima ho lavorato qui in Italia, ricordo che nel 2013 ho fatto la badante di un signore anziano e malato che poi è morto e così ho perso il lavoro;
dopo un periodo di disoccupazione nel 2020 e
2021sono stata assunta come addetta alle pulizie per una ditta di Piacenza, la cooperativa Leal. Negli anni di mezzo ho lavorato sempre nel settore delle pulizie, credevo di avere il contratto regolare ma io ho lavorato. Poi con la ditta
Leal io avevo un contratto di non molte ore e così ho trovato tramite conoscenze un altro datore di lavoro sempre per fare le pulizie ma non sono stata mai contattata per lavorare ancora un pò. A dicembre del 2020 mi scadeva il permesso di soggiorno per lavoro subordinato che avevo avuto dalla
Questura di Piacenza, il mancato rinnovo mi è stato notificato tempo dopo tanto è vero che io nel 2021 ho continuato a lavorare per la Leal. Ad un certo punto, mi sono trovata senza permesso e senza lavoro e così poi ho presentato domanda di protezione speciale nel 2022. Nel 2020 ho conosciuto il mio attuale
Pagina 3 marito che si chiama , lui è nigeriano come me. Ci siamo Persona_4 sposati dopo che ho scoperto di essere incinta del primo figlio a luglio del 2021 presso il Comune di Piacenza. A settembre del 2021 è nato poi ADR: Per_1 mio marito ha il permesso per protezione speciale rilasciato proprio dalla
Questura di Piacenza;
il permesso è scaduto a fine gennaio di questo anno;
lui ha presentato domanda per la conversione in permesso di lavoro. Mio marito lavora, infatti, come operaio dal giugno 2024 e con contratto già rinnovato e con termine al 31.3.2025 per la GI group che è un agenzia per il lavoro. Mio marito guadagna al mese tra i 1700,00 e i 2500,00 euro al mese, dipende dalle ore e dal turno notturno se lo fa. Pensa lui a tutto, dal pagamento dell'affitto di casa ai vestiti, al cibo per tutta la famiglia. Io non ricevo gli assegni per i nostri tre bambini;
la domanda all'Inps l'avevo fatta io ma senza permesso di soggiorno la pratica è stata bloccata;
sono andata a chiedere spiegazioni all'Inps che mi ha detto che devo avere un permesso di soggiorno regolare per poter ricevere gli assegni. Mio marito non aveva fatto domanda perché nel
2021 anche lui non aveva i documenti in regola e così la domanda l'avevo fatta io in quanto madre. ADR: la casa dove abitiamo a Piacenza è in affitto, viviamo lì da diversi anni e a gennaio di quest'anno il contratto ci è stato rinnovato per altri 3 anni;
l'affitto è di euro 450,00 al mese che paga mio marito...... ADR: non lavoro e non ho mai lavorato senza contratto;
aspetto di avere il permesso di soggiorno e poi cercherò lavoro. Mi occupo dei bambini e non faccio altro.
ADR: ho la pressione alta, prendo da sei anni una pillola al giorno per mantenere la pressione sotto controllo. Ora che non ho il permesso regolare mi rivolgo allo Sportello dell'ASL di Piacenza per i migranti nelle mie stesse condizioni e lì mi aiutano anche con le medicine. ADR: io sono nata a [...]
City, in Nigeria, dove vivono ancora mia madre, mio fratello e mia sorella.
Sono in contatto telefonico con loro. Mio padre è morto quando io avevo appena un anno;
non l'ho mai conosciuto. Io sono arrivata in Italia nel 2008, ho presentato domanda di asilo che però la Commissione di Trieste mi ha rifiutato nel 2009. Ricordo anche di essere stata per un periodo in un centro di accoglienza e poi alcuni richiedenti asilo come me mi hanno parlato di Piacenza
e così mi sono trasferita;
oramai vivo da tanti anni a Piacenza. Ora ricordo che
Pagina 4 il permesso di lavoro avuto nel 2012 l'ho avuto, se non sbaglio, per una sanatoria uscita in quel periodo. ADR dell'avv. Pirazzi: io non ho tempo libero per via dei bimbi piccoli ma riesco ogni tanto con un'amica a frequentare la chiesa pentecostale di Piacenza, la chiesa si chiama ZOE Pentecostal Mission”.
1.5 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante per l'udienza già fissata da quest'ultimo con il provvedimento di delega, per le conclusioni.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato e dal parere della Ct ivi allegato: v. doc. 1 ricorso) Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato
Pagina 5 decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le
Pagina 6 quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.)
2.10.2020, n. 21240).
5.4 Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei quasi 17 anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che la ricorrente vive in un appartamento assieme al marito (v. certificato di matrimonio: doc. 5 ricorso) e ai figli, in un immobile di cui il conduttore è il coniuge stesso (v. doc. 4 ricorso) .
Nello specifico, si deve rilevare che la ricorrente ha portato all'attenzione del
Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. La ricorrente, giunta
Pagina 7 in Italia nel 2008 e già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 2012 più volte rinnovato fino al 2018, con svolgimento di attività lavorativa anche nel 2020 e nel 2021 (v. estratto INPS in atti), vive, infatti, con la propria famiglia, formata da suo marito – unica, allo stato, fonte di sostentamento della famiglia (v. docc. nn. 18- copia comunicazione rinnovo contratto di lavoro;
19- copia ultime buste paga;
20- copia C.U.D. 2025 per redditi relativi all'anno
2024 pari ad euro 15259,78; 21- copia estratto INPS del 24.4.25) e già titolare di un permesso per protezione speciale in corso di conversione in motivi di lavoro
(v. docc.
9-10 ricorso) - e dai suoi tre figli minorenni nati in Italia (v. docc.
6-8 ricorso).
Risulta, altresì, documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli della ricorrente, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dal marito in Italia, riferimenti familiari sul territorio.
Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia.
L'integrazione sul territorio nazionale si rinviene anche nella conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente che, sia pur priva di idonee attestazioni, ha svolto la sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete, come evincibile dal verbale dell'udienza in atti (v. doc. 22-copia convocazione per esame di italiano, nota di deposito del 4.6.25).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti
Pagina 8 alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.)
2.10.2020, n. 21240).
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni,
Pagina 9 consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice
all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 15895/2023, promosso da:
nata a [...] il [...], Codice CUI: 3TBH46 Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Massimo Perazzi e dall'Avv. Maria Rosaria Pozzi, entrambi con studio professionale in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele, 253,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Pagina 1 Conclusioni per il ricorrente: “....Voglia nel merito: accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19.1.1 D.Lgs. n. 286/98 e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla protezione speciale........”.
Conclusioni per il resistente: “....Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 1° dicembre 2023, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.11.2023 dal
Questore della Provincia di Piacenza, notificatole il 3.11.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data
17.6.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale “nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. La richiedente non ha infatti prodotto alcuna documentazione lavorativa (contratti di lavoro, buste paga e cud) relativa al lungo periodo trascorso in Italia e tale da attestare la raggiunta stabilità economica, non ha dimostrato di disporre di fonti di reddito sufficienti per provvedere al mantenimento del nucleo familiare e al pagamento dell'alloggio in cui risiede;
non ha allegato certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana, eventuali documenti e dichiarazioni attestanti
l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato, o ogni altro documento utile ad evidenziare il percorso di integrazione socio-economica in Italia….” ed ha, pertanto, ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo TUI
“in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare della richiedente e del suo
Pagina 2 nucleo, composto da un figlio minore – troppo piccolo perché si possa parlare di un avvenuto radicamento dello stesso in territorio italiano – e dal coniuge, cittadino nigeriano privo di uno stabile titolo di soggiorno, in violazione dell'art.
8 CEDU…”.
1.2 L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza del marito e dei loro tre figli ancora in tenerissima età.
1.3 Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi in data successiva all'udienza (14.3.25) tramite l'Avvocatura dello
Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del
Processo.
1.4 Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che, all'udienza dell'11 marzo 2025, dinanzi al GOP
a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io non lavoro perché ho tre figli ancora molto piccoli, il primo si chiama ed è nato nel 2021, mentre nel 2022 sono nati due gemelli, un Per_1 maschio ed una femmina, e . Mi occupo io di loro, sono nati tutti Per_2 Per_3
e tre a Piacenza e sono iscritti al nido. Prima ho lavorato qui in Italia, ricordo che nel 2013 ho fatto la badante di un signore anziano e malato che poi è morto e così ho perso il lavoro;
dopo un periodo di disoccupazione nel 2020 e
2021sono stata assunta come addetta alle pulizie per una ditta di Piacenza, la cooperativa Leal. Negli anni di mezzo ho lavorato sempre nel settore delle pulizie, credevo di avere il contratto regolare ma io ho lavorato. Poi con la ditta
Leal io avevo un contratto di non molte ore e così ho trovato tramite conoscenze un altro datore di lavoro sempre per fare le pulizie ma non sono stata mai contattata per lavorare ancora un pò. A dicembre del 2020 mi scadeva il permesso di soggiorno per lavoro subordinato che avevo avuto dalla
Questura di Piacenza, il mancato rinnovo mi è stato notificato tempo dopo tanto è vero che io nel 2021 ho continuato a lavorare per la Leal. Ad un certo punto, mi sono trovata senza permesso e senza lavoro e così poi ho presentato domanda di protezione speciale nel 2022. Nel 2020 ho conosciuto il mio attuale
Pagina 3 marito che si chiama , lui è nigeriano come me. Ci siamo Persona_4 sposati dopo che ho scoperto di essere incinta del primo figlio a luglio del 2021 presso il Comune di Piacenza. A settembre del 2021 è nato poi ADR: Per_1 mio marito ha il permesso per protezione speciale rilasciato proprio dalla
Questura di Piacenza;
il permesso è scaduto a fine gennaio di questo anno;
lui ha presentato domanda per la conversione in permesso di lavoro. Mio marito lavora, infatti, come operaio dal giugno 2024 e con contratto già rinnovato e con termine al 31.3.2025 per la GI group che è un agenzia per il lavoro. Mio marito guadagna al mese tra i 1700,00 e i 2500,00 euro al mese, dipende dalle ore e dal turno notturno se lo fa. Pensa lui a tutto, dal pagamento dell'affitto di casa ai vestiti, al cibo per tutta la famiglia. Io non ricevo gli assegni per i nostri tre bambini;
la domanda all'Inps l'avevo fatta io ma senza permesso di soggiorno la pratica è stata bloccata;
sono andata a chiedere spiegazioni all'Inps che mi ha detto che devo avere un permesso di soggiorno regolare per poter ricevere gli assegni. Mio marito non aveva fatto domanda perché nel
2021 anche lui non aveva i documenti in regola e così la domanda l'avevo fatta io in quanto madre. ADR: la casa dove abitiamo a Piacenza è in affitto, viviamo lì da diversi anni e a gennaio di quest'anno il contratto ci è stato rinnovato per altri 3 anni;
l'affitto è di euro 450,00 al mese che paga mio marito...... ADR: non lavoro e non ho mai lavorato senza contratto;
aspetto di avere il permesso di soggiorno e poi cercherò lavoro. Mi occupo dei bambini e non faccio altro.
ADR: ho la pressione alta, prendo da sei anni una pillola al giorno per mantenere la pressione sotto controllo. Ora che non ho il permesso regolare mi rivolgo allo Sportello dell'ASL di Piacenza per i migranti nelle mie stesse condizioni e lì mi aiutano anche con le medicine. ADR: io sono nata a [...]
City, in Nigeria, dove vivono ancora mia madre, mio fratello e mia sorella.
Sono in contatto telefonico con loro. Mio padre è morto quando io avevo appena un anno;
non l'ho mai conosciuto. Io sono arrivata in Italia nel 2008, ho presentato domanda di asilo che però la Commissione di Trieste mi ha rifiutato nel 2009. Ricordo anche di essere stata per un periodo in un centro di accoglienza e poi alcuni richiedenti asilo come me mi hanno parlato di Piacenza
e così mi sono trasferita;
oramai vivo da tanti anni a Piacenza. Ora ricordo che
Pagina 4 il permesso di lavoro avuto nel 2012 l'ho avuto, se non sbaglio, per una sanatoria uscita in quel periodo. ADR dell'avv. Pirazzi: io non ho tempo libero per via dei bimbi piccoli ma riesco ogni tanto con un'amica a frequentare la chiesa pentecostale di Piacenza, la chiesa si chiama ZOE Pentecostal Mission”.
1.5 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante per l'udienza già fissata da quest'ultimo con il provvedimento di delega, per le conclusioni.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato e dal parere della Ct ivi allegato: v. doc. 1 ricorso) Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato
Pagina 5 decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le
Pagina 6 quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.)
2.10.2020, n. 21240).
5.4 Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei quasi 17 anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che la ricorrente vive in un appartamento assieme al marito (v. certificato di matrimonio: doc. 5 ricorso) e ai figli, in un immobile di cui il conduttore è il coniuge stesso (v. doc. 4 ricorso) .
Nello specifico, si deve rilevare che la ricorrente ha portato all'attenzione del
Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. La ricorrente, giunta
Pagina 7 in Italia nel 2008 e già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 2012 più volte rinnovato fino al 2018, con svolgimento di attività lavorativa anche nel 2020 e nel 2021 (v. estratto INPS in atti), vive, infatti, con la propria famiglia, formata da suo marito – unica, allo stato, fonte di sostentamento della famiglia (v. docc. nn. 18- copia comunicazione rinnovo contratto di lavoro;
19- copia ultime buste paga;
20- copia C.U.D. 2025 per redditi relativi all'anno
2024 pari ad euro 15259,78; 21- copia estratto INPS del 24.4.25) e già titolare di un permesso per protezione speciale in corso di conversione in motivi di lavoro
(v. docc.
9-10 ricorso) - e dai suoi tre figli minorenni nati in Italia (v. docc.
6-8 ricorso).
Risulta, altresì, documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli della ricorrente, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dal marito in Italia, riferimenti familiari sul territorio.
Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia.
L'integrazione sul territorio nazionale si rinviene anche nella conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente che, sia pur priva di idonee attestazioni, ha svolto la sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete, come evincibile dal verbale dell'udienza in atti (v. doc. 22-copia convocazione per esame di italiano, nota di deposito del 4.6.25).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti
Pagina 8 alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.)
2.10.2020, n. 21240).
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni,
Pagina 9 consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 17/7/2025
Il Giudice est.
Cristina Reggiani
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 10