Art. 23. ((Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo 11.
Con successivo provvedimento:
a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;
b) sara' stabilito che a valere dal 1 gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato)) .
Con successivo provvedimento:
a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;
b) sara' stabilito che a valere dal 1 gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato)) .