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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8818/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Pino ALTAMURA e Silvia TORSELLA - Ricorrente – contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità civile (prestazione negata in sede amministrativa in data 29 novembre 2023, essendo stata riconosciuta una invalidità solo nella minor misura dell'88%) e conseguentemente condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
1
Sentenza R.G. n° 8818/24 In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1 relativi alle funzioni .. trasferite”). Si deve dunque opinare che solo l' CP_1 possa essere individuato quale titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D.
L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma
6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007
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Sentenza R.G. n° 8818/24 a carico del o del medesimo in solido Controparte_4 con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio CP_1 assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°
Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
********************
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_5
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in
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Sentenza R.G. n° 8818/24 rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_2
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dei chiarimenti acquisiti all'udienza del 9 gennaio 2025
4
Sentenza R.G. n° 8818/24 (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla CORTE finanche con CP_6 riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e della ulteriore documentazione con esso depositata – è emerso invero che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta uno stato di totale inabilità permanente, con decorrenza però non dall'epoca della istanza presentata in sede amministrativa, bensì con la successiva decorrenza specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
D'altra parte, in ordine alle osservazioni di parte ricorrente relative all'asserito mancato rispetto delle percentuali di invalidità risultanti dalla
TABELLA approvata con DECRETO MINISTERIALE, deve pure considerarsi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla SUPREMA
CORTE, non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle predette
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Sentenza R.G. n° 8818/24 percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
***************************
Va quindi riconosciuta e dichiarata la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, ma (solo) con decorrenza dalla data (sotto specificata), sopravvenuta alla domanda proposta in sede amministrativa (cfr.
CASS. SS. UU. 5/7/2004 N° 12270 e CASS. N° 2314/04). Pt_2
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla
COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio), appare equo compensare integralmente le spese di causa.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti
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Sentenza R.G. n° 8818/24 condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale.
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_2 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio,
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Sentenza R.G. n° 8818/24 in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. ., 18 MARZO 2014 N° Controparte_5
6259).
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924,
n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936,
n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 1° luglio 2024;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 19 maggio 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8818/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Pino ALTAMURA e Silvia TORSELLA - Ricorrente – contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità civile (prestazione negata in sede amministrativa in data 29 novembre 2023, essendo stata riconosciuta una invalidità solo nella minor misura dell'88%) e conseguentemente condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
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Sentenza R.G. n° 8818/24 In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1 relativi alle funzioni .. trasferite”). Si deve dunque opinare che solo l' CP_1 possa essere individuato quale titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D.
L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma
6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007
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Sentenza R.G. n° 8818/24 a carico del o del medesimo in solido Controparte_4 con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio CP_1 assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_5
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in
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Sentenza R.G. n° 8818/24 rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_2
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dei chiarimenti acquisiti all'udienza del 9 gennaio 2025
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Sentenza R.G. n° 8818/24 (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla CORTE finanche con CP_6 riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e della ulteriore documentazione con esso depositata – è emerso invero che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta uno stato di totale inabilità permanente, con decorrenza però non dall'epoca della istanza presentata in sede amministrativa, bensì con la successiva decorrenza specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
D'altra parte, in ordine alle osservazioni di parte ricorrente relative all'asserito mancato rispetto delle percentuali di invalidità risultanti dalla
TABELLA approvata con DECRETO MINISTERIALE, deve pure considerarsi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla SUPREMA
CORTE, non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle predette
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Sentenza R.G. n° 8818/24 percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
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Va quindi riconosciuta e dichiarata la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, ma (solo) con decorrenza dalla data (sotto specificata), sopravvenuta alla domanda proposta in sede amministrativa (cfr.
CASS. SS. UU. 5/7/2004 N° 12270 e CASS. N° 2314/04). Pt_2
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla
COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio), appare equo compensare integralmente le spese di causa.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti
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Sentenza R.G. n° 8818/24 condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale.
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_2 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio,
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Sentenza R.G. n° 8818/24 in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. ., 18 MARZO 2014 N° Controparte_5
6259).
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924,
n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936,
n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 1° luglio 2024;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 19 maggio 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8818/24