Decreto cautelare 27 marzo 2024
Ordinanza presidenziale 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero dei Trasporti, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Prefettura di Napoli - Sezione Provinciale BDNA - Prot. Interno -OMISSIS- emessa nei confronti della “-OMISSIS-.”, da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Napoli;
- della Nota della Questura di Caserta CAT. -OMISSIS-/DPA/IV Sez./2023;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/4/2024, per l’annullamento:
A) dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Prefettura Napoli - Sezione Provinciale BDNA - Prot. Interno -OMISSIS- emessa nei confronti della “-OMISSIS-.”, da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
B) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Napoli;
- della Nota della Questura di Caserta CAT. -OMISSIS-/DPA/IV Sez./2023;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;
C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.11001/119/20(9)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 17/4/2024:
A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Prefettura Napoli - Sezione Provinciale BDNA - Prot. Interno -OMISSIS- emessa nei confronti della “-OMISSIS-.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Napoli;
- della Nota della Questura di Caserta CAT. -OMISSIS-/DPA/IV Sez./2023;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;
- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;
- Provvedimento di revoca dell'A.E.P. (Autorizzazione all'esercizio della Professione) e cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – -OMISSIS- -OMISSIS- emesso il 17.4.2024 prot. N.-OMISSIS- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli
C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- (-OMISSIS-. s.r.l.) ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Napoli (Prot. Interno -OMISSIS-) emessa nei suoi confronti, da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa.
Si è costituita la Prefettura di Napoli sostenendo l’infondatezza dei motivi di doglianza.
Al fine di contestare il “rapporto informativo” depositato in giudizio dalla Prefettura, in data 14 aprile 2024 parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
In data 17 aprile 2024 parte ricorrente ha proposto poi ulteriori motivi aggiunti, al fine di impugnare il Provvedimento di revoca dell’A.E.P. (Autorizzazione all’esercizio della Professione) e di cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – -OMISSIS- -OMISSIS-, emesso il 17.4.2024 prot. N.-OMISSIS- dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, in conseguenza della citata interdittiva.
A fronte di tali ulteriori motivi aggiunti non si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
All'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. L’impugnativa è fondata.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo viene lamentato il vizio di motivazione e di istruttoria, in quanto l’interdittiva impugnata sarebbe stata adottata non per profili che riguardavano direttamente la società ricorrente, i soci o il suo amministratore, ma solo per la prospettata influenza di soggetti esterni alla compagine societaria, i fratelli -OMISSIS- sulla medesima società in epigrafe.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è lamentata la mancanza di attualità degli elementi riportati a sostegno del provvedimento impugnato, i quali risalirebbero a molti anni addietro e, comunque, sarebbero superati da elementi più recenti e da sopravvenute pronunce del Giudice penale, a seguito delle quali è stata esclusa l’appartenenza associativa di -OMISSIS-, amministratore della -OMISSIS- e cioè il soggetto tramite il quale, in base al provvedimento impugnato, si sarebbe realizzata l’ingerenza della criminalità oeganizzata sulla società ricorrente.
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo è censurata la violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito la sola applicazione delle misure speciali previste dalla citata norma.
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo è lamentata l’inconsistenza del quadro indiziario a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare perché i soggetti indicati nell’interdittiva come collegati alla criminalità sarebbero stati in realtà coinvolti solo in reati “comuni”, e non già in reati c.d. “spia”, difettando inoltre anche condanne definitive, e, infine, perché la società -OMISSIS- amministrata da -OMISSIS-, soggetto secondo l’interdittiva impugnata vicino al clan, avrebbe ottenuto la liberatoria antimafia per aver superato le pregresse controindicazioni.
Con la prima censura contenuta nei motivi aggiunti proposti in data 14 aprile 2024 viene ulteriormente contestato il quadro indiziario a fondamento dell’interdittiva impugnata, in particolare prospettando l’assenza di ogni attuale collegamento dei fratelli-OMISSIS- con la criminalità organizzata.
Con la seconda censura articolata negli stessi motivi aggiunti parte ricorrente ha affermato che il quadro indiziario tracciato dall’Amministrazione non è idoneo a suffragare una condizione di agevolazione, strutturale e perdurante, tale da escludere l’applicazione delle più lievi misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis C.A.M..
Con la terza e ultima censura formulata nei motivi aggiunti del 14 aprile 2024 è lamentato che la Prefettura non abbia motivato in ordine alle misure di self cleaning poste in essere dalla società per rimuovere, comunque, i contestati fattori di criticità.
Con i motivi aggiunti proposti in data 17 aprile 2024 la società ricorrente ha esteso le censure articolate nei motivi aggiunti precedenti al fine di impugnare anche il Provvedimento di revoca dell’A.E.P. (Autorizzazione all’esercizio della Professione) e di cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – -OMISSIS- -OMISSIS- emesso il 17.4.2024 prot. N.-OMISSIS- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, assunto in conseguenza della citata interdittiva.
Tutti i descritti motivi di censura, articolati sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché tutti volti a censurare il complessivo compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale dell’impresa ricorrente.
Va osservato che la Prefettura nell’interdittiva impugnata ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione evidenziando che:
- il socio unico della società ricorrente, -OMISSIS- nonché l’ ex socio -OMISSIS- (che ha ceduto la sua partecipazione al 50% della società), erano dipendenti della società-OMISSIS-riferibile a -OMISSIS-, il quale, indagato assieme ai suoi fratelli -OMISSIS-e LV per traffico illecito di rifiuti e per associazione a delinquere, è stato condannato assieme al fratello -OMISSIS-dal Tribunale di Nola nel 2016. Il legame della società ricorrente con i fratelli -OMISSIS- aventi aderenze con la criminalità organizzata, è fondato anche sulla circostanza che alcuni dipendenti della società ricorrente siano stati dipendenti, in passato, della -OMISSIS-., tutte riconducibili ai fratelli-OMISSIS- (le prime due colpite poi da interdittiva);
- due dipendenti della società ricorrente, cioè-OMISSIS-, hanno precedenti penali, e in particolare-OMISSIS- è stato condannato per traffico illecito di rifiuti assieme a -OMISSIS-;
--OMISSIS-, responsabile tecnico della società ricorrente, è stato responsabile tecnico anche della società -OMISSIS-, colpita da autonoma interdittiva.
Parte ricorrente ha sostenuto, tuttavia, che l’impugnata informativa interdittiva antimafia sarebbe viziata per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, e che sarebbe basata su indizi erronei. Tanto nei seguenti termini:
- -OMISSIS-, imputato nel processo originato dall’operazione “-OMISSIS-”, è stato assolto dal reato associativo, ed è è stato condannato per il solo reato di traffico illecito di rifiuti;
- la società -OMISSIS-di cui -OMISSIS- è socio unico ed amministratore, nell’aprile 2022 è stata ammessa alla misura del controllo giudiziario, e iscritta nella white list presso la Prefettura di Caserta;
- non è stato mai riscontrato alcun rilevante contatto tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-.;
- -OMISSIS-OMISSIS- che peraltro vive in Africa da oltre 10 anni, non ha avuto alcun significativo contatto con la società ricorrente, neppure tramite la società -OMISSIS-, di cui non è socio;
--OMISSIS-OMISSIS- è stato assolto in ambito penale, e nemmeno lui avrebbe avuto alcun contatto con la società ricorrente, neppure tramite la società-OMISSIS-
--OMISSIS-, infine, è stato allontanato dalla società con una misura di self cleaning , ciò impedendo a monte ogni possibilità di eventuale infiltrazione tramite tale soggetto.
2.1. Tutto ciò premesso, il Collegio osserva, in linea generale, che gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare ai fini interdittivi sono molteplici, e hanno formato oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale.
Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro degli usuali metodi mafiosi fondati sulla regia c.d. “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;
- la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però pur sempre sintomatici di una contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964),
2.2. Ciò posto, l’avviso del Collegio è che l'informativa del Prefetto qui in contestazione non poggi su un quadro indiziario grave e robusto, gli elementi esposti dalla Prefettura risultando non idonei a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha invece tratto dalla loro valutazione.
Nella motivazione dell'interdittiva non sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto realmente sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, mancando adeguate risultanze investigative e una sufficientemente univoca documentazione giudiziaria che possano rendere plausibile il pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, non desumendosi, in definitiva, con apprezzabile probabilità la riconducibilità dell’ente ad associazioni criminali.
Come si vedrà, il compendio indiziario non è quindi idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo, e pertanto a suffragare la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite, in altre parole, non hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente possa essere in modo concreto oggetto d'infiltrazione mafiosa.
2.3. Più in dettaglio, una analitica disamina delle deduzioni di parte ricorrente vale a denotare la ben limitata affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia, la quale nella fattispecie concreta ha considerato adeguato un complesso di elementi da cui, ad avviso del Collegio, non emerge però una sufficiente probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.
L’interdittiva impugnata poggia il prospettato quadro indiziario sulla influenza, ai danni della società ricorrente, dei fratelli -OMISSIS-
Dalla motivazione della interdittiva impugnata non emerge tuttavia in modo sufficientemente chiaro in che modo i fratelli-OMISSIS- esercitino pressioni infiltrative sulla società ricorrente, non essendo stati forniti elementi fattuali da cui possano desumersi indizi del condizionamento operato nei confronti della società. Inoltre, la Prefettura non ha adeguatamente chiarito quale sia il legame di tali fratelli con la criminalità organizzata, né da quali riscontri tale legame possa evincersi. Sul punto, l’unico elemento richiamato nella interdittiva impugnata è il coinvolgimento dei fratelli -OMISSIS-OMISSIS- nel procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Nola e conclusosi nel 2016 con la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006 per fatti risalenti all’anno 2009 (sentenza di cui parte ricorrente ha allegato l’avvenuta impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, davanti a cui il giudizio sarebbe pendente); in quella sede è stata tuttavia significativamente esclusa la sussistenza del reato di associazione per delinquere. Per di più il reato ambientale ascritto ai fratelli-OMISSIS- è anche risalente nel tempo (anno 2009), senza che a questo risultino seguite condotte illecite sintomatiche di interferenze, anche solo indirette, con le organizzazioni criminali mafiose.
Sul punto, il Collegio è ben consapevole delle differenze, valorizzate da copiosa giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2024, n. 4070), tra l’ordinamento penale e quello amministrativo in ordine all’apprezzamento che determinate condotte rivestano ai fini dell’irrogazione delle interdittive prefettizie: nondimeno, nel caso di specie non si ravvisano quegli elementi indiziari certi dai quali possa evincersi, anche secondo il criterio del “ più probabile che non ” (cfr. ex multis , questa Sezione, 27 maggio 2025, n. 4028), una contaminazione endemica con ambienti della criminalità organizzata.
Il difetto di indizi di infiltrazione tramite la persona del -OMISSIS- è confermato anche dalla considerazione che egli è socio unico ed amministratore della società -OMISSIS-la quale nell’aprile 2022 è stata ammessa alla misura del controllo giudiziario ed è stata iscritta nella white list presso la Prefettura di Caserta: senza dire, poi, che l'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n. -OMISSIS-emessa nei confronti di tale società è stata annullata con sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, proprio per mancanza di indizi di infiltrazione mafiosa.
Tali elementi convincono quindi della mancanza di reali indizi di infiltrazione mafiosa tramite la persona di -OMISSIS-, del quale, del resto, non sono risultati nemmeno significativi contatti con la società ricorrente.
Nemmeno da parte degli altri due fratelli-OMISSIS- emergono poi autentici indizi di pericolo infiltrativo:-OMISSIS-OMISSIS- vive in Africa da oltre dieci anni, per cui a fortiori non potrebbe avere significativi contatti con la società ricorrente;-OMISSIS-OMISSIS- è stato assolto in ambito penale, e non risulta aver avuto alcun rilevante contatto con la società ricorrente.
Indizi di infiltrazione non possono trarsi poi neppure dalla figura di-OMISSIS-, direttore tecnico della società ricorrente. Vero è che questi è stato responsabile tecnico anche della società -OMISSIS-, colpita da autonoma interdittiva, e che suo figlio avrebbe avuto frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata. In primo luogo, però, al di là della mera coincidenza della figura di-OMISSIS- come direttore tecnico sia della società ricorrente che della società -OMISSIS-, non sono stati fatti constare altri contatti e altre connessioni tra tali due società, tra le quali quindi non vi è alcun significativo collegamento; in secondo luogo, non si sono registrati contatti diretti del figlio di-OMISSIS- con la società ricorrente, né elementi da cui possa trarsi un indizio di condizionamento; infine,-OMISSIS- è stato allontanato dalla società con una misura di self cleaning preannunciata in sede di contraddittorio procedimentale e attuata ancor prima dell’adozione dell’interdittiva impugnata, ciò impedendo a monte ogni possibilità di eventuale infiltrazione tramite tale soggetto.
Il rischio di infiltrazione mafiosa non è predicabile neppure con riferimento ai due dipendenti della società ricorrente,-OMISSIS- e -OMISSIS-: il primo è stato condannato per i medesimi fatti per i quali è stato condannato -OMISSIS- con la citata sentenza del Tribunale di Nola per traffico illecito di rifiuti in merito a fatti risalenti nel tempo (databili al 2009), mentre significativamente è stato assolto dalla imputazione per reato associativo; quanto al secondo, come si desume dalle difese di parte ricorrente, questo, residente in [...], è stato assunto dalla società solo in epoca risalente e per appena 15 giorni lavorativi, e i fatti per i quali è stato condannato non sono significativi ai fini antimafia sia per la loro contenuta entità (condanna a due anni con pena sospesa) sia per il carattere risalente dei fatti stessi, databili addirittura a 19 anni addietro.
Nel provvedimento impugnato, del resto, non è dimostrato, neppure a livello indiziario, che -OMISSIS- possano condizionare le scelte della società ricorrente.
2.4. In conclusione, dal provvedimento impugnato e dai presupposti atti istruttori non emerge che la Prefettura abbia svolto le dovute valutazioni in ordine a tutte le circostanze che hanno interessato la società ricorrente. L’accertamento condotto appare quindi privo del suo necessario carattere di compiutezza, e non è perciò idoneo a sorreggere il quadro indiziario.
La mancanza di un compiuto apprezzamento del complesso delle circostanze interessanti la ricorrente, peraltro risalenti nel tempo, inficia pertanto la legittimità dei provvedimenti impugnati.
3. Dunque il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, con conseguente annullamento dell’interdittiva impugnata e dei gravati atti presupposti.
4. Dall’annullamento della interdittiva consegue l’illegittimità anche del Provvedimento di revoca dell’A.E.P. (Autorizzazione all’esercizio della Professione) e di cancellazione della società dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – -OMISSIS- -OMISSIS- emesso il 17.4.2024 prot. N.-OMISSIS- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, atto assunto in conseguenza della citata interdittiva e censurato mediante i motivi aggiunti proposti in data 17 aprile 2024.
Ne consegue che anche tale provvedimento va annullato.
5. In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni scrutinate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti proposti in data 14 aprile 2024 e 17 aprile 2024, come in epigrafe proposti, li accoglie, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di NZ | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.