TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 658
TAR
Decreto cautelare 27 marzo 2024
>
TAR
Ordinanza presidenziale 24 aprile 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
>
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Vizio di motivazione e istruttoria

    La Prefettura non ha adeguatamente chiarito il legame dei fratelli -OMISSIS- con la criminalità organizzata e le pressioni infiltrative sulla società. L'unico elemento richiamato, una condanna per traffico illecito di rifiuti, risale al 2009 e ha escluso il reato associativo.

  • Accolto
    Mancanza di attualità degli elementi

    Non sono emersi elementi indiziari certi che dimostrino una contaminazione endemica con ambienti della criminalità organizzata.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 94 bis C.A.M.

    Il quadro indiziario non è idoneo a sostenere la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale.

  • Accolto
    Inconsistenza del quadro indiziario

    Le informazioni investigative acquisite non hanno determinato l'emersione di indici specifici di rischio.

  • Accolto
    Contestazione del quadro indiziario

    Il Collegio ritiene che l'informativa non poggi su un quadro indiziario grave e robusto.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sulle misure di self-cleaning

    Il quadro indiziario non è idoneo a sostenere la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'annullamento dell'interdittiva

    Dall'annullamento dell'interdittiva consegue l'illegittimità anche del provvedimento di revoca dell'A.E.P.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 658
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 658
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo