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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12967/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE SA Presidente
- SE Nocera Componente
- EM TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi iscritto al n. 12967/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Dina Quercia,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv.ti Laura Napoletano e Carmine Ennio Potuto,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 8 R.G. 12967/2022.
in data 24.07.2008. Dalla loro unione è nato il figlio
(24.09.2009). Persona_1
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con decreto depositato il 14.02.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 13438/2021 ha disposto l'omologazione della separazione consensuale tra i coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha dedotto di prestare servizio come militare, mentre la moglie svolge la professione di architetto e lavora con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Laterza.
Ha precisato di aver venduto un immobile di sua proprietà per l'importo di € 172.000,00, utilizzando il ricavato per acquistare un nuovo immobile sito in ER, del quale è titolare dell'usufrutto, mentre la nuda proprietà è intestata al figlio. Ha altresì dichiarato di essere proprietario per la quota di 1/2 di un ulteriore immobile. La moglie invece è proprietaria esclusiva della già casa familiare sita in Palo del Colle nonché di un deposito concesso in locazione e per
1/2 di un uliveto. Ella percepisce altresì una rendita derivante dall'impianto fotovoltaico installato sulla casa coniugale.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla corrispondersi a titolo di contributo muliebre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé; la predisposizione di un calendario di incontri madre- figlio;
un contributo materno al mantenimento del figlio pari ad € 250,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
in subordine,
l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
un calendario di incontri padre-figlio; un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 250,00 oltre al
50% di spese straordinarie;
il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura a carico della moglie. Con vittoria di spese e compensi di lite (ricorso depositato il 02.11.2022).
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 8 R.G. 12967/2022.
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dedotto l'esistenza di condotte persecutorie del coniuge nei suoi confronti.
Ha lamentato un atteggiamento ostruzionistico del marito nel rapporto madre-figlio.
Ha precisato di essere architetto dipendente presso un Comune con una retribuzione annuale pari ad € 27.732,00 nonché di sostenere alcuni costi fissi mensili tra cui il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto ed elevati costi per il carburante. Il marito invece è un militare con uno stipendio mensile pari ad € 2.000,00 e non sostiene oneri locatizi in quanto vive nella abitazione della di lui madre.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita paterno;
un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 450,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
per il resto, la conferma delle statuizioni regolanti lo stato separativo. Con vittoria di spese e compensi di lite (memoria difensiva depositata il 02.02.2023).
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
15.02.2023 rinviata all'udienza del 10.05.2023 per l'ascolto del minore, il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto il prosieguo del giudizio1.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
28.06.2023 domandando la restituzione del 50% del saldo disponibile relativo al conto corrente cointestato tra i coniugi.
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata 31.07.2023.
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'ascolto del minore. All'udienza del
28.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter 1 Breviter, il Presidente con ordinanza depositata il 16.05.2023 ha confermato l'affidamento condiviso del minore;
ha disposto il collocamento prevalente dello stesso presso il padre a far data dalla fine dell'anno scolastico;
ha predisposto un calendario di incontri madre- figlio;
ha fissato il contributo materno a titolo di mantenimento per il figlio in € 250,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
ha disposto che l'A.U.U. sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 8 R.G. 12967/2022.
c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi;
b) parte convenuta: si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e chiede la riduzione del contributo materno per il mantenimento del figlio ad € 200,00;
c) P.M. (con nota del 30.03.2025): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela del figlio.
All'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invito al deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) la pronuncia della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 14.02.2022, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 4 di 8 R.G. 12967/2022.
III.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- I provvedimenti riguardanti il figlio Persona_1
(24.09.2009) devono essere adottati nei termini che seguono.
IV.1.- Quanto ai provvedimenti personali deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre.
A tal proposito, il figlio nel corso della Persona_1 audizione innanzi al Presidente ha manifestato la volontà di trasferirsi presso il padre. In tale sede, egli è apparso congruamente maturo rispetto alla sua età e pienamente consapevole delle sue priorità di vita. Pertanto, i suoi desiderata meritano di essere considerati poiché rappresentano il frutto di scelte sufficientemente ponderate e non in contrasto con i propri interessi.
D'altro canto, non è emerso alcun deficit a carico del padre nella capacità di gestione, anche domestica, del minore. Anzi, in considerazione della peculiarità dei suoi orari lavorativi, egli è finanche meglio in grado di attendere le incombenze in favore della prole poiché dotato di maggiori risorse di tempo. Del pari, non è emersa alcuna lacuna nella capacità di garantire ai figli adeguati spazi di vita domestica.
Dunque, il figlio deve rimanere collocato Persona_1 prevalentemente presso il padre, nell'attuale domicilio di quest'ultimo ovvero in quello che egli vorrà costituire in futuro.
IV.1.1.- Le modalità di incontro madre-figlio continueranno ad essere regolamentate in maniera tendenzialmente libera e, in caso di disaccordo tra i genitori, secondo il calendario di incontri di cui all'ordinanza presidenziale del 16.05.2023.
IV.2.- Quanto ai provvedimenti economici, la madre, in quanto genitrice non collocataria, è tenuta a contribuire al mantenimento del figlio nella misura pari ad € 300,00 mensili.
A tale determinazione si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 5 di 8 R.G. 12967/2022.
ai criteri di cui al comma IV del medesimo articolo. In particolare, occorre considerare le esigenze del figlio, che sono quelle ordinarie di un coetaneo, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in via prevalente dal padre nonché
i redditi dei genitori.
A tale proposito occorre rilevare che, dalle dichiarazioni fiscali prodotte (cfr. doc. allegata nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter del 23.04.2025), nell'ultimo triennio di imposta la madre ha prodotto redditi netti annui per circa
€ 22.600,00 (2021), € 20.988,00 (2022) ed € 21.919,00 (2023).
Ella inoltre è proprietaria esclusiva della già casa coniugale e per 1/2 di un uliveto ed è rimasto incontestato tra le parti che percepisce rendite mensili dalla locazione di un deposito adibito a garage nonché dall'impianto fotovoltaico installato sulla ex casa familiare.
Quanto al padre, egli percepisce redditi annui netti che in media si attestano a circa € 32.500,00 (cfr. dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2022-2024 allegate nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter del 25.04.2025) e non sostiene oneri locatizi atteso che vive nella casa della di lui madre. Sotto il versante patrimoniale, invece, lo stesso risulta titolare di usufrutto su un immobile sito in
ER e proprietario di una quota pari a 2/18 di altro immobile.
Da ultimo, occorre rilevare che entrambi i genitori sostengono costi fissi mensili relativi al rimborso di finanziamenti.
Pertanto, anche avendo riguardo alle accresciute esigenze di vita di in ragione dell'età (16 anni), la somma Persona_1 di € 300,00 appare del tutto congrua ove si consideri che la madre sostiene esborsi per esercitare il diritto di visita raggiungendo il figlio da Palo del Colle a ER.
IV.2.1.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore è tenuto al relativo pagamento nella misura del 50% nei modi e termini che restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 6 di 8 R.G. 12967/2022.
IV.2.2.- Il Collegio conferma altresì che l'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore come per legge.
V.- La domanda restitutoria avanzata da parte attrice e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea al thema decidendum del giudizio di separazione in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi.
VI.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensate tra le parti per reciproca soccombenza. Infatti, non sono state accolte la domanda della madre di collocamento del figlio presso di sé e quella restitutoria formulata dal padre;
mentre la misura del contributo al mantenimento del figlio è stata fissata in maniera tendenzialmente equidistante rispetto alle rispettive pretese delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 12967/2022 introdotto con ricorso del 02.11.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palo del Colle in data 24.07.2008 tra Pt_1
(ER, 23.06.1975) e
[...] Controparte_1
( 09.09.1980) trascritto nei registri Controparte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Palo del
Colle al n. 45, parte II, serie A, anno 2008;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 7 di 8 R.G. 12967/2022.
4) DISPONE che il figlio minore sia affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
5) DISPONE che gli incontri tra madre e figlio si svolgano nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
6) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 pagare mensilmente in favore di la somma Parte_1 di € 300,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (oltre aggiornamenti annuali in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) con decorrenza dalla corrente mensilità di novembre 2025;
7) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio graveranno su ciascun genitore al 50% e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
8) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO PE SA
Il Giudice estensore Emanuele TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE SA Presidente
- SE Nocera Componente
- EM TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi iscritto al n. 12967/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Dina Quercia,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv.ti Laura Napoletano e Carmine Ennio Potuto,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 8 R.G. 12967/2022.
in data 24.07.2008. Dalla loro unione è nato il figlio
(24.09.2009). Persona_1
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con decreto depositato il 14.02.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 13438/2021 ha disposto l'omologazione della separazione consensuale tra i coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha dedotto di prestare servizio come militare, mentre la moglie svolge la professione di architetto e lavora con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Laterza.
Ha precisato di aver venduto un immobile di sua proprietà per l'importo di € 172.000,00, utilizzando il ricavato per acquistare un nuovo immobile sito in ER, del quale è titolare dell'usufrutto, mentre la nuda proprietà è intestata al figlio. Ha altresì dichiarato di essere proprietario per la quota di 1/2 di un ulteriore immobile. La moglie invece è proprietaria esclusiva della già casa familiare sita in Palo del Colle nonché di un deposito concesso in locazione e per
1/2 di un uliveto. Ella percepisce altresì una rendita derivante dall'impianto fotovoltaico installato sulla casa coniugale.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla corrispondersi a titolo di contributo muliebre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé; la predisposizione di un calendario di incontri madre- figlio;
un contributo materno al mantenimento del figlio pari ad € 250,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
in subordine,
l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
un calendario di incontri padre-figlio; un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 250,00 oltre al
50% di spese straordinarie;
il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura a carico della moglie. Con vittoria di spese e compensi di lite (ricorso depositato il 02.11.2022).
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 8 R.G. 12967/2022.
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dedotto l'esistenza di condotte persecutorie del coniuge nei suoi confronti.
Ha lamentato un atteggiamento ostruzionistico del marito nel rapporto madre-figlio.
Ha precisato di essere architetto dipendente presso un Comune con una retribuzione annuale pari ad € 27.732,00 nonché di sostenere alcuni costi fissi mensili tra cui il pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto ed elevati costi per il carburante. Il marito invece è un militare con uno stipendio mensile pari ad € 2.000,00 e non sostiene oneri locatizi in quanto vive nella abitazione della di lui madre.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita paterno;
un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 450,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
per il resto, la conferma delle statuizioni regolanti lo stato separativo. Con vittoria di spese e compensi di lite (memoria difensiva depositata il 02.02.2023).
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
15.02.2023 rinviata all'udienza del 10.05.2023 per l'ascolto del minore, il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha disposto il prosieguo del giudizio1.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
28.06.2023 domandando la restituzione del 50% del saldo disponibile relativo al conto corrente cointestato tra i coniugi.
I.5.- Parte convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata 31.07.2023.
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'ascolto del minore. All'udienza del
28.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter 1 Breviter, il Presidente con ordinanza depositata il 16.05.2023 ha confermato l'affidamento condiviso del minore;
ha disposto il collocamento prevalente dello stesso presso il padre a far data dalla fine dell'anno scolastico;
ha predisposto un calendario di incontri madre- figlio;
ha fissato il contributo materno a titolo di mantenimento per il figlio in € 250,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
ha disposto che l'A.U.U. sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 8 R.G. 12967/2022.
c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi;
b) parte convenuta: si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e chiede la riduzione del contributo materno per il mantenimento del figlio ad € 200,00;
c) P.M. (con nota del 30.03.2025): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela del figlio.
All'esito il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invito al deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) la pronuncia della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 14.02.2022, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 4 di 8 R.G. 12967/2022.
III.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- I provvedimenti riguardanti il figlio Persona_1
(24.09.2009) devono essere adottati nei termini che seguono.
IV.1.- Quanto ai provvedimenti personali deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre.
A tal proposito, il figlio nel corso della Persona_1 audizione innanzi al Presidente ha manifestato la volontà di trasferirsi presso il padre. In tale sede, egli è apparso congruamente maturo rispetto alla sua età e pienamente consapevole delle sue priorità di vita. Pertanto, i suoi desiderata meritano di essere considerati poiché rappresentano il frutto di scelte sufficientemente ponderate e non in contrasto con i propri interessi.
D'altro canto, non è emerso alcun deficit a carico del padre nella capacità di gestione, anche domestica, del minore. Anzi, in considerazione della peculiarità dei suoi orari lavorativi, egli è finanche meglio in grado di attendere le incombenze in favore della prole poiché dotato di maggiori risorse di tempo. Del pari, non è emersa alcuna lacuna nella capacità di garantire ai figli adeguati spazi di vita domestica.
Dunque, il figlio deve rimanere collocato Persona_1 prevalentemente presso il padre, nell'attuale domicilio di quest'ultimo ovvero in quello che egli vorrà costituire in futuro.
IV.1.1.- Le modalità di incontro madre-figlio continueranno ad essere regolamentate in maniera tendenzialmente libera e, in caso di disaccordo tra i genitori, secondo il calendario di incontri di cui all'ordinanza presidenziale del 16.05.2023.
IV.2.- Quanto ai provvedimenti economici, la madre, in quanto genitrice non collocataria, è tenuta a contribuire al mantenimento del figlio nella misura pari ad € 300,00 mensili.
A tale determinazione si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 5 di 8 R.G. 12967/2022.
ai criteri di cui al comma IV del medesimo articolo. In particolare, occorre considerare le esigenze del figlio, che sono quelle ordinarie di un coetaneo, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti in via prevalente dal padre nonché
i redditi dei genitori.
A tale proposito occorre rilevare che, dalle dichiarazioni fiscali prodotte (cfr. doc. allegata nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter del 23.04.2025), nell'ultimo triennio di imposta la madre ha prodotto redditi netti annui per circa
€ 22.600,00 (2021), € 20.988,00 (2022) ed € 21.919,00 (2023).
Ella inoltre è proprietaria esclusiva della già casa coniugale e per 1/2 di un uliveto ed è rimasto incontestato tra le parti che percepisce rendite mensili dalla locazione di un deposito adibito a garage nonché dall'impianto fotovoltaico installato sulla ex casa familiare.
Quanto al padre, egli percepisce redditi annui netti che in media si attestano a circa € 32.500,00 (cfr. dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2022-2024 allegate nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter del 25.04.2025) e non sostiene oneri locatizi atteso che vive nella casa della di lui madre. Sotto il versante patrimoniale, invece, lo stesso risulta titolare di usufrutto su un immobile sito in
ER e proprietario di una quota pari a 2/18 di altro immobile.
Da ultimo, occorre rilevare che entrambi i genitori sostengono costi fissi mensili relativi al rimborso di finanziamenti.
Pertanto, anche avendo riguardo alle accresciute esigenze di vita di in ragione dell'età (16 anni), la somma Persona_1 di € 300,00 appare del tutto congrua ove si consideri che la madre sostiene esborsi per esercitare il diritto di visita raggiungendo il figlio da Palo del Colle a ER.
IV.2.1.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore è tenuto al relativo pagamento nella misura del 50% nei modi e termini che restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 6 di 8 R.G. 12967/2022.
IV.2.2.- Il Collegio conferma altresì che l'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore come per legge.
V.- La domanda restitutoria avanzata da parte attrice e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea al thema decidendum del giudizio di separazione in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata per le quali l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi.
VI.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensate tra le parti per reciproca soccombenza. Infatti, non sono state accolte la domanda della madre di collocamento del figlio presso di sé e quella restitutoria formulata dal padre;
mentre la misura del contributo al mantenimento del figlio è stata fissata in maniera tendenzialmente equidistante rispetto alle rispettive pretese delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 12967/2022 introdotto con ricorso del 02.11.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palo del Colle in data 24.07.2008 tra Pt_1
(ER, 23.06.1975) e
[...] Controparte_1
( 09.09.1980) trascritto nei registri Controparte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Palo del
Colle al n. 45, parte II, serie A, anno 2008;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
Il Giudice estensore Emanuele TO
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4) DISPONE che il figlio minore sia affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
5) DISPONE che gli incontri tra madre e figlio si svolgano nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
6) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 pagare mensilmente in favore di la somma Parte_1 di € 300,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (oltre aggiornamenti annuali in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) con decorrenza dalla corrente mensilità di novembre 2025;
7) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio graveranno su ciascun genitore al 50% e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
8) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO PE SA
Il Giudice estensore Emanuele TO
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