Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/02/2026, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8435 del 2024, proposto da
Patronato IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Allegra e Silvia Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. in Roma, via Valadier n. 53;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministeri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Anmil, Acli, Inas, Enapa, 50&Piu' Enasco, Epaca, Epasa - Itaco, Inac, Inapa, Encal - Cisal, Epas, A.C.A.I. - E.N.A.S., Enac, Labor, Sbr, Se.N.A.S., Inapi, Inpas, E.N.A.S.C., Epac, non costituiti in giudizio;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Luciana Romeo e Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inca Cgil, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni e Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ital, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inpal, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto ministeriale adottato dalla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, avente il n. 306/2024 nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’INPS, dell’INAIL, e dei Patronati Inca Cgil, Ital e Inpal;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CE SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 04.07.2024 (dep. il 31.07.2024), l'Istituto di Patronato S.I.A.S ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale adottato dalla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, avente il n. 306/2024, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi al provvedimento censurato.
1.1. Espone il ricorrente che il decreto impugnato, richiamata la precedente d.d. n. 3 del 9 febbraio 2024 con la quale “si è proceduto a ripartire, in via provvisoria, il finanziamento relativo all’annualità 2020 agli Istituti di Patronato” , dispone il pagamento del saldo per l’anno 2020 dovuto al SIAS. Nel dettaglio, è previsto il pagamento al SIAS – per saldo 2020 - della somma di € 86.902,38 a fronte di un credito del Patronato accertato e quantificato nel provvedimento in €2.616.432,42. Quanto al credito residuo del 2020 pari ad € 2.529.530,04, il provvedimento dispone il rinvio del suddetto pagamento del saldo 2020 a data incerta, rimessa all’esito del recupero delle somme eccedenti pagate in precedenza ad alcuni degli istituti di Patronato.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Viol. e Falsa Applicazione art. 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 e art. 13 del D.M. Lavoro 10 ottobre 2008 n. 193. Eccesso di Potere. Sviamento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto dei Presupposti. Manifesta Ingiustizia. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio di sana e corretta amministrazione” , giacché non sarebbero rispettate, in base alla suddetta previsione, le tempistiche relative all’erogazione dei contributi dovuti previste dalla disciplina di settore; (ii) “Viol. e Falsa Applicazione legge n. 152/2001 e del D.M. Lavoro n. 193 del 2008. Eccesso di Potere sotto altro profilo. Sviamento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto dei Presupposti. Manifesta Ingiustizia. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio di efficienza e buona amministrazione” , in quanto, da un lato, il decreto censurato assume di provvedere per l’esecuzione delle sentenze rese dal G.A. sull’obbligo di pagamento tempestivo ai Patronati; dall’altro, dispone di rinviare il pagamento in parola a data ed evento futuro ed incerto; (iii) “Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 3 e 97 Cost. e art. 41 CEDU sul buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa e degli artt. 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 21 octies, del testo novellato dalla L. n. 15/2005, in ordine all’obbligo di motivazione del provvedimento. Viol. e Falsa Applica. Legge 152/01 e dm lavoro n. 193/2008. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Mancanza o insufficienza della motivazione del provvedimento” , laddove la motivazione riconducibile al recupero delle eccedenze pagate erroneamente ad alcuni Patronati sarebbe inammissibile ed insufficiente; (iv) “Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Difetto di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento. Difetto dei presupposti. Manifesta ingiustizia” , in quanto nel procedimento terminato con l’adozione dell’atto censurato non è stata data informazione dell’avvio del procedimento e dello stato dello stesso agli istituti di patronato e non è stata informata la commissione competente, così vanificando ogni possibile intervento correttivo e, comunque, collaborativo dell’istituto; (v) “Violaz. e Falsa applicaz. Art. 2043 c.c.. Eccesso di Potere. Sviamento. Diritto al risarcimento del danno” , consistente nel diritto ad ottenere il pagamento di quanto previsto a titolo di saldo dal decreto censurato, oltre agli interessi legali su detta somma, a decorrere da tale data e sino all’effettivo pagamento.
2. Si sono costituiti i controinteressati INCA CGIL, I.T.A.L. – Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori, INPAL, INAIL e INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.
Si sono altresì costituiti il Ministero del Lavoro e la Presidenza del Consiglio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della medesima Presidenza nonché la violazione dell’art. 27 del c.p.a., per mancata integrazione del contraddittorio; nel merito, insistendo sull’infondatezza delle avverse pretese.
3. All’udienza pubblica del 27.01.2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione. Nel corso di tale udienza, il Collegio ha dato avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo – rilievo assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari prospettate – per le motivazioni che seguono.
5. Occorre premettere brevemente che l’art. 13, co. 1, l. n. 152/2001 stabilisce che: “Per il finanziamento delle attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale […] si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7”.
In attuazione di questa disposizione, è stato adottato il d.m. 10 ottobre 2008, n. 193, il cui art. 13 prevede quanto segue: “1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, si provvede con le seguenti modalità: a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all’articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge; b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma; c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b). 2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso”.
5.1. Il finanziamento dei patronati, dunque, avviene mediante la ripartizione definitiva dei fondi a tal fine affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione ed al netto delle somme erogate a titolo di anticipazione, mediante decreto del Ministero del Lavoro, una volta acquisiti e verificati i dati inerenti all’attività effettivamente svolta nell’anno di riferimento. Tale decreto di ripartizione definitiva delle somme dovute deve essere emanato il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta.
6. Tale premessa in ordine alla sequenza procedimentale relativa al finanziamento dei patronati determina l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo della odierna domanda di annullamento, in quanto volta a censurare le modalità di pagamento delle somme definitivamente ripartite, parzialmente posticipato all’esito del recupero delle somme eccedenti pagate in precedenza ad alcuni degli Istituti di Patronato.
6.1. Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Sezione, la situazione giuridica azionata da siffatta domanda “consiste, dunque, nel diritto di non subire le conseguenze della scelta del Ministero di avvalersi di modalità eccessivamente graduali di recupero delle somme pagate in eccedenza ad alcuni istituti e, in definitiva, nel diritto di non patire (ulteriori) ritardi nel pagamento delle somme per cui ha (incontestabilmente) titolo, per le predette annualità. La posizione giuridica soggettiva fatta valere dal patronato si misura, pertanto, con la decisione del Ministero “creditore” di ripetere con gradualità le somme anticipate in eccesso ad alcuni patronati e con la (contestuale) pretesa dello stesso Dicastero “debitore” di pagare, con altrettante dilazioni e in modo parcellizzato e condizionato, il quantum dovuto ad altri patronati, che, come IA, vantano un credito” (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. V ter, n. 21260/2025).
La causa petendi della presente domanda, dunque, è il diritto di credito sorto per effetto del decreto di ripartizione delle somme, che si assume leso dalle determinazioni assunte dal Ministero in ordine alle tempistiche di liquidazione degli importi riconosciuti.
6.2. Nè colgono nel segno le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa ricorrente, la quale riporta la materia in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a.“(controversia in materia di servizi di pubblica utilità resi dagli istituti di patronato)” (cfr. Tar Lazio, sez. III-quater, 7 novembre 2022, n. 14445; 13 gennaio 2021, n. 470), valorizzando la circostanza che, nel valutare come recuperare le somme anticipate in eccedenza e come pagare quanto dovuto a chi è stato liquidato finora in difetto, il Ministero abbia agito per perseguire un interesse pubblico.
Tuttavia, per consolidato insegnamento, “per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (Cass. SU 25 febbraio 2011, n. 4614). Ed infatti, l’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell’agire della Pubblica amministrazione – non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice” (Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18267; cfr. anche ord. 29 ottobre 2020, n. 23908).
6.3. Occorre, infatti, privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 133 c.p.a., escludendo dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le ipotesi in cui la materia del contendere non riguardi l’esercizio di poteri riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni pubblicistiche dell’Amministrazione. In tale ottica, il Giudice delle leggi ha chiarito che le “particolari” materie devolute, ai sensi dell’art. 103 Cost., alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che investono “anche” diritti soggettivi, devono comunque essere contrassegnate dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione agisce come “autorità” (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204); con la conseguenza che il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia non è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ne deriva, ad avviso del Collegio, che le controversie concernenti la declaratoria della consistenza del finanziamento ed afferenti alla fase che si conclude con la ripartizione definitiva, in favore dei singoli patronati, dei fondi a tal fine affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione, il potere, appunto, di ripartire gli stanziamenti acquisiti tra la pluralità di soggetti concorrenti sulla base dei dati acquisiti e verificati dai servizi ispettivi competenti. Diversamente, il decreto di ripartizione definitiva delle somme determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere la misura del finanziamento così riconosciuta ed il correlato diritto del patronato a percepire gli importi assegnati.
7. Nella vicenda in esame, come in precedenza accennato, il patronato ricorrente non contesta la legittimità dei criteri di riparto del fondo destinato a finanziare gli istituti di patronato in generale nè il quantum da ultimo riconosciuto in sede di ripartizione.
Al contrario, il ricorrente lamenta una violazione dei principi di buon andamento ed efficienza da parte del “Ministero-debitore”, che, nel rinviare la distribuzione del recuperato all’esito di recuperi procrastinati e parcellizzati subordina il pagamento ad una condizione futura quanto incerta e, di fatto, determina una riduzione della liquidità a disposizione del IA, violando gli obblighi di buona fede e leale collaborazione cui lo stesso Dicastero è soggetto.
In altri termini, nell’impugnare il decreto n. 306/2024, IA non contesta l’ammontare del finanziamento disposto in suo favore a titolo di saldo per le annualità in questione né la quota riconosciuta ad altri patronati, bensì il fatto che non si sia proceduto immediatamente e completamente alla liquidazione della rimanente parte a sé spettante, chiedendo al Collegio di sindacare le modalità e le tempistiche attraverso le quali il “Ministero-debitore” ha inteso procedere al pagamento degli importi ai quali il patronato avrebbe titolo e che, cionondimeno, non gli sono stati ancora liquidati.
8. Deve pertanto ritenersi che il caso in esame non presenta elementi che giustifichino l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, neanche ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a..
9. Le medesime considerazioni sinora esposte conducono, altresì, alla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riguardo alla connessa domanda di condanna del Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, del saldo dell’annualità del 2020, con gli interessi legali maturati dal 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione, sino all’effettivo pagamento.
10. La novità delle questioni oggetto di controversia, anche avuto riguardo al tempo in cui lo stesso è stato introdotto, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IA EN, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
CE SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SB | NN IA EN |
IL SEGRETARIO