TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/02/2026, n. 2332
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia verte sul diritto di credito del patronato e sulle modalità di pagamento da parte del Ministero, materia devoluta alla giurisdizione ordinaria. La fase di ripartizione definitiva dei fondi è di competenza del giudice amministrativo, ma una volta determinato il credito, le controversie relative alla sua riscossione rientrano nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia riguarda il diritto di credito e le modalità di pagamento, materie di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 06/02/2026, n. 2332
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2332
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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